(1) I minorati, di età superiore ai quattordici anni, per i quali non sia possibile la frequenza della scuola dell'obbligo o il proseguimento degli studi, ovvero accusino una sostanziale diminuzione della propria capacità lavorativa generica, vengono segnalati dalle famiglie, dall'Ufficio del Medico provinciale, dai servizi di base ovvero dal Servizio provinciale socio-sanitario e riabilitativo a favore dei minorati al competente Ispettorato per la formazione professionale come possibili frequentanti corsi di formazione o addestramento professionale.
(2) Sulla base della segnalazione, la competente équipe dell'unità funzionale di zona del Servizio, integrata da un operatore del Servizio provinciale di orientamento professionale scolastico e dal direttore di scuola per handicappati o suo delegato, compie gli opportuni accertamenti e indagini al fine di verificare, in dipendenza delle capacità fisiche, psichiche e sensoriali del minorato, l'opportunità dell'inserimento del minorato stesso nei corsi comuni ovvero in classi di quelli speciali di formazione e addestramento professionale.
(3) Gli accertamenti e le indagini di cui al precedente comma avvengono per il periodo di tempo ritenuto necessario e l'unità si avvale a tale scopo delle strutture del Servizio e di quelle della formazione professionale. Gli accertamenti e le indagini si concludono con il rilascio da parte del direttore del Servizio di una valutazione sulle capacità riabilitative del minorato. Tale valutazione costituisce requisito per la partecipazione ai corsi comuni o speciali di formazione o addestramento professionale. L'iscrizione ai corsi di formazione professionale avviene su istanza dei legali rappresentanti del minorato.
(4) La competente unità funzionale di zona del Servizio, integrata con gli operatori di cui al precedente secondo comma, assicura le necessarie periodiche verifiche dei minorati avviati ai vari corsi con provvedimento del competente direttore di scuola professionale, indica o attua i necessari interventi di integrazione specialistica e collabora con il personale insegnante, educatore e assistente nella programmazione ed elaborazione di particolari attività didattiche e/o lavorative.
(5) Qualora la gravità della minorazione sia tale da non consentire la frequenza di corsi comuni o speciali ovvero si siano verificati aggravamenti non temporanei delle originarie capacità all'esercizio di attività lavorative, i responsabili dei corsi in collaborazione con l'unità funzionale di zona del Servizio, integrata con gli operatori di cui al precedente secondo comma, propongono altri interventi, compresa la frequenza in laboratori protetti.
(6) Il competente direttore di scuola professionale pone in atto le conseguenti disposizioni per l'attuazione di interventi di natura protetta.