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In vigore al: 08/03/2016

Delibera N. 487 del 15.03.2010
Misure temporanee a sostegno delle imprese dei settori artigianato, industria, commercio e servizi (modificata con delibera n. 1554 del 20.09.2010 e delibera n. 481 del 21.03.2011)

Allegato A

Articolo 1

Definizioni

Ai fini delle presenti disposizioni si intende:

1. per “criteri l.p. n. 4/97”,

i criteri per l’applicazione della legge provinciale n. 4/97, nel testo vigente, in vigore nei settori artigianato, industria, commercio, servizi ed attività di trasporto;

2. per “criteri l.p. n. 15/72”,

i criteri per l’applicazione della legge provinciale n. 15/72, articolo 35-quinquies, nel testo vigente;

3. per aiuti a titolo “de minimis”,

gli aiuti di importanza minore di cui al Regolamento CE n. 1998/2006. In sintesi quelli non eccedenti un massimale di 200.000 Euro concessi, in un periodo di tre esercizi finanziari, ad una medesima impresa, e di conseguenza non incidono sugli scambi tra gli Stati membri dell’UE e non falsano né minacciano di falsare la concorrenza. Il rispettivo aiuto de minimis è concesso previo accertamento dell’ammontare complessivo degli aiuti de minimis accordati allo stesso beneficiario nei precedenti due esercizi finanziari. Gli anni da prendere in considerazione a questo fine sono gli esercizi finanziari utilizzati per scopi fiscali dall’impresa.

La concessione di un’agevolazione a titolo de minimis comporta l’obbligo per l’ufficio competente di informare il beneficiario circa la natura de minimis dell’aiuto.

Gli aiuti de minimis non possono essere cumulati per gli stessi costi ammissibili, con altri aiuti previsti per le specifiche caratteristiche di ogni caso, dai regolamenti d’esenzione per categoria o da una decisione della Commissione;

4. per „impresa in difficoltà“,

- per le grandi imprese, un’impresa in difficoltà ai sensi del punto 2.1 degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (GU C 244/2004, pag. 2);

- per le PMI, un’impresa in difficoltà ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 7 del regolamento generale di esenzione per categoria n. 800/2008 (GU L 214/2008);

5. per „impresa in crisi economica“,

l'impresa che deve attuare un consolidamento delle posizioni debitorie e/o l'impresa che ha un bisogno di liquidità. Tali imprese devono poter dimostrare almeno uno dei seguenti requisiti:

- calo sostanziale di almeno il 30% del fatturato e/o degli ordinativi nel corso degli ultimi 12 mesi, rapportato al bilancio approvato relativo all’ultimo esercizio finanziario antecedente il 1° luglio 2008;

- documentato peggioramento delle condizioni di accesso al credito che comportano il rientro o la revoca degli affidamenti in essere;

per la valutazione dello stato di „impresa in crisi economica  ed „impresa in difficoltà gli uffici si possono avvalere di pareri di esperti esterni all’amministrazione provinciale;

 

Articolo 2

Beneficiari

1. Beneficiari degli interventi di cui ai presenti criteri sono le imprese dei settori artigianato, industria, commercio, servizi, attività di autotrasporto per conto terzi di cui ai “criteri l.p. n. 4/97” e “criteri l.p. n. 15/72” nonchè quelle di cui alla delibera della Giunta provinciale n. 446 del 18.02.2008.

 

Articolo 3

Aiuti temporanei di importo limitato

1. Le agevolazioni previste dai presenti criteri e quelle a titolo “de minimis”, possono essere concesse come aiuti temporanei di importo limitato ai sensi della Comunicazione della Commissione del 17.12.2008 (2009/C 16/01).

2. Gli aiuti possono essere concessi per un importo massimo di 500.000 Euro, dal quale dovranno essere detratti gli eventuali aiuti “de minimis” concessi alla medesima impresa a partire dal 1° gennaio 2008.

3. Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente articolo solo le imprese che non erano in “difficoltà”, al 1° luglio 2008, ovvero che hanno cominciato ad esserlo eventualmente solo successivamente.

4. Le imprese beneficiarie dovranno rilasciare apposita dichiarazione attestante gli eventuali altri aiuti temporanei di importo limitato ottenuti e gli aiuti “de minimis” loro concessi successivamente al 1° gennaio 2008.

5. Gli aiuti di cui al presente articolo non possono essere cumulati con aiuti “de minimis” per gli stessi costi ammissibili.

6. Gli aiuti previsti dai presenti criteri possono essere cumulati per gli stessi costi ammissibili con altri aiuti di stato ai sensi dell’articolo 87 paragrafo 1 del trattato e con aiuti in regime “de minimis” se l’aiuto cumulato non supera l’intensità massima indicata da un regolamento di esenzione per categoria o da un regime autorizzato dalla commissione.

7. Le agevolazioni ci cui ai presenti criteri, con l'esclusione di quelle di cui all'articolo 7, possono essere concesse fino al 31 dicembre 2011 a condizione che le relative domande di liquidazione siano state inoltrate entro il 31/12/2010.

8. Gli aiuti previsti dai presenti criteri che non vengono concessi entro il 31 dicembre 2010, potranno essere concessi quali aiuti esentati ai sensi del Regolamento (CE) n. 800/2008 (regolamento generale di esenzione per categoria), oppure come aiuti di importanza minore “de minimis”.

 

Articolo 4

Misura dell’agevolazione per investimenti materiali

Le misure delle agevolazioni di cui ai “criteri l.p. n. 4/97, sono così modificate:

 

Settore - Sektor

Misura base

Regelfördersatz

Misura massima

Höchstausmaß

Artigianato, industria, commercio, servizi (piccole imprese) - Handwerk, Industrie, Handel, Dienstleistung (Kleinunternehmen)

dal 13% al 17%


dal 23% al 27%

Artigianato, industria, commercio, servizi (medie e grandi imprese) - Handwerk, Industrie, Handel, Dienstleistung (mittlere und Großunternehmen)

dal 7,5% all’8,5%


dal 15% al 16%

Autotrasporto per conto terzi (piccole imprese) – Autotransporte für Rechnung Dritter (Kleinunternehmen)

dal 15% al 19%


dal 15% al 19%*

Autotrasporto per conto terzi (medie e grandi imprese) – Autotransporte für Rechnung Dritter (mittlere und Großunternehmen)

dal 7,5% all’8,5%


dal 7,5% all  8,5%*


* per il settore autotrasporto per conto terzi non sono previste maggiorazioni/für den Sektor Autotransporte für Rechnung Dritter sind keine Zuschläge vorgesehen
 

Articolo 5

Misura dell’agevolazione per iniziative di formazione e consulenza

1. Nel caso di iniziative di formazione generale di cui ai “criteri l.p. n. 4/97” la misura dell’agevolazione é elevata al 70%.

2. Nel caso di iniziative di consulenza di cui ai “criteri l.p. n. 4/97” la misura dell’agevolazione é elevata al 70%.

 

Articolo 6

Misura dell’agevolazione per iniziative per l’internazionalizzazione

1. Nel caso di iniziative di cui ai punti 1.1, 1.2, 1.4 ed 1.5 dell’articolo 46 dei “criteri l.p. n. 4/97” la misura dell’agevolazione é elevata al 70%.

 

Articolo 7

Sospensione pagamento rate di finanziamento

1. Alle imprese “in difficoltà” o “in crisi economica” possono essere concesse sospensioni fino a 12 mesi del pagamento della quota capitale relativamente a mutui o finanziamenti leasing agevolati concessi ai sensi della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 9 e 10 dicembre 1992, n. 44. La sospensione può riguardare due rate semestrali nel caso di mutuo e 12 rate mensili nel caso di finanziamento leasing in scadenza fino al 31.12.2010. La concessione della suddetta sospensione comporta il prolungamento proporzionale della durata del mutuo, rispettivamente del finanziamento leasing. L’aiuto corrispondente al rientro posticipato della quota di capitale della Provincia viene computato quale aiuto temporaneo di importo limitato di cui al precedente articolo 3. Requisito per la concessione della sospensione é il parere positivo dell’istituto di credito, rispettivamente istituto di leasing con il quale é stato stipulato il mutuo, rispettivamente il contratto di leasing.

 

Articolo 8

Ambito di applicazione e validità

1 Gli interventi di cui ai precedenti articoli 4, 5 e 6 sono applicabili a tutte le domande giacenti nonché a quelle che verranno inoltrate ed i cui programmi di investimento saranno realizzati, in tutto o in parte, nel corso dell’anno 2010. La parte non realizzata nel corso dell’anno 2010 beneficia delle agevolazioni nella misura prevista dai “criteri l.p. n. 4/97”. Ai fini dell  imputazione agli anni 2009 e 2010 vale la data di emissione della documentazione di spesa.

2. Gli aiuti di cui al precedente articolo 4 vengono concessi anche per domande inoltrate entro il 31 dicembre 2009.

3. Per quanto non specificato si rinvia a quanto disposto con i “criteri l.p. n. 4/97”, i “criteri l.p. n. 15/72”, articolo 35-quinquies, nonchè quelli approvati con la delibera n. 446 del 18.02.2008.
4. Possono essere approvate con priorità le domande di agevolazione per le quali è prevista la concessione di aiuti di cui al precedente articolo 3 di importo superiore al limite "de minimis";
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