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In vigore al: 08/03/2016

a) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 20 febbraio 1974, n. 151)
Approvazione del Regolamento di esecuzione alla legge provinciale 6 dicembre 1972, n. 362) , sulle istituzioni e provvidenze per lo sviluppo della formazione professionale

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1)

Pubblicato nel B.U. 26 marzo 1974, n. 13.

2)

Vedi D.P.G.P. 17 ottobre 1975, n. 49.

Art. 4

(1) Gli assegni previsti dall'articolo 5 della legge provinciale 6 dicembre 1972, n. 36, sono determinati nella seguente misura:

  1. per le persone contemplate al punto 1) del secondo comma: lire 3.000 giornaliere, maggiorate del 10% per ciascuna persona a carico;
  2. per le persone di cui al successivo punto 2): un compenso giornaliero pari all'importo delle ore di lavoro non effettuate a causa della frequenza del corso, aumentato delle quote di assegni familiari; detto compenso è liquidato previa presentazione da parte dell'interessato di una dichiarazione del proprio datore di lavoro attestante la retribuzione che sarebbe a lui spettata per dette ore.

(2) Gli assegni giornalieri, di cui al precedente comma, sono corrisposti in misura intera in presenza delle condizioni di reddito previste dal 1° comma punto c) del precedente articolo 3, mentre sono ridotti del 50% qualora detto reddito superi per non più del 30% quello ivi indicato. Per gli anni scolastici 1973/74 e 1974/75 gli assegni giornalieri di cui all'articolo 5 della legge provinciale n. 36 saranno accordati alle persone indicate nel presente articolo, qualora il reddito accertato, ai fini della imposta complementare, nei riguardi del capo-famiglia, rispettivamente per gli anni 1972 e 1973, non sia superiore ad un imponibile netto di lire 2.500.000.

(3) Gli assegni di cui al precedente comma saranno accordati nella misura del 50% nei casi di redditi compresi tra lire 2.500.001 e lire 3.000.000.

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