(1) Per la durata del presente accordo vengono determinati, nell'ambito dell'istituto "produttività per obiettivi", i seguenti progetti obiettivo:
- - emergenze sanitarie (soccorso in elicottero)
- - emergenza infermieristica.
(2) I direttori generali delle aziende speciali unità sanitarie locali determinano progetti obiettivo su indicazione dell'amministrazione provinciale, ed inoltre progetti obiettivo diretti all'attivazione ed al potenziamento dei servizi previsti dal piano sanitario, nonché al conseguimento degli obiettivi dell'azienda stessa.
(3) Agli obiettivi di cui ai commi precedenti può essere assegnato il personale che sia in possesso dei seguenti requisiti:
- - personale del III° livello: dipendenti inseriti in turni a copertura nelle 24 ore giornaliere - quota massima 10%
- - personale del III° e IV° livello: dipendenti del ruolo tecnico addetti ai servizi diagnostici con funzioni di supporto tecnico-sanitario da almeno 5 anni - quota massima 10%
- - personale del ruolo tecnico e del ruolo amministrativo operante agli sportelli/uffici con gestione cassa e riscossione ticket - quota massima 10%
- - personale del IV° livello: operatori tecnici addetti alla conduzione dell' impianto ad ossido di etilene della centrale di sterilizzazione ed operatori tecnici operanti nel servizio C.E.D. - quota massima 10%
- - personale del IV° e VI° livello: personale amministrativo con 5 anni di servizio, dipendenti inseriti in turni a copertura nelle 24 ore giornaliere nonché operatori tecnici che di fatto svolgono compiti di coordinamento - quota massima 10%
- - personale del V° livello: operatori tecnici addetti alle attrezzature elettromedicali con 5 anni di servizio - quota massima 10%; operatori tecnici che svolgono attività di coordinamento - quota massima 15%
- - personale del VI° livello: dipendenti con incarico di direttore d' ufficio o di agenzia - quota massima 15% - assistenti tecnici - quota massima 25%
- - personale del V°, VI° e VII° livello: personale del ruolo sanitario - quota massima 10%;
in casi di particolari esigenze dovute all'emergenza infermieristica per il personale infermieristico - quota massima 20% - - personale del VI° e VII° livello: assistenti sociali - quota massima 10%
- - personale del VII° livello: assistenti sociali che svolgono effettive funzioni di coordinamento - quota massima 15%
- - personale del VII° e VIII° livello: personale del ruolo sanitario che svolge effettive funzioni di coordinamento - quota massima 15%;
in casi di particolari esigenze dovute all'emergenza infermieristica per il personale infermieristico - quota massima 20% - - personale del VII° e VIII° livello: personale amministrativo con 5 anni di servizio nel VII o VIII livello - quota massima 10%;
- - dipendenti con laurea o con incarico di direttore d' ufficio o di agenzia - quota massima 15%
personale delle seguenti posizioni funzionali dirigenziali, comprensivo del personale del ruolo sanitario non medico:
- - personale del IX° livello: quota massima 10%; dipendenti con incarico di direttore d' ufficio, di agenzia, di ripartizione o di servizio zonale - quota massima 25%;
- - personale del X° livello: quota massima 10%; dipendenti con incarico di direttore di ripartizione o di servizio zonale - quota massima 25%
- - personale del XI° livello - quota massima 10%; dipendenti con incarico di direttore di ripartizione o di servizio zonale - quota massima 25%; dirigenti amministrativi dell' ospedale, vicedirettore amministrativo dell'USL - quota massima 30%
(4) Eventuali eccedenze del fondo sub II possono essere assegnate al personale non contemplato nel comma precedente fino ad una quota massima del 5% dello stipendio determinato ai sensi del comma 15, a condizione che gli obiettivi generali dell'istituto della produttività per obiettivi siano stati raggiunti.
(5) I progetti obiettivo da realizzare vengono deliberati dai direttori generali delle aziende speciali unità sanitarie locali, sentite le organizzazioni sindacali e vengono comunicati all'Assessorato competente.
(6) Le suddette delibere devono obbligatoriamente contenere i seguenti punti:
- - descrizione dei progetti obiettivo;
- - descrizione della situazione iniziale;
- - obiettivi concreti da raggiungere entro un determinato periodo;
- - indicazione del numero dei dipendenti, suddivisi per profili professionali, da assegnare ai singoli progetti obiettivo;
- - indicazione dei criteri per la rilevazione e misurazione dei risultati;
- - finanziamento dei progetti obiettivo.
(7) L'istituto della produttività per obiettivi viene finanziato secondo quanto disposto dagli articoli 58, commi 12 e 13, e 124, commi 11 e 12 del D.P.R. 384/90.
(8) I commi sopracitati vengono interpretati nel senso che se i fondi sub II determinati con i criteri del D.P.R. 384/90 dovessero risultare inferiori ai fondi determinati a livello di unità sanitaria locale nell'anno 1990, si continua a prendere a riferimento il fondo definito alla data 31 dicembre 1989. Tale ammontare viene accertato con delibera delle aziende speciali unità sanitarie locali.
(9) Eventuali quote non usufruite dal personale medico vengono assegnate al personale non medico e viceversa.
(10) I direttori generali, sentite le organizzazioni sindacali, determinano i servizi e i dipendenti da ammettere all'istituto produttività per obiettivi. Le ammissioni vanno revisionate almeno una volta all'anno.
(11) La partecipazione a progetti obiettivo non è collegata all'effettuazione di ore di plus-orario.
(12) I direttori generali, sentite le organizzazioni sindacali, con proprio delibera accertano il raggiungimento dei progetti obiettivo.
(13) Le aziende speciali unità sanitarie locali trasmettono all'amministrazione provinciale le relazioni dei capi servizio attestanti il raggiungimento dei progetti obiettivo.
(14) Per quanto riguarda il pagamento di acconti dal fondo sub II, si applica l'articolo 61, comma 10 del D.P.R. 384/90. La quota percentuale viene calcolata sulla base della retribuzione tabellare e cioè:
- - stipendio mensile lordo;
- - indennità ai sensi degli articoli 44 (indennità di direzione) e 45 (indennità per il personale laureato non medico dei ruoli sanitario, professionale e tecnico) del D.P.R. 384/90;
- - indennità specialistica medica e veterinaria;
- - indennità tempo pieno medica e veterinaria;
- - indennità fisse e ricorrenti previste dagli articoli 49 e 50 del D.P.R. 384/90.