(1) L'attività educativa e la cura dell'assistenza motorio e tecnico-specialistica dei minorati negli internati e seminternati del Servizio, nonché nei convitti studenteschi, è espletata da personale educatore in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 25 della legge provinciale 9 dicembre 1978, n. 65.
(2) Fermo restando quanto previsto dalla lettera g) del secondo comma del medesimo articolo 25 della citata legge provinciale, è assegnata un'unità di personale educatore ogni sei minorati ospitati negli internati o seminternati del Servizio, nonché nei convitti studenteschi. In casi eccezionali di particolare gravità, su segnalazione motivata dell'unità funzionale provinciale del Servizio, è ammessa l'assegnazione di personale educatore in rapporto di una unità ogni tre minorati ospitati.
(3) L'attività educativa negli internati e seminternati e nei convitti studenteschi è espletata tenuto conto del gruppo linguistico di appartenenza del minore handicappato e possibilmente dell'età e dell'ordine di scuola che dovrebbe frequentare il minore handicappato ospitato.
(4) La messa a disposizione dei convitti di personale educatore e assistente avviene conformemente ai criteri e ai rapporti indicati nei precedenti commi del presente articolo e rispettivamente nell'articolo 13, sulla base di turni orari giornalieri di servizio stabiliti dalla competente direzione tecnica.
(5) Ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 11 della legge provinciale 9 dicembre 1978, n. 65, il personale educatore, compatibilmente con le esigenze di servizio negli internati e seminternati e nei convitti, può essere messo a disposizione delle scuole di ogni ordine e grado per collaborare con il personale insegnante nelle attività extra o para scolastiche.
(6) Il Servizio provinciale elabora annualmente un programma di utilizzo delle eccedenze d'orario del personale educatore per attività extra o para scolastiche nelle scuole viciniori di ogni ordine e grado che ne facciano motivata richiesta.