Pubblicato nel B.U. 26 ottobre 1976, n. 46.
(1) Il responsabile del Servizio di emodialisi in base al giudizio espresso dal medico incaricato della sorveglianza dei pazienti in dialisi domiciliare, può interrompere il trattamento per esigenze cliniche od organizzative o quando la mancata aderenza del paziente alle istruzioni possa risultare pericolosa per la sua incolumità.