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In vigore al: 08/03/2016

v) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 22 settembre 2003, n. 32721)
Istituzione dell'Ente "Musei provinciali altoatesini" ed approvazione dello statuto

La Giunta provinciale
delibera

ad unanimità di voti, legalmente espressi,

di istituire con data 01.01.2004 l'Ente "Musei provinciali altoatesini", con sede in Bolzano

nell'Ente "Musei provinciali altoatesini" sono inclusi i seguenti musei:

- il Museo del Turismo di Castel "Trauttmannsdorf" a Merano;

- il Museo Archeologico a Bolzano;

- il Museo delle Scienze Naturali a Bolzano;

- il Museo della caccia e della pesca di Castel "Wolfsthurn" a Mareta;

- il Museo delle Miniere a Masseria/Ridanno, presso il Monteneve, a Cadipietra a Predoi;

- il Museo degli Usi e Costumi a Tendone;

- il Museo del Vino a Caldaro;

- il Museo della cultura e della storia ladina di "Ciastel de Tor" a S. Martino in Badia.

di approvare lo statuto dell'Ente "Musei provinciali altoatesini", allegato A, parte integrante della presente deliberazione.

di revocare le seguenti deliberazioni con efficacia dal 01.01.2004:

  • a)  la deliberazione della Giunta provinciale del 16.08.1976, n. 28, con la quale è stato approvato lo statuto del Museo degli usi e costumi della provincia di Bolzano;
  • b)  la deliberazione della Giunta provinciale del 07.08.1989, n. 4793, con la quale è stato approvato lo statuto del Museo provinciale delle miniere;
  • c)  le deliberazioni della Giunta provinciale del 15.09.1997, n. 4611 e del 15.12.1997, n. 6718, con la quale è stato approvato e modificato lo statuto del Museo provinciale dell' Alto Adige per la cultura e la storia ladina;
  • d)  la deliberazione della Giunta provinciale del 06.04.1999, n. 1223, con la quale è stato approvato lo statuto del Museo di archeologia e natura della Provinciale autonoma di Bolzano;

di modificare la deliberazione della Giunta provinciale del 16.12.1996, n. 6369, con la quale è stato istituito il "Museo storico-culturale della Provincia di Bolzano", scorporando il settore turismo.

di modificare in tal senso con atto amministrativo separato lo statuto del "Museo storico-culturale della Provincia di Bolzano".

1)

Pubblicata nel B.U. 21 ottobre 2003, n. 42.

Allegato A
STATUTO MUSEI PROVINCIALI ALTOATESINI

PARTE I
Disposizioni generali

Art. 1 (Denominazione)

(1) È istituito l'Ente "Musei provinciali altoatesini" che ha personalità giuridica di diritto pubblico. L'Ente è posto sotto la tutela e vigilanza della Giunta provinciale.

Art. 2 (Organigramma)

(1) L'Ente ha la propria sede amministrativa ad Appiano ed è suddiviso nelle seguenti unità organizzative, denominate musei:

  • a)  il Museo del Turismo di Castel "Trauttmansdorff" a Merano;
  • b)  il Museo Archeologico a Bolzano;
  • c)  il Museo delle Scienze Naturali a Bolzano;
  • d)  il Museo della caccia e della pesca di Castel "Wolfsthurn" a Mareta;
  • e)  il Museo delle Miniere a Masseria/Ridanna, presso il Monteneve, a Cadipietra e a Predoi;
  • f)  il Museo degli Usi e Costumi a Teodone;
  • g)  il Museo del Vino a Caldaro;
  • h)  il Museo della cultura e della storia ladina di "Ciastel de Tor" a S. Martino in Badia. 2)
2)

Il comma 1 è stato modificato dalla D.G.P. 20 settembre 2004, n. 3416.

Art. 3 (Compiti e finalità)

(1) L'Ente ha i seguenti compiti e finalità:

  • a)  raccogliere, ordinare, studiare, conservare nonché esporre gli oggetti ed i materiali;
  • b)  trasmettere e diffondere conoscenze sulla storia, cultura e natura dell' Alto Adige;
  • c)  studiare e rappresentare la storia, la cultura e la natura dell' Alto Adige;
  • d)  diffondere il sapere, in particolare in collaborazione con scuole ed altre istituzioni pubbliche e private;
  • e)  realizzare, promuovere e pubblicare studi e ricerche, anche in collaborazione con altre istituzioni pubbliche e private similari;
  • f)  collaborare nel settore della ricerca e della raccolta con istituzioni pubbliche o private e con privati;
  • g)  istituire e gestire biblioteche ed archivi;
  • h)  organizzare mostre, rappresentazioni, relazioni, conferenze ed ogni altro tipo di manifestazione, atta ad accrescere l' attrattività dei musei;
  • i)  gestire un centro terapeutico per la lotta contro l' asma nel Museo delle Miniere a Predoi;
  • j)  gestire i punti vendita ed esplicare altre attività atte a raggiungere i fini descritti nel presente articolo.

PARTE II
Organi

Art. 4 (Organi)

(1) Gli organi dell'Ente sono:

  • a)  il Consiglio di amministrazione;
  • b)  il/la Presidente;
  • c)  i Comitati scientifici dei musei;
  • d)  Il Collegio dei revisori dei conti.

Art. 5 (Il Consiglio di amministrazione)

(1) Il Consiglio di amministrazione è composto dal Presidente dell'Ente e da ulteriori sette membri.

(2) I sette membri del Consiglio di amministrazione sono nominati dalla Giunta provinciale.

(3) I membri del Consiglio di amministrazione restano in carica per cinque anni e possono essere riconfermati. Se durante la legislatura singoli membri del Consiglio si dimettono o sono rimossi dal loro incarico, la Giunta provinciale rimpiazza i membri uscenti. Se almeno metà dei membri si dimettono oppure sono rimossi anticipatamente dal loro incarico, l'intero Consiglio di amministrazione decade.

(4) La composizione del Consiglio di amministrazione deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici risultante dall'ultimo censimento generale della popolazione provinciale, con l'obbligo che almeno uno dei membri appartenga al gruppo linguistico ladino.

Art. 6 (Competenze del Consiglio di amministrazione)

(1) Il Consiglio di amministrazione è il principale organo direttivo dell'Ente. È responsabile dell'amministrazione ordinaria e straordinaria nonché della gestione dell'Ente, eccetto quanto espressamente attribuito ad altri organi.

(2) Al Consiglio di amministrazione sono attribuite in particolare le seguenti competenze:

  • a)  approvare l' indirizzo e l'impostazione scientifica dell'Ente nell'ambito dei compiti e delle finalità dello Statuto;
  • b)  approvare gli obiettivi programmatici e la pianificazione gestionale e finanziaria;
  • c)  approvare il bilancio di previsione, le variazioni di bilancio, il rendiconto generale e la gestione patrimoniale;
  • d)  approvare il piano di attività e la relazione finale dell' Ente;
  • e)  determinare la pianta organica del personale dell' Ente suddiviso per i singoli musei, compreso il personale stagionale di cui alla lettera f)
  • f)  assumere il personale stagionale, ai sensi dell' articolo 4, comma 3, della legge provinciale 23 agosto 1988, n. 38;
  • g)  approvare il regolamento interno;
  • h)  elaborare proposte per la modifica dello statuto;
  • i)  nominare fino a due vicepresidenti. Questi ultimi devono far parte del Consiglio di amministrazione e non possono appartenere allo stesso gruppo linguistico del Presidente;
  • j)  nominare i Comitati scientifici dei singoli musei, di cui all' articolo 10;
  • k)  nominare commissioni di esperti per particolari esigenze;
  • l)  autorizzare la stipulazione di contratti, salvo quanto predisposto dal comma 4 dell' articolo 13;
  • m)  approvare i tariffari per tutte le prestazioni erogate dall' Ente e dai singoli musei;
  • n)  accettare donazioni ed eredità;
  • o)  approvare la cessione di beni artistici e di beni immobili;
  • p)  procedere alla costituzione attiva o passiva in giudizio dinanzi ad autorità giudiziarie o extragiudiziarie.

(3) Le deliberazioni di cui alle lettere c), d), e), h) e o) del comma 2 sono da sottoporre all'approvazione della Giunta provinciale.

(4) Il Consiglio di amministrazione può, qualora lo ritenga opportuno, delegare compiti amministrativi al Presidente o al coordinatore. Sono escluse dalla possibilità di delega le competenze di cui alle lettere a), c) d), e), g), h), i), j) e o) del comma 2.

(5) Le nomine previste nel presente articolo 6 non possono superare la data di scadenza del mandato del Consiglio di amministrazione che le ha deliberate.

Art. 7 (Convocazione del Consiglio di amministrazione)

(1) Il Consiglio di amministrazione si riunisce di norma in seduta ordinaria ogni tre mesi. Su richiesta scritta del Presidente o di almeno tre membri, il Consiglio di amministrazione può essere convocato in seduta straordinaria. Le sedute non sono pubbliche.

(2) La convocazione scritta, che deve indicare l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo della seduta, deve essere recapitata almeno cinque giorni prima della data fissata per la seduta e, in caso di urgenza, deve essere recapitata almeno 24 ore prima.

(3) Le sedute del Consiglio di amministrazione sono valide, qualora sia presente almeno la metà più uno dei suoi membri. Il Consiglio di amministrazione delibera a maggioranza dei presenti.

(4) Il coordinatore partecipa alle sedute del Consiglio di amministrazione senza diritto di voto e redige i rispettivi verbali oppure designa fra i dipendenti un segretario verbalizzante.

(5) Se indicato nella comunicazione d'invito, il Presidente può invitare alle sedute, per eventuali chiarimenti o specificazioni di natura tecnica o giuridica, esperti o dipendenti.

Art. 8 (Il/la Presidente)

(1) Il Presidente è nominato dalla Giunta provinciale, presiede il Consiglio di amministrazione e rimane in carica per la sua durata. Egli è il legale rappresentante dell'Ente.

(2) Compiti sono:

  • a)  essere il/la legale rappresentante dell' Ente;
  • b)  convocare e presiedere il Consiglio di amministrazione e sottoscrivere con il coordinatore i verbali delle sedute;
  • c)  vigilare sull' esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione;
  • d)  adottare le opportune misure d' urgenza e le sottoporle nella successiva riunione al Consiglio di amministrazione per la ratifica;
  • e)  autorizzare missioni e la partecipazione a corsi di formazione e di educazione permanente all' estero;
  • f)  nominare funzionari delegati, su proposta del coordinatore;
  • g)  farsi carico di tutti gli altri compiti a lui o a lei attribuiti dal Consiglio di amministrazione.

(3) In caso d'assenza o d'impedimento è sostituito dal vicepresidente più anziano oppure, se non sono stati nominati vicepresidenti, dal membro del Consiglio di amministrazione più anziano.

(4) Al Presidente competono anche le competenze del coordinatore ai sensi dell'articolo 13, se la funzione è vacante e non è stato nominato un suo sostituto ai sensi dell'articolo 13 comma 1.

Art. 9 (I Comitati scientifici dei musei)

(1) Per ogni museo, ai sensi dell'articolo 2, il Consiglio di amministrazione può istituire un Comitato scientifico, il quale è composto da un minimo di tre ed un massimo di cinque esperti.. Il direttore del museo vi fa parte di diritto. La durata dell'incarico del Comitato scientifico coincide con quella del Consiglio di amministrazione. Durante la sua seduta costitutiva ogni Comitato elegge il suo presidente ed il vicepresidente. Entrambi non possono appartenere allo stesso gruppo linguistico. I direttori dei rispettivi musei redigono i verbali delle sedute oppure designano fra i dipendenti un segretario verbalizzante.

(2) Inoltre può essere istituito dal Consiglio di amministrazione un ulteriore Comitato scientifico per le problematiche riguardante l'uomo venuto dal ghiaccio

(3) La validità delle deliberazioni dei Comitati scientifici è subordinata alla presenza della metà più uno dei loro membri. Essi deliberano a maggioranza semplice dei membri presenti. Alle sedute dei Comitati scientifici può partecipare, senza diritto di voto, il coordinatore.

Art. 10 (Competenze dei Comitati scientifici dei musei)

(1) I Comitati scientifici dei musei, di cui all'articolo 9 comma 1, di seguito denominati Comitati dei musei, sono convocati per iscritto dal rispettivo Presidente almeno una volta l'anno. La convocazione deve indicare l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo della seduta e deve essere recapitata almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione. In caso d'urgenza, deve essere recapitata almeno 24 ore prima.

(2) I Comitati dei musei hanno le seguenti funzioni:

  • a)  esprimere pareri sull' impostazione scientifica del rispettivo museo;
  • b)  esprimere pareri sul piano delle attività del rispettivo museo;
  • c)  esprimere pareri e prestare consulenze in ordine alla pedagogia, la didattica e comunicazione museale;
  • d)  esprimere pareri nei confronti sulla documentazione scientifica e sulle pubblicazioni del rispettivo museo;
  • e)  prestare consulenze tecnico-scientifiche sulle materie di rispettiva competenza.

Art. 11 (Il Collegio dei revisori dei conti)

(1) Il Collegio dei revisori dei conti, di seguito denominato Collegio, si compone di tre membri effettivi e di due membri supplenti. Almeno uno dei tre membri effettivi deve essere iscritto all'albo dei revisori dei conti.

(2) La composizione del Collegio deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici risultante dall'ultimo censimento generale della popolazione provinciale.

(3) I revisori dei conti sono nominati dalla Giunta provinciale per la durata in carica del Consiglio di amministrazione. I revisori non sono revocabili, salvo inadempienza, e sono rieleggibili.

(4) Nella prima seduta il Collegio elegge nel suo seno il Presidente.

(5) Il Collegio esercita funzioni di controllo sull'attività della gestione dell'Ente, redigendo, oltre al bilancio di previsione ed al conto consuntivo, una relazione. Il Collegio esprime un parere obbligatorio sulle eventuali variazioni di bilancio.

(6) I revisori possono esercitare il loro mandato anche individualmente e possono partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio di amministrazione.

PARTE III
Uffici e personale

Art. 12 (Dirigenti)

(1) Nella struttura organizzativa dell'Ente il coordinatore ed i direttori dei musei costituiscono la dirigenza. Fatta salva la funzione d'indirizzo e di controllo da parte degli organi di cui all'articolo 4, i dirigenti sono dotati di autonomia gestionale e di cui si assumono la responsabilità.

(2) Nell'ambito delle rispettive competenze, ai dirigenti spetta l'adozione di tutti gli atti giuridicamente efficaci e vincolanti che impegnano l'Ente anche verso terzi. Ai sensi delle leggi provinciali 23 aprile 1992, n. 10, e 22 ottobre 1993, n. 17 e successive modifiche, essi sono i responsabili dei procedimenti amministrativi. Essi adottano i provvedimenti di carattere organizzativo per il buon funzionamento della struttura operativa cui essi sono preposti.

(3) Essi elaborano analisi, studi, piani e criteri d'attuazione per la concreta esecuzione delle deliberazioni assunte dagli organi dell'Ente.

Art. 13 (Il coordinatore o la coordinatrice)

(1) Il coordinatore è il funzionario più elevato di grado dell'Ente, funzionalmente subordinato al Presidente. Un direttore di museo, di cui all'articolo 14, può essere nominato dal Consiglio di amministrazione come sostituto del coordinatore.

(2) La nomina del coordinatore è disposta in applicazione della normativa provinciale vigente per la nomina dei direttori di ripartizione. La prima nomina avviene mediante deliberazione del Consiglio di amministrazione, da sottoporre all'approvazione della Giunta provinciale. La posizione giuridica ed i compiti corrispondono a quelli di un direttore di ripartizione, di cui all'articolo 10 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche.

(3) Il coordinatore è responsabile per l'intera sfera di competenza dell'Ente. Provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione e delle disposizioni del Presidente. Inoltre, è responsabile del raggiungimento degli obiettivi, dell'orientamento, dei programmi e dei punti strategici dell'Ente. Con riferimento agli obiettivi previsti, è responsabile della concreta gestione amministrativa e dell'efficiente esecuzione delle spese.

(4) Al coordinatore sono attribuiti in particolare i seguenti compiti:

  • a)  partecipare alle sedute del Consiglio di amministrazione senza diritto di voto, redigere i verbali delle stesse e firmarli assieme al Presidente;
  • b)  autenticare, con la propria firma congiuntamente a quella del Presidente, le deliberazioni del Consiglio di amministrazione;
  • c)  sovrintendere e coordinare le attività dei direttori dei musei;
  • d)  fungere da capo del personale;
  • e)  coordinare i musei ed i vari servizi dell' Ente;
  • f)  curare l' attuazione dei provvedimenti da adottarsi nell'ambito dell'Ente;
  • g)  fungere da responsabile dell' istruttoria riguardante le deliberazioni del Consiglio di amministrazione e dell'esecuzione degli atti conseguenti;
  • h)  adempiere ai compiti che gli sono stati affidati dal Consiglio di amministrazione e dal Presidente;
  • i)  adempiere alle funzioni di direttore di ripartizione per la stipula di contratti, ai sensi dell' articolo 6 della legge provinciale n. 17/93 e successive modifiche;
  • j)  fungere da responsabile della gestione economica, finanziaria e contabile e della preservazione del patrimonio dell' Ente;
  • k)  redigere il piano annuale, il piano delle attività, il bilancio di previsione, le variazioni di bilancio, le relazioni finali annuali ed il rendiconto generale dell' Ente, tenendo conto possibilmente delle proposte inoltrate dai direttori dei musei, di cui all'articolo 14, lettera d);
  • l)  essere responsabile dell' evasione della corrispondenza e dell'adeguata archiviazione degli atti e della corrispondenza;
  • m)  garantire un adeguato flusso di informazioni all' interno dell'Ente;
  • n)  firmare i mandati di riscossione e di spesa per l' Ente;
  • o)  fungere da responsabile per la sicurezza sul lavoro e per il trattamento dei dati personali, dove per iscritto può eventualmente autorizzare i collaboratori della visione, immissione, la variazione o la cancellazione di dati personali;
  • p)  fungere ai sensi della legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 2, e successive modifiche, da consegnatario della sede centrale e di tutti gli altri beni patrimoniali che per loro natura non possono essere assegnati a singoli musei, ed essere responsabile della regolare gestione degli inventari ai sensi dell' articolo 18 comma 2, della stessa legge provinciale;
  • q)  curare in accordo con il Presidente i necessari rapporti con gli uffici provinciali ed altre istituzioni;
  • r)  attuare tutte le misure di cui al decreto del Presidente della giunta provinciale 31 maggio 1995, n. 25, concernente i lavori, le provviste ed i servizi da eseguirsi in economia;
  • s)  adottare tutte le altre misure concernenti l' ordinaria amministrazione dell'Ente, non riservate ad altri organi necessarie per un efficiente funzionamento dell'Ente.

(5) Il coordinatore può delegare singoli compiti amministrativi di sua competenza ai direttori dei musei. I provvedimenti relativi a tali deleghe sono da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 14 (I direttori/le direttrici dei musei)

(1) I musei di cui all'articolo 2 sono diretti da un direttore del museo, di seguito denominato direttore.

(2) La nomina del direttore è disposta in applicazione della normativa provinciale vigente per la nomina dei direttori d'ufficio. La prima nomina avviene mediante deliberazione del Consiglio di amministrazione, da sottoporre all'approvazione della Giunta provinciale. I compiti e la posizione giuridica corrispondono a quelli di un direttore d'ufficio, di cui all'articolo 12 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10 e successive modifiche. Di norma il direttore o la direttrice deve avere una specifica formazione in materia.

(3) Il direttore gestisce, nel rispetto delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione e delle direttive del coordinatore, il museo garantendone la sua funzionalità amministrativa ed organizzativa.

(4) Al direttore sono attribuiti in particolare i seguenti compiti:

  • a)  essere responsabile per la gestione organizzativa ed amministrativa del museo;
  • b)  essere responsabile dell' osservanza delle misure di sicurezza;
  • c)  essere responsabile dell' allestimento del percorso museale;
  • d)  elaborare, tenendo conto delle linee guida del Comitato scientifico del museo, il piano annuale ed il piano delle attività del museo, attenendosi alle disposizioni del coordinatore;
  • e)  essere responsabile dell' evasione della corrispondenza e degli atti concernenti il museo, attenendosi alle disposizioni del coordinatore;
  • f)  fungere da responsabile per i procedimenti amministrativi del museo;
  • g)  proporre al coordinatore i programmi di ricerca scientifica;
  • h)  proporre al coordinatore l' acquisto ed il restauro di oggetti da esposizione di interesse per il museo;
  • i)  essere responsabile della gestione della biblioteca scientifica del museo e proporre al coordinatore l' acquisto di media scientifici;
  • j)  fungere da consegnatario o consegnataria degli immobili, degli oggetti e degli arredi del museo;
  • k)  gestire i punti vendita del museo;
  • l)  garantire un adeguato e continuativo flusso di informazioni nel museo e nei confronti del coordinatore;
  • m)  curare la documentazione scientifica del museo e provvedere alla sua pubblicazione d' intesa con il coordinatore;
  • n)  effettuare, in caso di nomina a funzionario delegato, spese in economia;
  • o)  curare i rapporti con musei, esperti ed istituzioni;
  • p)  autorizzare prestiti di breve durata di oggetti da esposizione;
  • q)  essere il diretto superiore dei dipendenti assegnati al museo e vigilare sull' osservanza dei doveri di servizio da parte di questi ultimi;
  • r)  proporre la dotazione organica degli stagionali per il proprio museo al coordinatore;
  • s)  elaborare d' intesa con il coordinatore un'impostazione pedagogica per il museo e curarne la realizzazione;
  • t)  adempiere a tutti gli altri compiti attribuiti a lui dal coordinatore.

Art. 15 (Personale)

(1) La Giunta provinciale mette a disposizione dell'Ente il personale necessario per lo svolgimento dei compiti istituzionali e l'amministrazione del patrimonio dello stesso. Per quanto riguarda la gestione del personale, valgono le disposizioni di cui all'articolo 13 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche. Alla gestione del personale e la sua assunzione provvede la ripartizione provinciale competente.

(2) Al personale è vietato, salvo espressa autorizzazione scritta del coordinatore, lo svolgimento di qualsiasi attività di lavoro autonomo o commerciale.

(3) Ai sensi della lettera f) del comma 2 dell'articolo 6, il Consiglio di amministrazione può, su richiesta scritta e motivata del coordinatore assumere ulteriore personale per un limitato periodo di tempo. Tali incarichi possono essere assegnati nei limiti della dotazione organica prevista per il personale degli stagionali. I relativi contratti non possono avere una durata superiore ai 10 mesi, salvo altri limiti inferiori previsti dalla normativa in materia. Le spese per il personale stagionale sono a carico del bilancio dell'Ente.

Art. 16 (Indennità)

(1) L'ammontare dell'indennità di carica del Presidente non può superare il 50 per cento dello stipendio del coordinatore, quella dei vicepresidenti il 10 per cento.

(2) Agli altri membri del Consiglio di amministrazione, dei Comitati scientifici, del Collegio dei revisori dei conti vengono corrisposti, ove spettanti, i compensi previsti dalle disposizioni provinciali. I compensi dei presidenti dei singoli organi collegiali sono superiori del 20% a quelli degli altri componenti.

(3) I rimborsi delle spese per missioni e viaggi si effettuano in base alla normativa provinciale vigente.

PARTE IV
Patrimonio e finanze

Art. 17 (Esercizio finanziario bilancio e rendiconto)

(1) L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.

(2) Il bilancio di previsione ed il piano di attività per ciascun esercizio finanziario devono essere approvati entro il 30 novembre dell'anno precedente ed inoltrati alla Giunta provinciale. Entro il 31 marzo successivo all'esercizio finanziario concluso devono essere approvati ed inoltrati alla Giunta provinciale il rendiconto e la relazione finale dell'anno precedente.

(3) Per quanto riguarda il bilancio, il conto finanziario ed il rendiconto dell'Ente si applicano le norme della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1 e successive modifiche. Il bilancio deve rispettare il principio del pareggio finanziario.

(4) Il rendiconto generale comprende il conto consuntivo finanziario relativo alla gestione del bilancio ed il conto del patrimonio.

(5) L'avanzo o disavanzo di amministrazione risultante dal conto consuntivo di ciascun esercizio finanziario deve essere tempestivamente iscritto nel bilancio di previsione del successivo esercizio.

(6) Al bilancio di previsione ed al conto consuntivo finanziario deve essere allegato un riepilogo delle entrate e delle spese previste o quelle accertate ed impegnate per i singoli musei, quali distinti centri di costo.

Art. 18 (Entrate)

(1) Le entrate dell'Ente sono costituite da:

  • a)  i proventi dalle attività riguardanti la gestione e le finalità dell' Ente;
  • b)  i contributi, i finanziamenti e le assegnazioni della Provincia e di altri organismi pubblici o privati;
  • c)  i proventi di lasciti, offerte e donazioni di terzi;
  • d)  i proventi derivanti dalla alienazione di beni patrimoniali dell' Ente.

(2) Le entrate dell'Ente sono accertate mediante atti di riscossione singoli o cumulativi, sottoscritti dal coordinatore.

Art. 19 (Spese)

(1) Al pagamento delle spese dell'Ente si provvede secondo le seguenti modalità:

  • a)  con mandati diretti sottoscritti dal Presidente e dal coordinatore dell' Ente;
  • b)  con aperture di credito autorizzate dal Consiglio di amministrazione a favore di funzionari delegati, alle quali si provvede mediante ordini di accreditamento presso il tesoriere dell' Ente, sottoscritti dal Presidente e dal coordinatore dell'Ente. Possono essere nominati funzionari delegati il coordinatore ed i direttori dei musei. Essi utilizzano le somme messe a loro disposizione mediante l'emissione di ordinativi in favore dei creditori, ovvero buoni di prelevamento in proprio favore per i pagamenti in contanti.

(2) Gli impegni di spesa a carico dell'Ente sono assunti dal Consiglio di amministrazione e dai funzionari delegati nei limiti delle disponibilità del bilancio e dell'ammontare delle aperture di credito.

Art. 20 (Servizi, acquisti e lavori)

(1) Per le spese per servizi, acquisti e lavori da effettuarsi in economia si applicano le norme generali applicate dalla Provincia.

(2) Le spese in economia sono autorizzate ed eseguite dal coordinatore, che può delegare la competenza ai singoli direttori dei musei, limitatamente alle spese collegate al rispettivo museo. La delega è da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 21 (Patrimonio)

(1) Costituiscono il patrimonio dell'Ente:

  • a)  i beni e le attrezzature tecniche connessi con il funzionamento dell' Ente;
  • b)  i beni artistici e culturali, sia singoli che in collezioni, connessi con le funzioni museali dell' Ente, nonché il materiale scientifico, bibliografico e documentaristico acquistati o ricevuti in donazione , eredità o qualunque altra forma di lascito da parte di terzi;
  • c)  tutte le altre attività e passività finanziarie e patrimoniali dell' Ente.

(2) I beni mobili ed immobili sono iscritti, ai sensi della legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 2, e successive modifiche, in registri d'inventario, sotto la responsabilità del coordinatore.

(3) L'inventario è gestito separatamente per i singoli musei ed è suddiviso in un inventario per i beni mobili ed uno per i beni immobili. Gli inventari sono costantemente da aggiornare per quanto riguarda gli incrementi, le riduzioni o la trasformazione, sia in relazione alla composizione che al valore dei beni stessi. I registri sono da tenersi ai sensi della legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 2, e successive modifiche, del relativo regolamento di esecuzione e delle norme generali provinciali.

(4) Nel caso in cui è introdotto in Alto Adige un sistema unificato di catalogazione dei beni culturali, anche l'Ente dovrà applicare le relative linee guida e gli standard previsti.

(5) Beni artistici e culturali possono essere alienati dal Consiglio di amministrazione dell'Ente, previa approvazione della Giunta provinciale.

Art. 22 (Tesoreria)

(1) L'Ente ha un proprio servizio di tesoreria, affidato allo stesso tesoriere che effettua il servizio per la Provincia autonoma di Bolzano.

Art. 23 (Soppressione dell'Ente)

(1) In caso di soppressione dell'Ente, per qualsiasi causa, la Provincia autonoma di Bolzano subentra nella titolarità dei relativi beni ed in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dell'Ente.

Art. 24 (Disposizioni transitorie)

(1) Con effetto 31 dicembre 2003, alle ore 24.00 sono soppressi tutti i musei provinciali di cui all'articolo 2 e dal 1 gennaio 2004 l'Ente subentra, sulla base dei rispettivi inventari, nella titolarità di tutti i beni dei medesimi nonché in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi.

(2) I Consigli di amministrazione, i Presidenti ed i Collegi dei revisori dei conti dei musei provinciali, che vengono soppressi, rimangono in carica fino al 31 marzo 2004, per poter approvare i rendiconti e le relazioni finali dell'anno 2003 del rispettivo museo, che dovranno essere approvati definitivamente dalla Giunta provinciale.

(3) Se, per qualsivoglia motivo gli organi di cui agli articoli 5 ed 8 del presente statuto non sono stati nominati per tempo, la Giunta provinciale nomina un Commissario straordinario pro tempore con il compito di adottare tutti i provvedimenti amministrativi di carattere ordinario e straordinario, compresa l'approvazione del bilancio di previsione, necessari per il regolare funzionamento e gestione dell'Ente ai sensi del presente statuto.

(4) Affinchè l'Ente possa iniziare regolarmente la sua attività a partire dal 01/01/2004 è indispensabile, che siano adottati nel periodo antecedente determinati provvedimenti e lavori preparativi. Per questa ragione il Commissario può essere nominato già a partire dal 01/12/2003. La nomina del Commissario non può eccedere la durata di otto mesi. Le sue funzioni cessano automaticamente alla data di effettivo insediamento degli organi di cui agli articoli 5 ed 8 e comunque il 31/07/2004.

(5) Al Commissario spetta per la durata dello svolgimento delle sue funzioni l'indennità di funzione di cui all'articolo 8 del CCI per il personale dirigente dd. 17/07/2000, determinato con il coefficiente 2,1. 3)

3)

L'art. 24 è stato sostituito dalla D.G.P. 13 ottobre 2003, n. 3605.

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