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In vigore al: 08/03/2016

c) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 28 giugno 1977, n. 301)
Regolamento di esecuzione della legge provinciale 6 settembre 1973, n. 61: Norme per la tutela del suolo da inquinamenti e per la disciplina della raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi e semisolidi

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1)

Pubblicato nel Suppl. Ord. n. 2 al B.U. 6 settembre 1977, n. 44.

Art. 10 (Caratteristiche delle autorizzazioni all'esercizio, di cui all'articolo 11 della legge provinciale)

(1) Per quanto attiene ai servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, ingombranti e speciali, approvati ai sensi dell'articolo 10 della legge provinciale, l'autorizzazione all'esercizio viene rilasciata ad accertamento della corrispondenza dei servizi medesimi alle caratteristiche dei progetti presentati ed autorizzati.

(2) Per quanto attiene alle discariche controllate, ai centri di raccolta, agli impianti di smaltimento di rifiuti sia urbani che speciali, approvati ai sensi dell'articolo 10 della legge provinciale, l'autorizzazione all'esercizio viene rilasciata:

  • a)  ad accertamento della corrispondenza dei depositi, delle discariche e degli impianti in generale, alle caratteristiche dei progetti approvati;
  • b)  ad accertamento, dopo un mese dall' entrata in funzione degli impianti, dell'osservanza delle condizioni di funzionamento fissate nei progetti approvati.

(3) Verificata la corrispondenza delle opere e degli impianti realizzati, alle caratteristiche del progetto, l'Assessore provinciale competente rilascia un'autorizzazione provvisoria all'attivazione, in modo che possa essere effettuato l'avviamento degli impianti e la loro messa a punto.

(4) La richiesta di attivazione provvisoria deve essere presentata dal Sindaco del Comune o dal Presidente dell'Ente Pubblico gestore interessato all'Assessore provinciale competente, che si esprimerà su conforme parere della terza Sezione di cui all'articolo 3 della legge provinciale 19 gennaio 1973, n. 6. Verificata la corrispondenza delle condizioni di funzionamento fissate nel progetto approvato, l'Assessore provinciale competente rilascia l'autorizzazione all'esercizio entro 30 giorni.

(5) L'autorizzazione di cui al precedente articolo 10, primo comma è da intendersi definitiva, senza ricorrere in precedenza al rilascio di quella provvisoria.

(6) Gli accertamenti, di cui al primo e secondo comma sono effettuati dai funzionari dell'ufficio competente in materia di gestione dei rifiuti. Per misurazioni e campionamenti l'ufficio può avvalersi dei laboratori chimici provinciali. 2)

2)

Il comma 6 è stato sostituito dall'art. 1 del D.P.G.P. 8 maggio 1998, n. 15.

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