Criteri per la determinazione degli orari di apertura dei negozi e delle altre attività di vendita al dettaglio
Il Sindaco, tenuto conto degli interessi degli imprenditori e dei lavoratori del settore, nonché dei consumatori, sentito il Consiglio Comunale, approva con proprio provvedimento la disciplina degli orari di tutte le attività di vendita al dettaglio valevoli per il territorio di propria competenza.
Pubblicata nel B.U. 6 giugno 1995, N. 27.
I comuni determinano le fasce orarie entro cui gli operatori scelgono il proprio orario di apertura, anche continuato, eventualmente distinte per categorie merceologiche (p. es.: alimentari e non alimentari) e in considerazione del movimento turistico entro i seguenti limiti: dalle ore 6.00 alle ore 23.00.
I comuni possono fissare una mezza giornata di chiusura infrasettimanale, eventualmente distinta per categorie merceologiche (p. es.: alimentari e non alimentari) e/o per periodo.
Nelle giornate domenicali e festive i negozi e le altre attività di vendita devono osservare la chiusura. I comuni possono stabilire deroghe al precedente principio nei seguenti casi:
Riportata al n. XVI - B/d.
Casi in cui le disposizioni in materia di orari delle attività di vendita al dettaglio non si applicano:
I commercianti sono obbligati ad esporre l'orario di apertura
La chiusura straordinaria degli esercizi commerciali (p. es. per malattia, ferie, ristrutturazione, cambio gestione ecc.) deve essere immediatamente comunicata al Sindaco
Sanzioni: si applica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 33 della legge provinciale 24 ottobre 1978, n. 682) (da lire 260.000 a lire 2.540.000)