(1) Quando le aziende agricole, non costituenti minime unità culturali, presentano uno stato di conservazione edilizia dell'edificio residenziale tale da rendere impossibile l'ampliamento dello stesso utilizzando il fabbricato esistente e quando inoltre è necessario uno spostamento dell'ubicazione per motivi igienici o di sicurezza o per oggettive esigenze di conduzione dell'azienda agricola, il fabbricato residenziale può essere ricostruito nella misura massima di 700 mc in un altro punto dell'esistente sede dell'azienda agricola.
(2) Qualora ciò viene vietato dall'Autorità per la tutela monumentale o per la tutela del paesaggio, il proprietario dell'edificio residenziale ha diritto di usufruire del contributo provinciale ai sensi dell'articolo 7 della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 44), e successive modifiche.
(3) L'attestazione, espressa sotto la diretta responsabilità del Sindaco, sulla precarietà della vecchia costruzione che rende impossibile l'ampliamento del fabbricato o l'utilizzazione di elementi portanti, deve risultare dalla concessione edilizia. La concessione edilizia, comprendente la nuova costruzione nonché la demolizione rispettivamente la trasformazione, può essere rilasciata soltanto, se si garantisce, che il vecchio edificio residenziale viene senz'altro demolito o si dimostri che debba essere utilizzato per l'ampliamento, richiesto da esigenze oggettive, dell'esistente fabbricato aziendale. Sia la demolizione sia la trasformazione devono risultare da un apposito progetto.
(4) Sotto la personale responsabilità del Sindaco la licenza d'uso per il nuovo fabbricato non può essere rilasciata, se prima non viene demolito il vecchio fabbricato residenziale. Se il richiedente entro sei mesi dall'ultimazione del nuovo edificio a scopo residenziale non ha eseguito la demolizione o la trasformazione del vecchio edificio residenziale, quest'ultimo viene in ogni caso demolito dall'Amministrazione provinciale.
(5) Le distanze dal confine di proprietà e dai fabbricati vengono fissate dal Comune nel piano urbanistico comunale, le quali non possono essere inferiori a quelle stabilite dagli artt. 873, n. 905 e 906 del Codice Civile.