Pubblicato nel B.U. 26 ottobre 1976, n. 46.
(1) Gli enti ospedalieri che gestiscono Ospedali presso i quali è in funzione il Servizio di emodialisi e le altre istituzioni, autorizzate a gestire Centri di emodialisi, possono richiedere alla Giunta provinciale l'autorizzazione ad istituire corsi di addestramento all'esercizio della dialisi domiciliare.
(2) La concessione dell'autorizzazione è subordinata all'esistenza dei seguenti requisiti necessari per la gestione del corso e per il controllo dell'esercizio dell'attività di dialisi domiciliare:
(3) È fatto obbligo al personale medico, infermieristico e di assistenza sociale degli enti ospedalieri e delle istituzioni autorizzate a istituire corsi di addestramento alla dialisi domiciliare di compiere le ispezioni domiciliari ritenute necessarie per accertare la regolarità delle esecuzioni dei trattamenti dialitici.