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In vigore al: 08/03/2016

b) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 agosto 1982, n. 161)
Regolamento di esecuzione alla legge provinciale 26 febbraio 1981, n. 6: Ordinamento delle piste da sci

1)

Pubblicata nel Supplemento ordinario al B.U. 5 ottobre 1982, n. 46.

Art. 1 (Caratteristiche tecniche e classificazione)

(1) Le aree destinate alla pratica dello sci vengono classificate come segue:

  • 1)  pista da sci: tracciato idoneo appositamente destinato alla discesa con sci, normalmente accessibile, preparato, segnato, controllato e protetto secondo ragionevoli previsioni da pericoli atipici, in particolare dal pericolo di valanghe.
  • 2)  itinerari sciistici: percorsi destinati alla discesa con sci normalmente accessibili, segnati, non preparati né controllati ma protetti secondo ragionevoli previsioni solo contro il pericolo di valanghe.

Piste da sci ed itinerari sciistici rispettivamente tratti degli stessi possono assumere in determinati casi le caratteristiche di una pista di trasferimento (Skiweg).

  • 3)  le aree situate al di fuori di piste da sci e di itinerari sciistici non vengono né segnate, né protette o controllate e non sono soggette alle disposizioni della legge provinciale 26 febbraio 1981, n. 6, di seguito denominata "legge" e del presente regolamento.

(2) In caso di pericolo valanghe incombente su piste da sci rispettivamente su itinerari sciistici la segnalazione di detto pericolo può avvenire anche solo mediante apposizione della segnaletica di chiusura di cui alla vigente normativa UNI. L'apposizione di detta segnaletica costituisce misura di protezione ai sensi dell'articolo 2, comma 3 della legge di cui sopra. 2)

2)

L'art. 1 è stato sostituito con D.P.G.P. 10 ottobre 1984, n. 22.

Art. 2 (Segnaletica e suddivisione dei gradi di difficoltà)

(1) Di massima la segnaletica delle piste da sci e degli itinerari sciistici devono consentire allo sciatore di individuare il tracciato della pista senza difficoltà anche in condizioni di cattiva visibilità. Ove situazioni particolari lo richiedano si dovrà provvedere alla delimitazione laterale delle piste. Ciò vale anche quando si è in presenza di strettoie, sbarramenti, diramazioni, oppure in situazioni di pericolo di caduta.

  • a)  Le piste vengono segnate e suddivise secondo il loro grado di difficoltà come segue:
    • 1)  piste facili (segnate in blu): la loro pendenza longitudinale e trasversale non può superare il 25%, ad eccezione di brevi tratti in zone non delimitate.
    • 2)  piste di media difficoltà (segnate in rosso): la loro pendenza longitudinale e trasversale non può superare il 40%, ad eccezione di brevi tratti in zone non delimitate.
    • 3)  piste difficili (segnate in nero): la loro pendenza supera i valori massimi delle "piste rosse".
  • b)  Gli itinerari sciistici vengono segnati in arancione e non vengono suddivisi secondo gradi di difficoltà. Le piste di trasferimento (Skiwege) non devono superare di norma una pendenza del 10%, ad eccezione di brevi tratti.

(2) La segnaletica del grado di difficoltà all'inizio della pista nonché in prossimità di incroci e diramazioni deve avvenire con la segnaletica prevista dalla vigente normativa UNI. Nel restante tracciato possono essere usati anche altri segnali, dichiarati idonei dall'ufficio provinciale competente per le piste da sci.

(3) I segnali di obbligo, divieto, pericolo e informazione sono quelli previsti dalla vigente normativa UNI.

(4) La sostituzione di marcatura e segnaletica non conforme alle disposizioni del presente articolo deve avvenire entro la data del 31 dicembre 1982.

(5) L'ufficio provinciale competente per le piste da sci può inoltre disporre che nell'ambito delle stazioni di entrata e/o uscita degli impianti di risalita venga collocata in maniera ben visibile una tabella d'orientamento con l'indicazione delle piste servite dall'impianto, della loro denominazione e del grado di difficoltà. La tabella deve indicare inoltre se le piste sono aperte o chiuse nonché l'ora in cui viene effettuato l'ultimo controllo del servizio piste.

(6) Ove necessario l'ufficio provinciale competente per le piste da sci può disporre la collocazione di indicatori direzionali nonché la rimozione di segnaletica contraddittoria. 3)

3)

L'art. 2 è stato modificato dall'art. 2 del D.P.G.P. 30 novembre 2000, n. 46.

Art. 3 (Documentazione)

(1) Per il rilascio del benestare all'apprestamento di un'area sciabile di cui all'articolo 6 della legge per la quale non siano necessari lavori di costruzione, va presentata la seguente documentazione:

  • 1)  domanda,
  • 2)  inserimento del tracciato (pista da sci e relativo impianto di risalita) sul relativo estratto del piano urbanistico comunale, firmato dal progettista e dal richiedente,
  • 3)  relazione tecnica illustrativa, firmata dal progettista e dal richiedente con le seguenti indicazioni: descrizione delle caratteristiche tecniche della pista di sci e motivazione in ordine alla necessità dell' impianto sotto il profilo sportivo e turistico, proposta del grado di difficoltà, portata oraria dell'impianto di risalita, lunghezza, dislivello e larghezza media della pista nonché i dati di cui al punto 3) dell'articolo 6 della legge,
  • 4)  in caso di richiesta per imposizione della servitù di pista vanno indicati sulla rispettiva mappa catastale i relativi terreni con indicazione della superficie da asservire.

(2) Qualora siano necessari lavori di costruzione o di movimento di materiale alla documentazione di cui sopra vanno allegate inoltre quattro copie del relativo tracciato sulla mappa catastale e quattro copie del progetto esecutivo presentato per l'ottenimento della concessione edilizia riguardante quel tratto, per il quale sono previsti dei lavori di costruzione. Le sezioni longitudinali devono essere riportate almeno in scala 1:1000 mentre le sezioni trasversali vanno rappresentate almeno in scala 1:200. Ove necessario l'Ufficio provinciale competente potrà richiedere, nei casi suindicati, ulteriori documenti ritenuti necessari.

(3) Il parere per l'inserimento nel piano urbanistico rispettivamente per la modifica dello stesso di cui all'articolo 3, quarto comma della legge viene rilasciato verso presentazione dei documenti previsti dai punti 1), 2) e 3) del presente articolo. Ove necessario l'Ufficio provinciale competente potrà richiedere ulteriori documenti ritenuti utili.

(4) Il parere di massima di cui all'articolo 6, punto 6) della legge viene rilasciato verso presentazione dei documenti previsti dai punti 1) e 2) del presente articolo. Ove necessario l'Ufficio provinciale competente potrà richiedere ulteriori documenti utili.

(5) Tutti i pareri previsti dalla legge provinciale 8 novembre 1973, n. 87, e successive modifiche vengono rilasciati verso presentazione dei documenti previsti dai punti 1) e 2) del presente articolo con l'indicazione delle modifiche eventualmente progettate.

Art. 4 (Individuazione del vincolo urbanistico)

(1) Ai sensi dell'articolo 3, secondo comma della legge si procede soltanto qualora l'utilizzo delle aree comporti un'alterazione del terreno, del manto vegetale nonché la realizzazione di infrastrutture fisse, per le quali in base alle disposizioni di legge vigenti non è necessaria la concessione edilizia.

Art. 5 (Manutenzione e sorveglianza delle piste)

(1) Il manto nevoso di una pista deve essere preparato e mantenuto in condizioni idonee alla pratica dello sci.

(2) A prescindere dalle prescrizioni di carattere generale in ordine alla manutenzione delle piste disposte dagli uffici provinciali competenti l'ufficio provinciale competente per le piste da sci, ove lo ritenesse necessario, può prescrivere in singoli casi lavori di manutenzione particolari.

(3) Il servizio piste è composto da una o più persone che controllano lo stato di manutenzione della pista, la segnatura e la segnaletica nonché le misure di sicurezza esistenti.

(4) Il servizio piste provvede inoltre, su provvedimento motivato dell'autorità competente per territorio, alla chiusura rispettivamente alla riapertura della pista di sci con l'apposizione dell'apposita segnaletica. Per gli itinerari sciistici a dette operazioni provvede il titolare stesso rispettivamente un suo delegato. Il servizio piste chiude altresì, totalmente o parzialmente, la pista qualora vengano a mancare le condizioni di cui al primo comma,

(5) Dopo la chiusura degli impianti di risalita devono essere eseguite discese di controllo per accertare che sulle piste servite dagli stessi non siano rimasti sciatori in difficoltà.

(6) Su richiesta motivata del titolare delle aree sciabili si può prescindere dalla istituzione del servizio piste nei casi in cui l'estensione della pista, le caratteristiche e l'ubicazione della medesima garantiscono la sicurezza degli utenti. In detto caso la rispettiva domanda va rivolta all'Assessore provinciale competente, il quale può emettere mediante decreto la rispettiva autorizzazione.

(7) Compatibilmente con l'esplicazione del servizio di cui al terzo comma i relativi addetti possono esplicare anche altre funzioni. 4)

4)

L'art. 5 è stato modificato dall'art. 2 del D.P.G.P. 30 novembre 2000, n. 46.

Art. 6 (Servizio soccorso)

(1) Il servizio soccorso è composto di persone addestrate in materia di pronto soccorso, le quali sono dotate di attrezzature e di equipaggiamenti necessari e idonei per una prima medicazione e per il trasporto dell'infortunato ed hanno il compito di recuperare rapidamente e con perizia le persone infortunate sulla pista. La responsabilità del servizio soccorso piste cessa con la consegna dell'infortunato al servizio di trasporto dei feriti, al servizio sanitario o su richiesta dell'infortunato stesso.

(2) Con decreto dell'Assessore provinciale competente per materia possono essere emanate istruzioni per definire le strutture, l'organizzazione operativa e le attribuzioni dei servizi di soccorso.

(3) Su richiesta dei titolari delle aree sciabili si può prescindere dall'istituzione dei servizi di soccorso nei casi in cui l'estensione della pista ed altre circostanze locali consentano il recupero tempestivo e funzionale degli infortunati.

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