In vigore al

RICERCA:

In vigore al: 08/03/2016

d) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 18 maggio 1979, n. 251)
Regolamento di esecuzione dell'articolo 2/bis della legge provinciale 26 ottobre 1973, n. 69, modificata con la L.P. 23 agosto 1978, n. 47

1)

Pubblicato nel B.U. 26 giugno 1979, n. 32.

Articolo unico

(1) Le funzioni richiamate dal primo comma dell'articolo 2/bis della L.P. 23 agosto 1978, n. 472), riguardano:

  • a)  gli interventi riferibili al R.D. L. 8 maggio 1927, n. 798, in favore delle madri nubili che allattino o allevino i propri figli unilateralmente riconosciuti, ovvero in favore dei parenti di questi minori, obbligati per legge agli alimenti nei loro confronti;
  • b)  gli interventi, riferibili al R.D. 24 dicembre 1934, n. 2316, in favore dei genitori dei bambini o dei fanciulli di qualsiasi età, in condizioni di bisogno, ovvero dei parenti di quei minori tenuti per legge agli alimenti nei loro confronti;
  • c)  gli interventi di cui alla L.P. 17 settembre 1973, n. 59, relativi a sussidi o sovvenzioni aventi la natura di prestazioni specifiche a sensi dell' articolo 5 del regolamento approvato con delibera 16 settembre 1974, n. 3911, e destinate a singoli minorati o disadattati sociali o ai loro rappresentanti legali, per gli scopi di cui agli articoli 1 (I e Il comma) e 2, lettera a) della legge provinciale;
  • d)  gli interventi in favore di persone affette da disturbi mentali e bisognose, dopo un periodo di cura residenziale, di assistenza presso la famiglia propria.
    Rimane nella competenza provinciale l'assistenza delle suddette persone nelle ipotesi di loro affidamento eterofamiliare.

(2) Le categorie di assistibili e le forme di assistenza economica trasferite agli enti locali di assistenza a sensi del suddetto articolo 2/bis della L.P. 26 ottobre 1973, n. 69, nei limiti di cui al comma precedente, perdono, nell'ambito della funzione unitaria di quegli enti, ogni rilevanza giuridica o tecnicoassistenziale.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei Conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

2)

Art. 2/bis della L.P. 26 ottobre 1973, n. 69, inserito dall'art. 2 della L.P. 23 agosto 1978, n. 47.

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