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In vigore al: 08/03/2016

c) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 11 agosto 1980, n. 231)
Regolamento di esecuzione alla legge provinciale 9 dicembre 1978, n. 65 - Provvidenze per assicurare il diritto allo studio ed interventi nel settore scolastico a favore di minori portatori di handicap

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1)

Pubblicato nel B.U. 23 settembre 1980, n. 48.

Art. 3 (Avvio degli alunni minorati alle classi comuni o speciali di scuola elementare)

(1) Gli alunni iscritti alle scuole elementari che presentano anomalie o anormalità somatico-psichiche tali da far supporre che non possano frequentare autonomamente una classe comune, vengono segnalati, sentita la famiglia, dal medico scolastico o di base o dal rispettivo insegnante, al direttore didattico. La segnalazione è accompagnata da una relazione concernente fatti, osservazioni ed ogni eventuale altra ulteriore documentazione. Nella segnalazione scritta devono venir indicati i motivi per cui si ritiene che l'alunno sia bisognoso di interventi specifici appropriati.

(2) Il direttore didattico, sentito il medico scolastico o il medico di base, verifica l'opportunità di trasmettere la segnalazione all'unità funzionale di zona del Servizio. L'apposita équipe di detta unità accerta, con il consenso dei genitori o dei legali rappresentanti, la condizione personale e ambientale dell'alunno segnalato attraverso opportune indagini, incluso un eventuale periodo di osservazione, preventivamente concordato nei modi e nei tempi con il direttore didattico, dell'alunno stesso all'interno della classe frequentata.

(3) Effettuati gli accertamenti ritenuti necessari, l'unità funzionale di zona del Servizio formula al competente direttore didattico giudizi in ordine alla possibilità di inserimento degli alunni delle classi comuni, in classi speciali o, in ordine alla necessità di avvio degli alunni in istituti scolastici specializzati.

(4) Il direttore didattico informa dell'esito degli accertamenti effettuati i genitori o legali rappresentanti dell'alunno, il competente consiglio di classe e, quindi, il collegio dei docenti al fine di ottenere proposte in ordine all'azione educativa ed eventualmente in ordine ad una diversa formazione e composizione delle classi. Tenuto conto di dette proposte, il direttore didattico procede all'assegnazione degli alunni alle classi comuni o alle classi speciali.

(5) Qualora il numero degli alunni sia tale da non poter consentire la costituzione di una classe speciale o non esista la possibilità di un adeguato sostegno da parte del personale insegnante e assistente nell'ambito del plesso scolastico al quale l'alunno è iscritto, lo stesso è avviato ad altro plesso della medesima direzione didattica. In casi eccezionali, per comprovate necessità di ordine didattico e organizzativo l'alunno può essere avviato ad altra scuola ove già esista una classe speciale o sia possibile la sua istituzione ovvero esistano particolari opportunità educative. Il relativo provvedimento è assunto dal Sovrintendente o dall'Intendente scolastico competente, su proposta del direttore didattico della scuola alla quale l'alunno risulta iscritto.

(6) Nel caso di cui il giudizio dell'unità funzionale di zona del Servizio si concluda con la proposta di avvio dell'alunno ad istituti scolastici specializzati, il direttore didattico ne informa la Sovrintendenza o l'Intendenza scolastica competente nonché l'unità funzionale provinciale del Servizio per l'adozione dei provvedimenti di competenza ai sensi del successivo articolo 5.

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