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In vigore al: 08/03/2016

p) CONTRATTO DI COMPARTO 8 maggio 1997 1)
Contratto di comparto del personale provinciale

1)

Pubblicato nel Suppl. n. 2 al B.U. 27 maggio 1997, N. 24.

Art. 1 (Ambito di applicazione)

(1) Il presente contratto di comparto si applica al personale del comparto del personale dell'amministrazione provinciale.

(2) La disciplina contenuta nel presente contratto costituisce l'attuazione dell'accordo intercompartimentale relativo al periodo 1994-1996.

CAPO I
PREMIO DI PRODUTTIVITÀ ED INDENNITÀ DI RISCHIO

Art. 2   1/bis)

Art. 3 (Indennità di rischio)

(1) La Giunta provinciale è autorizzata di assegnare al personale, su proposta del membro di Giunta preposto, sentito il direttore della ripartizione di appartenenza, un'indennità per lo svolgimento di compiti che comportano i seguenti rischi:

  • a)  rischi per la salute;
  • b)  rischi personali di natura patrimoniale;
  • c)  rischi penali.

(2) In sede di valutazione del relativo rischio si tiene conto del rischio già connesso con la qualifica funzionale posseduta.

(3) L'indennità di cui al comma 1 non può superare il 20 per cento dello stipendio mensile iniziale del livello retributivo inferiore della qualifica funzionale di appartenenza. I presupposti che legittimano l'assegnazione di tale indennità sono oggetto di verifica periodica da parte del direttore preposto.

(4) La Ripartizione del Personale fornisce alle organizzazioni sindacali le informazioni sull'applicazione del presente articolo e le incontra, su loro richiesta, per l'esame relativo.

Art. 4 (Compenso per relatori)

(1) Al personale provinciale che in aggiunta alle mansioni previste nel rispettivo profilo professionale esplica l'attività di relatore in attività di formazione e di aggiornamento organizzate dalla Provincia per il proprio personale o per terzi, spetta, in aggiunta al normale trattamento economico, un compenso orario per lavoro straordinario del livello superiore della qualifica funzionale di appartenenza, aumentato:

  • a)  fino al 70% per il personale dalla prima alla sesta qualifica funzionale;
  • b)  fino al 60% per il personale della settima qualifica funzionale;
  • c)  fino al 50% per il personale dell' ottava e della nona qualifica funzionale.

(2) I compensi di cui al comma 1 non possono superare nell'anno solare il limite di cento ore.

(3) Il personale non ha diritto al compenso per relatori qualora trattasi di relazione sull'attività istituzionale del proprio servizio.

(4) Per il personale insegnante delle scuole professionali, impiegato in aggiunta all'attività di insegnamento in attività di formazione e di aggiornamento, la relativa disciplina viene determinata con deliberazione della Giunta provinciale.

Art. 5 (Indennità per dirigenti sostituti)

(1) Al sostituto del direttore di ripartizione e di ufficio compete un'indennità di istituto mensile fino al venti per cento dell'indennità di funzione percepita dal titolare della relativa direzione. Costituisce compito principale dei dirigenti sostituti sostituire il titolare della direzione in caso di assenza e di coadiuvarlo nei compiti dirigenziali. La fruizione dell'indennità è connessa all'effettivo esercizio delle relative funzioni.

(2) L'indennità di cui al presente articolo non spetta ai dirigenti sostituti cui compete a causa dell'assenza prolungata del titolare la relativa indennità di funzione.

(3) Per il direttore di ripartizione che svolge anche la funzione di vice direttore generale, l'indennità di funzione mensile complessiva viene determinata applicando il coefficiente 3.

Art. 6 (Indennità per esercizio di mansioni superiori)

(1) Al personale cui con apposito provvedimento viene temporaneamente assegnato l'esercizio di mansioni superiori ai sensi della vigente normativa provinciale spetta un'indennità pari alla differenza tra gli stipendi mensili lordi iniziali dei livelli retributivi della qualifica funzionale di appartenenza e della qualifica funzionale corrispondente alle mansioni superiori.

(2) L'indennità di cui al comma 1 può essere attribuita per un periodo non eccedente i tre mesi, salvo in caso di sostituzione di personale assente con diritto alla conservazione del posto. Non costituisce assegnazione alle mansioni superiori l'attribuzione di alcuni soltanto dei compiti propri delle mansioni stesse.

Art. 7 (Conferma delle maggiorazioni del compenso incentivante quale assegno ad personam)

(1) Le maggiorazioni del compenso incentivante di cui all'articolo 7 ed all'allegato 1 del decreto del Presidente della giunta provinciale 16 aprile 1991, n. 102), rimangono assegnate al personale cui competono all'entrata in vigore del presente contratto quale assegno ad personam, salva la sostituzione con l'indennità di rischio ai sensi dell'articolo 3 del presente contratto.

2)

Riportato al n. XXIII - E/b.

Art. 8 (Indennità di carica per mandato in enti provinciali)

(1) Al personale che ricopre cariche in società o enti per le quali la nomina è riservata alla Provincia, può essere attribuita dalla Giunta provinciale in sede di nomina un'indennità di carica, tenuto conto del bilancio, delle effettive responsabilità e dei compiti connessi con il mandato.

(2) L'indennità di cui al comma 1 viene corrisposta per dodici mensilità.

Art. 9 (Cumulo di premi ed indennità)

(1) L'importo complessivo dei compensi previsti dagli articoli 2, 3, 4 e 5 del presente contratto non può superare la misura massima del quaranta per cento dello stipendio mensile iniziale del livello retributivo inferiore della qualifica funzionale di appartenenza.

(2) L'indennità di coordinamento è cumulabile con i premi e le indennità di cui agli articoli 2, 3, 4, 5 e 8 fino alla misura massima del sessanta per cento dello stipendio iniziale del livello retributivo inferiore della qualifica funzionale di appartenenza.

(3) L'indennità libero professionale spettante ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del contratto collettivo intercompartimentale del 4 gennaio 1996 non è cumulabile con i compensi di cui agli articoli 2, 3, 6 e 7 del presente contratto, mentre è cumulabile con le altre indennità previste del contratto medesimo fino alla misura massima del novanta per cento del livello retributivo inferiore della qualifica funzionale di appartenenza.

(4) L'aumento individuale dello stipendio di cui all'articolo 3, comma 1, dell'accordo intercompartimentale del 4 gennaio 1996 non è cumulabile con l'indennità libero professionale di cui all'articolo 3, comma 2, di tale accordo intercompartimentale.

CAPO II
INDENNITÀ DI COORDINAMENTO

Art. 10 (Incarico ed indennità di coordinamento)

(1) La Giunta provinciale può conferire l'incarico di coordinamento, su proposta del membro di Giunta preposto, sentito il direttore della ripartizione o preside della scuola interessata, nel rispetto dei seguenti criteri:

  • a)  presenza minima di sei persone da coordinare, anche se dipendenti da altri enti, in casi eccezionali è sufficiente la presenza minima di quattro persone;
  • b)  necessità di garantire la funzionalità del servizio e la sorveglianza del relativo personale mediante apposito coordinatore/trice;
  • c)  durata massima dell' incarico: anni quattro, rinnovabile.

(2) L'incarico di coordinamento può essere revocato in qualsiasi momento previa contestazione da parte del direttore preposto sull'insoddisfacente espletamento dei compiti di coordinamento. L'interessato può presentare entro trenta giorni le sue controdeduzioni al superiore del direttore preposto il quale, qualora consideri sufficienti le controdeduzioni presentate, propone la revoca dell'incarico.

(3) L'indennità di coordinamento è determinata, di regola, nella seguente misura sullo stipendio mensile iniziale della qualifica funzionale di appartenenza:

  • a)  fino al quindici per cento per il coordinamento fino a sei dipendenti;
  • b)  fino al venti per cento per il coordinamento da sette a dieci dipendenti;
  • c)  fino al venticinque per cento per il coordinamento da undici a venti dipendenti;
  • d)  fino al trenta per cento per il coordinamento di oltre venti dipendenti.

(4) L'indennità di coordinamento prevista ai sensi del comma 3 può essere aumentata di un ulteriore dieci per cento, salvo il limite del trenta per cento, qualora con il coordinamento siano collegati compiti e responsabilità in materia di prevenzione e protezione dei rischi professionali. Tale aumento non è cumulabile con l'indennità di rischio di cui all'articolo 3.

(5) L'indennità di coordinamento viene corrisposta mensilmente per dodici mesi, salva la trasformazione graduale in assegno personale ai sensi della normativa in vigore.

(6) Rimangono salvi gli incarichi di coordinamento in atto alla data di entrata in vigore del presente accordo.

(7) Le indennità di coordinamento o compensi analoghi previsti dall'ordinamento del personale in vigore vengono rideterminati con l'attribuzione di un'indennità di coordinamento calcolata sullo stipendio mensile iniziale della qualifica funzionale di appartenenza, di importo comunque non inferiore alla relativa indennità in godimento.

(8) L'indennità di cui al comma 5 è gradualmente trasformata in assegno personale pensionabile ai sensi dell'articolo 8, comma 2, dell'accordo intercompartimentale per il periodo in cui il personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente accordo ha già percepito un'indennità di coordinamento o compenso analogo.

(9) Si applica il comma 4 dell'articolo 3.

(10) Con l'entrata in vigore del presente contratto cessa l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 85 della legge provinciale 23 maggio 1981, n. 11, nonché dell'articolo 11 della legge provinciale 23 giugno 1981, n. 12.

(11) In caso di assenza per malattia, infortunio, gravidanza o puerperio l'indennità di coordinamento viene corrisposta secondo le modalità ed i limiti previsti per la corrisponsione dello stipendio.

CAPO III
INDENNITÀ PER SERVIZIO DI TURNO, LAVORO FESTIVO E NOTTURNO E PER REPERIBILITÀ

Art. 11 (Indennità di turno, per lavoro festivo e notturno)

(1) È considerato servizio di turno un orario di lavoro che impone al personale la prestazione di servizio in periodi di tempo alternanti.

(2) I turni di servizio vengono istituiti dal Direttore generale su proposta del direttore di ripartizione competente.

(3) Al personale addetto a servizi di turno spetta un'indennità oraria aggiuntiva, determinata nella seguente misura sul normale compenso orario:

  • a)  del cinque per cento tra le ore sette e le ore venti;
  • b)  del venti per cento tra le ore venti e le ore sette e nei giorni festivi, tra le ore sette e le ore venti;
  • c)  del trenta per cento tra le ore venti e le ore sette nei giorni festivi.

(4) Al personale che per effetto dell'articolazione dell'orario di servizio presta servizio nei giorni festivi o durante la notte tra le ore venti e le ore sette, spetta un'indennità oraria aggiuntiva corrispondente al venticinque per cento della misura del normale compenso orario.

(5) In caso di presenza alla sede di servizio per garantire, in caso di necessità, la pronta disponibilità nei periodi notturni il relativo periodo di presenza è valutato, agli effetti dell'orario di lavoro, nella misura di un quarto. Le indennità di cui al presente articolo spettano, invece, per le ore di effettiva presenza alla sede di servizio.

Art. 12 (Servizio di reperibilità e relativa indennità)

(1) Al fine di garantire servizi essenziali al di fuori del normale orario di servizio possono essere istituiti appositi servizi obbligatori di reperibilità, tenendo conto dei seguenti criteri e modalità:

  • a)  la Giunta provinciale verifica la necessità di garantire in caso di determinati eventi il funzionamento di servizi essenziali per la tutela dell' ambiente, della salute e della sicurezza delle persone, nonché per garantire la libertà di circolazione;
  • b)  i turni di reperibilità sono equamente distribuiti tra il personale interessato;
  • c)  il servizio di reperibilità viene espletato al di fuori del normale orario di servizio e comporta per il personale l' obbligo di rendersi disponibile in ogni momento tramite idonei mezzi di comunicazione, e di recarsi, in caso di necessità, sul posto di lavoro o di intervento nei termini stabiliti o comunque di garantire il servizio previsto.

(2) Il personale non può essere obbligato di norma a prestare servizio di reperibilità per più di sei giorni al mese. Per esigenze di servizio stagionali sono consentiti fino a quindici giorni di reperibilità al mese.

(3) L'istituzione del servizio di reperibilità e le relative modalità di svolgimento vengono autorizzate dalla Giunta provinciale su proposta del membro di Giunta preposto e sentito il direttore della rispettiva ripartizione.

(4) Per il servizio di reperibilità spetta, di regola, un compenso orario dell'undici per cento del compenso per lavoro straordinario, calcolato sullo stipendio iniziale della qualifica funzionale di appartenenza. In caso di minor aggravio tale compenso può essere ridotto.

(5) In alternativa al compenso di cui al comma 4 può essere concesso l'esonero dal servizio nella misura di sei minuti per ogni ora di servizio di reperibilità, aumentato a sette minuti per il servizio di reperibilità prestato tra le ore venti e le ore sette, nonché nei giorni non lavorativi.

(6) Si applica il comma 4 dell'articolo 3.

CAPO IV
DISPOSIZIONI VARIE

Art. 13 (Comitato pari opportunità tra uomo e donna)

(1) Presso l'amministrazione provinciale è istituito il comitato pari opportunità tra uomo e donna, finalizzato alla individuazione delle misure necessarie per attuare le direttive e disposizioni della Unione Europea in materia di pari opportunità.

(2) Il comitato è composto di otto membri, di cui quattro in rappresentanza dell'amministrazione provinciale e quattro designati dalle organizzazioni sindacali del personale provinciale. Funge da presidente del comitato uno dei membri che rappresentano l'amministrazione.

(3) Il comitato viene nominato dalla Giunta provinciale per la durata di quattro anni.

(4) Nell'intento di attivare misure e meccanismi tesi a consentire una reale parità tra uomo e donna saranno definiti specifici interventi che si concretizzino in "azioni positive" a favore delle lavoratrici.

(5) Il comitato propone, in particolare, misure atte a creare effettive condizioni di pari opportunità e relaziona almeno una volta all'anno:

  • a)  sulle condizioni oggettive in cui si trovano le lavoratrici rispetto agli incarichi, alle mansioni, alla partecipazione ai corsi di formazione, aggiornamento e riqualificazione professionale, ai nuovi ingressi;
  • b)  sul rispetto dell' applicazione della normativa per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, alla promozione di misure idonee a tutelare la salute in relazione alle peculiarità psico-fisiche ed alla prevedibilità di rischi specifici per le donne con particolare attenzione alle situazioni di lavoro che possano rappresentare rischi per la salute riproduttiva.

(6) In sede di contrattazione possono essere concordate misure per favorire effettive pari opportunità nelle condizioni di lavoro e di sviluppo professionale.

Art. 14 (Aspettativa per motivi personali, familiari o di studio)

(1) L'aspettativa non retribuita per motivi personali, familiari e di studio prevista dall'accordo intercompartimentale è concessa dal direttore della ripartizione del personale su richiesta motivata e, se possibile, documentata.

(2) La relativa domanda è da presentare al competente ufficio della ripartizione del personale e per conoscenza al direttore preposto, il quale esprime un motivato parere in merito alla compatibilità dell'aspettativa richiesta con le esigenze di servizio.

(3) Per particolare esigenze di servizio l'aspettativa richiesta può essere respinta od accolta solo in parte ovvero anticipata o posticipata nel tempo. Qualora il direttore preposto non sia d'accordo, per motivi di servizio, coll'aspettativa richiesta o col periodo proposto, deve dare apposita motivazione al proprio parere che deve essere trasmesso tempestivamente - possibilmente in forma di una propria proposta da portare a conoscenza del dipendente - alla ripartizione del personale alla quale spetta comunque la decisione.

(4) Non vengono presi in considerazione quali motivi personali per la concessione dell'aspettativa, di cui al presente articolo ragioni di salute per le quali è prevista un'apposita normativa.

Art. 15 (Permessi di studio)

(1) Al personale a tempo pieno possono essere concessi permessi retribuiti fino ad un massimo di centocinquanta ore annue individuali. Per il personale con un orario di lavoro non inferiore al settantacinque per cento il relativo limite massimo è ridotto in proporzione all'orario di lavoro. Per il personale insegnante il monte orario annuo dei permessi di cui sopra è rapportato alla proporzione tra il carico delle ore di insegnamento settimanale e l'orario di lavoro del personale del ruolo generale.

(2) Alle seguenti categorie di personale non possono essere concessi i permessi di cui al comma 1:

  • a)  personale dirigenziale;
  • b)  personale con rapporto di lavoro a tempo parziale, salvo quanto previsto al comma 1;
  • c)  personale con un rapporto di servizio di durata inferiore a dodici mesi;
  • d)  personale laureato per il conseguimento di altra laurea.

(3) I permessi retribuiti di cui al comma 1 sono concessi per la frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio in corsi universitari, di corsi di specializzazione post-universitaria, di corsi di scuole di istruzione secondaria e di qualificazione professionale, siano esse scuole provinciali o statali, pareggiate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall'ordinamento pubblico. Per la predisposizione della tesi di laurea i permessi di cui sopra possono essere concessi per non più di un anno scolastico.

(4) Nell'arco dell'anno scolastico può fruire dei permessi di cui al comma 1 fino al tre per cento del personale di ruolo e provvisorio in servizio all'inizio dell'anno, con eventuale arrotondamento all'unità superiore. I permessi possono essere concessi per non più di cinque anni. Nei relativi permessi è compreso anche il tempo necessario per raggiungere la sede di svolgimento dei corsi.

(5) Nella concessione dei permessi è da tenere in considerazione l'esigenza di assicurare il regolare svolgimento del servizio. Per il personale insegnante ed equiparato, comprese le scuole materne, i permessi possono essere accorpati al fine di garantire il regolare svolgimento dell'attività didattica con personale supplente. Per il personale con un orario di lavoro articolato in turni di servizio i singoli permessi non possono avere una durata inferiore a quella del rispettivo turno di servizio.

(6) Il personale fruente dei permessi di cui al comma 1 ha diritto, salvo eccezionali ed inderogabili esigenze di servizio, a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e non è tenuto alla prestazione di lavoro straordinario.

(7) Per la concessione dei permessi di cui al comma 1 valgono le seguenti modalità:

  • a)  Le relative domande vengono presentate entro il 31 luglio antecedente l' inizio dell'anno scolastico alla ripartizione del personale, unitamente al parere favorevole del diretto superiore. In caso di un numero di domande di permessi inferiore al tre per cento del personale avente diritto, le relative domande possono essere accolte anche se presentate successivamente al 31 luglio, rispettando l'ordine cronologico di presentazione;
  • b)  Nella concessione dei permessi è accordata, nell' ordine, la precedenza al personale che frequenta corsi di studi della scuola media inferiore, della scuola media superiore, universitari o specializzazione post-universitaria; nell'ambito di tali corsi è data la precedenza al personale che frequenta l'ultimo anno del corso di studi, e, se studente universitario o post-universitario, a chi abbia superato gli esami negli anni precedenti; a parità di condizioni i permessi sono concessi al personale che non abbia finora usufruito dei permessi per lo stesso corso di studio e, in caso di ulteriore parità, al personale di maggiore età;
  • c)  Il personale è tenuto a presentare al diretto superiore il piano di utilizzazione dei permessi per la preventiva approvazione;
  • d)  Il personale è tenuto a presentare, appena possibile, idonea certificazione in ordine all' iscrizione ed alla frequenza delle scuole, dei corsi e degli esami sostenuti nonché in ordine alla presentazione della tesi di laurea. In caso di mancata presentazione, sulla base di giustificati motivi, di tale certificazione entro l'anno scolastico di riferimento e comunque entro i dodici mesi successivi, i permessi fruiti vengono considerati come aspettativa straordinaria non retribuita, mentre in assenza di giustificati motivi i relativi permessi equivalgono ad un'assenza ingiustificata;
  • e)  La frequenza del corso e della scuola non deve essere attestata qualora in provincia di Bolzano non ci sia la possibilità della frequenza di tali corsi o scuole per il conseguimento di titoli di studio o attestati professionali riconosciuti e la relativa frequenza comporti un particolare disagio;
  • f)  I permessi vengono concessi in misura proporzionalmente ridotta qualora trattasi di corsi di durata inferiore all' anno scolastico.

Art. 16 (Lavoro straordinario)

(1) In caso di effettive esigenze di servizio i dipendenti provinciali sono tenuti alla prestazione di lavoro straordinario, in base ad una relativa autorizzazione e nel limite individuale previsto.

(2) La Giunta provinciale stabilisce annualmente, sentite le organizzazioni sindacali, in base alle motivate richieste delle singole strutture organizzative e nel rispetto dei fondi stanziati in bilancio, il contingente complessivo di ore straordinarie il cui ammontare non può eccedere la misura di 30 ore annue per ogni dipendente provinciale in servizio alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.

(3) Il limite individuale annuo di lavoro straordinario è fissato in 180 ore. Tale limite può essere aumentato in caso di particolari esigenze di servizio fino a 300 ore annue.

(4) In deroga al limite individuale annuo di cui al comma 3 vengono fissati i seguenti limiti individuali per le sottoindicate categorie di personale:

  • a)  segretari particolari: 480 ore annue;
  • b)  autisti assegnati all' autorimessa centrale dell'Economato: 700 ore annue;
  • c)  personale ausiliario addetto alle attività extrascolastiche: 500 ore annue;
  • d)  personale impiegato in interventi d' urgenza per calamità naturali o altri soccorsi d'urgenza: 500 ore annue.

(5) Prestazioni di lavoro straordinario nel limite di 20 ore mensili con possibilità di recupero possono essere autorizzate dai direttori competenti in caso di necessità ed in eccedenza al contingente complessivo di cui al comma 2.

(6) Il recupero è comunque consentito entro un anno dalla prestazione del lavoro straordinario. Il personale dell'amministrazione scolastica deve effettuare il recupero nei periodi più compatibili con l'attività scolastica.

CAPO V
VALUTAZIONE

Art. 17 (Valutazione professionale e progressione economica)

(1) La progressione economica per classi e scatti biennali nel livello inferiore e nel livello superiore è subordinata alla valutazione soddisfacente da parte del diretto superiore sull'assolvimento delle mansioni affidate al dipendente, tenuto conto della produttività individuale, dell'impegno e senso di responsabilità dimostrati.

(2) Il passaggio dal livello inferiore a quello superiore nell'ambito della singola qualifica funzionale è subordinato alla soddisfacente valutazione da parte del competente superiore, che tenga conto della qualificazione professionale conseguita nel periodo di servizio nel livello inferiore. Tale valutazione tiene anche conto delle precedenti valutazioni.

(3) Le valutazioni di cui ai commi 1 e 2 sono espresse su apposito modulo e previo colloquio con il dipendente interessato. In caso di valutazione positiva l'inquadramento retributivo superiore decorre dalla data di scadenza biennale prevista. In caso di valutazione negativa la stessa è definitivamente espressa dopo aver dato al dipendente la facoltà di prendere posizione entro 15 giorni sulla relativa proposta di valutazione. Il relativo personale deve essere avvisato nel corso dell'anno dell'insoddisfacente andamento del proprio rendimento.

(4) In caso di valutazione non soddisfacente il personale rimane inquadrato nella classe o scatto del livello retributivo in godimento fino a quando non avvenga una valutazione soddisfacente alla fine del prossimo o di uno dei successivi bienni.

CAPO VI
DISPOSIZIONI VARIE

Art. 18 (Arrotondamento importi)

(1) Gli importi determinati ai sensi del presente accordo vengono arrotondati alle cento lire superiori.

Art. 19   1/bis)

Art. 20 (Trattamento giuridico ed economico del personale del Corpo forestale provinciale)

(1) In applicazione dell'articolo 20 della legge provinciale 10 agosto 1995, n. 16, viene determinato nell'allegato 2 al presente contratto il nuovo trattamento giuridico ed economico del personale del Corpo forestale provinciale, con le decorrenze indicate nell'allegato medesimo.

(2) Del Corpo forestale provinciale fa parte, inoltre, anche il personale già inquadrato nei profili professionali di ispettore forestale, di custode forestale e di guardia ittico-venatoria.

(3) Con l'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'allegato 2 cessa secondo le decorrenze indicate nell'allegato 2, l'applicazione delle seguenti disposizioni:

(4) Rimane salva la possibilità di integrare con un contratto aggiuntivo, qualora necessario, le norme dell'allegato 2 al fine di completare il passaggio dalla previgente disciplina statale a quella provinciale.

Art. 21 (Trattamento giuridico ed economico del personale del corpo permanente dei vigili del fuoco)

(1) In applicazione dell'articolo 20 della legge provinciale 10 agosto 1995, n. 16, viene determinato nell'allegato 3 al presente contratto il trattamento giuridico ed economico del personale del corpo permanente dei vigili del fuoco, con le decorrenze ivi indicate.

(2) Con l'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'allegato 3 cessano, secondo le decorrenze ivi indicate, l'applicazione delle seguenti disposizioni:

(3) Rimane salva la possibilità di integrare con un contratto aggiuntivo, qualora necessario, le norme dell'allegato 3 al fine di completare il passaggio dalla previgente disciplina statale a quella provinciale.

Art. 22   1/bis)

Art. 23 (Servizio di mensa)

(1) Per il personale provinciale possono essere istituiti appositi servizi di mensa, gestiti direttamente dall'amministrazione o affidati ad una impresa specializzata nel settore. In caso di richiesta la relativa gestione è da affidare con preferenza ad associazioni del personale provinciale.

(2) Ai fini di cui al comma 1 l'amministrazione mette a disposizione del personale con sede di servizio al di fuori del comune di Bolzano un buono pasto per un importo di lire 6.000. Tale buono pasto non spetta al personale che fruisce del servizio mensa per ragioni di servizio a titolo gratuito o che può fruire di un servizio sostitutivo presso la sede di servizio. Il buono pasto non spetta in caso di un previsto orario di lavoro giornaliero inferiore a sette ore e trentasei minuti. Al personale con sede di servizio nel comune di Bolzano la parte orografica destra del torrente Talvera l'amministrazione mette a disposizione un buono pasto di lire 5.000.

(3) Nei casi in cui il personale ha diritto al pasto gratuito a causa di particolari esigenze di servizio possono essere stipulate apposite convenzioni con esercizi alberghieri per la fornitura del pasto. In tale caso il personale interessato non ha diritto al rimborso delle spese di vitto ai sensi della disciplina sulla missione.

(4) Per il finanziamento della spesa connessa con il presente articolo viene prevista nella legge finanziaria apposito fondo, il cui importo viene periodicamente adeguato sentite le organizzazioni sindacali.

(5) Le parti si impegnano a riaprire la contrattazione sull'importo dei buoni pasto decorso un anno dall'avvio del servizio di cui al comma 2.

Art. 24 (Sperimentazione del telelavoro)

(1) Con deliberazione della Giunta provinciale può essere prevista la sperimentazione del telelavoro per singole categorie di personale o per determinati servizi, determinandone le modalità relative d'intesa con le organizzazioni sindacali.

Art. 25 (Trattamento economico del personale comandato o messo a disposizione alla Provincia)

(1) Al personale di altri enti, comandato alla Provincia o a enti dipendenti dalla stessa o messo a disposizione, spettano, oltre al trattamento economico fisso e continuativo in godimento, le indennità e competenze accessorie previste per il personale provinciale. Tali indennità sostituiscono la retribuzione accessoria prevista presso l'ente di appartenenza e che non abbia carattere fisso e continuativo in quanto collegata a prestazioni specifiche.

(2) Al personale di cui al comma 1, viene attribuito, inoltre, un compenso accessorio per l'eventuale maggiore carico dell'orario di lavoro previsto presso la Provincia nonché per lo svolgimento di particolari compiti non già retribuiti sulla base dello stipendio in godimento.

(3) Al personale provinciale comandato ad altri enti od ad essi messo a disposizione, può essere estesa, al fine della parità di trattamento, la specifica disciplina di settore prevista nei contratti collettivi, compresa la retribuzione accessoria collegata allo svolgimento di compiti particolari ed alla produttività individuale e di gruppo.

Art. 26 (Disciplina di missione per il personale provinciale)

(1) La disciplina di missione per il personale provinciale è disciplinata interamente nell'allegato 4 al presente contratto.

(2) Con l'entrata in vigore del presente contratto cessa l'applicazione delle seguenti disposizioni:

3)

Vedi l'art. 85 del contratto collettivo 29 luglio 1999, riportato al n. XXIII - E/q.

Art. 27 (Uso di alloggio di servizio e trattamento economico)

(1) È considerato alloggio di servizio l'alloggio dato in concessione al personale per l'espletamento di servizi di custodia, di portineria, di vigilanza e di altri servizi similari.

(2) I compiti connessi con la concessione dell'alloggio di servizio vengono indicati nel disciplinare da allegarsi all'atto di concessione. La concessione dell'alloggio di servizio avviene nel rispetto dei seguenti criteri:

  • a)  il canone di concessione è determinato in lire 2.000 per metro quadrato, calcolando a tale fine la superficie abitativa a disposizione, tenuto però conto del fabbisogno della famiglia; tale importo viene con decorrenza 1° gennaio 1998 annualmente rideterminato sulla base dell' indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati relativo al precedente periodo ottobre-ottobre comunicato dall'Istituto provinciale di statistica;
  • b)  gli oneri accessori sono a carico del concessionario ai sensi della legge sull' equo canone e vengono determinate in via equitativa in caso di mancanza di appositi rilevatori, tenuto conto delle particolari caratteristiche dell'edificio; le riparazioni di piccola manutenzione sono a carico del concessionario ai sensi dell'articolo 1609 del codice civile;
  • c)  per l' espletamento dei compiti connessi con l'alloggio di servizio al concessionario spetta un indennità di istituto, da determinarsi dalla Giunta provinciale, tenuto conto del maggiore carico orario richiesto per l'espletamento di tali compiti nonché delle responsabilità, mansioni e rischi connessi;
  • d)  l' orario di lavoro ordinario può essere discontinuo o può essere ridotto in proporzione ai compiti assegnati al concessionario;
  • e)  le imposte e spese connesse con la stipulazione del disciplinare vanno a carico dell' amministrazione.

(3) In caso di revoca della concessione dell'alloggio di servizio dev'essere rispettato un periodo di preavviso di sei mesi. Su richiesta dell'amministrazione tale periodo di preavviso vale anche per il concessionario dimissionario. La concessione cessa di diritto in caso di risoluzione del rapporto di servizio, di trasferimento nonché in caso di assegnazione ad altre mansioni.

(4) Per i portieri ed i custodi che fruiscono di alloggi di servizio in base ad atti di concessione a titolo oneroso al momento dell'entrata in vigore del presente contratto di comparto, i canoni risultanti dal comma 2, lettera a), sono conguagliati con quelli sostenuti a partire dal 1° gennaio 1994 in base agli atti concessivi in godimento.

Art. 28 (Modifiche al decreto del Presidente della giunta provinciale 1° giugno 1995, n. 26)

(1)(2)  4)

(3) Il personale dell'ottava qualifica funzionale che al entrata in vigore del decreto di cui al comma 1 abbia espletato per almeno due anni in modo continuativo e prevalente presso l'amministrazione provinciale i compiti del profilo professionale di ispettore bibliotecario/ispettrice bibliotecaria è inquadrato nel profilo professionale medesimo previo superamento di apposito esame di idoneità, con conversione del relativo posto.

4)

Modifica l'allegato 1 al D.P.G.P. 1° giugno 1995, n. 26.

Art. 29   1/bis)

Art. 30 (Personale insegnante di musica ed assistente di portatori di handicap)

(1) Per il personale inquadrato nel profilo professionale di insegnante di musica trova applicazione la disciplina prevista per il personale insegnante della formazione professionale, considerando equiparato all'insegnamento di materie tecnico-pratiche l'insegnamento di strumento. L'insegnamento della teoria musicale, in corsi propedeutici e di gioco, musica e movimento, nonché di canto, coro e musica d'assieme, comunque prestato in classi o in gruppi, è considerato equiparato invece all'insegnamento delle materie teoriche.

(2) Il personale coordinatore delle scuole di musica è esonerato in tutto o in parte, secondo i criteri da stabilirsi con deliberazione della Giunta provinciale, dall'insegnamento. Per l'orario impiegato in attività amministrativa e di coordinamento, nonché per attività di consulenza tecnica o di consulenza nelle scuole elementari trova applicazione la disciplina prevista sull'orario di lavoro del personale amministrativo.

(3) Per il personale inquadrato nel profilo professionale di assistente di portatori di handicap ed operante nelle scuole di ogni ordine e grado trova applicazione, per i periodi di sospensione dell'attività didattica, la disciplina prevista per il personale insegnante della Provincia.

Art. 31 (Utilizzo dei permessi per i dirigenti sindacali)

(1) Le modalità di utilizzo dei permessi sindacali retribuiti da parte dei dirigenti sindacali vengono stabilite con deliberazione della Giunta provinciale, d'intesa con la rispettiva organizzazione sindacale. Nel rispetto del monte ore annuale complessivo può essere previsto il cumulo di tali permessi in favore di singoli dirigenti sindacali anche oltre il monte ore individuale previsto dall'accordo intercompartimentale, tenendo conto delle esigenze di servizio e di quelle delle organizzazioni sindacali.

Art. 32   1/bis)

Art. 33 (Abrogazione di norme)

(1) Con l'entrata in vigore del presente contratto cessa l'applicazione delle seguenti disposizioni:

Allegato 1 1/bis)

Allegato 2
Trattamento giuridico ed economico del personale del Corpo forestale provinciale (articolo 26)

Art. 1 (Profili professionali del Corpo forestale provinciale)

(1) Al Corpo forestale provinciale appartiene il personale inquadrato nei seguenti profili professionali:

  • a)  profilo professionale dell' agente ed assistente forestale: Va qualifica funzionale;
  • b)  profilo professionale del sovrintendente forestale: VIa qualifica funzionale;
  • c)  profilo professionale dell' ispettore forestale: VIIa qualifica funzionale;
  • d)  profilo professionale dell' ufficiale forestale: IXa qualifica funzionale.

(2) Il personale appartenente ai profili professionali di cui sopra è subordinato l'uno all'altro, salvo il personale con incarico di direzione o di coordinamento. All'interno delle singole qualifiche è preposto il personale con anzianità di servizio superiore nella qualifica oppure, in caso di parità, con età anagrafica superiore.

(3) I profili professionali di cui al presente allegato trovano applicazione con il primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore del presente contratto.

Art. 2 (Compiti istituzionali comuni dei profili professionali del Corpo forestale provinciale)

(1) Nell'ambito dei seguenti compiti istituzionali, oltre ad esercitare funzioni di polizia e di vigilanza sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia forestale, faunistico-venatoria, ittica, idraulica, ambientale e paesaggistica, il personale appartenente al Corpo forestale provinciale svolge anche funzioni tecnico-gestionali, di informazione, di consulenza e di divulgazione.

(2) Il personale appartenente al Corpo forestale provinciale provvede:

  • a)  all' applicazione del vincolo idrogeologico-forestale, e di eventuali altri, volti alla protezione della natura, del paesaggio e dell'assetto del territorio;
  • b)  alla tutela e sorveglianza su qualunque attività suscettibile di nuocere all' integrità dell'ambiente naturale e dei suoi equilibri ecologici;
  • c)  alla sorveglianza sull' applicazione della legislazione concernente la tutela della natura, del paesaggio e dell'ambiente ed interventi connessi;
  • d)  alla sorveglianza, tutela e gestione tecnica dei beni silvo-pastorali nonché interventi di miglioramento connessi;
  • e)  ai rimboschimenti, rinsaldamenti, opere costruttive connesse e di sistemazione idraulico-forestale ed agraria;
  • f)  alla sorveglianza e cura dei vivai forestali;
  • g)  agli incoraggiamenti, alla selvicoltura, all' alpicoltura ed all'acquacoltura con concessione di provvidenze a favore dei territori montani;
  • h)  alla tutela e sorveglianza sui corsi d' acqua, al fine di evitare erosioni, esondazioni e dissesti;
  • i)  alla sorveglianza sulla pesca e sulla caccia, nonché alla tutela e gestione del patrimonio ittico-faunistico;
  • j)  alla prevenzione ed al coordinamento dello spegnimento degli incendi boschivi;
  • k)  alla prevenzione e lotta alle patologie forestali di origine biotica ed abiotica, nonché alle malattie infettive e parassitarie nei selvatici;
  • l)  a quant' altro attribuito al Corpo forestale provinciale da altre leggi ed altri regolamenti;
  • m)  all' inventario, alla descrizione dei patrimoni silvo-pastorali ed alla stesura e gestione dei relativi archivi e rilievi connessi alla redazione dei relativi piani di gestione;
  • n)  a ricerche ed applicazioni sperimentali forestali e venatorie;
  • o)  alla statistica e al catasto forestale, alpicolo e delle acque da pesca;
  • p)  a rilievi di dati e parametri di monitoraggio ambientale;
  • q)  all' addestramento, alla formazione e dell'aggiornamento del personale;
  • r)  a compiti di protezione civile e pubblico soccorso e servizi complementari di ordine pubblico.

(3) Il personale appartenente al Corpo forestale provinciale svolge nelle materie di competenza della Provincia autonoma di Bolzano le funzioni ed i compiti attribuiti in campo nazionale al Corpo forestale dello Stato.

Art. 3 (Profilo professionale dell'agente e dell'assistente forestale)

(1) Il personale appartenente al profilo professionale dell'agente ed assistente forestale esercita ai sensi della rispettiva normativa statale anche le funzioni di agente di pubblica sicurezza ed agente di polizia giudiziaria.

(2) Detto personale, nell'ambito dei compiti istituzionali, svolge con margine di iniziativa e di discrezionalità inerenti anche alle qualifiche attribuite, mansioni di attuazione di specifiche istruzioni impartite, provvedendo alle attività accessorie necessarie all'assolvimento delle proprie mansioni. In relazione ad una eventuale specifica preparazione professionale, il personale può espletare compiti di addestramento.

(3) Requisiti di accesso:

  • -  Diploma di scuola media inferiore, nonché diploma di fine apprendistato quale falegname, carpentiere in legno, oppure segantino, giardiniere ed esperienza professionale specifica nel rispettivo settore di durata triennale, oppure
  • -  assolvimento di un triennio presso una scuola media superiore, oppure
  • -  diploma di istituto professionale oppure di un corso di addestramento professionale provinciale almeno triennale ad indirizzo agricolo, forestale o di tecnologia del legno nonché
  • -  assolvimento di un corso di formazione teorico-pratico della durata di almeno cinque mesi nelle materie di cui all' articolo 2.

(4) Bilinguismo: Attestato di bilinguismo C.

(5) Qualifiche: Il personale appartenente al presente profilo assume all'interno dello stesso le seguenti qualifiche:

  • a)  agente forestale: qualifica iniziale;
  • b)  agente forestale scelto: dopo quattro anni di servizio effettivo quale agente forestale;
  • c)  assistente forestale: dopo quattro anni di servizio effettivo di agente forestale scelto;
  • d)  assistente forestale capo: dopo sei anni di servizio effettivo di assistente forestale.

(6) Mobilità verticale: Dopo quattro anni di servizio: possibilità di avanzamento nel profilo professionale di sovrintendente forestale, contabile, segretario/a scolastico/a, nonché in tutti gli altri profili professionali della sesta qualifica funzionale, purché come requisiti di accesso non siano previsti il diploma di maturità di istituto tecnico o istituto professionale, oppure specializzazioni post secondaria.

Art. 4 (Profilo professionale del/della sovrintendente forestale)

(1) Il personale appartenente al profilo professionale del/della sovrintendente forestale esercita ai sensi della rispettiva normativa statale anche le funzioni di agente di pubblica sicurezza e ufficiale di polizia giudiziaria.

(2) Detto personale svolge nell'ambito dei compiti istituzionali, anche in collaborazione con personale delle qualifiche superiori, attività istruttoria nel contesto di prescrizioni di massima e di procedure predeterminante con margini di iniziativa e di discrezionalità inerenti anche alle qualifiche attribuite, con mansioni progressive di coordinamento di personale con qualifica inferiore o di direzione di piccole unità operative, nonché di sostituzione del superiore gerarchico in caso di assenza o di impedimento; provvede alle attività accessorie necessarie all'assolvimento delle proprie mansioni, con l'utilizzazione anche di apparecchiature e sistemi di uso complesso. Detto personale in relazione alla professionalità posseduta svolge anche compiti di addestramento.

(3) Requisiti di accesso:

  • -  Diploma di maturità di agrotecnico o di perito agrario ed assolvimento di apposito corso di formazione tecnico-professionale di durata di almeno tre mesi nelle materie di cui all' articolo 2.

(4) Bilinguismo: Attestato di bilinguismo B.

(5) Qualifiche: Il personale appartenente al presente profilo assume all'interno dello stesso le seguenti qualifiche:

  • a)  vice sovrintendente forestale: qualifica iniziale;
  • b)  sovrintendente forestale: dopo sei anni di servizio effettivo di vice sovrintendente forestale;
  • c)  sovrintendente forestale capo: dopo otto anni di servizio effettivo di sovrintendente forestale.

(6) Mobilità verticale: Dopo quattro anni di servizio: possibilità di avanzamento nei profili professionali di ispettore forestale, ispettore/ispettrice d'igiene e dell'ambiente, ispettore/ispettrice tecnico del lavoro.
Dopo otto anni di servizio possibilità di avanzamento nei profili professionali ispettore tecnico/ispettrice tecnica, ispettore organizzatore/ispettrice organizzatrice.

Art. 5 (Profilo professionale dell'ispettore forestale/ispettrice forestale)

(1) Il personale appartenente al profilo professionale dell'ispettore forestale/ispettrice forestale esercita ai sensi della rispettiva normativa statale anche le funzioni di agente di pubblica sicurezza ed ufficiale di polizia giudiziaria.

(2) Detto personale può essere preposto nell'ambito di compiti istituzionali ad unità organiche operative ed organizzative con margini di iniziativa e di discrezionalità inerenti anche alle qualifiche attribuite, coordina e promuove l'attività di qualifiche inferiori con l'emanazione di programmi ed istruzioni specifiche per l'individuazione di obiettivi qualitativi, quantitativi e temporali da conseguire con piena responsabilità dell'attività svolta; collabora alla predisposizione di programmi relativi al servizio concorrendo all'attuazione dei medesimi, nonché alla predisposizione di atti e provvedimenti di competenza degli ufficiali sostituendoli in caso di assenza o impedimento nelle attività di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza; provvede, ove occorra, alle attività necessarie all'assolvimento delle proprie mansioni con l'utilizzazione anche di apparecchiature specializzate e sistemi autonomi gestibili con programmi variabili entro procedure generali determinate. Detto personale svolge, in relazione alla professionalità posseduta, compiti di formazione e di istruzione.

(3) Requisiti di accesso:

  • -  Diploma di un corso di formazione almeno biennale in materia forestale conseguito presso un' università oppure presso un istituto superiore riconosciuto dallo Stato, nonché assolvimento di un apposito corso di qualificazione della durata di almeno tre mesi, nonché esperienza professionale di almeno un anno nelle materie di cui all'articolo 2.

(4) Bilinguismo: Attestato di bilinguismo B.

(5) Qualifiche: Il personale appartenente al presente profilo assume all'interno dello stesso le seguenti qualifiche:

  • a)  vice ispettore forestale: qualifica iniziale;
  • b)  ispettore forestale: dopo quattro anni di servizio effettivo di vice ispettore forestale;
  • c)  ispettore forestale capo: dopo quattro anni di servizio effettivo di ispettore forestale;
  • d)  ispettore forestale superiore: dopo quattro anni di servizio effettivo di ispettore forestale capo.

(6) Mobilità verticale: Dopo quattro anni di servizio possibilità di avanzamento nei profili professionali di ispettore/trice amministrativo/a, ispettore/trice contabile, ispettore/trice organizzatore/trice, ispettore/trice in scienze naturali.

Art. 6 (Profilo professionale dell'ufficiale forestale)

(1) Il profilo professionale dell'ispettore forestale/ispettrice forestale di cui al decreto del Presidente della giunta provinciale 1° giugno 1995, n. 26, assume la nuova denominazione "ufficiale forestale".

(2) Nell'allegato 1 del succitato decreto del Presidente della giunta provinciale 1° giugno 1995, n. 26, le parole "ispettore forestale/ispettrice forestale" sono sostituite con le parole "ufficiale forestale".

(3) Qualifiche: Il personale appartenente al presente profilo assume all'interno dello stesso le seguenti qualifiche:

  • a)  vice commissario forestale: qualifica iniziale;
  • b)  commissario forestale: dopo 6 anni di effettivo servizio di vice commissario forestale;
  • c)  commissario capo forestale: dopo 6 anni di effettivo servizio di commissario forestale;
  • d)  questore forestale: dopo 6 anni di effettivo servizio di commissario capo.

(4) Il personale già inquadrato nel profilo professionale di ispettore/ispettrice forestale, che per effetto del presente contratto appartiene al Corpo forestale, viene inquadrato nelle qualifiche di cui al comma 3 nel rispetto dell'anzianità di servizio acquisita in tale profilo professionale o nella corrispondente precedente qualifica.

Art. 7 (Norme transitorie per i custodi forestali e le guardie ittico-venatorie)

(1) Il personale già inquadrato nei profili professionali di custode forestale e di guardia ittico-venatoria, che all'entrata in vigore del presente contratto sono trasformati in profili professionali ad esaurimento, appartiene al Corpo forestale provinciale, esercitando, in quanto compatibili con i compiti del proprio profilo, i compiti di tale Corpo; inoltre, esso vi rimane inquadrato fino al passaggio ad altro profilo professionale.

(2) Il personale di cui al comma 1 è inquadrato, con conversione del posto e previo superamento di apposito esame di idoneità, secondo le modalità da stabilirsi dalla Giunta provinciale, nelle seguenti qualifiche del profilo professionale dell'agente e dell'assistente forestale, tenuto conto dell'anzianità di effettivo servizio provinciale o comunale nei predetti profili professionali o nelle previgenti qualifiche corrispondenti:

  • a)  nella qualifica di agente forestale, con un' anzianità di servizio di custode forestale rispettivamente guardia ittico-venatoria di almeno due anni;
  • b)  nella qualifica di agente forestale scelto, con un' anzianità di servizio di custode forestale rispettivamente guardia ittico-venatoria di almeno otto anni;
  • c)  nella qualifica di assistente forestale, con un' anzianità di servizio di custode forestale rispettivamente guardia ittico-venatoria di almeno dodici anni.

(3) Il personale inquadrato ai sensi del comma 2, lettera c), nella qualifica di assistente forestale ed in possesso di un'anzianità di servizio di custode forestale rispettivamente di guardia ittico-venatoria di almeno venti anni con la data di entrata in vigore del presente contratto, è inquadrato nella qualifica di assistente forestale capo dopo un anno di effettivo servizio nella qualifica di assistente forestale.

(4) Per il personale inquadrato ai sensi del comma 2 nella qualifica di assistente forestale il periodo di servizio maturato alla data di entrata in vigore del presente contratto che supera i dodici anni viene valutato, ai fini del passaggio alla qualifica di assistente forestale capo, nella misura del 50 per cento.

(5) Il primo degli esami di idoneità di cui al comma 2 è indetto entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente contratto. Vi è ammesso il personale con un'anzianità di servizio di custode forestale rispettivamente di guardia ittico-venatoria di almeno due anni nonché quello in possesso dei requisiti culturali di accesso richiesti per il profilo professionale di agente ed assistente forestale. L'inquadramento avviene con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla pubblicazione della graduatoria degli idonei sul Bollettino Ufficiale della Regione. Entro il mese di settembre di ognuno dei due anni successivi al primo esame viene svolto un nuovo esame di idoneità per coloro che entro il 31 dicembre del medesimo anno compiono i due anni di servizio utile oppure che per un qualsiasi motivo non hanno superato un precedente esame o non vi hanno partecipato.

(6) In sede di inquadramento nella qualifica funzionale superiore ai sensi del comma 2 del presente articolo viene garantito un aumento dello stipendio di livello in godimento non inferiore al tre e mezzo per cento.

(7) Il personale di cui al comma 2 è ammesso alla mobilità verticale prevista per il profilo professionale dell'agente e dell'assistente forestale con otto anni di servizio nel profilo professionale di custode forestale o di guardia ittico-venatoria o in quello di agente e assistente forestale e nelle previgenti qualifiche corrispondenti, salvo quanto previsto all'articolo 3, comma 6.

Art. 8 (Norma transitoria per l'inquadramento del personale della sesta qualifica funzionale nel profilo professionale di sovrintendente forestale)

(1) Il personale della sesta qualifica funzionale già assegnato alla ripartizione Foreste e che alla data di entrata in vigore del presente contratto abbia espletato per un periodo di almeno sei anni in modo continuativo e prevalente i compiti di cui all'articolo 2, è inquadrato nel profilo professionale del sovrintendente forestale, assumendo la qualifica di sovrintendente forestale.

(2) La conferma definitiva nel nuovo profilo avviene dopo il superamento del periodo di prova previsto per l'assunzione nell'impiego provinciale.

(3) In sede di inquadramento nella qualifica funzionale superiore viene garantito un aumento, dello stipendio di livello in godimento, non inferiore al 3,5 per cento.

Art. 9 (Trattamento economico)

(1) Il trattamento economico del personale del Corpo forestale provinciale corrisponde al trattamento economico del personale provinciale della corrispondente qualifica funzionale cui sono ascritti i profili professionali del personale del Corpo forestale provinciale.

(2) Il nuovo trattamento economico previsto nel presente allegato trova applicazione con decorrenza dal primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore del presente contratto.

Art. 10 (Indennità di servizio forestale)

(1) Al personale del Corpo forestale provinciale spetta un'indennità di servizio forestale mensile, in analogia a quella spettante al Corpo forestale dello Stato per compiti analoghi, nella misura del 16 per cento, da calcolarsi sullo stipendio iniziale del livello retributivo inferiore della qualifica funzionale di appartenenza. Per ogni biennio di effettivo servizio nel Corpo forestale la percentuale di cui sopra è aumentata di un punto, fino alla percentuale massima del ventotto per cento.

(2) Il personale del Corpo forestale provinciale, nonché il personale di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto del Presidente della giunta provinciale 1° giugno 1995, n. 26, in servizio all'entrata in vigore del presente contratto, continua a percepire, in sostituzione dell'indennità di cui al comma 1, l'indennità mensile pensionabile nella misura in godimento alla data del 31 dicembre 1996 ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 359. A decorrere dal 1° gennaio 1997 l'indennità di cui al presente comma è aumentata nella misura corrispondente all'aumento degli stipendi iniziali del livello retributivo inferiore del personale provinciale per la rispettiva qualifica funzionale.

(3) Al personale che per effetto dell'articolo 18, comma 2, del decreto del Presidente della giunta provinciale 1° giugno 1995, n. 26, percepisce un'indennità mensile pensionabile in misura inferiore all'indennità del 28 per cento di cui al comma 1 del presente articolo viene attribuita l'indennità ai sensi del comma 1 in misura percentuale comunque non inferiore all'indennità finora percepita. Gli aumenti biennali previsti dal comma 1 maturano con decorrenza dall'entrata in vigore del presente contratto.

(4) L'incremento dell'indennità pensionabile di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, è mantenuto a titolo di assegno personale. Al personale provinciale, in quanto già tenuto al rispetto dell'orario ordinario di lavoro di 38 ore previsto per la generalità del personale provinciale, non spetta, a partire dall'istituzione della stessa, il predetto incremento.

(5) Al personale che finora non percepiva l'indennità pensionabile di cui al comma 1 tale indennità viene attribuita nella misura iniziale corrispondente al 16%, salvi gli aumenti che maturano nei bienni successivi ai sensi del comma 1.

(6) L'indennità di cui ai commi 1 e 2 retribuisce:

  • a)  i maggiori carichi di lavoro dovuti alle varie attività connesse all' espletamento dei compiti di polizia giudiziaria, di agente di pubblica sicurezza e di polizia amministrativa;
  • b)  la responsabilità ed i rischi derivanti dall' indossamento dell'uniforme e dal porto d'armi;
  • c)  la continua reperibilità per consulenze ed informazioni dell' utenza;
  • d)  il servizio di reperibilità per ogni situazione di emergenza o pericolo che richiede l' intervento o l'appoggio del Corpo forestale provinciale;
  • e)  l' onere ed il rischio derivanti dalle condizioni anche particolarmente disagiate in cui si svolge il servizio.

(7) Il personale del Corpo forestale provinciale che per ragioni di salute viene inquadrato in un profilo professionale non facente parte del Corpo forestale, continua a percepire l'indennità di servizio forestale a titolo di assegno ad personam.

Art. 11 (Inquadramento giuridico ed economico del personale del Corpo forestale provinciale)

(1) Il personale del Corpo forestale provinciale viene inquadrato nei corrispondenti profili professionali secondo la seguente tabella di corrispondenza:

Nuova denominazione           Vecchia situazione

a) profilo professionale "Agente ed       ruolo degli agenti
assistente forestale" (Va q. f.)         ed assistenti

        QUALIFICHE

Agente forestale             Agente (V° livello)

Agente forestale scelto           Agente scelto (V° livello)

Assistente forestale           Assistente (V° livello)

Assistente forestale capo         Assistente capo (V° livello)

b) Profilo professionale           ruolo degli sovrintendenti

"Sovrintendente forestale" (VIa q. f.)

        QUALIFICHE

Vice sovrintendente forestale         Vice sovrintendente (VI° livello)

Sovrintendente forestale           Sovrintendente (VI° livello)

Sovrintendente forestale capo         Sovrintendente capo (VI/bis livello)

c) Profilo professionale           ruolo degli ispettori

"Ispettore forestale" (VIIa q. f.)

        QUALIFICHE

Vice ispettore forestale           Vice ispettore (VI livello)

Ispettore forestale Ispettore (VI/bis livello)     Ispettore capo Ispettore capo (VII livello)

Ispettore forestale superiore         Ispettore superiore (VII/bis livello)

(2) L'inquadramento del personale già appartenente al Corpo forestale provinciale nel livello retributivo inferiore o superiore corrispondente alla qualifica funzionale di inquadramento ai sensi del comma 1 avviene con la decorrenza prevista dall'articolo 9, comma 2, e nel rispetto del maturato economico, in godimento al 31 dicembre 1996 ai sensi del D.P.R. 10 maggio 1996, n. 359, formato come segue:

  • a)  dallo stipendio di base;
  • b)  dall' eventuale retribuzione individuale di anzianità;
  • c)  dagli eventuali scatti di grado;
  • d)  dall' eventuale assegno funzionale pensionabile;
  • e)  dall' indennità provinciale;
  • f)  dall' eventuale importo spettante a termine dell'articolo 15.

(3) Il maturato economico di cui al comma 2 è aumentato, prima di procedere all'inquadramento, nella misura corrispondente all'aumento degli stipendi iniziali dei livelli retributivi del personale provinciale nel periodo dal 1° gennaio 1997 all'entrata in vigore del presente contratto. Il maturato economico viene inoltre diminuito dell'importo di lire 121.000.

Art. 12 (Norme transitorie sul congedo ordinario)

(1) Il congedo ordinario segue con decorrenza 1° gennaio 1997 la disciplina vigente per la generalità dei dipendenti provinciali.

(2) Al personale già appartenente al Corpo forestale provinciale con oltre quindici anni di servizio, maturati in data 31dicembre1996, è accordato un congedo straordinario retribuito annuo personale nella seguente misura:

  • a)  personale con orario settimanale di lavoro distribuito su sei giorni: con oltre quindici ossia oltre venticinque anni di servizio rispettivamente due e dodici giorni lavorativi;
  • b)  personale con orario settimanale di lavoro distribuito su cinque giorni: con oltre quindici ossia oltre venticinque anni di servizio rispettivamente tre e dodici giorni lavorativi.

(3) Il personale interessato dal comma 2 può optare entro e non oltre il 31 dicembre 1997 al posto del congedo straordinario in favore di un assegno personale annuo, da liquidare nel mese di dicembre di ogni anno, corrispondente ad un trentesimo della retribuzione mensile dello stesso mese di dicembre per ogni giorno di congedo straordinario. Tale opzione ha effetto dal 1° gennaio 1998.

(4) I benefici di cui ai commi 2 e 3 cessano comunque e definitivamente in caso di cessazione dell'appartenenza al Corpo forestale provinciale.

Art. 13 (Norma transitoria sul computo dell'aumento di un quinto)

(1) Il beneficio di cui all'articolo 46/bis della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, introdotto con l'articolo 19 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 57, trova applicazione limitatamente al periodo di servizio maturato fino all'entrata in vigore del presente contratto.

(2) La disposizione di cui al comma 1 non trova applicazione per il personale che entro un biennio dalla data di entrata in vigore del presente contratto viene collocato a riposo per raggiunti limiti di età o perché divenuto permanente inabile al servizio o perché deceduto. A quest'ultimo personale viene riconosciuto in sede di collocamento a riposo ai soli fini della buonauscita un'anzianità convenzionale pari a dieci scatti biennali computati sullo stipendio iniziale del livello retributivo superiore.

Art. 14 (Norma transitoria sull'assegno funzionale pensionabile)

(1) Ai fini della determinazione del maturato economico di cui all'articolo 12 del presente allegato al personale di seguito indicato viene attribuito un ulteriore beneficio economico mensile così fissato:

  • a)  per gli appartenenti al ruolo degli agenti ed assistenti non in godimento dell' assegno funzionale pensionabile: 5.986 lire per ogni intero anno di servizio;
  • b)  per gli appartenenti al ruolo degli agenti ed assistenti in godimento dell' importo inferiore dell'assegno funzionale pensionabile: 3.500 lire per ogni intero anno di servizio oltre il 19°;
  • c)  per gli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti non in godimento dell' assegno funzionale pensionabile: 7.828 lire per ogni intero anno di servizio;
  • d)  per gli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti in godimento dell' importo inferiore dell'assegno funzionale pensionabile: 7.000 lire per ogni intero anno di servizio oltre il 19°;
  • e)  per gli appartenenti al ruolo degli ispettori non in godimento dell' assegno funzionale pensionabile: 7.982 lire per ogni intero anno di servizio;
  • f)  per gli appartenenti al ruolo degli ispettori in godimento dell' importo inferiore dell'assegno funzionale pensionabile: 7.125 lire per ogni intero anno di servizio oltre il 19°.

Art. 15 (Norma transitoria in materia di collocamento a riposo)

(1) Il personale che alla data di entrata in vigore del presente contratto non faceva già parte del Corpo forestale provinciale rimane soggetto, per quanto concerne il collocamento a riposo, alla relativa disciplina alla quale era soggetto prima di tale data (articolo 1 della legge provinciale 3 ottobre 1991, n. 27).

Allegato 3
Trattamento giuridico ed economico del personale del Corpo permanente dei vigili del fuoco della Provincia

Art. 1 (Profili professionali del Corpo permanente dei vigili del fuoco della Provincia)

(1) Al Corpo permanente dei vigili del fuoco della Provincia appartiene il personale inquadrato nei seguenti profili professionali:

  • a)  profilo professionale del vigile del fuoco: IVa qualifica funzionale;
  • b)  profilo professionale del capo squadra e reparto: Va qualifica funzionale;
  • c)  profilo professionale dell' assistente antincendi: VIa qualifica funzionale;
  • d)  profilo professionale dell' ispettore antincendi: VIIa qualifica funzionale;
  • e)  profilo professionale dell' esperto antincendi: IXa qualifica funzionale.

(2) Il personale appartenente ai profili professionali di cui sopra è subordinato l'uno all'altro, salvo il personale con incarico di direzione o di coordinamento. All'interno delle singole qualifiche è preposto il personale con anzianità di servizio superiore nella qualifica oppure, in caso di parità, con età anagrafica superiore.

(3) I profili professionali di cui al presente allegato trovano applicazione con il primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore del presente contratto.

(4) Per l'accesso ai profili professionali di cui al comma 1 è richiesto il possesso dell'incondizionata idoneità psicofisica.

Art. 2 (Compiti istituzionali comuni dei profili professionali del Corpo permanente dei vigili del fuoco della Provincia)

(1) Il personale appartenente al Corpo permanente dei vigili del fuoco della Provincia esercita, oltre a quelli indicati nei singoli profili professionali, i compiti assegnati a tale corpo in materia di servizi antincendi dalla normativa provinciale, regionale e statale. Con deliberazione della Giunta provinciale possono essere individuate attività connesse con il servizio antincendi, da espletarsi dal Corpo permanente dei vigili del fuoco.

(2) Ai sensi della vigente normativa statale il personale del profilo professionale di cui al articolo 1, comma 1, lettera a), svolge i compiti di agente di polizia giudiziaria ed il personale dei rimanenti profili del citato comma 1 i compiti di polizia giudiziaria. Tale personale svolge anche i compiti di polizia amministrativa.

(3) I criteri inerenti alla partecipazione del personale ai servizi di vigilanza antincendio al di fuori dell'orario di lavoro, ordinario e straordinario, nonché alla formazione ed all'aggiornamento professionale vengono stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale.

(4) Inoltre il personale appartenente al Corpo permanente vigili del fuoco della Provincia svolge nelle materie di competenza della Provincia autonoma di Bolzano le funzioni ed i compiti attribuiti in campo nazionale al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Art. 3 (Profilo professionale del vigile del fuoco)

(1) Il personale appartenente al profilo professionale del vigile del fuoco esercita le seguenti mansioni:

  • a)  partecipa all' espletamento degli interventi, richiesti ed assegnati a egli personalmente o alla squadra di cui fa parte stabilmente od occasionalmente preliminari, esecutivi connessi e conseguenti alle attività della tutela della sicurezza e della integrità e protezione della vita e dei beni del singolo cittadino, di comunità e popolazioni in situazioni di danno esistente;
  • b)  effettua singolarmente o come componente della squadra le operazioni tecniche assegnategli da professionalità di qualifica superiore;
  • c)  durante gli interventi segnala con modalità prescritte ovvero più opportune al responsabile della squadra, gruppo od unità operativa, l' evoluzione della situazione e richiede ausilio, supporti tecnici e l'attuazione di provvedimenti specifici ed esecutivi necessari per la migliore riuscita delle operazioni da effettuare ovvero in corso di espletamento;
  • d)  utilizza per l' espletamento dei compiti assegnatigli, seguendo procedure prefissate, strumenti, apparecchiature specialistiche, macchinari, sistemi ed impianti, mezzi di soccorso, anche complessi, impiega nel corso delle operazioni i presidi antinfortunistici previsti, segnalando tempestivamente i guasti, l'efficienza ovvero la carenza al responsabile di unità ovvero di settore ovvero delle operazioni alle quali partecipa;
  • e)  mantiene in efficienza, provvedendo agli interventi ordinari di manutenzione, il materiale, gli strumenti in dotazione e partecipa al controllo ed alla manutenzione dei mezzi e delle attrezzature assegnata alla unità di cui fa parte;
  • f)  effettua lavori di riparazione, adattamento, montaggio, e costruzione rientrante nel proprio ambito tecnico di competenza, servendosi delle apparecchiature e dei macchinari disponibili;
  • g)  segue i programmi di formazione, addestramento ed aggiornamento e collabora con le professionalità superiori all' attuazione dei programmi relativi;
  • h)  predispone e, se dovuto, redige e sottoscrive gli atti istruttori connessi alle proprie attribuzioni e, quale agente di polizia giudiziaria, risponde alla Magistratura nelle indagini su fatti relativi all' esercizio delle proprie funzioni.

(2) Requisiti di accesso:

  • -  diploma di scuola media inferiore, nonché,
  • -  diploma di fine apprendistato o esperienza professionale specifica almeno triennale nelle professioni particolari da indicarsi nel bando di concorso, nonché,
  • -  patente di guida categoria B o categoria superiore indicata nel bando di concorso, nonché
  • -  conseguimento dell' idoneità al termine di un corso teorico-pratico di addestramento professionale della durata non inferiore a sei mesi presso un corpo permanente dei vigili del fuoco.

(3) Bilinguismo: attestato di bilinguismo C.

(4) Qualifiche: Il personale appartenente al presente profilo assume all'interno dello stesso le seguenti qualifiche:

  • a)  vigile: qualifica iniziale;
  • b)  vigile scelto: dopo sette anni di servizio effettivo quale vigile e conseguimento dell' idoneità al termine di un corso di formazione di almeno un mese.
    Oltre alle mansioni citate nel comma 1 del presente articolo, al vigile scelto incombono le seguenti mansioni:
    In relazione a una eventuale specifica preparazione, può essere assegnato all'espletamento di compiti di addestramento.
    Può essere incaricato a svolgere le mansioni di capo pattuglia;
  • c)  vigile capo: dopo sette anni di servizio effettivo quale vigile scelto e conseguimento dell' idoneità al termine di un corso di formazione di almeno un mese
    Oltre alle mansioni della qualifica di vigile scelto in caso di assenza di professionalità superiori può essere incaricato di svolgere la funzione di capo squadra.

(5) Mobilità verticale: Dopo cinque anni di servizio: possibilità di avanzamento nel profilo professionale di capo squadra e reparto, purché in possesso della patente categoria C.
Dopo quattro anni di servizio: possibilità di avanzamento in tutti profili professionali della Va qualifica funzionale; requisito indispensabile per l'avanzamento nel profilo di assistente di portatore di handicap è il possesso del relativo diploma di abilitazione; per il profilo professionale di tecnico delle telecomunicazioni è richiesta la patente di categoria B.
Dopo otto anni di servizio: possibilità di avanzamento nei profili professionali di programmatore, contabile, segretario scolastico, nonché possibilità di avanzamento nei restanti profili professionali, della VIa qualifica funzionale, purché come requisito d'accesso non siano previsti il diploma di maturità d'istituto tecnico o istituto professionale, oppure specializzazioni postsecondarie.

Art. 4 (Profilo professionale del capo squadra e reparto)

(1) Il personale appartenente al profilo professionale del capo squadra e reparto esercita le seguenti mansioni:

  • a)  svolge attività di soccorso tecnico urgente e di prevenzione, ovvero dirige la squadra di cui fa parte stabilmente od occasionalmente conseguenti alle attività di tutela della sicurezza e della integrità e protezione della vita e dei beni del singolo cittadino, di comunità e popolazioni in situazioni di danno esistente;
  • b)  nell' espletamento del servizio e particolarmente nell'attività di soccorso, valuta autonomamente, in assenza di professionalità di qualifica superiore, la situazione in atto, in relazione ai rischi ipotizzabili e decide conseguentemente l'azione da svolgersi nonché l'impiego dei mezzi disponibili del personale della squadra alla cui direzione è preposto;
  • c)  richiede ove necessario, l' intervento di ulteriori mezzi e di altro personale anche di qualifica superiore, valuta i rischi di ogni componente della squadra - nel rispetto di metodologie e tecniche proprie o prescritte - tenendo conto della esigenza primaria di soccorso a persone in situazione di imminente pericolo;
  • d)  dispone l' utilizzo - ovvero utilizza - per l'espletamento del servizio di soccorso e di prevenzione strumenti, apparecchiature specialistiche, macchinari, sistemi ed impianti, mezzi di soccorso, anche complessi;
  • e)  nel corso delle operazioni utilizza e fa utilizzare i presidi antinfortunistici previsti e ne segnala tempestivamente i guasti dell' efficienza ovvero la carenza al responsabile di reparto ovvero delle operazioni alle quali partecipa;
  • f)  mantiene in efficienza, provvedendo al controllo e se è del caso all' esecuzione degli interventi ordinari di manutenzione, del materiale, degli strumenti in dotazione, nonché dei mezzi e delle attrezzature assegnate alla squadra che dirige o all'unità di cui fa parte e ne segnala eventuali guasti;
  • g)  effettua lavori di riparazione, adattamento, montaggio, e costruzione rientrante nel proprio ambito tecnico di competenza, servendosi delle apparecchiature e dei macchinari disponibili;
  • h)  segue i programmi di formazione, addestramento ed aggiornamento - ovvero le dirige se richiesto - e collabora con le professionalità di qualifica superiori alla formulazione ed all' attuazione dei programmi relativi;
  • i)  predispone, redige e sottoscrive rapporti ovvero relazioni particolari sugli interventi effettuati e gli atti istruttori connessi alle proprie attribuzioni e, quale ufficiale di polizia giudiziaria, risponde alla Magistratura nelle indagini su fatti relativi all' esercizio delle proprie funzioni.

(2) Requisiti di accesso:

  • -  diploma di scuola media inferiore, nonché
  • -  diploma di fine apprendistato o esperienza professionale specifica almeno triennale nelle professioni particolari da indicarsi nel bando di concorso, nonché,
  • -  esperienza professionale di almeno cinque anni presso un corpo permanente dei vigili del fuoco e patente di guida C, nonché conseguimento dell' idoneità al termine di un corso di addestramento della durata di almeno due mesi presso un corpo permanente dei vigili del fuoco.

(3) Bilinguismo: attestato di bilinguismo C.

(4) Qualifiche: Il personale appartenente al presente profilo assume all'interno dello stesso le seguenti qualifiche di carriera:

  • a)  capo squadra: qualifica iniziale;
  • b)  vice capo reparto: dopo quattro anni di servizio effettivo quale capo squadra e conseguimento dell' idoneità a termine di un corso di formazione della durata di almeno un mese;
    Oltre alle mansioni citate nel comma 1 del presente articolo al vice capo reparto incombono le seguenti mansioni:
    Sostituisce il capo reparto in sua mancanza durante l'attività di soccorso tecnico ed urgente e di prevenzione.
    Coadiuva il capo reparto nel coordinamento del servizio in sede, nell'attività di gestione e di controllo,
  • c)  capo reparto: dopo quattro anni di servizio effettivo quale vice capo reparto e conseguimento dell' idoneità al termine di un corso di formazione della durata di almeno un mese;
    Oltre alle mansioni citate nel comma 1 del presente articolo al capo reparto incombono le seguenti mansioni:
    Dirige e coordina le squadre di cui è composta l'unità operativa cui è preposto,
    Nel coordinamento del servizio in sede, esplica attività di gestione e di controllo, per il buon andamento dello stesso interviene - se necessario o su richiesta - a rettificare, migliorare od integrare metodi o comportamenti posti in essere da professionalità di qualifica inferiore.

(5) Mobilità verticale: Dopo cinque anni di effettivo servizio possibilità di avanzamento nel profilo professionale di assistente antincendi.
Dopo quattro anni di servizio possibilità di avanzamento nel profilo professionale di collaboratore tecnico /collaboratrice tecnica.
Possibilità di avanzamento nei restanti profili professionali della VIa qualifica funzionale, purché come requisito d'accesso non siano previsti il diploma di maturità d'istituto tecnico o istituto professionale, oppure specializzazioni postsecondarie.

Art. 5 (Profilo professionale dell'assistente antincendi)

(1) Il personale appartenente al profilo professionale dell'assistente antincendi esercita le seguenti mansioni:

  • a)  dirige e coordina tutte le squadre di cui è composta l' unita operativa cui e preposto, svolge attività di soccorso tecnico ed urgente e di prevenzione, nel quadro delle attività di tutela della sicurezza e della integrità e protezione della vita e dei beni del singolo cittadino, di comunità e popolazioni in situazioni di danno esistente;
  • b)  dispone l' utilizzo - ovvero se necessario utilizza - strumenti, apparecchiature specialistiche, macchinari, sistemi ed impianti, mezzi di soccorso, anche complessi;
  • c)  può essere preposto a turni;
  • d)  nel coordinamento del servizio in sede, esplica attività di gestione e di controllo, per il buon andamento dello stesso interviene - se necessario a rettificare migliorare od integrare metodi o comportamenti su richiesta o posti in essere da professionalità di livello inferiore;
  • e)  effettua esami progetto nell' ambito delle proprie attribuzioni professionali; sulla base delle direttive ricevute partecipa ai lavori di commissioni, organi collegiali; in collaborazione con altre professionalità - ovvero direttamente - effettua o dirige - anche in concorso con operatori di altre strutture pubbliche e nell'ambito delle norme istitutive del servizio gli accertamenti sopralluogo - presso le attività soggette ai controlli tecnici ove sussistano rischi di incendio e di altra natura, per la protezione dei lavoratori, della popolazione e dell'ambiente; verifica la rispondenza alle norme ed ai criteri di prevenzione e l'attuazione delle prescrizioni tecniche antincendi a carico dei titolari delle attività soggette;
  • f)  in collaborazione con professionalità di qualifica superiori, ovvero direttamente se incaricato, sulla base delle direttive ricevute e nell' ambito delle norme istitutive del servizio, effettua o dirige - anche in concorso con operatori di altre strutture pubbliche - le operazione sia pure per aspetti indiretti o collegati all'attività di prevenzione, ove sussistano rischi di incendio e di altra natura, per la protezione dei lavoratori, della popolazione e dell'ambiente, ed accerta la rispondenza delle attività soggette ai controlli, alle prescrizioni tecniche antincendi;
  • g)  provvede alla formulazione dei programmi di formazione, addestramento ed aggiornamento tecnico del personale;
  • h)  sovraintende ovvero partecipa all' addestramento tecnico professionale del personale per conseguire e far conseguire gli standards professionali necessari per l'espletamento del servizio d'istituto e di soccorso;
  • i)  direttamente ovvero in collaborazione con le altre professionalità anche superiori espleta perizie giudiziali;
  • j)  segue i corsi di aggiornamento tecnico promossi dall' amministrazione e finalizzati all'assolvimento dei compiti d'istituto;
  • k)  predispone, redige e sottoscrive gli atti connessi alle proprie attribuzioni e, quale ufficiale di polizia giudiziaria, risponde alla Magistratura nelle indagini su fatti relativi all' esercizio delle proprie funzioni.

(2) Requisiti di accesso:

  • -  diploma di maturità ad indirizzo tecnico, da specificare nel bando di concorso, nonché patente di guida categoria B, nonché
  • -  conseguimento dell' idoneità al termine di un corso teorico-pratico di addestramento professionale della durata non inferiore a sei mesi presso un corpo permanente dei vigili del fuoco.

(3) Bilinguismo: attestato di bilinguismo B.

(4) Qualifiche: Il personale appartenente al presente profilo assume all'interno dello stesso le seguenti qualifiche di carriera:

  • a)  assistente antincendi: qualifica iniziale
  • b)  assistente antincendi superiore: dopo quattro anni di servizio effettivo quale assistente antincendi nonché conseguimento dell' idoneità al termine di un corso di formazione di almeno un mese.
    Oltre alle mansioni citate nel comma 1 del presente articolo all'assistente antincendio superiore incombono le seguenti mansioni:
    • -  può essere preposto a servizi tecnici o centri di servizio interni ovvero è addetto ad unità organiche dirette da professionalità di qualifica superiore.

(5) Mobilità verticale: Dopo otto anni di servizio come assistente antincendi: possibilità di avanzamento nel profilo professionale di ispettore antincendi.
Dopo quattro anni di servizio: possibilità di avanzamento nei profili professionali di programmatore-analista EDP/programmatrice-analista EDP, statistico/statistica, ispettore/ispettrice del lavoro, traduttore/traduttrice
Dopo otto anni di servizio: possibilità di avanzamento nei profili professionali di ispettore/ispettrice amministrativo/ amministrativa, ispettore/ispettrice amministrativo/ amministrativa per il settore culturale, analista-sistemista EDP, ispettore statistico/ispettrice statistica, ispettore/ispettrice contabile, ispettore organizzatore/ispettrice organizzatrice, ispettore traduttore/ispettrice traduttrice.

Art. 6 (Profilo professionale dell'ispettore antincendi)

(1) Il personale appartenente al profilo professionale dell'ispettore antincendi esercita le seguenti mansioni:

  • a)  collabora direttamente con gli esperti antincendi per l' organizzazione e la direzione dei servizi di istituto e partecipa all'attività tecnico urgente, espleta la prevenzione, nel quadro dell'attività di tutela della sicurezza e protezione della vita e dei beni del singolo cittadino, di comunità e popolazioni in situazione di danno esistente, incombente o previsto o prevedibile caratterizzato dalla anomalia o complessità di intervento e dalla molteplicità delle cause, che comportano in fase di soccorso l'intervento tecnici ed urgente;
  • b)  dirige e coordina, nell' ambito delle proprie attribuzioni, reparti speciali e tecnico-logistici ai quali è preposto. Partecipa agli interventi di soccorso ed alle operazioni di protezioni civile conseguenti a calamità, con responsabilità organizzativa circa l'impiego delle risorse disponibili ed autonomia decisionale in ordine agli obiettivi prestabiliti;
  • c)  elabora, anche coordinando professionalità inferiori, piani per gli interventi di soccorso tecnico urgente e di protezione civile, curandone anche la verifica sperimentale;
  • d)  sovraintende ovvero partecipa all' addestramento tecnico professionale del personale per conseguire e far conseguire gli standards professionali necessari per l'espletamento del servizio d'istituto e di soccorso;
  • e)  collabora alla programmazione dell' attività dell'amministrazione ed alla redazione di piani e progetti;
  • f)  segue i corsi di aggiornamento tecnico promossi dall' amministrazione e finalizzati all'assolvimento dei compiti d'istituto;
  • g)  predispone, redige e sottoscrive gli atti connessi alle proprie attribuzioni e, quale ufficiale di polizia giudiziaria, risponde alla Magistratura nelle indagini su fatti relativi all' esercizio delle proprie funzioni.

(2) Requisiti di accesso:

  • -  diploma di maturità ad indirizzo tecnico, da specificare nel bando di concorso, nonché
  • -  diploma di un corso di formazione almeno biennale ad indirizzo tecnico, da indicare nel bando di concorso, presso un università o presso un istituto superiore riconosciuto dallo Stato, nonché
  • -  esperienza professionale almeno biennale presso un corpo permanente dei vigili del fuoco, nonché
  • -  patente di guida categoria B, nonché
  • -  conseguimento dell' idoneità al termine di un corso teorico-pratico di addestramento professionale della durata non inferiore a sei mesi presso un corpo permanente dei vigili del fuoco.

(3) Bilinguismo: attestato di bilinguismo B.

(4) Mobilità verticale: Dopo quattro anni di servizio: possibilità di avanzamento nei profili professionali di ispettore in scienze naturali/ispettrice in scienze naturali, ispettore organizzatore/ispettrice organizzatrice, ispettore tecnico/ispettrice tecnica, analista-sistema EDP.

Art. 7 (Profilo professionale dell'esperto antincendio)

(1) Il personale appartenente al profilo professionale dell'esperto antincendi esercita le seguenti mansioni:

  • a)  sovraintende e dirige in collaborazione con chi è preposto al servizio, il servizio d' istituto e l'attività di soccorso tecnico urgente e di prevenzione, nel quadro delle attività di tutela della sicurezza e protezione della vita e dei beni del singolo cittadino, di comunità e popolazione in situazione di danno esistente, incombente o previsto o prevedibilmente caratterizzato dalla anomalia o complessità dell'intervento e della molteplicità delle cause che comportano in fase di soccorso l'intervento tecnico ed urgente;
  • b)  istruisce, predispone, redige e sottoscrive gli atti relativi alla propria professione e collabora e partecipa alla redazione di quelli di competenza di colui che è preposto al servizio;
  • c)  svolge attività di studi e ricerca e progettazione e collabora alla formulazione di piani tecnici di intervento ed alla programmazione dell' attività dell'amministrazione redigendo, se previsti, piani e progetti particolareggiati di settore ovvero specifici dell'unità organica alla quale è preposto;
  • d)  svolge individualmente ovvero in collaborazione con altre professionalità nell' ambito delle prerogative istituzionali, attività di controllo tecnico-ispettivo, collaudi e verifiche, ovvero, dietro incarico partecipa a lavori di commissioni, gruppi, unità di intervento o collegi istituzionalmente od occasionalmente costituiti;
  • e)  formula i programmi di addestramento, qualificazione e aggiornamento tecnico del personale e dirige l' attività didattica predisposta dall'amministrazione nel proprio settore di competenza;
  • f)  utilizza strumenti, apparecchiature specializzate, macchinari, sistemi ed impianti nello svolgimento delle proprie attribuzioni ed impiega sistemi gestionali autonomi nell' ambito dei programmi informativi generali dell'amministrazione;
  • g)  predispone, redige e sottoscrive gli atti connessi alle proprie attribuzioni, gli atti istruttori richiesti e collabora alla redazione degli atti di competenza di chi è preposto al servizio;
  • h)  effettua collaudi sia statici che su macchinari ed impianti, connessi con l' attività d'istituto e esprime pareri e perizie di agibilità o su pericoli di natura geotecnica in relazione ad eventuali ordini di sgombero o evacuazioni.

(2) Requisiti di accesso:

  • -  laurea tecnica, da specificare nel bando di concorso, nonché abilitazione all' esercizio della professione, nonché la patente di guida di categoria B ed il conseguimento dell'idoneità a termine di un corso teorico- pratico di addestramento professionale della durata non inferiore a sei mesi presso un corpo permanente dei vigili del fuoco.

(3) Bilinguismo: attestato di bilinguismo A.

(4) Qualifiche: Il personale appartenente al presente profilo assume all'interno dello stesso le seguenti qualifiche di carriera:

  • a)  esperto antincendi: qualifica iniziale;
  • b)  esperto antincendi superiore: dopo quattro anni di servizio effettivo quale esperto antincendi previo conseguimento dell' idoneità al termine di un corso di formazione di almeno un mese.
    Oltre alle mansioni citate nel comma 1 del presente articolo all'esperto antincendi superiore incombono le seguenti mansioni:
    • -  viene incaricato della direzione di servizi tecnici o centri di servizio interni di particolare complessità ovvero può essere incaricato a dirigere unità organiche, seguendo le direttive di base date da chi è preposto al servizio;
  • c)  esperto antincendi direttore: dopo quattro anni di servizio effettivo quale esperto antincendi superiore nonché conseguimento dell' idoneità al termine di un corso di formazione di almeno un mese.
    Oltre alle mansioni citate per la qualifica di esperto antincendi superiore coordina servizi tecnici o centri di servizi interni.

Art. 8 (Norma transitoria per il personale in servizio)

(1) Il personale in servizio alle data di entrata in vigore del presente contratto che riveste il profilo professionale di vigile del fuoco nella Va qualifica funzionale rimane inquadrato ad esaurimento in tale qualifica funzionale e nel profilo professionale rivestito, con la possibilità di accesso alla qualifica di vigile del fuoco scelto e di vigile del fuoco capo ad esaurimento nella Va qualifica funzionale secondo i relativi requisiti previsti dall'articolo 3 e con l'ulteriore possibilità della mobilità orizzontale nel profilo professionale di capo squadra e reparto secondo i requisiti e le modalità previsti dagli articoli 3 e 4.

(2) Per la mobilità verticale del predetto personale in profili di qualifiche funzionali superiori vale la disciplina generale prevista per il vigile del fuoco, nonché, quando rivestirà il profilo professionale di capo squadra e reparto, quella generale prevista per il medesimo.

(3) Il personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente contratto che riveste il profilo professionale di capo squadra o capo reparto nella VIa qualifica funzionale rimane inquadrato ad esaurimento in tale qualifica e nel profilo professionale rivestito, con la possibilità di accesso alla qualifica di vice capo reparto e capo reparto ad esaurimento nella VIa qualifica funzionale secondo i relativi requisiti e le modalità previsti dall'articolo 4 e con l'ulteriore possibilità della mobilità orizzontale nel profilo professionale di assistente antincendi secondo i requisiti e le modalità previsti rispettivamente dall'articolo 4 e 5.

(4) Per la mobilità verticale del personale di cui al comma 3 in profili di qualifiche funzionali superiori vale la disciplina generale prevista dall'articolo 5.

(5) Il personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente contratto che riveste il profilo professionale di assistente tecnico antincendi nella VIa qualifica funzionale viene inquadrato nel profilo professionale di assistente antincendi nella VIa qualifica funzionale. In relazione al requisito di appartenenza per quattro anni alla qualifica di assistente tecnico antincendi per il passaggio alla qualifica di assistente antincendi superiore vengono presi in considerazione anche i tempi in cui il personale del presente comma era inquadrato nel profilo professionale di assistente tecnico antincendi.

(6) Il personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente contratto che riveste il profilo professionale di collaboratore tecnico antincendi nella VIIa qualifica funzionale viene inquadrato nel profilo professionale di ispettore antincendi nella VIIa qualifica funzionale.

(7) Il personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente contratto che riveste il profilo professionale di ispettore tecnico antincendi nella VIIa qualifica funzionale viene inquadrato nel profilo professionale di esperto antincendi nella IXa qualifica funzionale nella qualifica di esperto antincendi.

(8) Il personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente contratto che riveste il profilo professionale ispettore tecnico antincendi coordinatore nella IXa qualifica funzionale viene inquadrato nel profilo professionale di esperto antincendi nella IXa qualifica funzionale nella qualifica di esperto antincendi direttore.

Art. 9 (Trattamento economico)

(1) Il trattamento economico del personale del Corpo permanente dei vigili del fuoco corrisponde al trattamento economico del personale provinciale della corrispondente qualifica funzionale a cui sono ascritti i profili professionali del Corpo permanente dei vigili del fuoco della Provincia.

(2) Il nuovo trattamento economico previsto nel presente allegato trova applicazione con decorrenza dal primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore del presente contratto.

Art. 10 (Indennità per i servizi antincendio)

(1) Al personale del Corpo permanente dei vigili del fuoco della Provincia spetta un indennità antincendi mensile pensionabile, in analogia a quella spettante al Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco per compiti analoghi, è determinata nella seguente misura, da calcolarsi sullo stipendio iniziale del livello retributivo inferiore della qualifica funzionale di appartenenza.

  • a)  profilo professionale di vigile del fuoco:
    • 1)  vigile del fuoco:       38%
    • 2)  vigile del fuoco scelto:     43%
    • 3)  vigile del fuoco capo:     50%
  • b)  profilo professionale del capo squadra e reparto:
    • 1)  capo squadra:       40%
    • 2)  vice capo reparto:     45%
    • 3)  capo reparto:       50%
  • c)  profilo professionale dell' assistente antincendi:
    • 1)  assistente antincendi:     40%
    • 2)  assistente antincendi superiore:   45%
  • d)  profilo professionale dell' ispettore
    antincendi:         45%
  • e)  profilo professionale dell' esperto antincendi:
    • 1)  esperto antincendi:     25%
    • 2)  esperto antincendi superiore:   32%
    • 3)  esperto antincendi direttore:   40%

(2) Il personale del Corpo permanente dei vigili del fuoco della Provincia, in servizio all'entrata in vigore del presente contratto, continua percepire l'indennità mensile di rischio nella misura in godimento alla data del 31 dicembre 1996, è aumentata in favore del personale con meno di 22, ossia con più di 22 ma meno di 28 anni di effettivo servizio nel Corpo permanente dei vigili del fuoco rispettivamente di lire 3.909 e di 9.000 mensili per ogni intero anno di servizio maturato alla data di applicazione del trattamento economico provinciale, o quella maggiore ai sensi del comma 1.

(3) A decorrere dal 1° gennaio 1997 le indennità di cui al comma 2 sono aumentate nella misura corrispondente all'aumento degli stipendi iniziali nei livelli retributivi inferiori del personale provinciale per la rispettiva qualifica funzionale. In caso di passaggio di qualifica o di profilo l'indennità in godimento di tale personale è aumentata per un importo pari al corrispondente aumento dell'indennità ai sensi del comma 1.

(4) L'indennità di cui ai commi 1 e 2 retribuisce:

  • a)  le particolari situazioni di disagio e di rischio connesse con l' espletamento del servizio antincendi;
  • b)  i maggiori carichi di lavoro dovuti alle varie attività connesse all' espletamento dei compiti di polizia giudiziaria e di polizia amministrativa;
  • c)  attività ispettive, di verifica o di controllo connesse con l' attività istituzionale;
  • d)  il coordinamento, escluso il coordinamento di turno o di particolari servizi;
  • e)  attività di formazione professionale permanente;
  • f)  l' obbligo di portare l'uniforme;
  • g)  l' onere ed il rischio derivante dalle condizioni anche particolarmente disagiate in cui si svolge il servizio (interventi per la protezione civile).

(5) Per il servizio di turnazione di cui all'articolo 11, comma 3, del presente contratto spetta un'indennità mensile di lire 140.000. Tale importo è aumentato nella misura corrispondente all'aumento degli stipendi iniziali del personale provinciale.

(6) L'indennità di cui al comma 1 può essere aumentata fino al 30 per cento, nel limite massimo del 70 per cento, calcolato sempre sullo stipendio iniziale del livello retributivo inferiore della qualifica funzionale di appartenenza, per il seguente personale addetto a mansioni specialistiche svolte nell'ambito delle attività professionali:

  • a)  al personale in possesso del brevetto di pilota di elicottero;
  • b)  al personale in possesso del brevetto di motorista o specialista di elicotteri con obbligo di volo;
  • c)  al personale in possesso del brevetto di operatore subacqueo, conseguito presso un Corpo permanente dei vigili del fuoco.

(7) Il personale del Corpo permanente dei vigili del fuoco che per ragione di salute viene inquadrato in un profilo professionale non facente parte del Corpo permanente del vigile del fuoco, continua a percepire l'indennità di servizio antincendi a titolo di assegno ad personam.

Art. 11 (Inquadramento economico del personale del Corpo permanente dei vigili del fuoco della Provincia in servizio)

(1) L'inquadramento del personale già appartenente al Corpo permanente dei vigili del fuoco della Provincia nel livello retributivo inferiore o superiore corrispondente alla qualifica funzionale di inquadramento prevista dall'articolo 8 avviene con la decorrenza prevista dall'articolo 9, comma 2, e nel rispetto del maturato economico in godimento al 31 dicembre 1996 ai sensi del CCNL - Comparto aziende - Corpo nazionale dei vigili del fuoco - del 4 settembre 1996, formato come segue:

  • a)  dallo stipendio di base;
  • b)  dall' eventuale retribuzione individuale di anzianità ove percepita, comprensiva delle relative maggiorazioni;
  • c)  dall' indennità provinciale;
  • d)  qualora l' indennità integrativa speciale provinciale fosse, a parità di qualifica funzionale, inferiore a quella in godimento dalla differenza tra di esse;
  • e)  per il personale con la qualifica di vigile con meno di otto anni di servizio dalla maggiorazione stipendiale mensile di lire 2.625 per ogni intero anno di servizio maturato alla data di applicazione del trattamento economico provinciale;
  • f)  per il personale con la qualifica di collaboratore tecnico antincendi con meno di 22 anni di servizio dalla maggiorazione stipendiale mensile di lire 4.727 per ogni intero anno di servizio maturato alla data di applicazione del trattamento economico provinciale.

(2) Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 3, dell'allegato 2.

Art. 12 (Servizio di pronto intervento)

(1) Al personale del Corpo permanente dei vigili del fuoco che al di fuori dell'orario di servizio interviene in seguito a chiamata per eccezionali esigenze di servizio spetta un compenso fisso per ogni presenza di lire 70.000. Tale importo segue gli aumenti generali degli stipendi iniziali. Per le effettive prestazioni di servizio spetta, inoltre, il compenso per lavoro straordinario.

Art. 13 (Norme transitorie sul congedo ordinario del personale del Corpo permanente dei vigili del fuoco della Provincia)

(1) Il congedo ordinario segue con decorrenza 1° gennaio 1997 la disciplina vigente per la generalità dei dipendenti provinciali.

(2) Al personale già appartenente al Corpo permanente dei vigili del fuoco della Provincia che in applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale delle "aziende e amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo" del 26 febbraio1996 (articolo 22) ha maturato al 31 dicembre 1996 il diritto ad un numero complessivo di giorni di ferie e di riposo maggiore al numero di giorni di congedo ordinario secondo la normativa provinciale, è accordato un congedo straordinario retribuito annuo pari a tale differenza di giorni.

(3) Il personale interessato dal comma 2 può optare entro e non oltre il 31 dicembre 1997 al posto del congedo straordinario in favore di un assegno personale annuo, da liquidare nel mese di dicembre di ogni anno, corrispondente ad un trentesimo della retribuzione mensile dello stesso mese di dicembre per ogni giorno di congedo straordinario. Tale opzione ha effetto dal 1° gennaio 1998.

(4) I benefici di cui ai commi 2 e 3 cessano comunque e definitivamente in caso di cessazione dell'appartenenza al Corpo permanente dei vigili del fuoco.

Allegato 4 1/bis)

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ActionActionD Disposizioni generali sullo stato giuridico dei dipendenti provinciali
ActionActionE Contratti collettivi
ActionActiona) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 13 agosto 1990, n. 17
ActionActionb) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 16 aprile 1991, n. 10
ActionActionc) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 27 giugno 1991, n. 18
ActionActiond) Contratto collettivo 4 gennaio 1996
ActionActione) Contratto collettivo 18 dicembre 1998
ActionActione) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 17 luglio 1995, n. 3729
ActionActionf) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 4 dicembre 1995, n. 6402
ActionActionf) Contratto collettivo 13 aprile 1999
ActionActiong) Contratto collettivo 23 febbraio 2000
ActionActiong) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 1 aprile 1996, n. 1288
ActionActionh) Contratto di comparto
ActionActionh) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 17 giugno 1996, n. 2745
ActionActioni) Contratto collettivo 28 agosto 2001
ActionActionj) Contratto collettivo 25 marzo 2002
ActionActionj) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 27 marzo 1997, n. 1235
ActionActionk) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 aprile 1998, n. 1547
ActionActionk) Contratto di comparto 4 luglio 2002
ActionActionl) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 9 novembre 1998, n. 5247
ActionActionl) Contratto collettivo 3 ottobre 2002 —
ActionActionm) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 dicembre 1998, n. 5939
ActionActionm) Contratto collettivo 9 dicembre 2002
ActionActionn) Contratto collettivo 13 marzo 2003 
ActionActionn) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 dicembre 1998, n. 5941
ActionActiono) CONTRATTO DI COMPARTO 8 maggio 1997
ActionActiono) Testo unico del 23 aprile 2003
ActionActionp) Contratto collettivo 16 maggio 2003 —
ActionActionp) CONTRATTO DI COMPARTO 8 maggio 1997
ActionActionArt. 1 (Ambito di applicazione)
ActionActionPREMIO DI PRODUTTIVITÀ ED INDENNITÀ DI RISCHIO
ActionActionINDENNITÀ DI COORDINAMENTO
ActionActionINDENNITÀ PER SERVIZIO DI TURNO, LAVORO FESTIVO E NOTTURNO E PER REPERIBILITÀ
ActionActionDISPOSIZIONI VARIE
ActionActionVALUTAZIONE
ActionActionDISPOSIZIONI VARIE
ActionActionAllegato 1
ActionActionTrattamento giuridico ed economico del personale del Corpo forestale provinciale (articolo 26)
ActionActionTrattamento giuridico ed economico del personale del Corpo permanente dei vigili del fuoco della Provincia
ActionActionAllegato 4
ActionActionq) Contratto collettivo 17 settembre 2003 —
ActionActionr) CONTRATTO COLLETTIVO 13 aprile 1999
ActionActionr) Contratto di comparto 5 novembre 2003 
ActionActions) CONTRATTO COLLETTIVO 15 luglio 1999
ActionActions) Contratto collettivo 13 luglio 2004
ActionActiont) Contratto collettivo 6 dicembre 2004
ActionActiont) CONTRATTO COLLETTIVO 13 aprile 1999
ActionActionu) CONTRATTO COLLETTIVO 29 luglio 1999
ActionActionu) Contratto collettivo 7 aprile 2005 —
ActionActionv) Contratto collettivo 14 giugno 2005
ActionActionv) CONTRATTO COLLETTIVO 17 agosto 1999
ActionActionw) Contratto collettivo 4 agosto 2005
ActionActionw) CONTRATTO COLLETTIVO 17 agosto 1999
ActionActionx) Contratto collettivo 24 ottobre 2005
ActionActionx) CONTRATTO COLLETTIVO 17 agosto 1999
ActionActiony) CONTRATTO COLLETTIVO 17 agosto 1999
ActionActiony) Contratto collettivo 24 ottobre 2005
ActionActionz) Contratto collettivo 8 marzo 2006 
ActionActionz) CONTRATTO COLLETTIVO 17 agosto 1999
ActionActiona') Contratto collettivo 21 giugno 2006
ActionActionb') CONTRATTO COLLETTIVO 17 maggio 2007
ActionActionb') CONTRATTO COLLETTIVO 18 dicembre 1998
ActionActionc') CONTRATTO COLLETTIVO 18 dicembre 1998
ActionActionc') Contratto collettivo 6 ottobre 2006 
ActionActiond') Contratto collettivo 5 luglio 2007
ActionActiond') CONTRATTO COLLETTIVO 18 dicembre 1998
ActionActione') CONTRATTO COLLETTIVO 23 febbraio 2000
ActionActione') Contratto collettivo 8 agosto 2007
ActionActionf') Contratto collettivo 8 agosto 2007
ActionActiong') Contratto collettivo 8 agosto 2007
ActionActionh') Contratto collettivo 8 ottobre 2007
ActionActionh') CONTRATTO COLLETTIVO 28 agosto 2000
ActionActioni') CONTRATTO COLLETTIVO 28 agosto 2000
ActionActioni') Contratto collettivo 23 novembre 2007
ActionActionj') Contratto collettivo 12 febbraio 2008
ActionActionj') CONTRATTO COLLETTIVO 28 agosto 2000
ActionActionk') CONTRATTO COLLETTIVO 28 agosto 2000
ActionActionk') Contratto collettivo 22 aprile 2008
ActionActionl') Contratto collettivo 8 ottobre 2008
ActionActionm') Contratto collettivo 3 febbraio 2009
ActionActionm') CONTRATTO DI COMPARTO 6 agosto 2001
ActionActionn') CONTRATTO COLLETTIVO 28 agosto 2001
ActionActionn') Contratto collettivo 17 febbraio 2009
ActionActionp') Contratto di comparto 11 novembre 2009
ActionActionq') Contratto di comparto 24 novembre 2009, n. 0
ActionActionq') CONTRATTO COLLETTIVO 25 marzo 2002
ActionActionr') Contratto collettivo 24 novembre 2009
ActionActions') Accordo24 novembre 2009
ActionActiont') CONTRATTO DI COMPARTO 4 luglio 2002
ActionActionu') Contratto di comparto 27 giugno 2013
ActionActionv') Contratto collettivo 31 ottobre 2014
ActionActionw') Contratto collettivo intercompartimentale 26 gennaio 2015, n. 0
ActionActionw') CONTRATTO COLLETTIVO 9 dicembre 2002
ActionActionx') Contratto collettivo 16 marzo 2015, n. 0
ActionActiony') Contratto di comparto 13 luglio 2015, n. 0
ActionActionz') Contratto di comparto 3 settembre 2015, n. 0
ActionActionb'') CONTRATTO COLLETTIVO 16 maggio 2003
ActionActiond'') CONTRATTO DI COMPARTO 5 novembre 2003
ActionActiong'') CONTRATTO COLLETTIVO 17 settembre 2003
ActionActionh'') CONTRATTO DI COMPARTO 5 novembre 2003
ActionActionl'') CONTRATTO COLLETTIVO 21 dicembre 2004
ActionActionn'') CONTRATTO COLLETTIVO 7 aprile 2005
ActionActionw'') CONTRATTO COLLETTIVO 6 ottobre 2006
ActionActionF Dotazioni organiche e ruoli
ActionActionG Divise di servizio
ActionActionH Cessazione dal servizio e relative provvidenze
ActionActionI Trasferimento di personale di altri enti
ActionActionJ Giunta provinciale
ActionActionK Consiglio provinciale
ActionActionL Procedimento amministrativo
ActionActionM Referendum ed elezione del Consiglio provinciale
ActionActionXXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
ActionActionXXV Agricoltura
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ActionActionXXIX Spettacoli pubblici
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