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In vigore al: 08/03/2016

d) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 29 gennaio 1980, n. 31) 2)
Regolamento di esecuzione della legge provinciale 6 settembre 1973, n. 63 : Norme per la tutela delle acque da inquinamenti e per la disciplina degli scarichi

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1)

Pubblicato nel Suppl. Ord. al B.U. 24 giugno 1980, n. 33.

2)

La legge provinciale 6 settembre 1973, n. 63 è stata abrogata dall'art. 60 della L.P. 18 giugno 2002, n. 8; in base all'art. 61 di questa legge resta in vigore l'art. 19 di questo decreto fino all'approvazione del regolamento di esecuzione alla legge.

Art. 19 (Serbatoi o contenitori di materiale inquinante di cui all'articolo 15 della legge provinciale) 2)

(1) Ferma restando ogni altra disposizione prevista dalle leggi statali, regionali e provinciali in materia di sicurezza, prevenzione incendi ed ogni altra disposizione regolante il settore dei depositi di liquidi inquinanti e/o combustibili, al fine di prevenire l'inquinamento di acque superficiali o del sottosuolo, devono essere rispettate le disposizioni stabilite nei seguenti commi. 3)

(2) Nei casi ove non siano ancora istituite le zone di rispetto di acque potabili con i relativi vincoli, ai sensi dell'articolo 2 del presente regolamento, l'installazione di nuovi depositi di sostanze inquinanti nonché l'ampliamento di quelli esistenti, esclusi i depositi per combustibili liquidi collegati ad impianti termici, sono ammessi esclusivamente quando la distanza da fonti per l'approvvigionamento pubblico idrico potabile sia superiore a 100 metri nel caso di pozzi e a 200 metri nel caso di sorgenti ubicate a valle. 3)

(3) I serbatoi a parete unica, realizzati con i materiali ammessi dalle norme vigenti, vanno inseriti in strutture di contenimento che abbiano le seguenti caratteristiche:

  • a)  Vasca di contenimento sotterranea in calcestruzzo:
  •   La vasca deve essere calcolata in modo da evitare fessurazioni o deformazioni dovute alle sollecitazioni che possono insistere su di essa.  Essa deve risultare impermeabile all' infiltrazione da parte di acque esterne. La vasca di contenimento deve presentare, oltre ad un pozzetto per il caricamento del serbatoio, anche un passo d'uomo per l'ispezione della vasca stessa con idonei pioli di discesa. Tutti i chiusini sono da realizzare in modo da evitare infiltrazioni di acque dall'esterno. Il fondo della vasca e le pareti fino ad una altezza minima corrispondente alla capacità totale dei serbatoi alloggiati, vanno rivestite con uno strato impermeabile al materiale contenuto. Il fondo della vasca di contenimento deve presentare una pendenza del 2% verso la zona corrispondente al pozzetto d'ispezione.
  •   I serbatoi vanno montati, e ove necessario ancorati, su selle rivestite in modo da evitare punti di corrosione e tali da mantenere i serbatoi sollevati di almeno 25  cm.
  •   Nel caso in cui in una vasca di contenimento sia alloggiato un unico serbatoio, gli spazi laterali tra il serbatoio e le pareti devono, per due pareti adiacenti, essere di almeno 60  cm e sui due lati opposti di almeno 20 cm. Qualora in una vasca siano alloggiati più di un serbatoio, deve essere lasciata una distanza di almeno 60 cm sia tra serbatoio e serbatoio, che tra serbatoi e pareti. La distanza minima fra il punto superiore del serbatoio e la soletta è di almeno 70 cm. Tale distanza è riducibile a 30 cm, qualora sopra il passo d' uomo del serbatoio la vasca di contenimento presenti un passo uomo per l'ispezione del serbatoio.
  • b)  Apposito locale all' interno di edifici:
  •   La porta di accesso deve avere la soglia sopraelevata, onde il locale possa costituire bacino di contenimento di volume uguale alla capacità dei serbatoi.  Il pavimento e le pareti fino ad una altezza minima corrispondente a tale volume, vanno rivestiti con uno strato impermeabile al materiale contenuto. I serbatoi vanno installati su apposite selle che lì mantengono sollevati di almeno 50 cm dal pavimento. La distanza tra i serbatoi e le pareti del locale deve essere di almeno 60 cm. La distanza tra il punto più alto del serbatoio ed il solaio deve essere di almeno un metro.
  • c)  Bacino di contenimento situato all' esterno:
  •   I bacini di contenimento, generalmente in conglomerato cementizio, vanno rivestiti con uno strato impermeabile ai materiali depositati.  La capacità del bacino viene dimensionata come segue:
    • -  per un serbatoio: almeno 100% della capacità utile,
    • -  per due serbatoi: almeno 60% della capacità utile,
    • -  per 3 o 4 serbatoi: almeno 50% della capacità utile,
    • -  in ogni caso però almeno 100% della capacità del serbatoio più grande.

Le installazioni vanno dotate di idonea copertura; in alternativa le acque pluviali devono essere scaricate dal bacino di contenimento e fatte confluire in una vasca di raccolta per poi essere convenientemente trattate, nell'ipotesi di un loro contatto col materiale inquinante. 3)

(4) I serbatoi a doppia parete, realizzati con i materiali autorizzati dalle normative vigenti, possono essere interrati purché non siano ubicati nelle zone di rispetto B di acque potabili, oppure, ove queste non siano ancora istituite, la distanza da fonti per l'approvvigionamento pubblico idrico potabile sia superiore a 100 metri nel caso di pozzi e a 200 metri nel caso di sorgenti ubicate a valle e purché il livello massimo della falda acquifera si trovi sempre sotto il fondo del serbatoio interrato. Tali limitazioni non si applicano nel caso in cui vige l'obbligo di tenuta del registro di carico e scarico soggetto a controllo da parte dell'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione. I serbatoi devono avere le seguenti caratteristiche:

Il pozzetto di ispezione sul passo d'uomo del serbatoio deve essere realizzato a perfetta tenuta. L'intercapedine tra le due pareti deve essere stagna alla pressione di collaudo di almeno 0,5 bar. Tutti i collegamenti al serbatoio devono essere accessibili dal pozzetto d'ispezione. I serbatoi devono essere dotati di idoneo dispositivo di controllo di eventuali perdite. Non sono ammessi dispositivi che prevedano il riempimento dell'intercapedine tra le due pareti con sostanze inquinanti. L'assenza di sostanze inquinanti dev'essere documentata e certificata dal fornitore delle sostanze. La parete esterna dei serbatoi deve essere opportunamente isolata e protetta contro la corrosione. Ad ogni serbatoio dev'essere stabilmente fissata in posizione ben visibile nel pozzetto d'ispezione una targhetta del costruttore che indichi:

  • -  denominazione e indirizzo della ditta costruttrice, - anno di costruzione,
  • -  capacità,
  • -  pressione di collaudo del serbatoio,
  • -  pressione di collaudo dell' intercapedine. 3)

(5) Per serbatoi a parete unica interrati prima del 7 novembre 1973, data di entrata in vigore della L.P. n. 63/1973 qualora sulla base di un accurato controllo effettuato da ditte specializzate, venga accertato che sussistono ancora le condizioni di tenuta del serbatoio, va adottato uno dei seguenti interventi di protezione:

  • a)  inserimento di strutture di contenimento in materiale idoneo, con dispositivo di controllo e allarme per la verifica della tenuta sia del serbatoio che della struttura stessa;
  • b)  rivestimento interno con uno strato di resina dello spessore minimo di quattro millimetri, da eseguirsi previa sabbiatura delle pareti. 4)

(5/bis) L'intervento di cui al comma 5, lettera b, va adottato limitatamente ai serbatoi per liquidi combustibili delle categorie A, B e C di cui al decreto ministeriale del 31 luglio 1934, purché siano ubicati fuori dalle zone di rispetto B o zone ad esse equiparate ai sensi del comma 2 e sempreché viga l'obbligo di tenuta del registro di carico e scarico soggetto a controllo da parte dell'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione. 5)

(5/ter) Ad ogni serbatoio sottoposto ad intervento di risanamento va stabilmente fissata in posizione ben visibile nel pozzetto d'ispezione una targhetta che indichi:

  • a)  denominazione e indirizzo della ditta esecutrice;
  • b)  anno nel quale è stato effettuato l' intervento di risanamento. 5)

(6) Nei casi ove sussiste il pericolo che il serbatoio possa essere soggetto a spinte di galleggiamento, deve essere realizzato un idoneo ancoraggio. 3)

(7) Le tubazioni interrate di nuova installazione che si dipartono dai serbatoi, nonché quelle già esistenti alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente articolo che siano state realizzate con materiale soggetto a corrosione, vanno inserite in idonee tubazioni di protezione, al fine di poter evitare e rilevare accidentali perdite delle stesse. 3)

(8) Per impedire infiltrazione nel sottosuolo le aree di riempimento e di travaso di liquidi inquinanti vanno impermeabilizzate e realizzate in maniera da evitare che accidentali perdite possono inquinare il suolo e le acque. 3)

(9) Tutti i depositi di stallatico vanno realizzati con apposite platee impermeabili in calcestruzzo, con una pendenza non inferiore al due percento, in modo da rendere possibile il convogliamento del percolato in apposite vasche di raccolta. La platea deve avere una superficie di almeno 0,5 metri quadrati per ogni unità di bestiame adulto e per ogni mese di stoccaggio. I fattori di conversione per il calcolo delle U.B.A. sono calcolati in base alle seguenti equivalenze:

  • -  1 cavallo (sopra i 2 anni)   = 1   U.B.A
  • -  1 puledro (fino a 2 anni)   = 0,6   U.B.A
  • -  1 bovino (sopra i 2 anni)   = 1   U.B.A
  • -  1 bovino (0,5-2 anni)     = 0,6   U.B.A
  • -  1 vitello (sotto 6 mesi)   = 0,3   U.B.A
  • -  1 maiale da allevamento   = 0,3   U.B.A
  • -  1 maiale da ingrasso     = 0,16   U.B.A
  • -  1 pecora       = 0,10   U.B.A
  • -  1 capra       = 0,10   U.B.A
  • -  1 coniglio       = 0,005 U.B.A
  • -  1 pollo       = 0,004 U.B.A 6)

(9/bis) Le vasche per il colaticcio o per liquami di origine zootecnica in genere, vanno realizzate a perfetta tenuta. Le vasche per il colaticcio devono avere un volume di almeno 0,5 metricubi per unità di bestiame adulto per ogni mese di stoccaggio nel caso lo stallatico ed il colaticcio vengano stoccati separatamente, e di almeno 1,5 metricubi per unità di bestiame adulto per ogni mese di stoccaggio nel caso che il letame ed il colaticcio vengano raccolti nella stessa vasca. Il dimensionamento dei depositi deve assicurare una capacità di stoccaggio per un periodo di almeno sei mesi. 7)

(9/ter) È proibito lo scarico di colaticcio o di liquami di origine zootecnica in genere nelle pubbliche fognature. 7)

(9/quater) Lo stallatico preventivamente depositato per almeno due mesi su deposito con platea impermeabile può, in caso di necessità, essere depositato temporaneamente al di fuori dell'azienda senza impermeabilizzazione del suolo, alle seguenti condizioni:

  • a)  lo stallatico deve essere depositato formando mucchi compatti in modo da ridurre al massimo la superficie di contatto all' acqua piovana e verso il sottosuolo;
  • b)  la distanza minima del deposito da acque superficiali di qualsiasi tipo deve essere di almeno dieci metri e l' ubicazione deve essere scelta in modo che non vi sia la possibilità di deflusso di colaticcio verso acque superficiali. L'ubicazione deve essere posta al di fuori di zone di deflusso naturale di acqua di scioglimento della neve e il terreno non deve essere bagnato per natura;
  • c)  nelle zone di rispetto a tutela di acque potabili sono da rispettare le disposizioni dei decreti di istituzione delle zone stesse; in ogni caso è proibito il deposito nelle zone di rispetto A e B. Qualora le zone di rispetto non siano state ancora istituite e pertanto non vi siano vincoli precisi, il deposito temporaneo è solo consentito, quando la distanza da pozzi per uso potabile è maggiore di 200 metri e nel caso di sorgenti a valle più di 400 metri in direzione di flusso. Informazioni a riguardo dell' ubicazione delle sorgenti e dei pozzi possono essere richieste ai comuni competenti per territorio;
  • d)  la distanza da strade pubbliche, deve essere di almeno cinque metri; in nessun caso può defluire colaticcio su qualsiasi tipo di strada;
  • e)  la distanza dalle case di abitazione deve essere pari ad almeno 25 metri; qualora in rapporto a particolari situazioni locali vi siano oggettivamente problemi a rispettare tale distanza il sindaco può autorizzare in casi particolari una distanza minore;
  • f)  depositi temporanei possono essere realizzati solo su aree adibite ad uso agrari, è vietato il deposito in zone boschive. 7)

(9/quinquies) Come alternativa al deposito lo stallatico può essere anche compostato. Il compostaggio direttamente sul suolo senza impermeabilizzazione è permesso qualora siano rispettate oltre alle condizioni di cui alle lettere da a) ad f) del comma 9/quinquies anche le seguenti:

  • a)  il materiale da compostare (stallatico ricco di paglia oppure mescolato con materiale assorbente quale cortecce o segatura) non deve avere un contenuto in acqua superiore al 65 percento sul tal quale;
  • b)  è prescritta una idonea copertura dei cumoli. 7)

(9/sexies) Il responsabile dell'azienda agraria ed il proprietario della particella fondiaria nella quale è ubicato il deposito o il compostaggio sono responsabili del rispetto delle disposizioni contenute nei commi da 9 a 9/quinquies. 7)

(10) Qualora sussistano particolari difficoltà di ordine tecnico, l'Assessore provinciale competente in materia di tutela dell'ambiente, sentito l'ufficio provinciale per la tutela delle acque, può concedere deroghe alle disposizioni relative alle strutture di contenimento, purché sia comunque assicurata la possibilità di verifica in ogni momento della tenuta sia dei serbatoi che delle strutture di contenimento. 3)

(11) Le ditte che producono serbatoi a doppia parete e relativi dispositivi di controllo o altre strutture di protezione e di risanamento e intendono commercializzare tali prodotti nella provincia di Bolzano, devono richiedere apposito certificato di omologazione all'Assessore provinciale competente, presentando la documentazione tecnica necessaria e il risultato delle prove di collaudo eseguite e, se richiesto, mettendo a disposizione dell'Amministrazione provinciale campioni della normale produzione di serie per le prove che l'Amministrazione stessa riterrà opportuno fare eseguire. Gli oneri relativi sono a carico della ditta interessata. L'Assessore provinciale competente in materia di tutela dell'ambiente rilascia un'omologazione di durata comunque non superiore a cinque anni, sentito l'ufficio provinciale per la tutela delle acque. A cura degli interessati è da chiedere il rinnovo del certificato di omologazione allo scadere dei cinque anni. Il certificato di omologazione è da chiedere per ogni nuovo modello. 3)

(12) Alla domanda di autorizzazione per la installazione o l'adeguamento di un serbatoio o deposito di sostanze potenzialmente inquinanti va allegata la seguente documentazione:

  • -  relazione sulle capacità, caratteristiche costruttive e relativi disegni del serbatoio, del manufatto di deposito o delle strutture di contenimento e, ove necessario, degli impianti di trattamento;
  • -  caratteristiche dei dispositivi di controllo della tenuta;
  • -  caratteristiche costruttive delle tubazioni interrate;
  • -  caratteristiche qualitative dei liquidi che si intendono stoccare;
  • -  estratto della planimetria catastale con indicazione della posizione dei manufatti;
  • -  indicazione della zona di protezione delle acque potabili ai sensi dell' articolo 2 del regolamento, oppure distanza da eventuali pozzi o sorgenti per l'approvvigionamento idrico potabile;
  • -  certificati di omologazione rilasciati ai sensi del comma 11.

Chi intende installare nuovi depositi commerciali, escluse le stazioni di rifornimento di carburante stradali, deve richiedere nullaosta preliminare all'Assessore provinciale competente in materia di tutela dell'ambiente, il quale rilascia il nullaosta su conforme parere dell'ufficio provinciale per la tutela delle acque. Tale nullaosta va allegato alla domanda di autorizzazione.

Nel caso di serbatoi e depositi per uso industriale, artigianale, commerciale ed agricolo, esclusi i depositi per combustibili liquidi collegati ad impianti termici, e nel caso di depositi di stallatico di aziende zootecniche con più di 50 U.B.A. il richiedente deve trasmettere copia dell'autorizzazione nonché copia del certificato delle prove di tenuta e delle verifiche eseguite sia sul serbatoio che sulle strutture di protezione, sulle tubazioni e sui dispositivi di controllo, rilasciato dalla ditta che ha eseguito i lavori, all'ufficio provinciale per la tutela delle acque. 3) (13) I proprietari di serbatoi o contenitori di sostanze inquinanti di capacità pari o superiore a 500 litri realizzati prima del 7 novembre 1973, data di entrata in vigore della legge provinciale 6 settembre 1973, n. 63, devono realizzare entro i seguenti termini le strutture e i dispositivi di protezione di cui ai precedenti commi:

  • -  Serbatoi ubicati nelle zone di rispetto B di acque potabili e ove queste non siano ancora istituite, ubicati a distanza inferiore a 100 m da pozzi e a 200 m da sorgenti situate a valle - entro il 31 dicembre 1988;
  • -  serbatoi realizzati prima del 31 dicembre 1961 - entro il 31 dicembre 1989;
  • -  serbatoi realizzati tra l'1 gennaio 1962 e il 31 dicembre 1964 e serbatoi ubicati nelle zone di rispetto C di acque potabili - entro il 31 dicembre 1990;
  • -  serbatoi realizzati tra l'1 gennaio 1965 e il 31 dicembre 1967 - entro il 31 dicembre 1991;
  • -  serbatoi realizzati tra l'1 gennaio 1968 e il 31 dicembre 1970 - entro il 31 dicembre 1992;
  • -  serbatoi realizzati successivamente all'1 gennaio 1971 - entro il 31 dicembre 1994,
  • -  serbatoi con rivestimento interno di resina, non rispondenti ai vincoli di cui al comma 5 lettera b), entro il 31 dicembre 1995.

I proprietari di aziende zootecniche con numero di capi pari o superiore a 50 U.B.A. devono adeguare il deposito dello stallatico alle disposizioni di cui al precedente comma 9 entro il termine massimo del 31 dicembre 1988. È fatta salva la facoltà del sindaco di prescrivere, in caso di pericolo di inquinamenti, anche l'adeguamento di depositi di stallatico di aziende zootecniche con numero di capi inferiore a 50 U.B.A., come pure di prescrivere l'adeguamento di serbatoi o contenitori nonché di depositi dello stallatico entro termini più brevi. 8)

(14) Per serbatoi di oli combustibili collegati ad impianti per la produzione di energia termica, che vengono disattivati a seguito dell'alimentazione a gas combustibile o dell'allacciamento ad un impianto di teleriscaldamento, il sindaco può concedere proroghe a tempo determinato ai termini stabiliti al comma 13, limitatamente ai serbatoi ubicati fuori dalle zone di protezione B e C, e sempreché il Comune stipuli una convenzione per la realizzazione della rete del gas combustibile entro il 31 dicembre 1993, ovvero approvi un progetto per l'impianto di teleriscaldamento entro il 31 dicembre 1994. 9)

(14/bis) Alla domanda di proroga di cui al comma 14, va allegato il certificato dell'esito del controllo della tenuta del serbatoio e delle relative tubazioni, rilasciato da ditta specializzata. Tale controllo va eseguito mediante esame delle pareti interne del serbatoio e ripetuto ogni anno; il relativo certificato va trasmesso al Comune. In caso di non ottemperanza la proroga si intende automaticamente revocata. L'obbligo di eseguire il controllo della tenuta del serbatoio e delle relative tubazioni non vige nel caso in cui il proprietario del serbatoio dichiari sotto la propria responsabilità che l'allacciamento alla rete del gas combustibile o all'impianto di teleriscaldamento avverrà entro il 31 dicembre 1996. 10)

(14/ter) Entro sei mesi dalla fornitura del gas, i serbatoi di cui al comma 14 vanno disattivati. A tal fine si deve provvedere a rimuovere i residui dall'interno del serbatoio mediante ditta autorizzata allo smaltimento, nonché a disattivarlo e sigillarlo. L'avvenuta disattivazione va comunicata al sindaco, allegando copia della bolla attestante lo smaltimento dei residui. 5)

(15) Lo stato di efficienza e buona conservazione dei serbatoi, delle tubazioni interrate e dei dispositivi di protezione e controllo annessi, è da verificare a cura dell'utilizzatore del deposito almeno ogni sei anni. Nel caso di serbatoi che siano stati adeguati secondo le disposizioni di cui al precedente comma 5 lettera b), tale termine è ridotto a tre anni. È fatta salva la facoltà del sindaco di prescrivere intervalli più brevi in situazioni che presentino pericolo d'inquinamento. Le verifiche vanno effettuate da ditte o tecnici specializzati. L'esito delle verifiche va certificato.

Nel caso di serbatoi e depositi per uso industriale, artigianale, commerciale ed agricolo, esclusi i depositi per combustibili liquidi collegati ad impianti termici, copia di tale certificato deve essere trasmessa all'ufficio provinciale per la tutela della acque a cura dell'utilizzatore del serbatoio.

Al serbatoio e ai dispositivi di controllo della tenuta, va stabilmente fissata in posizione ben visibile una targhetta che indichi:

  • -  denominazione e indirizzo della ditta o del tecnico che ha effettuato la verifica;
  • -  anno dell' intervento.

Qualora venga verificato l'insufficiente stato di conservazione dei serbatoi, delle tubazioni, dei dispositivi di protezione e di controllo annessi, questi devono essere immediatamente sostituiti. 3)

2)

La legge provinciale 6 settembre 1973, n. 63 è stata abrogata dall'art. 60 della L.P. 18 giugno 2002, n. 8; in base all'art. 61 di questa legge resta in vigore l'art. 19 di questo decreto fino all'approvazione del regolamento di esecuzione alla legge.

4)

Comma sostituito dall'art. 1 del D.P.G.P. 28 settembre 1992, n. 37.

5)

Comma inserito dall'art. 1 del D.P.G.P. 28 settembre 1992, n. 37.

6)

Il comma 9 è stato sostituito dall'art. 1 del D.P.G.P. 11 novembre 1994, n. 52.

7)

Comma inserito dall'art. 2 del D.P.G.P. 11 novembre 1994, n. 52.

8)

Il comma 13 è stato sostituito dall'art. 1 del D.P.G.P. 16 dicembre 1993, n. 46.

9)

Il comma 14 è stato sostituito dall'art. 1 del D.P.G.P. 7 febbraio 1995, n. 5.

10)

Il comma 14/bis è stato inserito dall'art. 1 del D.P.G.P. 28 settembre 1992, n. 37, e successivamente sostituito dall'art. 1 del D.P.G.P. 16 gennaio 1996, n. 5.

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