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In vigore al: 08/03/2016

a) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 23 settembre 1977, n. 451)
2° regolamento di esecuzione della legge provinciale 6 settembre 1976, n. 41, concernente: "Ordinamento delle organizzazioni turistiche, delega funzioni alle comunità comprensoriali, istituzione degli organi consultivi nella materia del turismo e soppressione dell'Ente provinciale per il turismo"

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1)

Pubblicato nel B.U. 10 gennaio 1978, n. 2.

Art. 5

(1) L'indennità annua spettante ai revisori è fissata nei seguenti importi lordi:

  • -  lire 540.000 per le aziende di Bolzano e Merano,
  • -  lire 360.000 per le aziende di I. categoria,
  • -  lire 220.000 per le aziende di II. categoria,
  • -  lire 200.000 per le aziende di III. categoria.

(2) Ai presidenti dei collegi dei revisori spettano gli importi suindicati maggiorati del 50%. 6)

6)

L'art. 5 è stato sostituito dall'art. 5 del D.P.G.P. 4 maggio 1988, n. 13.