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In vigore al: 08/03/2016

h) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 17 giugno 1996, n. 27451)
Autorizzazione all'assessore provinciale alla sanità dott. Otto Saurer ed all'assessore provinciale all'amministrazione del personale prof. Romano Viola a firmare l'ipotesi di accordo a livello provinciale per il personale del servizio sanitario provinciale - area medica e veterinaria e prelievo dal fondo per l'attuazione dell'accordo per il personale del comparto dell'amministrazione provinciale e della sanità

Omissis

1)

Pubblicata nel Suppl. Ord. n. 2 al B.U. 23 luglio 1996, n. 33.

Accordo per il personale dell'area medica e veterinaria

CAPO I
Accordo per il personale medico

Art. 1 (Area di applicazione e durata)

(1) L'accordo per il personale dell'area medica si riferisce al periodo dal 1° gennaio 1994 al 31 dicembre 1996.

(2) Le singole disposizioni del presente accordo si applicano con decorrenza dall'entrata in vigore dello stesso, fatte salve le diverse decorrenze indicate in singole disposizioni.

Art. 2 (Indennità provinciale)

(1) Per il periodo 1° gennaio 1995 - 31 dicembre 1995 al personale in servizio nel medesimo periodo sono corrisposti al 31 dicembre 1995 a titolo di parziale aumento dell'indennità di cui al decreto del Presidente della giunta provinciale 13 aprile 1992, n. 16,i seguenti importi una tantum non conglobabili nello stipendio:

IX° liv. retrib.:   lire 2.000.000

X° liv. retrib.:   lire 2.800.000

XI° liv. retrib. e
2. dirigenza:   lire 3.700.000

(2) Per il periodo 1° gennaio 1996 - 31 maggio 1996 al personale in servizio nel medesimo periodo sono corrisposti al 31 maggio 1996 a titolo di parziale aumento dell'indennità di cui al decreto del Presidente della giunta provinciale 13 aprile 1992, n. 16, i seguenti importi una tantum non conglobabili nello stipendio:

IX° liv. retrib.:   lire 800.000

X° liv. retrib.:   lire 1.200.000

XI° liv. retrib. e
2. dirigenza:   lire 1.600.000

(3) Gli importi di cui ai commi 1 e 2 sono corrisposti al personale medico in proporzione ai mesi di servizio prestato.

(4) A decorrere dal 1° giugno 1996 l'indennità di cui al decreto del Presidente della giunta provinciale 13 aprile 1992, n. 16, è corrisposta quale indennità provinciale al personale dell'area medica delle aziende speciali unità sanitarie locali nella misura del 35%, calcolata sullo stipendio mensile lordo, e sul trattamento di anzianità (comprensivo delle classi e scatti) ed è conglobata nello stipendio mensile lordo.

(5) L'indennità provinciale del 35% di cui al comma 4 è scorporata dallo stipendio mensile lordo in godimento ai fini del calcolo delle quote individuali risultanti dall'applicazione della legge provinciale 23 ottobre 1978, n. 50.

Art. 3 (Aumenti salariali e decorrenze)

(1) A decorrere dal 1° gennaio 1994 lo stipendio mensile lordo del personale medico delle aziende speciali unità sanitarie locali comprensivo del trattamento di anzianità e dell'indennità di cui al decreto del Presidente della giunta provinciale del 13 aprile 1992, n. 16, in godimento al 31 dicembre 1993 è aumentato del 3,5%. A decorrere dal 1° gennaio 1995 lo stipendio in godimento comprensivo del trattamento di anzianità e dell'indennità di cui al decreto del Presidente della giunta provinciale 13 aprile 1992, n. 16, è aumentato del 2,5% e a decorrere dal 1° novembre 1996 del 3,5%.

(2) A decorrere dal 1° gennaio 1995 le indennità fisse e ricorrenti esclusa l'indennità integrativa speciale, sono aumentate del 6% e dal 1° novembre 1996 del 3,5%.

(3) A decorrere dal 1° gennaio 1996 lo stipendio in godimento comprensivo del trattamento di anzianità e le indennità fisse e ricorrenti è aumentato del 3% e a decorrere dal 1° luglio 1996 del 2,5%.

(4) La voce stipendiale prevista dall'articolo 7 del decreto legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, nella legge 14 novembre 1992, n. 438, è elevata con decorrenza dal 1° gennaio 1996 a lire 53.000, dal 1° luglio 1996 a lire 81.000, e dal 1° novembre 1996 a lire 121.000.

(5) Con l'entrata in vigore del presente accordo vengono detratti gli importi già corrisposti dalle aziende speciali unità sanitarie locali a titolo d'indennità di vacanza contrattuale.

Art. 3/bis

(1) Lo stipendio di riferimento di cui alla lettera a), comma 7 dell'articolo 80 del D.P.R. 384/90, è determinato dai commi 1, 3 escluse le indennità fisse e ricorrenti, 4 dell'articolo 3 dell'accordo in oggetto sino al 31 maggio 1996. Dal 1° giugno 1996 l'indennità di cui al decreto del Presidente della giunta provinciale 13 aprile 1992, n. 16, è aggiornata nella misura di cui al comma 4 dell'articolo 2. 2)

2)

L'art. 3/bis è stato inserito dall'art. 1 della D.G.P. 30 giugno 1997, n. 2998.

Art. 4 (Incentivazione della produttività e plus-orario)

(1) A partire dall'entrata in vigore di questo accordo, e per la sua durata, le ammissioni all'incentivazione della produttività di cui all'articolo 2 comma 2 della legge provinciale n. 50/1978, o l'aumento delle ore di plus-orario per il personale medico vengono concesse dal Direttore generale di ogni singola azienda speciale unità sanitaria locale, su domanda dell'interessato e sulla base di una relazione dettagliata ed esauriente del dirigente del reparto o servizio, su parere favorevole del capo area (dirigente sanitario ospedaliero o capo servizio) in casi di effettive esigenze da comprovare con la migliore qualità e/o con l'aumento di attività del reparto o servizio.

(2) Le aziende speciali unità sanitarie locali hanno per gli anni 1997 e 1998 la facoltà nel caso di una insufficiente disponibilità del fondo di incentivazione sub 1 per il pagamento delle quote complessive spettanti al personale per la prestazione delle ore di plus-orario preventivamente autorizzato, di attingere alla quota riservata all'amministrazione. 3)

3)

Il comma 2 è stato aggiunto dall'art. 1 del contratto collettivo 13 aprile 2000.

Art. 5 (Libera professione)

(1) Per la durata di questo accordo la libera professione del personale dell'area medica continua ad essere regolamentata dalla legge provinciale n. 50/1978.

Art. 6 (Determinazione del tariffario provinciale)

(1) Per la determinazione del tariffario provinciale di cui all'articolo 3 della legge provinciale n. 50/1978 e la relativa applicazione dell'istituto dell'incentivazione alla produttività, le tariffe nazionali di cui all'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 348, e al punto 3 dell'accordo integrativo provinciale di recepito con deliberazione della Giunta provinciale del 21 ottobre 1991, n. 6133, per le visite e le prestazioni ospedaliere e dei servizi in cui operano medici equiparati ai fini dell'applicazione della legge provinciale n. 50/1978 vengono maggiorate con il tasso di inflazione programmata del 3,5% per il periodo 1° gennaio 1994 - 31 dicembre 1994, del 2,5% per il periodo 1° gennaio 1995 - 31 dicembre 1995 e del 3,5% per il periodo 1° gennaio 1996 - 31 dicembre 1996.

Art. 7 (Effetti dei nuovi stipendi)

(1) Agli effetti dell'articolo 7, comma 1, del decreto del Presidente della giunta provinciale 28 giugno 1994, n. 23, al personale comunque cessato dal servizio nell'anno 1994 con diritto a pensione i benefici economici successivi alla cessazione dal servizio sono attribuiti con i medesimi importi, effetti e scadenze previsti per il personale dipendente dal Servizio sanitario nazionale dal relativo contratto di comparto fino al 31 dicembre 1995. Al personale cessato dal servizio negli anni 1995 e 1996 con diritto a pensione i benefici economici successivi alla cessazione dal servizio sono attribuiti con i medesimi importi, effetti e scadenze previsti per il personale dipendente dal Servizio sanitario nazionale dal relativo accordo di comparto fino al 31 dicembre 1996.

(2) Agli effetti dell'indennità di buonuscita si considerano solo gli scaglionamenti degli aumenti di stipendio maturati alla data di cessazione dal servizio.

Art. 8 (Rapporto di lavoro a tempo parziale)

(1) Al personale dipendente delle aziende speciali unità sanitarie locali della Provincia autonoma di Bolzano può essere applicato il rapporto di lavoro a tempo parziale così articolato:

  • a)  il rapporto di servizio con un orario di lavoro del cinquanta per cento dell' orario previsto per il personale a tempo pieno pari a 19 ore;
  • b)  il rapporto di servizio con un orario di lavoro del settantacinque per cento dell' orario previsto per il personale a tempo pieno pari a 28 ore e 30 minuti.

(2) I termini di presentazione delle domande per un rapporto di lavoro a tempo parziale e le modalità di concessione dello stesso sono stabiliti dal direttore generale, in accordo con le organizzazioni sindacali, tenendo conto per la concessione del rapporto di lavoro a tempo parziale dei criteri di valutazione indicati nell'allegato 1.

(3) La durata del rapporto di lavoro a tempo parziale non può essere comunque inferiore a tre anni.

(4) Il rapporto di lavoro a tempo parziale può essere disdetto dal personale in ogni momento, da parte dell'amministrazione, sentite le organizzazioni sindacali, solamente per motivate gravi esigenze di servizio, non prima di un anno, con almeno 3 mesi di preavviso. In caso di disdetta da parte del personale l'amministrazione ha l'obbligo di offrire un posto di lavoro a tempo pieno entro un anno dalla disdetta, purché vi sia la disponibilità di posti vacanti e la necessità della relativa copertura.

(5) In caso di gravi ed imprevisti motivi personali, adeguatamente comprovati, al personale a tempo parziale viene comunque garantita la possibilità del rientro a tempo pieno entro un anno, anche su posti di supplenza o in attività compatibili con la formazione e l'esperienza del richiedente.

(6) Il personale che esercita funzioni di direzione è escluso dal rapporto di lavoro a tempo parziale.

(7) L'orario di lavoro a tempo parziale è distribuito in senso orizzontale e/o verticale, tenuto conto delle esigenze di servizio.

(8) Il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale può essere autorizzato per motivate esigenze di servizio alla prestazione di lavoro supplementare, e nell'arco degli ultimi 12 mesi non può esserci un residuo di oltre 30 ore per il quale ha diritto al relativo recupero. In caso di impossibilità di recupero, escluse le esigenze di servizio, il lavoro supplementare può essere pagato.

(9) Il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale ha diritto al congedo ordinario in proporzione all'orario di lavoro a tempo parziale.

(10) Il periodo di lavoro a tempo parziale è computato per intero ai fini dell'anzianità di servizio.

(11) La concessione di congedi straordinari, le assenze per malattia, di congedi, aspettative e permessi di qualsiasi natura non comportano alcuna modifica del rapporto di lavoro a tempo parziale e del relativo trattamento economico.

(12) Il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è escluso dalla prestazione del plus-orario, né può fruire di benefici che comunque comportino riduzione dell'orario di lavoro salvo quelli previsti per legge o per contratto.

(13) Il numero delle reperibilità di turno è in proporzione all'orario di lavoro. 4)

4)

L'art. 8 è stato sostituito dall'art. 2 della D.G.P. 30 giugno 1997, n. 2998.

Art. 9 (Brevi permessi per esigenze personali e relativi recuperi)

(1) Al personale possono essere concessi per particolari esigenze personali, a domanda, brevi permessi di durata non superiore alla metà dell'orario giornaliero, nel limite massimo di 36 ore nel corso dell'anno solare.

(2) Il periodo di assenza di cui al comma 1 va recuperato entro un mese dalla data di concessione. Il periodo di assenze per visite mediche o per effettuare terapie riabilitative debitamente documentate, di norma non dà luogo a recupero.

(3) Qualora per eccezionali motivi o per motivi di servizio non sia possibile effettuare il relativo recupero, l'ente di appartenenza provvede a trattenere una somma pari alla retribuzione complessiva spettante al dipendente per il numero delle ore non recuperate.

(4) In via eccezionale al personale non di ruolo che opera presso il Servizio Medico Sociale possono essere concesse n. 36 ore di permesso retribuito da non recuperare nel corso dell'anno solare, per attività di formazione ed aggiornamento considerato necessario da parte dell'azienda speciale unità sanitaria locale. Per detta attività di formazione e aggiornamento l'azienda speciale è autorizzata a sostenere in tutto o in parte le relative spese (iscrizione-viaggio-soggiorno), attingendo al "fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga", di cui all'articolo 127 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. In aggiunta ai permessi di cui al presente comma, possono essere utilizzati per le stesse finalità e con gli stessi criteri, anche i permessi di cui al comma 1, qualora non usati per esigenze personali. 5)

5)

Il comma 4 è stato aggiunto dall'art. 5 della D.G.P. 30 giugno 1997, n. 2998.

Art. 10-15.   6)

6)

Abrogati dall'art. 85 del contratto collettivo 29 luglio 1999.

Art. 16 (Aspettativa per la rigenerazione psico-fisica)

(1) I profili professionali del servizio sanitario provinciale, che verranno individuati dalle parti entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente accordo operanti nell'ambito di servizi a favore di persone in gravi condizioni psico-fisiche e a diretto contatto con gli assistiti in analogia al personale di cui all'articolo 37 del decreto del Presidente della giunta provinciale 28 giugno 1994, n. 23, hanno diritto su domanda scritta ai fini della rigenerazione psico-fisica ad un'aspettativa retribuita di tre mesi ogni quattro anni dei servizi sopraindicati effettivamente prestati. In caso d'interruzione del rapporto di servizio di durata non inferiore a sei mesi, inizia a decorrere un nuovo periodo ai fini dell'aspettativa di cui sopra.

(2) L'aspettativa di cui al comma 1 è considerato come servizio a tutti gli effetti. La concessione può essere rinviata per motivate esigenze di servizio su proposta del dirigente superiore del richiedente per non più di tre anni.

(3) Per il periodo di tre anni dall'individuazione delle figure professionali ai sensi del comma 1 le aziende speciali unità sanitarie locali concedono l'aspettativa di cui al comma 1 in conformità alle direttive impartite dall'Assessorato competente in concerto con i direttori generali delle aziende speciali unità sanitarie locali sentite le organizzazioni sindacali.

(4) Le direttive di cui al comma 3 contengono la percentuale del personale al quale può essere concessa l'aspettativa, ed i criteri per la formazione delle graduatorie da applicare nel caso in cui vi siano più domande che non possono essere accolte contemporaneamente per motivate esigenze di servizio.

Art. 17   7)

7)

Abrogato dall'art. 85 del contratto collettivo 29 luglio 1999.

Art. 18 (Rischio radiologico e anestesiologico)

(1) Per quanto riguarda la regolamentazione del rischio radiologico e anestesiologico applica la disciplina nazionale.

Art. 19 (Progetti obiettivo)

(1) Per la durata del presente accordo vengono determinati, nell'ambito dell'istituto "produttività per obiettivi", i seguenti progetti obiettivo:

- emergenze sanitarie (soccorso in elicottero)

- emergenza infermieristica.

(2) I direttori generali delle aziende speciali unità sanitarie locali determinano progetti obiettivo su indicazione dell'amministrazione provinciale, ed inoltre progetti obiettivo diretti all'attivazione ed al potenziamento dei servizi previsti dal piano sanitario, nonché al conseguimento degli obiettivi dell'azienda stessa.

(3) Agli obiettivi di cui al comma 2 può essere assegnato il personale medico con anzianità minima di 5 anni con quota massima del 10%.

(4) Per il personale assegnato ai progetti obiettivo emergenze sanitarie non sono richiesti i requisiti previsti dal comma 3.

(5) I progetti obiettivo da realizzare vengono deliberati dai direttori generali delle aziende speciali unità sanitaria locale, sentite le organizzazioni sindacali e vengono comunicati all'Assessorato competente.

(6) Le suddette delibere devono obbligatoriamente contenere i seguenti punti:

  • -  descrizione dei progetti obiettivo;
  • -  descrizione della situazione iniziale;
  • -  obiettivi concreti da raggiungere entro un determinato periodo;
  • -  indicazione del numero dei dipendenti, suddivisi per profili professionali, da assegnare ai singoli progetti;
  • -  indicazione dei criteri per la rilevazione e misurazione dei risultati;
  • -  finanziamento del progetto.

(7) L'istituto della produttività per obiettivi viene finanziato secondo quanto disposto dagli articoli 58, commi 12 e 13, e 124, commi 11 e 12 del D.P.R. 384/90.

(8) I commi sopracitati vengono interpretati nel senso che se i fondi sub II determinati con i criteri del D.P.R. 384/90 dovessero risultare inferiori ai fondi determinati a livello di unità sanitaria locale nell'anno 1990, si continua a prendere a riferimento il fondo definito alla data 31 dicembre 1989. Tale ammontare viene accertato con delibera delle aziende speciali unità sanitarie locali.

(9) A tutto il personale medico vengono assegnate le quote del fondo sub II, come sopra determinato, in proporzione al numero dei medici, esclusi gli aspiranti medico di base, rispetto al numero complessivo del personale dipendente in servizio alla data 1° gennaio 1996.

(10) Eventuali quote non usufruite dal personale medico vengono assegnate al personale non medico e viceversa.

(11) I direttori generali, sentite le organizzazioni sindacali, determinano i servizi e i dipendenti da ammettere all'istituto produttività per obiettivi. Le ammissioni vanno revisionate almeno una volta all'anno.

(12) La partecipazione a progetti obiettivo non è collegata all'effettuazione di ore di plus-orario.

(13) Il direttore generale,sentite le organizzazioni sindacali, con proprio delibera accerta il raggiungimento degli obiettivi.

(14) Le aziende speciali unità sanitarie locali trasmettono all'amministrazione provinciale le relazioni dei capi servizio attestanti il raggiungimento dei progetti obiettivo.

(15) Per quanto riguarda il pagamento di acconti dal fondo sub II, si applica l'articolo 127, comma 10 del D.P.R. 384/90. La quota percentuale per il personale medico viene calcolata sulla base della retribuzione tabellare e cioè:

  • -  stipendio mensile lordo;
  • -  indennità ai sensi degli articoli 44 (indennità di direzione) e 45 (indennità per il personale laureato non medico dei ruoli sanitario professionale e tecnico) del D.P.R. 384/90;
  • -  indennità specialistica medica e veterinaria;
  • -  indennità tempo pieno medica e veterinaria;
  • -  indennità fisse e ricorrenti previste dagli articoli 49 e 50 del D.P.R. 384/90.

Art. 20   7)

7)

Abrogato dall'art. 85 del contratto collettivo 29 luglio 1999.

Art. 21 (Orario di lavoro)

(1) L'orario di lavoro del personale medico delle Aziende speciali unità sanitarie locali è fissato in 38 ore settimanali.

Art. 22 (Riconoscimento economico del servizio prestato all'estero)

(1) Ai sensi dell'articolo 26 della legge provinciale 13 novembre 1995, n. 22, viene riconosciuto ai dipendenti di ruolo ed ai dirigenti di secondo livello del ruolo sanitario il servizio a tempo pieno prestato all'estero nelle istituzioni e fondazioni sanitarie pubbliche e private senza scopo di lucro, equiparato ai sensi della legge 10 luglio 1960, n. 735, al servizio prestato nel territorio nazionale viene riconosciuto su domanda ai fini del trattamento economico di anzianità e con decorrenza dal 1° giorno successivo all'entrata in vigore della legge provinciale del 13 novembre 1995, n. 22, mediante la corresponsione dello stesso maturato economico di anzianità percepito dal personale del servizio sanitario provinciale nello stesso periodo di riferimento e rapportato alla medesima qualifica. Il servizio prestato all'estero a tempo parziale è computato in misura proporzionale all'orario settimanale di lavoro.

Art. 23

(1) Per le materie e gli istituti non ancora disciplinati dal presente accordo rimangono in vigore le norme di cui al D.P.R. 348/1983, D.P.R. n. 270/1987 e D.P.R. n. 384/1990, nonché gli accordi integrativi a livello provinciale.

Art. 24   7)

7)

Abrogato dall'art. 85 del contratto collettivo 29 luglio 1999.

Art. 24/bis (Indennità in favore dei dipendenti per l'uso della lingua ladina)

(1) Con l'entrata in vigore del presente accordo integrativo, il personale delle aziende speciali unità sanitarie locali, assegnato a servizi nelle località ladine e ad uffici o servizi che svolgono funzioni esclusivamente o prevalentemente nell'interesse delle popolazioni ladine, anche con sede fuori delle suddette località percepisce un'indennità mensile pensionabile per l'uso della lingua ladina, che è assoggettata ad ogni effetto alla medesima disciplina dello stipendio, compresa la relativa progressione, riduzione, sospensione o ritardo. Essa ha, inoltre, effetto sulla tredicesima mensilità e su ogni altro istituto collegato allo stipendio. L'indennità spetta nella misura dell'undici per cento sullo stipendio mensile base escluse le indennità fisse e ricorrenti. Eventuali ulteriori servizi che svolgano funzioni esclusivamente o prevalentemente nell'interesse delle popolazioni ladine, sono individuate dall'azienda interessata. Nell'applicazione devono essere seguiti gli stessi criteri di applicazione dell'amministrazione della Provincia. 8)

8)

L'art. 24/bis è stato inserito dall'art. 4 della D.G.P. 30 giugno 1997, n. 2998.

CAPO II
Accordo per il personale medico veterinario

Art. 25 (Area di applicazione e durata)

(1) L'accordo per il personale dell'area medico veterinaria si riferisce al periodo dal 1° gennaio 1994 al 31 dicembre 1996.

(2) Le singole disposizioni del presente accordo si applicano con decorrenza dall'entrata in vigore dello stesso, fatte salve le diverse decorrenze indicate in singole disposizioni.

Art. 26 (Indennità provinciale)

(1) Per il periodo 1° gennaio 1995 - 31 dicembre 1995 al personale in servizio nel medesimo periodo sono corrisposti al 31 dicembre 1995 a titolo di parziale aumento dell'indennità di cui al decreto del Presidente della giunta provinciale 13 aprile 1992, n. 16, i seguenti importi una tantum non conglobabili nello stipendio:

IX° liv. retrib.:   lire 2.000.000

X° liv. retrib.:   lire 2.800.000

XI° liv. retrib. e
2. dirigenza:   lire 3.700.000

(2) Per il periodo 1° gennaio 1996 - 31 maggio 1996 al personale in servizio nel medesimo periodo sono corrisposti al 31 maggio 1996 a titolo di parziale aumento dell'indennità di cui al decreto del Presidente della giunta provinciale 13 aprile 1992, n. 16, i seguenti importi una tantum non conglobabili nello stipendio:

IX° liv. retrib.:   lire 800.000

X° liv. retrib.:   lire 1.200.000

XI° liv. retrib. e
2. dirigenza:   lire 1.600.000

(3) Gli importi di cui ai commi 1 e 2 sono corrisposti al personale medico in proporzione ai mesi di servizio prestato.

(4) A decorrere dal 1° giugno 1996 l'indennità di cui al decreto del Presidente della giunta provinciale del 13 aprile 1992, n. 16, è corrisposta quale indennità provinciale al personale dell'area medica delle aziende speciali unità sanitarie locali nella misura del 35%, calcolata sullo stipendio mensile lordo, e sul trattamento di anzianità (comprensivo delle classi e scatti) ed è conglobata nello stipendio mensile lordo.

(5) L'indennità provinciale del 35% di cui al comma 4 è scorporata dallo stipendio mensile lordo in godimento ai fini del calcolo delle quote individuali risultanti dall'applicazione della legge provinciale 23 ottobre 1978, n. 50.

Art. 27 (Aumenti salariali e decorrenze)

(1) A decorrere dal 1° gennaio 1994 lo stipendio mensile lordo del personale medico delle aziende speciali unità sanitarie locali comprensivo del trattamento di anzianità e dell'indennità di cui al decreto del Presidente della giunta provinciale del 13 aprile 1992, n. 16, in godimento al 31 dicembre 1993 è aumentato del 3,5%. A decorrere dal 1° gennaio 1995 lo stipendio in godimento comprensivo del trattamento di anzianità e dell'indennità di cui al decreto del Presidente della giunta provinciale 13 aprile 1992, n. 16, è aumentato del 2,5% e a decorrere dal 1° novembre 1996 del 3,5%.

(2) A decorrere dal 1° gennaio 1995 le indennità fisse e ricorrenti esclusa l'indennità integrativa speciale, sono aumentate del 6% e dal 1° novembre 1996 del 3,5%.

(3) A decorrere dal 1° gennaio 1996 lo stipendio in godimento comprensivo del trattamento di anzianità e le indennità fisse e ricorrenti è aumentato del 3% e a decorrere dal 1° luglio 1996 del 2,5%.

(4) La voce stipendiale prevista dall'articolo 7 del decreto legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, nella legge 14 novembre 1992, n. 438 è elevata con decorrenza dal 1° gennaio 1996 a lire 53.000, dal 1° luglio 1996 a lire 81.000, e dal 1° novembre 1996 a lire 121.000.

(5) Con l'entrata in vigore del presente accordo vengono detratti gli importi già corrisposti dalle aziende speciali unità sanitarie locali a titolo d'indennità di vacanza contrattuale.

Art. 27/bis

(1) Lo stipendio di riferimento di cui alla lettera a), comma 7 dell'articolo 80 del D.P.R. 384/90, è determinato dai commi 1, 3 escluse le indennità fisse e ricorrenti, 4 dell'articolo 27 dell'accordo in oggetto sino al 31 maggio 1996. Dal 1° giugno 1996 l'indennità di cui al decreto del Presidente della giunta provinciale 13 aprile 1992, n. 16, è aggiornata nella misura di cui al comma 4 dell'articolo 2. 9)

9)

L'art. 27/bis è stato inserito dall'art. 6 della D.G.P. 30 giugno 1997, n. 2998.

Art. 28 (Incentivazione della produttività e plus-orario)

(1) A decorrere dal primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore del presente accordo, l'articolo 10 della delibera della Giunta provinciale 21 ottobre 1991, n. 6133, è esteso al personale veterinario, fatto salvo l'articolo 3 della delibera della Giunta provinciale 30 dicembre 1991, n. 8103.

(2) L'ammissione all'istituto dell'incentivazione della produttività sub I viene concessa dal direttore generale di ogni singola azienda speciale unità sanitaria locale, tenuto conto delle effettive esigenze di servizio di ciascun servizio e sulla base di una relazione dettagliata ed esauriente del dirigente del servizio.

Art. 29

o m i s s i s

Articolo non registrato dalla Corte dei Conti.

Art. 30 (Effetti dei nuovi stipendi)

(1) Agli effetti dell'articolo 7, comma 1, del decreto del Presidente della giunta provinciale 28 giugno 1994, n. 23, al personale comunque cessato dal servizio nell'anno 1994 con diritto a pensione i benefici economici successivi alla cessazione dal servizio sono attribuiti con i medesimi importi, effetti e scadenze previsti per il personale dipendente dal Servizio sanitario nazionale dal relativo contratto di comparto fino al 31 dicembre 1995. Al personale cessato dal servizio negli anni 1995 e 1996 con diritto a pensione i benefici economici successivi alla cessazione dal servizio sono attribuiti con i medesimi importi, effetti e scadenze previsti per il personale dipendente del Servizio sanitario nazionale dal relativo contratto di comparto fino al 31 dicembre 1996.

(2) Agli effetti dell'indennità di buonuscita si considerano solo gli scaglionamenti degli aumenti di stipendio maturati alla data di cessazione dal servizio.

Art. 31 (Rapporto di lavoro a tempo parziale)

(1) Al personale dipendente delle aziende speciali unità sanitarie locali della Provincia autonoma di Bolzano può essere applicato il rapporto di lavoro a tempo parziale così articolato:

  • a)  il rapporto di servizio con un orario di lavoro del cinquanta per cento dell' orario previsto per il personale a tempo pieno pari a 19 ore;
  • b)  il rapporto di servizio con un orario di lavoro del settantacinque per cento dell' orario previsto per il personale a tempo pieno pari a 28 ore e 30 minuti.

(2) I termini di presentazione delle domande per un rapporto di lavoro a tempo parziale e le modalità di concessione dello stesso sono stabiliti dal direttore generale, in accordo con le organizzazioni sindacali, tenendo conto per la concessione del rapporto di lavoro a tempo parziale dei criteri di valutazione indicati nell'allegato 1.

(3) La durata del rapporto di lavoro a tempo parziale non può essere comunque inferiore a tre anni.

(4) Il rapporto di lavoro a tempo parziale può essere disdetto dal personale in ogni momento, da parte dell'amministrazione, sentite le organizzazioni sindacali, solamente per motivate gravi esigenze di servizio, non prima di un anno, con almeno 3 mesi di preavviso. In caso di disdetta da parte del personale l'amministrazione ha l'obbligo di offrire un posto di lavoro a tempo pieno entro un anno dalla disdetta, purché vi sia la disponibilità di posti vacanti e la necessità della relativa copertura.

(5) In caso di gravi ed imprevisti motivi personali, adeguatamente comprovati, al personale a tempo parziale viene comunque garantita la possibilità del rientro a tempo pieno entro un anno, anche su posti di supplenza o in attività compatibili con la formazione e l'esperienza del richiedente.

(6) Il personale che esercita funzioni di direzione è escluso dal rapporto di lavoro a tempo parziale.

(7) L'orario di lavoro a tempo parziale è distribuito in senso orizzontale e/o verticale, tenuto conto delle esigenze di servizio.

(8) Il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale può essere autorizzato per motivate esigenze di servizio alla prestazione di lavoro supplementare, e nell'arco degli ultimi 12 mesi non può esserci un residuo di oltre 30 ore per il quale ha diritto al relativo recupero. In caso di impossibilità di recupero, escluse le esigenze di servizio, il lavoro supplementare può essere pagato.

(9) Il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale ha diritto al congedo ordinario in proporzione all'orario di lavoro a tempo parziale.

(10) Il periodo di lavoro a tempo parziale è computato per intero ai fini dell'anzianità di servizio.

(11) La concessione di congedi straordinari, le assenze per malattia, di congedi, aspettative e permessi di qualsiasi natura non comportano alcuna modifica del rapporto di lavoro a tempo parziale e del relativo trattamento economico.

(12) Il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è escluso dalla prestazione del plus-orario, né può fruire di benefici che comunque comportino riduzione dell'orario di lavoro salvo quelli previsti per legge o per contratto.

(13) Il numero delle reperibilità di turno è in proporzione all'orario di lavoro. 10)

10)

L'art. 31 è stato sostituito dall'art. 7 della D.G.P. 30 giugno 1997, n. 2998.

Art. 32 (Brevi permessi per esigenze personali e relativi recuperi)

(1) Al personale possono essere concessi per particolari esigenze personali, a domanda, brevi permessi di durata non superiore alla metà dell'orario giornaliero, nel limite massimo di 36 ore nel corso dell'anno solare.

(2) Il periodo di assenza di cui al comma 1 va recuperato entro un mese dalla data di concessione. Il periodo di assenze per visite mediche o per effettuare terapie riabilitative debitamente documentate, di norma non dà luogo a recupero.

(3) Qualora per eccezionali motivi o per motivi di servizio non sia possibile effettuare il relativo recupero, l'ente di appartenenza provvede a trattenere una somma pari alla retribuzione complessiva spettante al dipendente per il numero delle ore non recuperate.

Art. 33-39.   6)

6)

Abrogati dall'art. 85 del contratto collettivo 29 luglio 1999.

Art. 40 (Progetti obiettivo)

(1) Per la durata del presente accordo vengono determinati, nell'ambito dell'istituto "produttività per obiettivi", i seguenti progetti obiettivo:

- emergenze sanitarie (soccorso in elicottero)

- emergenza infermieristica.

(2) I direttori generali delle aziende speciali unità sanitarie locali determinano progetti obiettivo su indicazione dell'amministrazione provinciale, ed inoltre progetti obiettivo diretti all'attivazione ed al potenziamento dei servizi previsti dal piano sanitario, nonché al conseguimento degli obiettivi dell'azienda stessa.

(3) Agli obiettivi di cui al comma 2 può essere assegnato il personale medico con anzianità minima di 5 anni con quota massima del 10%.

(4) Per il personale assegnato ai progetti obiettivo emergenze sanitarie non sono richiesti i requisiti previsti dal comma 3.

(5) I progetti obiettivo da realizzare vengono deliberati dai direttori generali delle aziende speciali unità sanitaria locale, sentite le organizzazioni sindacali e vengono comunicati all'Assessore competente.

(6) Le suddette delibere devono obbligatoriamente contenere i seguenti punti:

  • -  descrizione dei progetti obiettivo;
  • -  descrizione della situazione iniziale;
  • -  obiettivi concreti da raggiungere entro un determinato periodo;
  • -  indicazione del numero dei dipendenti, suddivisi per profili professionali, da assegnare ai singoli progetti;
  • -  indicazione dei criteri per la rilevazione e misurazione dei risultati;
  • -  finanziamento del progetto.

(7) L'istituto della produttività per obiettivi viene finanziato secondo quanto disposto dagli articoli 58, commi 12 e 13, e 124, commi 11 e 12 del D.P.R. 384/90.

(8) I commi sopracitati vengono interpretati nel senso che se i fondi sub II determinati con i criteri del D.P.R. 384/90 dovessero risultare inferiori ai fondi determinati a livello di unità sanitaria locale nell'anno 1990, si continua a prendere a riferimento il fondo definito alla data 31 dicembre 1989. Tale ammontare viene accertato con delibera delle aziende speciali unità sanitarie locali.

(9) A tutto il personale medico vengono assegnate le quote del fondo sub II, come sopra determinato, in proporzione al numero dei medici, esclusi gli aspiranti medico di base, rispetto al numero complessivo del personale dipendente in servizio alla data 1° gennaio 1996.

(10) Eventuali quote non usufruite dal personale medico vengono assegnate al personale non medico e viceversa.

(11) I direttori generali, sentite le organizzazioni sindacali, determinano i servizi e i dipendenti da ammettere all'istituto produttività per obiettivi. Le ammissioni vanno revisionate almeno una volta all'anno.

(12) La partecipazione a progetti obiettivo non è collegata all'effettuazione di ore di plus-orario.

(13) Il direttore generale, sentite le organizzazioni sindacali, con proprio delibera accerta il raggiungimento degli obiettivi.

(14) Le aziende speciali unità sanitarie locali trasmettono all'amministrazione provinciale le relazioni dei capi servizio attestanti il raggiungimento dei progetti obiettivo.

(15) Per quanto riguarda il pagamento di acconti dal fondo sub I, si applica l'articolo 127, comma 10 del D.P.R. 384/90. La quota percentuale per il personale medico viene calcolata sulla base della retribuzione tabellare e cioè:

  • -  stipendio mensile lordo;
  • -  indennità ai sensi degli articoli 44 (indennità di direzione) e 45 (indennità per il personale laureato non medico dei ruoli sanitario professionale e tecnico) del D.P.R. 384/90;
  • -  indennità specialistica medica e veterinaria;
  • -  indennità tempo pieno medica e veterinaria;
  • -  indennità fisse e ricorrenti previste dagli articoli 49 e 50 del D.P.R. 384/90.

Art. 41   7)

7)

Abrogato dall'art. 85 del contratto collettivo 29 luglio 1999.

Art. 42 (Orario di lavoro)

(1) L'orario di lavoro del personale medico veterinario delle aziende speciali unità sanitarie locali è fissato in 38 ore settimanali.

Art. 43 (Riconoscimento economico del servizio prestato all'estero)

(1) Ai sensi dell'articolo 26 della legge provinciale 13 novembre 1995, n. 22, viene riconosciuto ai dipendenti di ruolo ed ai dirigenti di secondo livello del ruolo sanitario il servizio a tempo pieno prestato all'estero nelle istituzioni e fondazione sanitarie pubbliche e private senza scopo di lucro, equiparato ai sensi della legge 10 luglio 1960, n. 735, al servizio prestato nel territorio nazionale viene riconosciuto su domanda ai fini del trattamento economico di anzianità e con decorrenza dal 1° giorno successivo all'entrata in vigore della legge provinciale del 13 novembre 1995, n. 22, mediante la corresponsione dello stesso maturato economico di anzianità percepito dal personale del servizio sanitario provinciale nello stesso periodo di riferimento e rapportato alla medesima qualifica. Il servizio prestato all'estero a tempo parziale è computato in misura proporzionale all'orario settimanale di lavoro.

Art. 44

(1) Per le materie e gli istituti non ancora disciplinati dal presente accordo rimangono in vigore le norme di cui ai D.P.R. n. 348/1983, D.P.R. n. 270/1987 e D.P.R. n. 384/1990, nonché gli accordi integrativi a livello provinciale.

Art. 45   7)

7)

Abrogato dall'art. 85 del contratto collettivo 29 luglio 1999.

Art. 46 (Indennità in favore dei dipendenti per l'uso della lingua ladina)

(1) Con l'entrata in vigore del presente accordo integrativo, il personale delle aziende speciali unità sanitarie locali, assegnato a servizi nelle località ladine e ad uffici o servizi che svolgono funzioni esclusivamente o prevalentemente nell'interesse delle popolazioni ladine, anche con sede fuori delle suddette località percepisce un'indennità mensile pensionabile per l'uso della lingua ladina, che è assoggettata ad ogni effetto alla medesima disciplina dello stipendio, compresa la relativa progressione, riduzione, sospensione o ritardo. Essa ha, inoltre, effetto sulla tredicesima mensilità e su ogni altro istituto collegato allo stipendio. L'indennità spetta nella misura dell'undici per cento sullo stipendio mensile base escluse le indennità fisse e ricorrenti. Eventuali ulteriori servizi che svolgano funzioni esclusivamente o prevalentemente nell'interesse delle popolazioni ladine, sono individuate dall'azienda interessata. Nell'applicazione devono essere seguiti gli stessi criteri di applicazione dell'amministrazione della Provincia. 11)

11)

L'art. 46 è stato aggiunto dall'art. 9 della D.G.P. 30 giugno 1997, n. 2998.

Protocollo aggiuntivo per il personale medico

(1) Le parti si impegnano a rielaborare i criteri per determinare il nuovo tarifario delle prestazioni ed il contenuto della legge provinciale n. 50/1978. Contemporaneamente discutono su altre modalità di attività libero-professionale opportunamente regolamentata (in tramoenia extraorario e fuori tetto salariale).

(2) Le parti si impegnano inoltre a rielaborare i criteri generali per la regolamentazione della guardia medica e la pronta disponibilità in relazione all'organizzazione del lavoro nelle singole aziende.

Allegato 1 7)

7)

Abrogato dall'art. 85 del contratto collettivo 29 luglio 1999.

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