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In vigore al: 08/03/2016

f) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 11 gennaio 1999, n. 51)
Approvazione dell'accordo a livello provinciale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali valido dal 1° gennaio 1998 al 31 dicembre 2000

Omissis.

1)

Pubblicata nel Suppl. n. 3 al B.U. 16 febbraio 1999, n. 9.

Accordo a livello provinciale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali (1.1.1998 - 31.12.2000)
(siglato il 22 dicembre 1998)

Dichiarazione preliminare
Area dell'attività specialistica extra-degenza

Nell'ambito della tutela costituzionale della salute del cittadino, intesa quale fondamentale diritto dell'individuo ed interesse della collettività, il Servizio Sanitario Provinciale demanda all'area funzionale "dell'assistenza specialistica extra-degenza", il compito di corrispondere ad ogni esigenza di carattere specialistico che non richieda e/o tenda ad evitare la degenza ospedaliera, in una logica di integrazione con l'assistenza medica di base e di interconnessione con quella ospedaliera e degli altri servizi.

In tale quadro, attraverso il mantenimento del rapporto convenzionale previsto dall'articolo 48 della legge n. 833/1978, gli specialisti di cui all'Accordo Provinciale per la Medicina Specialistica Ambulatoriale, sono parte attiva e qualificante del Servizio Sanitario, integrandosi nell'area con le altre categorie di erogatori ammesse ad operare presso le strutture pubbliche sulla base dell'articolo 47 della soprarichiamata legge n. 833/1978 per l'espletamento, secondo modalità di accesso ed erogative uniformi, di tutti gli interventi specialistici, diagnostico-terapeutici, preventivi e riabilitativi che non siano strettamente correlati al ricovero.

Allo scopo, le parti si danno reciprocamente atto che risulta importante intervenire su tutta l'area dell'assistenza specialistica extradegenza, con provvedimenti volti a conseguire:

  • -  l' ottimizzazione del rapporto tra offerta e qualità ai reali bisogni dei cittadini;
  • -  l' adeguamento e il rinnovo tecnologico delle strutture poliambulatoriali;
  • -  il coinvolgimento di ognuna delle categorie di operatori interessati attivando procedimenti ed iniziative tese a favorire la qualità totale.

Art. 1 (Campo di applicazione)

(1) Il presente Accordo regola, ai sensi dell'articolo 48 della legge 833/1978, il rapporto di lavoro convenzionale autonomo, coordinato e continuativo, instaurato nell'ambito del Servizio Sanitario Provinciale, tra le Aziende ed i medici specialisti, per la erogazione in forma diretta delle prestazioni specialistiche sia a scopo diagnostico che curativo, preventivo e di riabilitazione, meglio specificate nel preambolo.

(2) Il rapporto è da intendersi unico a tutti gli effetti, anche se lo specialista svolge la propria attività in più posti di lavoro e/o in più Aziende sanitarie e/o enti che applicano il presente accordo.

(3) Ai medici specialisti di cui al comma 1 è riconosciuta e garantita la piena autonomia professionale; i medici comunque garantiscono la piena disponibilità a forme di coordinamento ed integrazione funzionale con gli altri servizi specialistici dell'Azienda anche secondo criteri dipartimentali.

(4) Sono peraltro consentite all'interno dell'assistenza specialistica extra-degenza, forme di coordinamento funzionale della branca specialistica e del presidio, anche per esigenze connesse all'integrazione interprofessionale a livello di distretto e di dipartimento e per lo svolgimento dei programmi previsti dalla pianificazione provinciale e locale.

(5) Le Aziende garantiscono la partecipazione della componente specialistica ambulatoriale alla copertura delle espansioni di attività dell'area complessiva dell'assistenza specialistica, in relazione alle future esigenze, secondo regole e modalità ispirate ai criteri di programmazione sanitaria, da definirsi nelle competenti sedi istituzionali con la partecipazione della rappresentanza degli specialisti ambulatoriali.

Art. 2 (Incompatibilità)

(1) Fermo restando quanto previsto dal punto 6 dell'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e dall'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, non è conferibile l'incarico al medico che:

  • a)  abbia un rapporto di lavoro subordinato presso qualsiasi ente pubblico o privato con divieto di libero esercizio professionale;
  • b)  sia iscritto negli elenchi dei medici di medicina generale o incaricato provvisoriamente;
  • c)  sia iscritto negli elenchi dei medici pediatri di libera scelta e abbia concorso in una branca diversa dalla pediatria;
  • d)  eserciti la professione medica con rapporto di lavoro autonomo retribuito forfettariamente presso enti o strutture sanitarie pubbliche o private non appartenenti al Servizio Sanitario e che non adottino le clausole normative ed economiche del presente Accordo rispettivamente del relativo accordo nazionale;
  • e)  operi a qualsiasi titolo nelle case di cura accreditate e convenzionate con il Servizio Sanitario. L' Azienda può comunque autorizzare, sino a revoca, lo specialista all'esercizio professionale nelle case di cura accreditate e convenzionate qualora essa non sia in grado di assicurare con i propri mezzi un'adeguata assistenza ospedaliera nella disciplina.
    Qualora la casa di cura accreditata e convenzionata sia ubicata nel territorio di un'altra azienda, l'autorizzazione avviene d'intesa tra le medesime;
  • f)  svolga attività fiscali concomitanti per la stessa Azienda;
  • g)  sia titolare di un rapporto convenzionale disciplinato dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1988, n. 119 e successive modificazioni o di apposito rapporto instaurato ai sensi dell' articolo 8 del D.Lgs. n. 502/1992 così come modificato dal D.Lgs. n. 517/1993;
  • h)  sia proprietario, comproprietario, socio, gestore, amministratore, direttore, responsabile: di poliambulatorio, di laboratorio per analisi cliniche, di gabinetto di terapia fisica e fisiochinesiterapia, di gabinetto di radiologia, di gabinetto di medicina nucleare o radioterapia, convenzionato con il Servizio Sanitario a mente del Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1988, n. 120 e successive modificazioni o accreditato ai sensi dell' articolo 8 del D.Lgs. n. 502/1992 così come modificato dal D.Lgs. n. 517/1993;
  • i)  operi a qualsiasi titolo in presidi, stabilimenti o istituzioni private convenzionate o accreditate con le Aziende per l' esecuzione di prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio, compresa la diagnostica radioimmunologica e la medicina nucleare, di terapia fisica e di fisiochinesiterapia, nonché di ogni altra prestazione specialistica effettuata in regime di autorizzazione sanitaria ai sensi dell'articolo 43 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

(2) Il verificarsi, nel corso dell'incarico, di una delle condizioni di incompatibilità di cui al comma 1 determina la revoca dell'incarico.

(3) Il provvedimento di revoca dell'incarico è adottato dalla Azienda, sentito il Comitato zonale di cui all'articolo 10 e lo specialista interessato.

Art. 3 (Massimale orario e limitazioni)

(1) L'incarico ambulatoriale, sommato ad altre attività compatibili svolte in base ad altro rapporto, non può superare l'impegno orario settimanale di 38 ore ed è espletabile presso più posti di lavoro e/o più Aziende del Servizio Sanitario Provinciale.

(2) Anche ai fini dell'applicazione delle norme regolanti il massimale orario di attività settimanale espletabile dallo specialista, il Comitato zonale di cui all'articolo 10, tiene e aggiorna un apposito schedario nel quale vengono registrati i nominativi di tutti gli specialisti, l'orario di attività e le modalità di svolgimento presso ciascuna Azienda e l'anzianità dell'incarico ambulatoriale.

(3) Di ogni mutamento del presidio sanitario cui lo specialista sia stato assegnato, del numero delle ore di attività, delle modalità di svolgimento dell'orario e del conferimento dei nuovi incarichi, le Aziende daranno comunicazione entro dieci giorni al Comitato zonale di cui all'articolo 10, indicandone la decorrenza. Il Comitato zonale darà inoltre comunicazione all'Ordine dei Medici e degli Odontoiatri dell'inizio e fine rapporto di ogni specialista.

(4) Il Comitato zonale di cui all'articolo 10, qualora accerti situazioni di irregolarità, ha l'obbligo di informare le Aziende interessate affinchè, sentito lo specialista, l'orario complessivo di attività ambulatoriale sia ricondotto alla misura massima prevista.

(5) Il Comitato zonale di cui all'articolo 10, qualora accerti situazioni non conformi alle norme, formula alle Aziende interessate proposte idonee ad assicurare il rispetto del presente Accordo.

Art. 4 (Mobilità)

(1) Al fine del miglior funzionamento del servizio può essere disposta, d'intesa tra le Aziende competenti e in accordo con gli interessati su proposta del Comitato zonale di cui all'articolo 10, la concentrazione dell'orario di attività degli specialisti presso una sola Azienda e/o un solo posto di lavoro.

(2) L'Azienda al fine della organizzazione dell'area dell'attività specialistica extra-degenza può adottare nei confronti dello specialista provvedimenti di mobilità fra i vari presidi della stessa Azienda, fermo restando la garanzia dell'incarico a mente del D.Leg. n. 502/1992, articolo 8, punto 8, così come modificato dal D.Lgs. n. 517/1993. Qualora lo specialista posto in mobilità si debba recare in un presidio posto in un altro comune, gli verrà riconosciuta per la maggiore durata del tempo di viaggio per raggiungere la sua nuova sede di lavoro, sulla base del calcolo di 1 ora per la distanza di 60 km, un'indennità di mobilità nella misura prevista dagli articoli 28 e 30 maggiorata degli incrementi periodici di anzianità.

(3) La mancata accettazione della nuova sede di servizio, così come previsto al comma che precede, comporta la decadenza dall'incarico.

(4) Nel caso di non agibilità temporanea della struttura, l'Azienda assicura l'impiego temporaneo dello specialista in altra struttura idonea senza danno economico per l'interessato.

Art. 5 (Riduzione o soppressione dell'orario - Revoca dell'incarico)

(1) L'Azienda, sentito il Comitato zonale di cui all'articolo 10, può disporre la riduzione e la soppressione dell'orario di attività di uno specialista in caso di persistente contrazione del numero delle prestazioni, documentate attraverso le richieste di prenotazione e le statistiche rilevate nell'arco di un anno. L'Azienda non adotta il provvedimento qualora la persistente contrazione delle prestazioni non sia dipendente dal comportamento dello specialista. In tal caso l'Azienda adotta le misure di mobilità di cui al precedente articolo.

(2) L'eventuale provvedimento di riduzione o di revoca, di cui al comma 1, da adottarsi da parte dell'Azienda su parere del Comitato zonale di cui all'articolo 10 e sentito l'interessato, ha comunque effetto non prima di 45 giorni dalla comunicazione.

(3) Contro i provvedimenti di riduzione o di soppressione dell'orario di attività e/o di revoca dell'incarico è ammessa da parte dell'interessato opposizione al legale rappresentante dell'Azienda entro il termine perentorio di giorni 15 dal ricevimento della comunicazione scritta.

(4) L'opposizione ha effetto sospensivo del provvedimento.

(5) Il legale rappresentante dell'Azienda decide sull'opposizione sentito l'interessato e previo parere del Comitato zonale di cui all'articolo 10 da esprimersi entro 30 giorni dalla richiesta.

(6) Il Comitato zonale di cui all'articolo 10, nel caso ritenga trattarsi di motivi di ordine disciplinare, può proporre che il caso sia deferito al Collegio arbitrale di cui all'articolo 12 per i conseguenti provvedimenti.

Art. 6 (Cessazione dall'incarico)

(1) L'incarico può cessare per rinuncia dello specialista o per revoca dell'Azienda ai sensi dell'articolo 5, da comunicare a mezzo di raccomandata A.R.

(2) La cessazione e/o revoca ha effetto dal primo giorno del secondo mese successivo alla data di ricezione della lettera di comunicazione.

(3) Su specifica richiesta dello specialista, l'Azienda valutate insindacabilmente le esigenze di servizio, può autorizzare la cessazione del rapporto con decorrenza anticipata a tutti gli effetti.

(4) La revoca dell'incarico ha effetto immediato nei seguenti casi:

  • a)  cancellazione o radiazione dall' Albo professionale;
  • b)  sopravvenuta, accertata e notificata incompatibilità ai sensi del precedente articolo 2;
  • c)  condanna passata in giudicato per qualsiasi delitto non colposo punito con la reclusione;
  • d)  aver compiuto il periodo massimo di conservazione del posto previsto dal successivo articolo 24 in caso di malattia;
  • e)  aver raggiunto l' età massima prevista dal relativo accordo nazionale o da disposizioni legislative nazionali e/o provinciali;
  • f)  incapacità psico-fisica sopravvenuta, accertata da apposita commissione costituita da un medico designato dall' interessato e da un medico designato dalla Azienda e presieduta dal Presidente dell'Ordine Provinciale dei Medici e degli Odontoiatri o suo delegato.
  • g)  provvedimento adottato ai sensi dell' articolo 12.

Art. 7 (Sospensione dall'incarico)

(1) L'incarico ambulatoriale è sospeso in caso di:

  • a)  sospensione dall' Albo professionale;
  • b)  provvedimento adottato ai sensi dell' articolo 12;
  • c)  emissione di mandato o ordine di cattura.

(2) Nel caso previsto dal comma 1, lettera c), la riammissione in servizio è sempre subordinata al parere del Collegio arbitrale di cui all'articolo 12.

Art. 8 (Conferimento di incarico per turni disponibili)

(1) I provvedimenti adottati dalle Aziende per la copertura di turni vengono comunicati entro 5 giorni al Comitato zonale di cui all'articolo 10, il quale informa entro i successivi 10 giorni i medici specialisti in servizio nonché il sindacato firmatario del presente accordo.

(2) Il Sindacato firmatario del presente Accordo provvede a tenere in visione per gli interessati presso le proprie sedi i turni disponibili.

(3) I medici interessati entro 10 giorni dalla notifica dichiarano all'Azienda e p. c. al Comitato zonale di cui all'articolo 10 la loro eventuale disponibilità a ricoprire i turni disponibili.

Art. 9 (Modalità per l'attribuzione dei turni disponibili)

(1) Premesso che lo specialista può espletare attività ambulatoriale ai sensi del presente Accordo in una sola branca e all'interno di uno o più ambiti zonali limitrofi anche se appartenenti a province diverse confinanti e che le ore di attività che risultano vacanti a qualsiasi titolo sono ricoperte o attraverso conferimento di incarico nella stessa branca o attraverso riconversione in branche diverse, per l'attribuzione dei turni comunque disponibili, l'avente diritto è individuato attraverso il seguente ordine di priorità:

  • a)  specialista che nella specialità esercitata svolga, nell' ambito zonale, esclusivamente attività ambulatoriale regolamentata dal presente Accordo, documentata dal foglio notizie;
  • b)  specialista che svolga esclusivamente attività ambulatoriale regolamentata dal presente Accordo (documentata dal foglio notizie) in diverso ambito zonale limitrofo, anche se appartenente ad altra provincia confinante. Relativamente all' attività svolta come aumento di orario ai sensi della presente lettera b) allo specialista non compete il rimborso delle spese di accesso di cui all'articolo 33;
  • c)  specialista titolare di incarico in altro ambito territoriale zonale, definito ai sensi dell' articolo 10, che faccia richiesta al Comitato zonale di cui all'articolo 10 di essere trasferito nel territorio in cui si è determinata la disponibilità. Tale specialista, ove riceva l'incarico, deve trasferire la propria residenza nel Comune nel cui ambito è sito il presidio ambulatoriale;
  • d)  specialista titolare di incarico che esercita esclusivamente attività ambulatoriale e chiede il passaggio in altra branca della quale è in possesso del titolo di specializzazione;
  • e)  specialista titolare di incarico nello stesso ambito zonale, che per lo svolgimento di altra attività sia soggetto alle limitazioni di orario di cui all' articolo 3;

(2) Ai fini delle procedure di cui al comma 1, per ogni singola lettera da a) ad e), l'anzianità di servizio ambulatoriale, o di attività riconosciuta equivalente in virtù di precedenti accordi, costituisce titolo di precedenza a parità di condizione; in caso di pari anzianità di servizio è data precedenza all'anzianità di specializzazione.

(3) Lo specialista in posizione di priorità viene invitato dal Comitato zonale di cui all'articolo 10, a compilare dichiarazione di disponibilità al conferimento dell'incarico, da inoltrare entro 20 giorni alla Azienda, per la formalizzazione dell'incarico, che dovrà avvenire entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della dichiarazione.

(4) In deroga alle priorità ed alle procedure di cui ai commi che precedono, ove presso un presidio e per una determinata branca specialistica si verifichi un incremento delle richieste di prestazioni, la Azienda, sentito il Sindacato firmatario del presente Accordo, ha la facoltà di attribuire aumenti di orario ad uno o più specialisti che prestano servizio nel presidio e nella branca.

(5) La Azienda deve notificare al Comitato zonale entro 15 giorni dal provvedimento il nominativo del sanitario cui è stato incrementato l'orario e la consistenza numerica dell'orario aumentato.

Art. 10 (Comitato consultivo zonale)

(1) Per tutto l'ambito territoriale della provincia è costituito con provvedimento dell'Amministrazione provinciale un unico comitato consultivo zonale.

(2) Il comitato ha sede presso la sede dell'Azienda U.S.L. Centro-Sud.

(3) L'Azienda U.S.L. Centro-Sud, sede del Comitato zonale, d'intesa con l'Assessore Provinciale alla Sanità, è tenuta ad assicurare i mezzi finanziari, i locali ed il personale assegnato per livelli funzionali a tale attività, facente parte della sua struttura amministrativa, per lo svolgimento dei compiti del comitato e per consentire al segretario l'espletamento di tutte le funzioni attribuite al comitato stesso.

(4) Il Comitato è composto da:

  • a)  4 rappresentanti tecnici delle Aziende, designati dai Direttori generali delle 4 Aziende UU.SS.LL. Il rappresentante dell' Azienda U.S.L. Centro-Sud ne assume la presidenza;
  • b)  4 rappresentanti dei medici specialisti ambulatoriali di cui al presente accordo: tali rappresentanti vengono designati:
    1 dal Sindacato firmatario del presente accordo e 3 eletti tra i medici specialisti ambulatoriali.

(5) Le elezioni dei rappresentanti degli specialisti sono svolte a cura dell'Ordine dei Medici e degli Odontoiatri, anche con il sistema del voto postale, avvalendosi della collaborazione del Sindacato firmatario del presente accordo che ne assume anche l'onere economico.

(6) Oltre ai titolari, saranno rispettivamente nominati ed eletti, con le stesse modalità, altrettanti membri supplenti i quali subentreranno in caso di assenza di uno o più titolari.

(7) Il Comitato svolge i seguenti compiti:

  • a)  gestione unitaria del rapporto relativamente agli Specialisti che operano presso più Aziende dello stesso ambito zonale, nonché tenuta ed aggiornamento di un apposito schedario dei singoli specialisti incaricati presso le singole Aziende con l' indicazione dei giorni e dell'orario di attività in ciascun presidio, delle date di conseguimento dell'incarico e degli incrementi orari, delle attività rilevanti ai fini della determinazione dei massimali orari di cui all'articolo 3, del sopravvenire di motivi di incompatibilità di cui all'articolo 2, della certificazione dello stato di servizio dei sanitari, nonché di ogni altra attività prevista dal presente Accordo;
  • b)  indicazione, alla Azienda che deve conferire l' incremento di orario, del nominativo dello specialista avente diritto a ricoprire il turno vacante;
  • c)  evidenziazione ed aggiornamento delle posizioni degli specialisti incaricati ai fini:
    • -  dell' accertamento, sulla scorta dei fogli notizie compilati annualmente dagli interessati, delle incompatibilità e delle limitazioni previste dalle vigenti norme, nonché del possesso dei titoli e requisiti previsti dalle stesse; verifica della certificazione di non incompatibilità con gli orari di servizio rilasciata dalle istituzioni pubbliche e private, presso cui il sanitario presta servizio in qualità di dipendente o di convenzionato, nel momento in cui al sanitario viene conferito un incremento di orario di attività dell'incarico in atto svolto;
    • -  della formulazione alle Aziende, sulla base delle domande ricevute, delle proposte di trasferimento o accentramento dell' incarico in una sede più vicina alla residenza dello specialista anche nell'ambito dello stesso Comune;
  • d)  invio, entro la data del 15 gennaio di ciascun anno, dei fogli informativi annuali da compilarsi da parte degli specialisti incaricati;
  • e)  procedure di cui agli articoli 4 e 5 del presente Accordo;
  • f)  il Comitato zonale formula proposte ed esprime pareri in ordine ai provvedimenti di competenza provinciale, in merito alla corretta ed uniforme interpretazione delle norme del presente Accordo ed alla rapida applicazione delle stesse.
    Il Comitato zonale svolge funzioni consultive a richiesta delle parti interessate.

(8) Il Comitato zonale svolge funzioni consultive a richiesta dei Direttori Generali delle Aziende in merito alle attività specialistiche previste dal presente Accordo.

(9) Il Comitato zonale qualora a richiesta di una delle parti debba trattare specifici aspetti riguardanti una singola Azienda è integrato dal legale rappresentante dell'Azienda interessata o da un suo delegato e da uno specialista titolare d'incarico designato dai componenti di parte medica membri del Comitato zonale.

(10) Il Comitato zonale si riunisce almeno due volte all'anno e in tutti i casi di richiesta di una delle parti.

(11) Le funzioni di Segretario sono svolte da un dipendente amministrativo indicato dalla Azienda sede del Comitato zonale. Il segretario risponde degli atti inerenti alle sue funzioni al presidente del Comitato zonale.

(12) Le riunioni del Comitato zonale saranno svolte preferibilmente al di fuori dell'orario di lavoro. In tal caso i rappresentanti dei medici specialisti ambulatoriali vengono retribuiti col compenso del prolungamento dell'orario oltre al rimborso delle spese di accesso, qualora dovute.

Art. 11 (Funzionamento del Comitato zonale di cui all'articolo 10)

(1) Il Comitato zonale di cui all'articolo 10 è validamente riunito qualunque sia il numero dei componenti presenti e delibera a maggioranza.

(2) In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

(3) I pareri di competenza del Comitato zonale sono in ogni caso obbligatori e devono essere resi entro 30 giorni dalla richiesta, salvo che non sia stabilito un termine diverso. Scaduto inutilmente tale termine, i provvedimenti sono adottati anche in mancanza di parere.

Art. 12 (Responsabilità convenzionali e violazioni - Collegio arbitrale)

(1) Gli specialisti ambulatoriali sono tenuti all'osservanza degli obblighi e dei compiti previsti dal presente accordo. Non possono essere oggetto di contestazione le inosservanze derivanti da comportamenti omissivi o inadempienze di altri operatori dell'Azienda.

(2) Le violazioni danno luogo, secondo la gravità dell'infrazione, all'applicazione delle seguenti sanzioni:

  • a)  Richiamo:
    per trasgressione ed inosservanza degli obblighi e dei compiti previsti dal presente Accordo. Il richiamo comporta la sospensione per 3 mesi dalla possibilità di avvalersi della prelazione di cui all'articolo 9;
  • b)  Diffida:
    per violazione dei doveri di comportamento professionale derivanti dall'accordo. La diffida comporta la sospensione per un anno dalla possibilità di avvalersi della prelazione di cui all'articolo 9;
  • c)  Sospensione del rapporto per durata non superiore a due anni:
    per recidiva o per inadempienza già oggetto di richiamo o di diffida;
    per gravi infrazioni finalizzate all'acquisizione di vantaggi personali;
    per mancata effettuazione della prestazione richiesta ed oggettivamente eseguibile nell'ambito della struttura pubblica;
    per omissione di segnalazione del sussistere di circostanze comportanti incompatibilità, limitazioni orarie, percepimento di indebito emolumento.
    Il provvedimento comporta la sospensione della possibilità di avvalersi della prelazione di cui all'articolo 8 per tutta la durata della sospensione e comunque per un periodo non inferiore a un anno;
  • d)  Revoca:
    per recidiva specifica di infrazioni che hanno già portato alla sospensione del rapporto;
    per instaurazione di procedimento penale per infrazioni, configurantisi come reati, per le quali l'Azienda abbia accertato gravissime responsabilità.

(3) L'Azienda deve contestare per iscritto a mezzo Raccomandata, l'addebito al medico, entro 30 giorni dall'avvenuta conoscenza del fatto, assegnandogli un termine di 20 giorni dal ricevimento della contestazione per presentare per iscritto la sua difesa e/o le sue giustificazioni.

(4) Il Direttore generale, valutate le giustificazioni del medico e previo eventuale supplemento di istruttoria, sentito il parere del Comitato zonale che deve esprimersi entro 40 giorni dalla richiesta, procede all'archiviazione del caso o deferisce il medico al Collegio arbitrale provinciale.

(5) Il collegio è composto da tre arbitri:
Il Presidente dell'Ordine Provinciale dei Medici o suo delegato con funzione di presidente, 1 membro nominato dal medico deferito, 1 membro nominato dal Direttore Generale dell'Azienda interessata.
Il Collegio ha sede presso l'Assessorato Provinciale alla Sanità; le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario designato dalla Provincia.

(6) Il Collegio arbitrale esamina i casi dei medici ad esso deferiti dall'Azienda, per inosservanza delle norme del presente accordo, iniziando la procedura entro un mese dalla data di deferimento.
Le parti hanno diritto di prendere visione della documentazione in possesso del Collegio Arbitrale e presentare ulteriori documenti e memorie rispetto a quelli trasmessi al direttore generale.
Nella seduta fissata per la trattazione orale alla quale il medico deferito viene invitato con lettera raccomandata da trasmettere almeno 10 giorni prima della seduta, il Presidente riferisce in presenza del medico, senza prendere conclusioni in merito al provvedimento da adottare. Il medico può svolgere oralmente la propria difesa ed ha per ultimo la parola.
Il Presidente o previa sua autorizzazione i componenti della commissione, possono rivolgergli domande in merito ai fatti ed alle circostanze che risultano dagli atti del procedimento e chiedergli chiarimenti in merito agli assunti difensivi. Della trattazione orale si forma verbale che viene sottoscritto dal segretario e vistato dal Presidente. Chiusa la trattazione orale e ritiratosi il medico, la Commissione delibera a maggioranza di voti la proposta di provvedimento disciplinare da adottare.

(7) Il Collegio arbitrale comunica all'Azienda entro 10 giorni dalla seduta il provvedimento deliberato.

(8) Il provvedimento deve essere adottato dall'Azienda in conformità alle proposte del collegio arbitrale ed è definitivo. Esso è notificato all'interessato, all'Ordine dei Medici, al Presidente del Comitato zonale ed al Collegio arbitrale, di cui al presente articolo.

(9) I termini previsti dal presente articolo sono ordinatori.

(10) Le violazioni e le infrazioni si prescrivono dopo 5 anni dalla loro commissione.

Art. 13 (Doveri e compiti dello specialista)

(1) Lo specialista che presta la propria attività per l'Azienda deve:

  • a)  attenersi alle disposizioni che la Azienda emana per il buon funzionamento dei presidi ed il perseguimento dei fini istituzionali;
  • b)  attenersi alle disposizioni contenute nel presente Accordo;
  • c)  redigere e trasmettere al Comitato zonale di cui all' articolo 10 entro il 15 febbraio di ciascun anno il foglio notizie di cui all'allegato A;
  • d)  osservare l' orario di attività indicato nella lettera di incarico.

(2) Le Aziende provvedono al controllo dell'osservanza dell'orario con gli stessi sistemi di rilevazione della presenza in servizio adottati per i medici dipendenti.

(3) A seguito dell'inosservanza dell'orario sono in ogni caso effettuate delle trattenute mensili sulle competenze dello specialista inadempiente, previa rilevazione contabile, sulla documentazione in possesso dell'Azienda delle ore di lavoro non effettuate.

(4) Poiché l'inosservanza dell'orario è fonte di disservizio, ripetute infrazioni in materia devono essere contestate per iscritto allo specialista da parte dell'Azienda; in caso di recidiva o persistenza l'Azienda deferisce lo specialista al Collegio arbitrale di cui all'articolo l2 per i provvedimenti disciplinari.

(5) Il mancato invio del foglio notizie o infedeli dichiarazioni costituiscono motivo di deferimento dello specialista al Collegio arbitrale di cui all'articolo 12 per i provvedimenti di competenza, anche per iniziativa del Comitato Zonale.

(6) Gli specialisti già in servizio, nel prendere visione presso il luogo di lavoro del presente Accordo, rilasciano esplicita dichiarazione di accettazione dell'Accordo stesso.

(7) Il rifiuto di lasciare la suddetta dichiarazione comporta l'automatica decadenza dall'incarico.

(8) Lo specialista che presta la propria attività per la Azienda deve inoltre assolvere ai seguenti compiti fermo restante il rispetto dei doveri deontologici:

  • a)  assicurare il consulto con il medico di base, previa autorizzazione dell' Azienda;
  • b)  assicurare il consulto specialistico interdisciplinare;
  • c)  rispondere ai quesiti clinici compilando il referto specialistico da inviare al richiedente in busta chiusa;
  • d)  utilizzare i referti degli accertamenti diagnostici effettuati in altri presidi sanitari, compatibilmente con le condizioni cliniche in atto del soggetto, evitando la duplicazione inutile e non necessaria delle prestazioni sanitarie;
  • e)  compilare le proposte motivate di ricovero correlandole degli accertamenti eseguiti o in possesso del paziente;
  • f)  adeguarsi alle disposizioni dell' Azienda in tema di interventi sanitari di preospedalizzazione e di dimissione protetta;
  • g)  prescrivere direttamente accertamenti strumentali e non, di carattere specialistico, evidenziando il dubbio o quesito diagnostico, nonché fornire ogni altro dato utile a qualificare l' indagine e abbreviare il tempo di rilasciare i diagnosi;
  • h)  usare le attrezzature diagnostiche e terapeutiche fornite dalla Azienda comunicando al responsabile del Servizio eventuali avarie;
  • i)  partecipare alle attività di rilevamento epidemiologico con fini preventivi per la preparazione, lo studio e la programmazione delle indagini statistico-sanitarie;
  • l)  informare il medico di base del risultato diagnostico raggiunto, suggerendo eventualmente la terapia;
  • m)  assumere in cura il paziente su proposta del medico curante ovvero direttamente nei casi in cui lo ritenga necessario, dandone motivata comunicazione al curante;
  • n)  redigere, a richiesta degli interessati, certificati prognostici in dipendenza di malattia di propria competenza specialistica diagnosticata nel presidio, ovvero i certificati attestanti la frequenza del presidio specialistico ai fini sanitari;
  • o)  collaborare alle attività di farmacovigilanza pubblica;
  • p)  partecipare alle attività connesse alla realizzazione di progetti-obiettivo e delle azioni programmate;
  • q)  partecipare alla correlazione con i settori della Sanità pubblica specie per quanto concerne gli obiettivi di preospedalizzazione e di dimissione protetta.

(9) Nell'attività di diagnosi e cura, prevenzione e riabilitazione il medico specialista è tenuto alla compilazione dei referti sull'apposito modulario e con apposizione di firma e timbro che rechi anche la qualifica specialistica.

(10) Le proposte di indagini specialistiche e le prescrizioni di specialità farmaceutiche e di galenici da parte dello specialista ambulatoriale avvengono in conformità a quanto previsto in merito dall'Accordo Collettivo con i medici di medicina generale.

Art. 14 (Organizzazione del lavoro)

(1) Al fine di adeguare l'offerta dei servizi ai bisogni reali dei cittadini e di garantire loro, sotto l'aspetto organizzativo ed erogativo, un servizio continuativo ed efficiente, le prestazioni dello specialista ambulatoriale vengono eseguite tra le ore 7.00 e le ore 20.00 di tutti i giorni feriali. Per determinati servizi, l'attività specialistica può essere svolta anche in ore notturne e/o festive.

(2) Al fine di garantire un adeguato livello di qualità delle attività svolte e delle prestazioni erogate dagli specialisti ambulatoriali le Aziende dovranno garantire il possesso da parte dei poliambulatori pubblici extra-ospedalieri dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi di cui al comma 4 dell'articolo 8 del D.Lgs. n. 502/1992 così come modificato dal D.Lgs. n. 517/1993 e di un congruo numero di personale tecnico ed infermieristico.
Le Aziende dovranno provvedere che parte dell'orario di servizio dello specialista ambulatoriale venga riservato alle seguenti attività da svolgersi presso il distretto sanitario e specificatamente:

  • -  attività consultoriale fra medico di medicina generale e specialista ambulatoriale;
  • -  accoglienza ed individuazione dei bisogni e formulazione dei protocolli relativi al corretto percorso diagnostico curativo;
  • -  realizzazione d' intesa con i medici di fiducia di progetti-obiettivi per patologia.

Nello svolgimento delle attività di cui al comma che precede i medici di medicina generale, i medici specialisti pediatri di libera scelta ed i medici specialisti ambulatoriali collaborano con le altre figure professionali operanti nel distretto secondo le indicazioni funzionali del coordinatore del distretto stesso.

(3) È consentito l'accesso negli ambulatori pubblici da parte dell'assistito, senza richiesta del medico curante, alle seguenti specialità: ostetricia e ginecologia, odontoiatria, pediatria (limitatamente agli assistiti che non hanno scelto l'assistenza pediatrica di base), oculistica (limitatamente alle prestazioni optometriche), psichiatria e neuropsichiatria infantile, salvi i casi di urgenza per i quali l'accesso diretto è consentito anche alle altre branche specialistiche.

(4) Allo scopo di accrescere la qualità e la produttività dei servizi all'interno delle strutture poliambulatoriali pubbliche extra-degenza l'organizzazione del lavoro deve prevedere più turni giornalieri e la piena utilizzazione dei presidi in parola e la contemporanea attività di più branche specialistiche tali da garantire rapida sintesi diagnostica.

(5) L'organizzazione del lavoro all'interno di ogni presidio deve altresì assicurare la presenza degli specialisti nei singoli servizi di branca per un numero di ore settimanali parametrato al numero di cittadini facenti capo al bacino di utenza, valorizzando il lavoro interdisciplinare di gruppo e la responsabilità di ogni medico nell'assolvimento dei propri compiti, anche attraverso la partecipazione obbligatoria alle iniziative a tal fine promosse dalla Azienda. Nel caso che la partecipazione a tali iniziative comporti impegni al di fuori dell'orario indicato nella lettera di incarico, al medico spetta un compenso aggiuntivo rapportato al maggior impegno orario.

(6) Ai fini organizzativi l'accesso ai servizi specialistici avviene con il sistema di prenotazione che tenga conto delle richieste di prestazione che rivestono carattere di urgenza o di gravità del caso clinico, e del numero di ore di attività specialistica disponibili al momento della richiesta.

(7) La prenotazione relativa alle visite successive è effettuata secondo modalità di programmazione predisposte dallo specialista ai fini di assicurare la continuità diagnostico terapeutica.

(8) Il numero di prestazioni sia ordinarie che particolari di cui all'articolo 15 erogabili per ciascuna ora di attività sarà determinato sulla base della tipologia e della complessità della prestazione; comunque al fine di fornire una prestazione qualificata il numero di prestazioni è demandato alla scienza e coscienza dello specialista e non può di norma essere superiore a quattro.

(9) Qualora le prenotazioni siano state tutte soddisfatte prima del termine dell'orario stabilito dalla lettera di incarico, lo specialista resta a disposizione fino alla scadenza di detto orario per eventuali ulteriori prestazioni, in particolare per quelle urgenti.

(10) Nel caso che l'orario disponibile secondo la lettera di incarico si sia esaurito senza che tutte le prenotazioni siano state soddisfatte lo specialista eseguirà, ove sia possibile, le residue prestazioni, a mente di quanto previsto dal presente articolo, comma 12, 13 e 14.

(11) La media delle prestazioni erogate dallo specialista è soggetta a periodiche verifiche da parte dell'Azienda sulla scorta dei dati relativi alla casistica clinica (e non numerica) ed in relazione alla dotazione tecnico strumentale e di personale esistente nel presidio.

(12) Qualora sia necessario superare occasionalmente l'orario di servizio, l'Azienda provvede ad indicare le modalità organizzative e ad autorizzarne il prolungamento previo assenso dello specialista interessato.

(13) La richiesta di prolungamento di orario può essere avanzata anche da parte dello specialista.

(14) Al sanitario autorizzato a prolungare l'orario viene corrisposto il compenso orario di cui all'articolo 28. maggiorato degli incrementi periodici di anzianità; inoltre gli viene corrisposto se spettante, il compenso di cui all'articolo 30. maggiorato degli incrementi periodici di anzianità.

(15) In casi particolari l'Azienda, previa intesa con il medico, può consentire un impegno orario maggiore o minore rispetto a quello previsto dall'incarico con successivo recupero nell'arco dell'anno in corso.

(16) L'organizzazione funzionale e gestionale della struttura pubblica specialistica extra-degenza e l'interconnessione fra i singoli servizi specialistici sono demandati alla responsabilità di un medico a rapporto di dipendenza che abbia funzioni igienico organizzative.

(17) Le prestazioni dello specialista ambulatoriale riguardano:

  • a)  tutti gli atti e gli interventi di natura specialistica di prevenzione, diagnosi e cura e riabilitazione, che non siano strettamente correlati al ricovero, tecnicamente eseguibili, salvo controindicazioni cliniche, in sede ambulatoriale, domiciliare, di assistenza programmata a soggetti nel domicilio personale, di assistenza nelle residenze protette, di assistenza domiciliare integrata;
  • b)  gli atti e le prestazioni specialistiche particolari sia intra che extra-moenia, di cui all' allegato B .

(18) Le attività dello specialista ambulatoriale riguardano:

  • a)  l' attività di medicina specialistica in supporto alle azioni di prevenzione individuale e collettiva, da effettuarsi su richiesta delle Aziende, nell'ambito di: indagini mirate per lavoratori esposti a rischio; depistages di popolazioni per la prevenzione e il contenimento dell'evolversi in forma irreversibile di determinate malattie; problemi relativi alle leggi n. 194/1978 e n. 180/1978; tutela dell'infanzia e dell'età evolutiva; medicina scolastica; tutela dell'anziano; educazione sanitaria e termalismo;
  • b)  le attività di riabilitazione anche mediante l' applicazione di protesi ed ortesi. L'esecuzione delle protesi dentarie è regolamentata dalla norme di cui all'allegato D annesso al D.P.R. n. 500/1996 che qui si intende integralmente richiamato;
  • c)  le attività di supporto specialistico interdisciplinare per tutte le branche specialistiche previste dall' allegato A del D.P.R. n. 500/1996;
  • d)  le attività di supporto agli atti di natura medico-legale;
  • e)  le attività di consulenza richieste dalle Aziende per i propri fini istituzionali.

(19) Le modalità tecniche e professionali di erogazione dell'assistenza specialistica di cui al presente Accordo sono demandate alla scienza e coscienza dello specialista, nel rispetto delle norme deontologiche che regolano la professione e nel quadro dei programmi e degli obiettivi dell'Azienda.
Il sanitario è comunque tenuto all'espletamento delle prestazioni assegnategli in osservanza del presente accordo.

(20) Qualora l'incarico specialistico si svolga presso ospedali pubblici del Servizio Sanitario, fermo restando che il sanitario non è soggetto ad alcun vincolo gerarchico, l'attività svolta dallo specialista ambulatoriale non può in alcun modo essere conteggiata ai fini dell'applicazione dell'istituto dell'incentivazione di cui al titolo VI del Decreto del Presidente della Repubblica n.270/1987 e successivi Accordi.

(21) Nel caso di specialisti che espletano la loro attività all'interno di unità operative complesse in cui opera anche personale dipendente, ai fini di quanto previsto dal comma 20 l'attività dello specialista va determinata dividendo il complesso delle prestazioni eseguite dall'unità operativa per il numero dei professionisti in essa operanti e tenendo conto del numero delle ore di attività da ciascuno di essi svolta.

(22) Al fine di garantire l'assistenza specialistica ambulatoriale extra-degenza ai cittadini, la Azienda nell'ambito della propria autonomia organizzativa può provvedere ad integrare il lavoro svolto dagli specialisti ambulatoriali di cui al presente Accordo assicurando la presenza sia di specialisti che svolgono attività ambulatoriale a rapporto a tempo determinato sia con specialisti a rapporto di dipendenza facenti parte della pianta organica dell'Azienda stessa nell'ambito dell'orario ordinario di servizio del sanitario.

Art. 15 (Prestazioni particolari)

(1) Fermo restando l'obbligo di eseguire le prestazioni di cui all'articolo 14 lo specialista, salvo controindicazioni cliniche, è tenuto ad effettuare, secondo modalità organizzative convenute con le Aziende, durante il normale orario di servizio, gli atti e gli interventi di particolare impegno professionale previsti nell'allegato B finalizzati alla definizione diagnostica e alla continuità terapeutica, allo scopo di migliorare la qualità e l'efficienza dei servizi nell'area della specialistica extradegenza.

(2) Con decorrenza 1.1.1998 per l'espletamento di tali interventi particolari allo specialista è attribuito un emolumento forfettario aggiuntivo calcolato sul compenso orario iniziale dovuto ai sensi dell'articolo 28, rapportato al tempo di esecuzione indicato a fianco di ciascuna prestazione.
Fino al 1° giorno del mese successivo all'approvazione del presente accordo ai fini dell'attribuzione dell'emolumento forfettario aggiuntivo, rimangono in vigore gli atti e gli interventi elencati nell'allegato C) dell'accordo precedente.

(3) In ogni caso gli emolumenti di cui al comma 2, da corrispondere con cadenza trimestrale, non possono superare nell'arco del trimestre il cento per cento dei compensi orari iniziali spettanti allo specialista.

Art. 16 (Prestazioni di attività extra-moenia)

(1) L'Azienda può chiedere allo specialista ambulatoriale di svolgere l'attività professionale al di fuori della sede abituale di lavoro quale risulta dalla lettera di incarico (attività extra-moenia).

(2) Le prestazioni specialistiche in regime di attività extra-moenia, sono finalizzate alla prevenzione, diagnosi e cura, e riabilitazione, e possono essere svolte dallo specialista presso:

  • a)  il domicilio del paziente, ai sensi dell' articolo 25, comma 6, della legge n.833/78;
  • b)  lo studio professionale del medico di fiducia convenzionato;
  • c)  le altre strutture pubbliche del Servizio Sanitario (consultori, residenze protette, servizi socio-assistenziali di tipo specialistico, ecc.), comunità terapeutiche, scuole, fabbriche, ecc.;
  • d)  gli ospedali pubblici del Servizio Sanitario.

(3) L'attività extra-moenia è svolta di norma al di fuori dell'orario di servizio a carattere occasionale o periodico programmato, ed è preventivamente convenuta con lo specialista interessato.

(4) L'Azienda può chiedere allo specialista la disponibilità a svolgere attività extra-moenia anche durante il suo orario di servizio, sempreché ricorrano oggettive condizioni di fattibilità.

(5) L'attività extra-moenia è richiesta ed autorizzata dall'Azienda.

(6) Per lo svolgimento di attività extra-moenia, a carattere occasionale o periodico programmato, allo specialista è attribuito un emolumento forfettario aggiuntivo calcolato sul compenso orario iniziale dovuto ai sensi dell'articolo 28 rapportato al tempo di esecuzione di 90 minuti per ciascuna prestazione. Qualora in occasione di un singolo accesso vengano eseguite una pluralità di prestazioni, per ciascuna prestazione successiva alla prima il tempo di esecuzione è determinato in 20 minuti.

(7) Per lo svolgimento di attività extra-moenia durante l'orario di servizio, allo specialista è attribuito un emolumento forfettario aggiuntivo calcolato sul compenso orario iniziale dovuto ai sensi dell'articolo 28 rapportato al tempo di esecuzione di 60 minuti per ciascuna prestazione. Qualora in occasione di un singolo accesso vengano eseguite una pluralità di prestazioni, per ciascuna prestazione successiva alla prima il tempo di esecuzione è determinato in 20 minuti.

(8) Se l'attività extra-moenia viene svolta al di fuori del comune sede di servizio spetta il rimborso delle spese di accesso.
Se l'attività extra-moenia viene svolta al di fuori del normale orario di servizio il tempo impiegato viene conteggiato come prolungamento d'orario.

Art. 17 (Aggiornamento professionale - Formazione permanente)

(1) L'aggiornamento professionale-formazione permanente degli specialisti comprende la partecipazione a convegni riguardanti la loro branca specialistica, organizzati dall'Assessorato alla Sanità della Provincia di Bolzano, dalle Aziende Unità Sanitarie Locali della Provincia, dalla Società medica altoatesina di medicina generale, da istituti universitari, da società mediche regionali, nazionali ed europee nonché la frequenza di unità operative ospedaliere e/o universitarie.

(2) Le Amministrazioni delle Aziende per rilasciare il permesso per la partecipazione a queste manifestazioni di aggiornamento applicheranno lo stesso procedimento previsto per i medici ospedalieri dipendenti.

(3) Le spese sostenute dai medici specialisti ambulatoriali per la partecipazione a 32 ore di aggiornamento obbligatorio e quelle sostenute da medici convenzionati con più di 15 ore la settimana per la partecipazione fino a 60 ore d'aggiornamento vengono rimborsate dall'Assessorato alla Sanità, dietro presentazione della seguente documentazione originale:

  • a)  autorizzazione dell' Azienda a partecipare all'aggiornamento;
  • b)  documentazione riguardante le tasse d' iscrizione;
  • c)  documentazione riguardante vitto ed alloggio;
  • d)  documentazione riguardante le spese di viaggio;
  • e)  attestato di partecipazione all' aggiornamento;
  • f)  programma di aggiornamento;
  • g)  fatture relative agli atti dei congressi.

La documentazione viene trasmessa all'Assessorato alla Sanità tramite l'Azienda che ha rilasciato il permesso per la partecipazione alla manifestazione di aggiornamento. L'Azienda attesta la regolarità della documentazione, che deve pervenire al succitato Assessorato entro e non oltre tre mesi dell'avvenuto aggiornamento, altrimenti le spese sostenute non vengono rimborsate.
Il rimborso delle spese è attuato secondo i criteri previsti per i medici ospedalieri dipendenti e non può superare l'importo di lire 2.500.000 ,- per medico e per anno.

(4) Alla fine dell'anno il singolo medico specialista deve dar prova all'Azienda competente d'aver assolto all'aggiornamento contrattuale previsto.

(5) L'aggiornamento professionale dei medici specialisti ambulatoriali comprende anche l'uso di videocassette che possono essere acquistate dalla provincia. Le cassette vengono date in prestito agli interessati.

(6) L'aggiornamento obbligatorio-formazione permanente deve prevedere una destinazione di risorse vincolate a questo scopo.

Art. 18 (Tutela sindacale)

(1) Ai fini dell'esercizio del diritto alla tutela sono riconosciute al sindacato di categoria dei medici specialisti ambulatoriali firmatario del presente accordo 130 ore di distacco sindacale oltre alle ore per la partecipazione alla contrattazione dell'accordo. Le ore di distacco sindacale vengono usufruite durante l'anno solare di riferimento e comunque non oltre il 1° semestre dell'anno successivo.

(2) Il numero degli specialisti ambulatoriali iscritti è rilevato a livello provinciale sulla base dei medici a carico dei quali viene effettuata a cura della Azienda la trattenuta della quota sindacale di cui al successivo articolo 37.

(3) Il diritto di cui al comma 1 del presente articolo è riconosciuto ai soli sindacati di categoria dei medici ambulatoriali strutturati ed organizzati a livello provinciale, e firmatari del presente Accordo.

(4) Il distacco sindacale di cui al punto 1 è calcolato, per gli specialisti che ne usufruiscano, come attività di servizio ed ha piena validità per tutti gli aspetti sia normativi che economici del presente Accordo.

(5) Tutti gli emolumenti e contributi relativi all'orario di servizio ambulatoriale saranno corrisposti a tutti i rappresentanti sindacali facenti parte dei Comitati e delle Commissioni previsti dal presente Accordo nonché della commissione per la contrattazione e l'elaborazione dell'accordo, o per la partecipazione a organismi previsti da norme nazionali, regionali o provinciali, ove l'orario in cui si svolgono le riunioni o i lavori di detti organismi coincida con l'orario di servizio.
Qualora queste non coincidano con l'orario di servizio la partecipazione verrà retribuita come prolungamento d'orario. Quando dovute verranno pagate le spese d'accesso.

(6) Le assenze dal servizio per permesso sindacale sono comunicate con congruo preavviso dallo specialista interessato alla Azienda presso cui opera e non producono effetto ai fini delle statistiche annuali.

Art. 19 (Tutela della salute ed igiene negli ambienti di lavoro)

(1) Le Aziende sono tenute ad attuare tutte le misure idonee alla tutela della salute ed alla integrità fisica e psichica dello specialista ambulatoriale; sono tenute altresì ad applicare tutte le leggi vigenti in materia.

(2) Il sindacato firmatario del presente Accordo ha potere di contrattazione sui problemi degli ambienti di lavoro e di controllo sull'applicazione di ogni norma di legge utile in tal senso.

Art. 20 (Diritto all'informazione)

(1) L'Azienda garantisce al sindacato firmatario del presente Accordo a richiesta l'informazione sugli atti ed i provvedimenti che riguardano:

  • a)  la programmazione dell' area specialistica extra-degenza specie per quanto riguarda la funzionalità dei servizi specialistici funzionanti presso le strutture pubbliche specialistiche extra-degenza;
  • b)  il personale dipendente e quello convenzionato ai sensi del presente Accordo, l' organizzazione del lavoro, il funzionamento dei servizi nonché i programmi, i bilanci, gli investimenti e lo stanziamento relativo agli oneri per l'effettuazione del numero complessivo di ore di attività.

Art. 21 (Consultazione tra le parti)

(1) Su richiesta di una delle parti vengono tenuti degli incontri tra l'Azienda e il sindacato, volti ad affrontare e risolvere le problematiche dell'area extra-degenza e in particolare dell'attività specialistica ambulatoriale.

(2) Questi incontri saranno svolti preferibilmente al di fuori dell'orario di lavoro e verranno retribuiti ad un massimo di due medici come prolungamento d'orario e con il rimborso delle spese di accesso, qualora dovute.

Art. 22 (Assenze non retribuite - Mandati elettorali)

(1) L'Azienda autorizza, per giustificati e documentati motivi di studio o di comprovata necessità, assenze non retribuite, conservando l'incarico allo specialista per la durata massima di 24 mesi nell'arco del quinquennio sempreché le esigenze aziendali lo permettano.

(2) Nessun compenso è dovuto allo specialista per l'intero periodo di assenza.

(3) In caso di mandato elettorale allo specialista compete, a richiesta, il trattamento previsto per le singole fattispecie dalle leggi vigenti in materia per il personale dipendente.

(4) I periodi di assenza per i casi previsti dal comma 3 sono conteggiati come anzianità di incarico ai soli effetti dell'articolo 9.

(5) Salvo il caso di inderogabile urgenza, il medico deve avanzare richiesta per l'ottenimento dei permessi di cui al presente articolo con un preavviso di almeno quindici giorni.

(6) Per tutti gli incarichi svolti ai sensi del presente Accordo in più posti di lavoro e/o più Aziende il periodo di assenza non retribuito deve essere fruito contemporaneamente, salvo casi particolari autorizzabili di volta in volta.

Art. 23 (Assenza per servizio militare)

(1) Lo specialista che ha sospeso la propria attività per il servizio di leva o richiamo alle armi è reintegrato nel precedente incarico, sempreché ne faccia domanda entro 30 giorni dalla data del congedo.

(2) Durante il periodo di assenza per servizio di leva o richiamo alle armi, allo specialista non compete alcuna corresponsione economica.

(3) Il periodo di assenza per servizio di leva o richiamo alle armi è conteggiato come anzianità di incarico ai soli effetti dell'articolo 9.

Art. 24 (Malattia - Gravidanza)

(1) Allo specialista che si assenta per comprovata malattia o infortunio - anche non continuativamente nell'arco di 30 mesi - che gli impediscano qualsiasi attività lavorativa, l'Azienda corrisponde l'intero trattamento economico, goduto in attività di servizio, per i primi 6 mesi e al 50% per i successivi 3 mesi e conserva l'incarico per ulteriori 15 mesi.

(2) Alla specialista che si assenta dal servizio per gravidanza o puerperio, l'Azienda mantiene l'incarico per 6 mesi continuativi e corrisponde l'intero trattamento economico goduto in attività di servizio, per un periodo massimo complessivo di 14 settimane. Fino al compimento del primo anno di vita del bambino la specialista può chiedere transitoriamente la riduzione dell'orario di lavoro.

(3) L'Azienda può disporre controlli sanitari in relazione agli stati di malattia o infortunio denunciati.

Art. 25 (Permesso annuale retribuito - Congedo matrimoniale)

(1) Per ogni anno di effettivo servizio prestato, al medico specialista spetta un periodo di permesso retribuito irrinunciabile pari a sei volte l'impegno orario settimanale.

(2) Il permesso è usufruito in uno o più periodi, a richiesta dell'interessato, con un preavviso di 30 giorni.

(3) Se il permesso è chiesto fuori dei termini del preavviso, esso sarà concesso a condizione che l'Azienda possa provvedere al servizio.

(4) Il periodo di permesso viene goduto durante l'anno solare al quale si riferisce e comunque non oltre il 1° semestre dell'anno successivo.

(5) Detto periodo è elevato a 45 giorni non festivi, purché l'assenza dal servizio non sia superiore ad un totale di ore lavorative pari a sette volte e mezzo l'impegno orario settimanale, per gli specialisti che usufruiscono dell'indennità di rischio da radiazione di cui all'articolo 31.

(6) Per periodi di servizio inferiori ad un anno spettano tanti dodicesimi del permesso retribuito di cui al primo o al quinto comma del presente articolo, quanti sono i mesi di servizio prestati.

(7) Ai fini del computo del permesso retribuito non sono considerati attività di servizio i periodi di assenza non retribuiti di cui ai precedenti articoli 22 e 23.

(8) Allo specialista titolare di incarico a tempo indeterminato spetta un congedo matrimoniale retribuito di 15 giorni non festivi, purché l'assenza dal servizio non sia superiore ad un totale di ore lavorative pari a due volte e mezzo l'impegno orario settimanale, con inizio non anteriore a tre giorni prima della data del matrimonio.

(9) Durante il permesso retribuito e il congedo matrimoniale saranno corrisposti i compensi previsti dagli articoli 28 e 30 e, qualora dovuti, dagli articoli 29 e 31.

Art. 26 (Sostituzioni)

(1) Alle sostituzioni l'Azienda provvede assegnando l'incarico di supplenza ad un medico specialista comunque disponibile.

(2) L'incarico di sostituzione non può superare la durata di sei mesi ed è rinnovabile.

(3) Con il rientro dello specialista titolare dell'incarico, cessa di diritto e con effetto immediato l'incarico di sostituzione.

(4) Al medico sostituto, non titolare di incarico, spettano il trattamento tabellare iniziale, di cui all'articolo 28, il compenso aggiuntivo, l'indennità di rischio, l'indennità di disagiata e di disagiatissima sede, l'indennità di bilinguismo ed il rimborso delle spese di accesso, in quanto spettanti, secondo le modalità del presente Accordo.

(5) Al medico sostituto che sia già titolare di incarico competono i compensi di cui agli articoli 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 e 36 in base all'anzianità maturata nel servizio ambulatoriale, in quanto spettanti.

Art. 27 (Assicurazione contro i rischi derivanti dagli incarichi)

(1) L'Azienda, sentito il sindacato firmatario, provvede ad assicurare gli specialisti comunque operanti negli ambulatori in diretta gestione contro i danni da responsabilità verso terzi e contro gli infortuni subiti a causa e in occasione dell'attività professionale ai sensi del presente accordo, ivi compresi i danni eventualmente subiti dagli specialisti in occasione dell'accesso dalla e per la sede dell'ambulatorio sempreché il servizio sia prestato in comune diverso da quello di residenza, nonché in occasione dello svolgimento di attività extra moenia ai sensi dell'articolo 16.
Per il rimborso dei danni subiti al proprio veicolo in occasione di trasferte di servizio sono da applicare le stesse disposizioni previste per i dipendenti provinciali in missione di servizio.

(2) Le polizze sono stipulate per i seguenti massimali:

  • a)  per la responsabilità verso terzi:
    lire 1.500.000.000 per sinistro;
    lire 1.000.000.000 per persona;
    lire 500.000.000 per danni a cose o ad animali;
  • b)  per gli infortuni:
    lire 1.000.000.000 per morte o invalidità permanente;
    lire 150.000 giornaliere per un massimo di 300 giorni per invalidità temporanea e con decorrenza dal 1° giorno del mese successivo all'inizio dell'invalidità. L'indennità giornaliera è ridotta al 50% per i primi tre mesi.

(3) Le relative polizze sono portate a conoscenza del Sindacato firmatario entro sei mesi dalla pubblicazione del presente accordo.

(4) I medici che ai sensi e nei modi di cui all'articolo 31 vengono individuati quali esposti alle radiazioni ionizzanti sono assicurati obbligatoriamente presso l'INAIL a cura dell'Azienda.

Art. 28 (Compensi)

(1) Ai medici specialisti ambulatoriali è corrisposto mensilmente un compenso forfettario orario nella misura e con la decorrenza di cui alla presente tabella:
01.01.1998  01.01.1999
25.500    26.700
A decorrere dall' 1.1.2000 il compenso forfettario orario è aumentato nella misura corrispondente al tasso d'inflazione nazionale relativo al periodo 1.1.1999 - 31.12.1999.

(2) Gli incrementi orari di anzianità di cui all'articolo 29, comma 2 dell'accordo a livello provinciale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali, approvato con deliberazione della Giunta Provinciale 23.6.1997, n. 2834, vengono mantenuti dai singoli interessati per l'ammontare calcolato alla data del 1.9.1997.

(3) Per le assenze dal servizio che non rientrano tra quelle retribuite ai sensi degli articoli 18 e 24, commi 1 e 2, e articolo 25 nessun compenso va corrisposto allo specialista attesa la natura professionale del rapporto con l'Azienda.

(4) Il compenso mensile deve essere pagato allo specialista entro la fine del mese di competenza.

(5) Per l'attività svolta dallo specialista nei giorni festivi e nelle ore notturne dalle ore 22 alle 6 il compenso orario di cui al presente articolo è maggiorato nella misura del 30%.

(6) Per l'attività svolta nelle ore notturne dei giorni festivi ai sensi di legge la maggiorazione è del 50%.

(7) La Provincia attua, di intesa con le Aziende e sentito il sindacato firmatario, forme di coordinamento tra le varie Aziende allo scopo di assicurare entro il 27 di ciascun mese la corretta corresponsione, nei confronti dei medici ambulatoriali, dei compensi ai medesimi spettanti ai sensi del presente Accordo.

Art. 29 (Compenso aggiuntivo)

(1) A decorrere dall' 1.1.2000 il compenso aggiuntivo di cui all'articolo 30 dell'accordo a livello provinciale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali, approvato con deliberazione della Giunta Provinciale 23 giugno 1997, n. 2834, viene aumentato nella misura corrispondente al tasso d'inflazione nazionale relativo al periodo 1.9.1997 - 31.12.1999.

Art. 30 (Indennità di disponibilità)

(1) Agli specialisti che svolgono esclusivamente attività ambulatoriale ai sensi del presente accordo e che non hanno altro tipo di rapporto di dipendenza o convenzionale con il Servizio Sanitario o con altre Istituzioni pubbliche o private, spetta una indennità di disponibilità, per ogni ora risultante dalla lettera di incarico, nella misura e con la decorrenza di cui alla seguente tabella:
01.01.1998   01.01.1999
6.100     6.400
A decorrere dall' 1.1.2000 il compenso forfettario orario è aumentato nella misura corrispondente al tasso d'inflazione nazionale relativo al periodo 1.1.1999 - 31.12.1999.

(2) Hanno diritto all'indennità di disponibilità anche i medici specialisti che collaborano in commissioni o che svolgono attività didattica, con un limite di 4 ore settimanali.

Art. 31 (Indennità di rischio)

(1) L'indennità di rischio viene corrisposta, nella misura e con la cadenza temporale prevista per i medici ospedalieri, agli specialisti esposti al rischio di radiazioni di cui al D.P.R. n. 185/1964 ed alla legge n. 460/1988 in quanto tenuti a prestare la propria opera in zona controllata e sempreché il rischio abbia carattere professionale.

(2) Per gli specialisti che non operino in maniera costante in zona controllata, l'accertamento del diritto all'indennità è demandata a un'apposita Commissione composta dal Direttore sanitario, che la presiede, da uno specialista radiologo designato dalla Azienda, da tre rappresentanti dei medici ambulatoriali designati dai membri di parte medica in seno al Comitato consultivo zonale di cui all'articolo 10 e da due esperti qualificati nominati dal Direttore Generale dell'Azienda.

Art. 32 (Indennità di disagiata e di disagiatissima sede e indennità di bilinguismo)

(1) Tutto il territorio della Provincia di Bolzano, esclusi i comuni di Bolzano, Merano, Bressanone e Brunico, è dichiarato zona di disagiata o disagiatissima sede.
I comuni di fondovalle della valle d'Adige (da Merano a Salorno), della valle d'Isarco (da Vipiteno a Bolzano), della valle Venosta (da Silandro a Merano) e della valle Pusteria (da S. Candido a Bressanone) sono dichiarati zona di disagiata sede ed i comuni del restante territorio provinciale sono dichiarati zona di disagiatissima sede.

(2) Ai medici specialisti ambulatoriali è riconosciuta per ogni ora di effettivo servizio prestato nonché per il tempo di andata e di ritorno dalla e alla sede dell'Azienda di competenza un'indennità di lire 12.500 che, dal 1° giorno del mese successivo all'approvazione del presente accordo, viene fissata in lire 13.750 se l'ambulatorio è sito in un comune dichiarato zona di disagiata sede, rispettivamente è riconosciuta un'indennità oraria di lire 25.000 se l'ambulatorio è sito in un comune dichiarato zona di disagiatissima sede.

(3) Detta indennità compete anche per il prolungamento di orario di cui all'articolo 14, punto 13, a condizione che queste ore di servizio aggiuntive siano state autorizzate dall'Azienda.

(4) Le indennità di disagiata e di disagiatissima sede non influiscono sull'ammontare di cui all'articolo 15, comma 3, del vigente accordo e non viene presa in considerazione per il calcolo del premio di collaborazione, del premio di operosità e del compenso aggiuntivo.
Dal 1° giorno del mese successivo all'approvazione del presente accordo con deliberazione della Giunta Provinciale, l'indennità non spetta se la residenza dello specialista coincide con il comune della sede di servizio.

(5) Ai medici specialisti che sono in possesso dell'attestato di bilinguismo, ex carriera direttiva, di cui al D.P.R. 26 luglio 1976, n. 752 e successive modifiche ed integrazioni, viene riconosciuta l'indennità di bilinguismo di cui alla legge n. 454/1980 e successive modifiche ed integrazioni, in rapporto alle ore di incarico, calcolata sulla base di 38 ore settimanali.

Art. 33 (Rimborso spese di accesso)

(1) Per incarichi svolti in Comune diverso da quello di residenza, purché entrambi siano compresi nello stesso ambito zonale, viene corrisposto per ogni accesso, un rimborso spese per chilometro nella misura di cui alle disposizioni vigenti per i dipendenti provinciali in missione di servizio.

(2) Il rimborso non compete nell'ipotesi che lo specialista abbia un recapito professionale nel Comune sede del presidio presso il quale svolge l'incarico. Nel caso di soppressione di tale recapito, il rimborso è ripristinato dopo tre mesi dalla comunicazione dell'intervenuta soppressione al Direttore Generale dell'Azienda.

(3) La misura del rimborso spese è proporzionalmente ridotta nel caso in cui l'interessato trasferisca la residenza in Comune più vicino a quello del presidio. Rimane invece invariata qualora lo specialista trasferisca la propria residenza in Comune sito a uguale o maggiore distanza da quello sede del posto di lavoro.

Art. 34 (Premio di collaborazione)

(1) Agli specialisti incaricati è corrisposto un premio annuo di collaborazione pari a un dodicesimo del compenso orario, degli incrementi di anzianità di cui all'articolo 28, comma 2, del compenso aggiuntivo di cui all'articolo 29 e dell'indennità di disponibilità di cui all'articolo 30.

(2) Detto premio sarà liquidato entro il 31 dicembre dell'anno di competenza.

(3) Allo specialista che cessa dal servizio prima del 31 dicembre il premio verrà calcolato e liquidato all'atto della cessazione del servizio.

Art. 35 (Contributo ENPAM)

(1) A favore dei medici specialisti che prestano la loro attività ai sensi del presente Accordo, l'Azienda versa di norma mensilmente, al massimo trimestralmente, con modalità che assicurino l'individuazione dell'entità delle somme versate e del medico cui si riferiscono, specificandone in particolare il numero di codice fiscale e di codice individuale ENPAM, al Fondo speciale dei medici ambulatoriali gestito dall'ENPAM, di cui al Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale 15 ottobre 1976 e successive modificazioni, un contributo del ventidue per cento (22%) di cui il tredici per cento (13%) a proprio carico e il nove per cento (9%) a carico di ogni singolo specialista, calcolato sul compenso tabellare (compenso orario più incrementi periodici di anzianità di cui all'articolo 28), sul premio di collaborazione (articolo 34), sul compenso aggiuntivo (articolo 29), sui compensi per eventuali prolungamenti dell'orario di lavoro (articolo 14), sui compensi per attività extra-moenia (articolo 16), sull'indennità di disponibilità (articolo 30) e sull'indennità di bilinguismo (articolo 32).

(2) In materia si applicano le disposizioni del Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale in data 7 ottobre 1989, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 249 del 24 ottobre 1989.

(3) L'azienda rilascia annualmente allo specialista un attestato con indicazione delle ore di attività svolta, delle ore di prolungamento d'orario e delle ore di di attività "extra-moenia".

Art. 36 (Premio di operosità)

(1) A tutti i medici ambulatoriali che svolgono la loro attività per conto delle Aziende, ai sensi del presente Accordo con regolare incarico a tempo indeterminato, alla cessazione del rapporto professionale spetta dopo un anno di servizio un premio di operosità nella misura di una mensilità per ogni anno di servizio prestato in base all'anzianità determinata ai sensi dell'articolo 29, comma 3, del precedente accordo a livello provinciale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali, approvato con deliberazione della Giunta Provinciale 23 giugno 1997, n. 2834, esclusi i periodi per i quali sia già intervenuta liquidazione.

(2) Per le frazioni di anno, la mensilità di premio sarà ragguagliata al numero dei mesi di servizio svolto, computando a tal fine per mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni e non calcolando quella pari o inferiore a 15 giorni.

(3) Ciascuna mensilità, calcolata in base alla tabella in vigore al momento della cessazione del rapporto, è ragguagliata alle ore effettive di attività ambulatoriale svolta dal medico in ogni anno di servizio .

(4) Conseguentemente ciascuna mensilità di premio potrà essere frazionata in dodicesimi; la frazione di mese superiore a 15 giorni è computata per mese intero, quella pari o inferiore a 15 giorni non è computata.

(5) Pertanto, nel caso in cui nel corso del rapporto di lavoro fossero intervenute delle variazioni nell'orario settimanale di attività, il "premio" per ogni anno di servizio dovrà essere calcolato in base agli orari di attività effettivamente osservati nei diversi periodi dell'anno solare.

(6) Il premio di operosità è calcolato sul compenso orario, sugli incrementi di anzianità di cui all'articolo 28, comma 2, sul premio di collaborazione e sull'indennità di disponibilità.

(7) Il premio è corrisposto entro 3 mesi dalla cessazione del rapporto.

(8) La corresponsione del premio di operosità è dovuta dalle Aziende in base ai criteri previsti dall'Allegato E annesso al D.P.R. n. 884/1984, che qui si intendono integralmente richiamati.

Art. 37 (Riscossione delle quote sindacali)

(1) Le quote sindacali a carico dell'iscritto sono trattenute nel rispetto delle vigenti norme, su richiesta del sindacato, corredata di delega dell'iscritto e per l'ammontare deliberato dal sindacato stesso, dalle Aziende presso le quali il medico presta la propria opera professionale e sono versate, mensilmente, sul conto corrente bancario intestato alla sezione provinciale del sindacato stesso, contestualmente all'invio dell'elenco dei medici a cui sono state applicate le ritenute sindacali e l'importo delle relative quote.

(2) Restano in vigore le deleghe già rilasciate a favore del Sindacato firmatario del presente Accordo nel rispetto della normativa vigente.

(3) Eventuali variazioni delle quote e delle modalità di riscossione vengono comunicate alle Aziende da parte degli organi competenti del sindacato.

Art. 38 (Commissione professionale)

(1) Nella Provincia è costituita ai sensi dell'articolo 24 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, anche per le finalità di cui all'articolo l0 del D.Lgs. n. 502/1992 così come modificato dal D.Lgs. n. 517/1993, una Commissione professionale cui sono affidati, nel rispetto dei principi sanciti in detto articolo 24, i seguenti compiti:

  • a)  definire gli standard medi assistenziali sulla base degli indici di piano sanitario nazionale e provinciale;
  • b)  fissare le procedure per la verifica di qualità dell' assistenza;
  • c)  prevedere le ipotesi di eccessi di spesa che potranno dar luogo, ove non giustificati, al deferimento del medico al Collegio arbitrale di cui all' articolo 12.

(2) Per gli adempimenti di cui al comma 1 le Aziende hanno l'obbligo di comunicare periodicamente ai medici ed alla Commissione professionale il parametro di spesa provinciale, lo standard medio assistenziale dei diversi presidi e servizi delle Aziende nonché il comportamento prescrittivo dei singoli medici convenzionati evidenziando in particolare quello relativo alla prescrizione farmaceutica e alla richiesta di indagini strumentali e di laboratorio, di consulenza specialistica e di assistenza ospedaliera, curando di separare i casi in cui la richiesta provenga automaticamente dal medico o sia stata richiesta da altri presidi sanitari .

(3) La Commissione professionale provinciale, nominata con provvedimento della Provincia è presieduta:

  • -  dall' Assessore Provinciale alla Sanità o suo delegato ed è così costituita:
  • -  tre esperti qualificati nominati dalla Provincia scelti tra i dipendenti delle strutture del Servizio Sanitario Provinciale;
  • -  quattro rappresentanti dei medici specialisti ambulatoriali scelti dai membri di parte medica del Comitato Consultivo Zonale;
  • -  un funzionario amministrativo della Provincia con funzioni di segretario.

(4) La Commissione, inoltre, anche sulla base delle segnalazioni dei dirigenti sanitari di cui all'articolo 39, individua almeno due tra i seguenti progetti di valutazione e revisione della qualità dell'assistenza specialistica:

  • a)  valutazione della produttività degli specialisti ambulatoriali interni, diversificati per branca, in rapporto alle dotazioni strutturali e strumentali disponibili e agli standard di dotazione e proposte per l' ottimizzazione della situazione;
  • b)  valutazione qualitativa e quantitativa degli effetti indotti in termini di attività e di costi dal comportamento prescrittivo dei medici specialisti ambulatoriali interni con riferimento all' assistenza farmaceutica, alla diagnostica strumentale, alle ulteriori consulenze specialistiche e ai ricoveri ospedalieri;
  • c)  valutazione dell' intensità di utilizzazione delle attrezzature dei poliambulatori;
  • d)  riflessi sull' attività specialistica ambulatoriale interna dell'introduzione del sistema di accesso programmato mediante centri unificati di prenotazione;
  • e)  ampiezza e cause del del mancato ritiro dei referti specialistici nonché dell' assenza dei pazienti prenotati e proposte per contrastare questi fenomeni ed evitare gli sprechi;
  • f)  ampiezza e cause del fenomeno della ripetitività di accertamenti specialistici e diagnostico-strumentali non necessari e proposte per un contenimento del fenomeno;
  • g)  vantaggi operativi e difficoltà applicative per una effettiva integrazione dei medici specialisti ambulatoriali interni e dei medici ospedalieri nell' area di attività dell'assistenza specialistica territoriale; analisi della realtà locale e proposte per l'ottimizzazione della situazione;
  • h)  ulteriori programmi possono essere concordati in sede locale con riferimento ad aspetti critici della situazione assistenziale.

(5) In relazione ai compiti di cui al comma 4 la Commissione è tenuta ad operare anche su richiesta di una o più Aziende.

Art. 39 (Rapporti tra lo specialista e la dirigenza sanitaria dell'Azienda)

(1) Il dirigente sanitario medico preposto, secondo la legislazione provinciale in materia di organizzazione della Azienda al servizio specifico o ricomprendente l'organizzazione dell'assistenza specialistica procede al controllo della corretta applicazione della convenzione per quel che riguarda gli aspetti sanitari.

(2) Gli specialisti convenzionati sono tenuti a collaborare con il suddetto dirigente in relazione a quanto previsto e disciplinato dal presente Accordo.

Art. 40 (Esercizio del diritto di sciopero - Prestazioni indispensabili e loro modalità di erogazione)

(1) Nel settore dell'assistenza specialistica ambulatoriale extra-ospedaliera in diretta gestione sono prestazioni indispensabili ai sensi della legge n. 146/1990, articolo 2, comma 2, le prestazioni delle branche specialistiche che la Azienda non sia in grado di erogare attraverso divisioni o servizi ospedalieri siti nell'ambito territoriale di competenza.

(2) Al fine di garantire l'erogazione delle prestazioni di cui al comma 1, in occasione di scioperi della categoria degli specialisti ambulatoriali interni, il sindacato firmatario dell'Accordo concorda con le Aziende per ciascuna delle branche specialistiche di cui al medesimo comma 1 l'astensione dallo sciopero di almeno uno specialista per ogni giorno di durata dello sciopero.

(3) Il diritto di sciopero dei medici specialisti ambulatoriali è esercitato con un preavviso minimo di 15 giorni. I soggetti che promuovono lo sciopero, contestualmente al preavviso indicano anche la durata dell'astensione dal lavoro.

(4) Gli specialisti ambulatoriali che si astengono dal lavoro in violazione delle norme del presente articolo sono soggetti alla eventuale applicazione delle sanzioni previste secondo le procedure stabilite dall'articolo 12.

(5) Le OO.SS. si impegnano a non effettuare le azioni di sciopero:

  • a)  nel mese di agosto;
  • b)  nei cinque giorni che precedono e nei cinque giorni che seguono le consultazioni elettorali europee, nazionali e referendarie;
  • c)  nei cinque giorni che precedono e nei cinque giorni che seguono le consultazioni elettorali regionali, provinciali e comunali, per i rispettivi ambiti territoriali;
  • d)  nei giorni dal 23 dicembre al 3 gennaio
  • e)  nei giorni dal giovedì antecedente la Pasqua al martedì successivo.

(6) In casi di avvenimenti eccezionali di particolare gravità o di calamità naturali gli scioperi dichiarati si intendono immediatamente sospesi.

Art. 41 (Durata dell'Accordo)

(1) Il presente Accordo ha durata triennale: 1° gennaio 1998 - 31 dicembre 2000.

Norma finale n. 1

(1) In deroga al disposto dell'articolo 2, comma 1, lettere g) ed h), sono fatte salve le situazioni legittimamente acquisite ai sensi dell'articolo 4, comma 3, punti 1 e 2, del D.P.R. n. 291/1987.

Norma finale n. 2

(1) Salve le norme in materia di limitazione di orario, l'incompatibilità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), non si applica agli specialisti che si trovano nelle condizioni già previste alla data di pubblicazione dell'Accordo di cui al DPR 291/87.

Norma finale n. 3

(1) In deroga al disposto di cui all'articolo 3, comma 1, sono fatte salve, nei limiti di 48 ore settimanali, le posizioni legittimamente acquisite alla data di pubblicazione del Decreto del Presidente n. 291/1987.

Norma finale n. 4

(1) Salvo quanto previsto all'articolo 9, comma 1, lettera a), sono confermati, per i sanitari addetti alla medicina generale ambulatoriale, i contenuti della norma finale annessa al D.P.R. n. 291/1987.

Norma finale n. 5

(1) Le parti convengono che la dizione "medico specialista" contenuta nel presente accordo si riferisce anche ai laureati in odontoiatria ed agli iscritti all'albo degli odontoiatri titolari di incarico.

Norma finale n. 6

(1) Per la durata del presente accordo si conferma la composizione del comitato consultivo zonale di cui all'articolo 10, istituito con deliberazione della Giunta Provinciale n. 480 del 16.2.1998, nonché della commissione prevista al comma 2 dell'articolo 31 dell'accordo precedente.

Norma finale n. 7

(1) Le parti riconoscono l'utilità che eventuali questioni applicative aventi rilevanza generale nonché problemi scaturenti da provvedimenti legislativi, pronunce della magistratura, ecc., i quali incidano direttamente sulla disciplina dei rapporti convenzionali quale risulta dall'Accordo, formino oggetto di esame tra le parti nel corso di apposite riunioni convocate dall'Assessorato alla Sanità, anche su richiesta di parte sindacale.

Norma finale n. 8

(1) Le parti convengono che, qualora nell'ambito della contrattazione in corso siano riconosciute ai dipendenti del pubblico impiego ulteriori maggiorazioni rispetto a quelle prese in considerazione per gli aumenti retributivi previsti dal presente accordo, queste saranno erogate calcolando gli effetti economici dai termini stabiliti nella predetta contrattazione.

Norma finale n. 9

(1) Gli incarichi libero-professionali , attualmente in atto, conferiti ai sensi dell'articolo 10, comma 7, dell'accordo a livello provinciale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali, approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 2834 del 23.6.1997, vengono prorogati fino all'ultimo giorno del 6. mese successivo a quello dell'entrata in vigore dell'accordo provinciale da stipulare per i conferimenti di incarichi libero professionali a tempo determinato a medici specialisti ed odontoiatri per la copertura di attività specialistiche ai sensi del D.Lgs. n. 502/1992 e successive modifiche.
Ai suddetti medici specialisti incaricati spetta il trattamento economico di cui al presente accordo ed il trattamento giuridico previsto dal precedente accordo, approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 2834 del 23 giugno 1997.
Dal 1° giorno del mese successivo all'approvazione del presente accordo in caso di malattia o gravidanza spetta il trattamento economico di cui all'articolo 24 del presente accordo, comunque non oltre la fine dell'incarico.

Allegato A)
Foglio notizie 2)

2)

Omissis.

Allegato B)
Prestazioni particolari

Le prestazioni particolari di cui al presente allegato ancorchè ascritte a specifiche branche possono essere effettuate anche da specialisti di branche diverse nonché dai medici di cui alla norma finale n. 4.

Atti ed interventi comuni a tutte le branche specialistiche     Impegno professionale

  • 1)  Consulto ambulatoriale con il medico generico e/o
    specialista di altra branca            30'
  • 2)  Consulto domiciliare con il medico generico e/o
    con specialista di altra branca            90'

Allergologia

Atti ed interventi             Impegno professionale

  • 1)  Test cutanei per gruppo di allergeni (6 x gruppo)       15'

Analisi

Atti ed interventi             Impegno professionale

  • 1)  Metodi elisa                 15'
  • 2)  Marker epatite               15'
  • 3)  Toxo                 15'
  • 4)  Rubeo                 15'
  • 5)  Pap test                 15'
  • 6)  Dosaggi morfina e derivati             15'
  • 7)  Metodi RIA                 15'
    Le maggiorazioni di orario dovute ai sensi dell'articolo 15 per
    questa branca vengono ripartite, in misura proporzionale al
    numero delle ore di incarico di cui ciascuno è titolare, fra tutti
    i professionisti laureati addetti al laboratorio nel quale le
    prestazioni vengono eseguite.
  • 8)  Miceti da coltura: identificazione microscopica         10'
  • 9)  Miceti in campioni biologici diversi: esame colturale       10'

Anestesiologia

Atti ed interventi             Impegno professionale

  • 1)  Anestesie periferiche:
    • a)  loco regionale per infiltrazione           15'
    • b)  tronculare               15'
    • c)  plessica                 30'
  • 2)  Prestazione anestesiologica in corso di indagini diagnostiche
    speciali (contrastografie, T.A.C., endoscopie, etc.) o di
    piccoli interventi terapeutici (posizionamento spirali, etc.)    30'
  • 3)  Analgesia o sedazione in corso di indagini diagnostiche
    come sopra o di piccoli interventi terapeutici
    (posizionamento spirali, etc.)            30'
  • 4)  Elettroanalgesia transcutanea (Tens)           15'
  • 5)  Infiltrazione anestetica faccette articolari vertebrali       60'
  • 6)  Iniezione di anestetico in nervo periferico per analgesia
    (Blocco del Ganglio di Gasser e dei suoi rami - escluso le
    anestesie per intervento)            15' "H"

Angiologia e angiochirurgia

Atti ed interventi             Impegno professionale

1) Dopplersonografia: un arto (arteriosa e venosa)        15'

2) Dopplersonografia: due arti (arteriosa e venosa)        30'

3) Fotopletismogramma (per singola zona)        15'

4) Iniezioni scleranti (per seduta)            15'

5) Legatura della safena alla crosse          60'

6) Legatura di vena perforante incontinente        60'

7) Pletismogramma (per ciascuno arto)          15'

8) Reografia                15'

9) Doppler vasi sopraortici            30'

10) Misurazione e prescrizione di calza elastica        15'

Audiologia

Atti ed interventi             Impegno professionale

  • 1)  Impedenziometria               15'

Cardiologia

Atti ed interventi             Impegno professionale

  • 1)  Ecg dinamico sec. Holter             45'
  • 2)  Ecografia cardiaca (ecocardiografia)           30'
  • 3)  Ecocardiogramma completo bidimensionale         30'
  • 4)  Eco-doppler-grafia cardiaca             30'
  • 5)  ECG a domicilio (oltre la visita)           15'
  • 6)  Test ECG al cicloergometro             30'
  • 7)  Test da sforzo dei due gradini di Masters         15'
  • 8)  Iniezione periarteriosa             15'

Chirurgia generale e chirurgia infantile

Atti ed interventi             Impegno professionale

  • 1)  Incisione con drenaggio della cute e del tessuto sottocutaneo     15'
  • 2)  Ascesso: incisione di ascesso sottoaponeurotico       15'
  • 3)  Biopsia linfonodi ascellari             50'
  • 4)  Incisione con rimozione di corpo estraneo da cute o sottocute     20'
  • 5)  Corpo estraneo: asportazione di c.e. profondo         20'
  • 6)  Patereccio                 15'
  • 7)  Tumori: asportazione di piccoli tumori superficiali benigni o cisti   15'
  • 8)  Unghia: asportazione di unghia incarnita         10'
  • 9)  Unghia: cura radicale di unghia incarnita         15'
  • 10)  Curettage di unghia, matrice ungueale o plica ungueale     20'
  • 11)  Cisti sinoviale tendinea: asportazione radicale       30'
  • 12)  Ematoma: svuotamento di ematoma profondo per incisione     30'
  • 13)  Flemmone: incisione di flemmone profondo         30'
  • 14)  Asportazione di tumori e cisti superficiali del volto       15'
  • 15)  Mammella: incisione di ascesso mammario profondo       15'
  • 16)  Mammella: incisione di ascesso mammario superficiale
    o di mastite               15'
  • 17)  Ano: escissione di nuduli emorroidali isolanti         30'
  • 18)  Ano: incisione di noduli emorroidali trombosati       20'
  • 19)  Iniezioni sclerosanti di emorroidi interne         20'
  • 20)  Ano: legatura con elastici di emorroidi interne       20'
  • 21)  Escissione di papilla anale ipertrofica         15'
  • 22)  Agoaspirato mammario per esame citologico         15'
  • 23)  Agoaspirato tiroideo             15'
  • 24)  Asportazione cisti della mammella           30'
  • 25)  Svuotamento ematoma per asportazione         15'
  • 26)  Biopsia linfonodi cervicali             30'
  • 27)  Rimozione asportativa di ferita, infezione o ustione
    (rimozione per mezzo di asportazione di: tessuto
    devitalizzato, necrosi, massa di tessuto necrotico)      15'
  • 28)  Rimozione non asportativa di ferita, infezione o ustione     15'
  • 29)  Iniezione perinervosa             15'

Chirurgia plastica

Atti ed interventi             Impegno professionale

  • 1)  Asportazione di piccole neoformazioni benigne del volto     30'
  • 2)  Intervento per tumori benigni di medie proporzioni dei
    tessuti molli                30'
  • 3)  Exeresi di tumore maligno superficiale           30'
  • 4)  Exeresi di tumore maligno del volto           30'
  • 5)  Cicatrici piccole del volto esiti di traumatismi:
    trattamento (per cicatrici)            30'
  • 6)  Infiltrazione di cheloide             15'
  • 7)  Laser terapia cutanea               60'
  • 8)  Sutura estetica di ferita del volto           20'
  • 9)  Altra sutura estetica di ferita in altri distretti del corpo       15'
  • 10)  Medicazione di ustioni             15'
  • 11)  Altra irrigazione di ferita              5'

Dermatologia

Atti ed interventi             Impegno professionale

  • 1)  Crioterapia con protossido d' azoto          15'
  • 2)  Crioterapia con azoto liquido             10'
  • 3)  Crioterapia con neve carbonica (per seduta)         10'
  • 4)  Dermoabrasione - con laser o meccanica         30'
  • 5)  Asportazione o demolizione locale di lesione o tessuto cutaneo
    e sottocutaneo mediante cauterizzazione o folgorazione     15'
  • 6)  Prelievi per biopsia               30'
  • 7)  Asportazioni di piccole neoformazioni del volto         30'
  • 8)  Asportazione di piccoli tumori e cisti           15'
  • 9)  Chemiochirurgia della cute (peeling chimico della cute)     15'
  • 10)  Asportazione radicale di lesione della cute         40'
  • 11)  Osservazione dermatologica in epiluminescenza       15'

Diabetologia

Atti ed interventi             Impegno professionale

  • 1)  Test dinamici per la valutazione della funzionalità pancreatica     30'

Fisiatria

Atti ed interventi             Impegno professionale

  • 1)  Manipolazione vertebrali (manu medica)         15'
  • 2)  Esame elettrodiagnostico con curve I/T         15'
  • 3)  Rieducazione logopedica individuale (ciclo di sei sedute o frazioni)   15'
  • 4)  Rieducazione neuromotoria (ciclo di sei sedute o frazioni)     30'
  • 5)  Infiltrazioni con medicamenti             15'
  • 6)  Mesoterapia                 15'
  • 7)  Elettroanalgesia transcutanea (TENS)           15'
  • 8)  Protocollo di riabilitazione             15'
  • 9)  Laserterapia                 15'
  • 10)  Valutazione protesica             15'
  • 11)  Mobilizzazione di altre articolazioni           15'

Gastroenterologia

Atti ed interventi             Impegno professionale

  • 1)  Esofagoscopia               30'
  • 2)  Gastroscopia (esofagogastroscopia)           30'
  • 3)  Duodenoscopia (esofagogastroduodenoscopia)         60'
  • 4)  Rettosigmoidoscopia               30'
  • 5)  Colonscopia parziale (sinistra)           60'
  • 6)  Anorettoscopia               15'
  • 7)  Sondaggio gastrico               15'
  • 8)  Sondaggio duodenale               30'

Malattie dell'apparato respiratorio

Atti ed interventi             Impegno professionale

  • 1)  Spirometria globale (prove di funzionalità respiratoria)
    con volume residuo              20'
  • 2)  Idem più determinazione consumo 0 2          30'
  • 3)  oracentesi                 15'

Medicina del lavoro

Atti ed interventi             Impegno professionale

  • 1)  Certificato di idoneità al lavoro specifico         30'
  • 2)  Spirometria                 20'
  • 3)  Ergometria                 30'

Medicina dello sport

Atti ed interventi             Impegno professionale

  • 1)  Ergometria                 30'
  • 2)  Spirometria                 20'
  • 3)  I.R.I.                 10'

Medicina legale

Atti ed interventi             Impegno professionale

  • 1)  Visite collegiali richieste da leggi e regolamenti o da enti
    pubblici o privati:
    - senza relazione scritta            30'
    - con relazione scritta            60'
  • 2)  Consulenze tecniche in tema di responsabilità civile o di
    polizze per infortuni              60'

Neurochirurgia

Atti ed interventi             Impegno professionale

  • 1)  Neurolisi                 45'
  • 2)  Neurorafia di piccoli nervi             60'
  • 3)  Biopsia e prelievo di nervo             60'

Neurologia

Atti ed interventi             Impegno professionale

  • 1)  Elettroencefalogramma             30'
  • 2)  Elettroencefalogramma con privazione di sonno       35'
  • 3)  Potenziali evocati acustici             20'
  • 4)  Potenziali evocati somatosensoriali - per nervo o dermatomero     20'
  • 5)  Potenziali evocati visivi (VEP)           20'
  • 6)  Test neurofisiologici per la valutazione del sistema nervoso
    vegetativo                35'
  • 7)  Elettromiografia semplice (EMG) - Analisi qualitativa o
    quantitativa per muscolo            15'
  • 8)  Elettromiografia singola fibra             15'
  • 9)  Elettromiografia di unità motoria           15'
  • 10)  Elettromiografia di muscoli speciali (laringei, perineali)       15'
  • 11)  Velocità di conduzione nervosa motoria - per nervo       15'
  • 12)  Velocità di conduzione nervosa sensitiva - per nervo       15'
  • 13)  Risposte riflesse - H, F, Blink reflex, riflesso bulbocavernoso,
    riflessi esterocettivi degli arti, riflessi tendinei        15'
  • 14)  Stimolazione ripetitiva - stimolazione ripetitiva per nervo,
    stimolazione ripetitiva con tensilon          15'
  • 15)  Test per la tetania latente             15'
  • 16)  Test di ischemia prolungata             15'

Neuropsichiatria infantile

Atti ed interventi             Impegno professionale

  • 1)  Psicoterapia individuale (per seduta)           30'
  • 2)  Psicoterapia nucleo familiare             30'

Oculistica

Atti ed interventi             Impegno professionale

  • 1)  Asportazione di calazio             30'
  • 2)  Asportazione piccoli tumori e cisti           30'
  • 3)  Pterigio o pinguecola               30'
  • 4)  Demolizione di lesione della congiuntiva         20'
  • 5)  Asportazione di altra lesione minore della palpebra
    (asportazione di verruca, papilloma, cisti, porro, condiloma)
    con termocauterio              20'
  • 6)  Stricturotomia               15'
  • 7)  Ascesso palpebrale (incisione)           10'
  • 8)  Sutura palpebrale               15'
  • 9)  Tarsorrafia                 60'
  • 10)  Estrazione corpi estranei alla cornea           10'
  • 11)  Rimozione di corpo estraneo superficiale dall' occhio,
    senza incisione              10'
  • 12)  Irrigazione dell' occhio             5'
  • 13)  Specillazione del punto lacrimale           15'
  • 14)  Specillazione dei canalicoli lacrimali           20'
  • 15)  Test di Schirmer               15'
  • 16)  Applicazione terapeutica di lente a contatto         15'
  • 17)  Valutazione ortottica             10'
  • 18)  Studio della sensibilità al colore (test di acuità visiva e
    di discriminazione cromatica)             5'
  • 19)  Studio dell' adattabilità al buio           5'
  • 20)  Fluorangiografia               30' "H"
  • 21)  Campimetria - perimetria             30'

Odontoiatria

Atti ed interventi             Impegno professionale

  • 1)  Radiografia endorale (1 radiogramma)           15'
  • 2)  Estrazione del terzo molare in disodontiasi         15'
  • 3)  Estrazione di dente o radice di dente in inclusione osteo mucosa     30'
  • 4)  Apicectomia (esclusa cura canalare)           45'
  • 5)  Piccoli interventi di chirurgia orale (ascessi, sequestrotomie,
    raschiamento osseo, etc.)            15'
  • 6)  Trattamento di emorragie post-avulsive mediante sutura o
    lembi a distanza dall'estrazione          20'
  • 7)  Intervento per cisti mascellari o mandibolari rx accertati     60'
  • 8)  Terapia canalare in dente monoradicolato         30'
  • 9)  Terapia canalare in dente pluriradicolato         50'
  • 10)  Gengivectomia (per ogni gruppo di 4 denti)         20'
  • 11)  Prestazioni ortodontiche: programma terapeutico       30'
  • 12)  Prestazioni protesiche: programma terapeutico       30'
  • 13)  Ricostruzione di dente mediante otturazione - a tre o più
    superfici e/o applicazione di perno endocanalare      15'
  • 14)  Frenulotomia linguale             20'
  • 15)  Frenulectomia linguale             20'
  • 16)  Frenulectomia labiale             20'
  • 17)  Frenulotomia labiale               20'
  • 18)  Sutura di lacerazione del labbro           15'
  • 19)  Sutura di lacerazione di altra parte della bocca       15'

Oncologia

Atti ed interventi             Impegno professionale

  • 1)  Iniezione di antiblastici             10'
  • 2)  Fleboclisi di antiblastici per uno o più soggetti
    trattati contemporaneamente            60'

Ortopedia

Atti ed interventi             Impegno professionale

  • 1)  Bendaggio alla colla di Zn coscia-piede         30'
  • 2)  Bendaggio a 8 per clavicola             30'
  • 3)  Bendaggio secondo Dessault semplice           30'
  • 4)  Bendaggio secondo Dessault amidato o gessato       30'
  • 5)  Applicazione gessi (voce unica)           30'
  • 6)  Busto gessato con o senza spalle           45'
  • 7)  Frattura grandi segmenti: riduzione incruenta         30'
  • 8)  Fratture medie segmenti: riduzione incruenta         30'
  • 9)  Fratture piccoli segmenti: riduzione incruenta         30'
  • 10)  Frattura-lussazione grandi articolazioni: riduzione incruenta     30'
  • 11)  Frattura-lussazione medie articolazioni: riduzione incruenta     30'
  • 12)  Frattura-lussazione piccole articolazioni riduzione incruenta     30'
  • 13)  Lussazione grandi articolazioni: riduzione incruenta       15'
  • 14)  Lussazione medie articolazioni: riduzione incruenta       15'
  • 15)  Lussazione piccole articolazioni: riduzione incruenta       15'
  • 16)  Tenolisi                 30'
  • 17)  Tenorrafia                 30'
  • 18)  Ascesso freddo: iniezione intraascessuale
    successiva modificatrice            15'
  • 19)  Borsiti: asportazione di borsiti retro olecraniche e/o prerotulee     15'
  • 20)  Amputazione di piccoli segmenti           30'
  • 21)  Artrocentesi               20'
  • 22)  Iniezione di sostanze terapeutiche nell' articolazione
    o nel legamento              20'

Ostetricia e Ginecologica

Atti ed interventi             Impegno professionale

  • 1)  Biopsia della vulva o della cute perineale         15'
  • 2)  Biopsia delle pareti vaginali             15'
  • 3)  Biopsia della portio               15'
  • 4)  Biopsia endocervicale             15'
  • 5)  Cauterizzazione del collo uterino (elettroconizzazione
    della cervice, asportazione polipi cervicali, asportazione
    condilomi, diatermocoagulazione di erosione della portio)    15'
  • 6)  Asportazione di polipi utero-cervicali           15'
  • 7)  Applicazione di I.U.D.             30'
  • 8)  Colposcopia ed eventuale prelievo di materiale         15'
  • 9)  Ecografia                 30'
  • 10)  Prelievo secreti               10'
  • 11)  Asportazione condilomi vulvari e perineali         20'
  • 12)  Biopsia del corpo uterino             20'
  • 13)  Biopsia delle pareti vaginali a guida colposcopica       15'
  • 14)  Inserzione di diaframma vaginale           15'
  • 15)  Inserzione di altro pessario vaginale           15'
  • 16)  Rimozione di dispositivo contraccettivo intrauterino        5'
  • 17)  Rimozione di corpo estraneo intraluminale dalla vagina,
    senza incisione              15'
  • 18)  Rimozione di corpo estraneo intraluminale dalla vulva,
    senza incisione              15'
  • 19)  Es. citologico cervicovaginale (PAP test)         15'

Otorinolaringoiatria

Atti ed interventi             Impegno professionale

  • 1)  Prelievo per biopsia (orecchio, fosse nasali, rinofaringe,
    cavo orale)                10'
  • 2)  Prelievo per biopsia laringea             60'
  • 3)  Cateterismo tubarico               10'
  • 4)  Riduzione fratture nasali: semplici           30'
  • 5)  Causticazioni varici del setto             10'
  • 6)  Cauterizzazione dei turbinati (per lato)         10'
  • 7)  Tamponamento nasale anteriore           10'
  • 8)  Tamponamento nasale posteriore           15'
  • 9)  Esame audiometrico tonale             15'
  • 10)  Esame audiometrico vocale             15'
  • 11)  Otoemissioni acustiche - SOAE, TEOAE, DPOAE       15'
  • 12)  Endoscopia diretta di naso, seni paranasali,
    epifaringe, ipofaringe              15'
  • 13)  Training condizionamento audiometrico infantile
    (per seduta individuale            15'
  • 14)  Test clinico della funzionalità vestibolare (prove caloriche)     15'
  • 15)  Controllo protesico elettroacustico           15'
  • 16)  Irrigazione dell' orecchio            10'

Pediatria

Atti ed interventi             Impegno professionale

  • 1)  Frenulotomia linguale               15'
  • 2)  Frenulotomia del prepuzio             15'

Psichiatria

Atti ed interventi             Impegno professionale

  • 1)  Psicoterapia individuale (per seduta)           30'
  • 2)  Psicoterapia nucleo familiare             30'

Radiodiagnostica

Atti ed interventi             Impegno professionale

  • 1)  Colangiografia endovenosa             30'
  • 2)  Urografia endovenosa             30'
  • 3)  Studio età ossea del bambino             20'
  • 4)  Clisma opaco doppio contrasto           45'
  • 5)  Stomaco e duodeno doppio contrasto           30'
  • 6)  Ecografia                 30'
  • 7)  Ecografia dell' addome inferiore          30'
  • 8)  Ecografia del pene               15'
  • 9)  Ecografia dei testicoli             15'
  • 10)  Ecografia ostetrica               20'
  • 11)  Ecografia ovarica               20'
  • 12)  Ecografia ginecologica             15'
  • 13)  Cistografia                 15'
  • 14)  Uretrografia               15'

Reumatologia

Atti ed interventi             Impegno professionale

  • 1)  Infiltrazioni intraarticolari             20'

Scienze dell'alimentazione

Atti ed interventi             Impegno professionale

  • 1)  Valutazione dietetica. Terapia dietetica prima stesura       30'
  • 2)  Terapia educazionale del diabetico (per seduta individuale)     15'
  • 3)  Terapia educazionale del diabetico (per seduta collettiva)     30'

Urologia

Atti ed interventi             Impegno professionale

  • 1)  Endoscopia vescicale               40'
  • 2)  Litotrisia endoscopica (oltre l' endoscopia)        40'
  • 3)  Circoncisione               40'
  • 4)  Cateterismo dell' uretere            45'
  • 5)  Causticazione endoscopica uretro-prostatica
    (oltre l'endoscopia)              20'
  • 6)  Elettrocoagulazione endoscopica vescicale         40'
  • 7)  Profilo pressorio uretrale             40'
  • 8)  Esame urodinamico completo             40'
  • 9)  Asportazione o demolizione di lesione del pene         20'
  • 10)  Cistostomia percutanea             20'
  • 11)  Cistoscopia (transuretrale) con biopsia         30'
  • 12)  Cateterismo vescicale             10'
  • 13)  Sostituzione di catetere cistotomico           15'
  • 14)  Uretroscopia               15'
  • 15)  Biopsia dell' uretra              15'
  • 16)  Asportazione o elettrocoagulazione di lesione o
    tessuto dell'uretra              20'
  • 17)  Dilatazione uretrale               15'
  • 18)  Dilatazioni uretrali progressive           10'
  • 19)  Rimozione (endoscopica) di calcolo uretrale         15'
  • 20)  Drenaggio ascesso prostatico           15'
  • 21)  Biopsia transperineale della prostata - approccio
    transperineale o transrettale            15'
  • 22)  Biopsia transperineale della prostata - agobiopsia ecoguidata     15'
  • 23)  Puntura evacuativa di idrocele della tunica vaginale       10'
  • 24)  Derotazione del funicolo e del testicolo          5'
  • 25)  Biopsia del pene               10'
  • 26)  Frenulotomia                5'
  • 27)  Balanoscopia                5'
  • 28)  Liberazione di sinechie peniene            5'
  • 29)  Ecografia transrettale             15'
  • 30)  Uroflussometria               10'
  • 31)  Instillazione genitourinaria              5'
  • 32)  Rimozione di corpo estraneo intraluminale dell' uretra      15'
  • 33)  Infiltrazione medicamentosa del pene            5'
  • 34)  Iniezione endocavernosa dei farmaci            5'
  • 35)  Iniezione intra o periuretrale              5'
  • 36)  Massaggio prostatico              5'

"H" Le prestazioni sono erogabili solo presso ambulatori protetti, ossia presso ambulatori situati nell'ambito di istituti di ricovero ospedaliero pubblici e privati accreditati.

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ActionActionc) Accordo15 settembre 2008 
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ActionActione) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 24 novembre 1997, n. 6151
ActionActione) Accordo 11 dicembre 2007
ActionActionf) Accordo 14 luglio 2015, n.
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ActionAction(siglato il 22 dicembre 1998)
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