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In vigore al: 08/03/2016

c) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 28 giugno 1977, n. 301)
Regolamento di esecuzione della legge provinciale 6 settembre 1973, n. 61: Norme per la tutela del suolo da inquinamenti e per la disciplina della raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi e semisolidi

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1)

Pubblicato nel Suppl. Ord. n. 2 al B.U. 6 settembre 1977, n. 44.

Art. 11 (Vigilanza ed intervento del Laboratorio chimico provinciale di cui all'articolo 14 della legge provinciale)

(1) Il Laboratorio chimico provinciale, esperite le analisi richieste ai sensi dell'articolo 14, primo comma, della legge provinciale, nell'ipotesi che non venga riscontrato il superamento dei requisiti di ammissibilità dei rifiuti, fornisce diretta risposta al Sindaco del comune interessato, attraverso una comunicazione che precisi i valori delle analisi eseguite. Tale comunicazione deve essere in ogni caso trasmessa anche all'Assessore provinciale competente.

(2) Nel caso invece venga riscontrato il superamento dei requisiti di ammissibilità, fornisce pure diretta risposta al Sindaco del comune interessato, precisando i valori delle analisi eseguite ed invitando il Sindaco stesso a richiedere l'intervento per i necessari accertamenti, della terza Sezione del Comitato provinciale per la tutela delle risorse naturali.

(3) In accompagnamento alla copia della comunicazione rimessa al Sindaco deve essere trasmessa all'Assessore competente relazione dettagliata e circostanziata sulle analisi effettuate o, quando riscontrati, sui difetti di conduzione degli esercizi, sull'inefficiente funzionamento degli impianti e su qualsiasi altra trasgressione accertata.

(4) Nel caso in cui gli accertamenti vengano autonomamente eseguiti dal Laboratorio chimico, senza essere preceduti da una specifica richiesta, i risultati ai sensi di legge devono essere trasmessi unicamente all'Assessore competente, il quale comunicherà direttamente tali risultati agli interessati, qualora i requisiti di ammissibilità fossero contenuti entro i limiti previsti. In caso contrario i risultati delle analisi saranno esaminati dalla terza Sezione, di cui alla legge provinciale 19 gennaio 1973, n. 6, ed in conformità al parere espresso, l'Assessore comunicherà agli interessati, oltre agli esiti delle analisi, anche i provvedimenti da attuare per rimuovere gli inconvenienti registrati.

(5) Ogni altra richiesta che pervenisse da Uffici provinciali o statali e direttamente rivolta al Laboratorio chimico dovrà da quest'ultimo essere comunicata all'Assessore competente.

(6) La relativa risposta dovrà venire fornita esclusivamente dall'Assessore competente, sia nel caso che gli accertamenti eseguiti non riscontrino il superamento dei requisiti di ammissibilità, sia nel caso che i risultati delle analisi richiedano l'intervento della competente terza sezione, di cui alla legge provinciale 19 gennaio 1973, n. 6.

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ActionActionArt. 11 (Vigilanza ed intervento del Laboratorio chimico provinciale di cui all'articolo 14 della legge provinciale)
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