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In vigore al: 08/03/2016

c) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 11 agosto 1980, n. 231)
Regolamento di esecuzione alla legge provinciale 9 dicembre 1978, n. 65 - Provvidenze per assicurare il diritto allo studio ed interventi nel settore scolastico a favore di minori portatori di handicap

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1)

Pubblicato nel B.U. 23 settembre 1980, n. 48.

Art. 15 (Servizi di trasporto)

(1) I servizi di trasporto sono organizzati di norma a livello distrettuale e sono gratuiti.

(2) Utenti di questi servizi sono le persone segnalate all'Ufficio provinciale trasporti dal Servizio provinciale minorati ai sensi del terzo comma dell'articolo 2 della legge provinciale 9 dicembre 1978, n. 65, d'intesa con i direttori o presidi delle scuole del distretto frequentate dagli alunni minorati.

(3) Fermo restando quanto stabilito dal secondo comma dell'articolo 7 della legge provinciale 9 dicembre 1978, n. 65, è ammessa l'istituzione di servizi speciali di trasporto per alunni minorati, qualora i possibili utenti siano almeno tre. In questo caso gli utenti debbono risiedere o alloggiare presso famiglie o convitti, internati o seminternati posti sul percorso prestabilito e debbono frequentare scuole materne, di istruzione primaria o secondaria ovvero le scuole di formazione professionale situate in un unico centro.

(4) Per i servizi di trasporto si prescinde in ogni caso dalla distanza tra l'abitazione o l'alloggio dell'alunno e la scuola frequentata.

(5) È ammessa l'istituzione di servizi di trasporto differenziati per i vari ordini di scuole, qualora i possibili fruitori nell'ambito del territorio distrettuale siano almeno dieci, senza distinzione fra i gruppi linguistici, e il servizio stesso abbia una durata massima non superiore a quarantacinque minuti primi.

(6) In casi eccezionali, la Giunta provinciale, su proposta congiunta del Servizio provinciale minorati e del competente direttore o preside, può di volta in volta autorizzare con propria deliberazione, l'istituzione anche di un servizio di trasporto individualizzato.

(7) Sulla base di programmi predisposti, ai sensi dell'articolo 9 della legge provinciale 9 dicembre 1978, n. 65, dai consigli di circondario delle scuole materne, dagli ispettorati alla formazione professionale e dai consigli scolastici distrettuali, i mezzi di trasporto speciali impiegati nei servizi di cui trattasi, possono essere utilizzati anche per esigenze delle singole scuole connesse con il normale svolgimento dei programmi scolastici, di attività integrative, extra o para scolastiche in favore degli alunni minorati, anche se dette attività sono promosse e svolte in sedi diverse.

(8) Gli alunni minorati, qualora siano in grado di utilizzare autonomamente o con accompagnamento i normali servizi di trasporto pubblico o quelli scolastici normali per recarsi dalla propria abitazione ai centri scolastici e professionali ed a quelli del Servizio, possono usufruire gratuitamente e senza limitazione di corse giornaliere di detti servizi. In tal caso, su apposita dichiarazione dell'unità comprensoriale del Servizio, agli alunni minorati viene rilasciata dall'Ufficio provinciale ai trasporti una speciale tessera.

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