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In vigore al: 08/03/2016

b) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 17 maggio 1978, n. 81)
Approvazione del testo unico delle leggi provinciali sulle Comunità montane

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1)

Pubblicato nel B.U. 4 luglio 1978, n. 33.

Art. 5 (Art 2, L.P. n. 43/1975 )

(1) Alle comunità montane ed ai comuni che eseguono su delega delle medesime opere di bonifica montana, ai sensi della legge provinciale 15 settembre 1973, n. 53, e della legge regionale 8 febbraio 1956, n. 4, la Provincia, contestualmente all'approvazione ed al finanziamento dei progetti, può concedere un'anticipazione fino al 50% della propria partecipazione finanziaria.

(2) La liquidazione dell'anticipazione avviene su richiesta degli enti concessionari ad avvenuta registrazione del contratto di appalto dei lavori.

(3) Tale anticipazione dovrà essere restituita qualora i lavori non vengano ultimati entro i termini previsti nella delibera di concessione.