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In vigore al: 08/03/2016

Delibera N. 1022 del 31.03.2008
Approvazione delle regole sull'ammissiblità delle spese ai sensi dell'articolo 56, paragrafo 4, del Regolamento (CE) n. 1083/2006

Allegato

REGOLE SULL'AMMISSIBILITÀ DELLE SPESE

 

Premessa

Il presente documento é stato redatto in conformità con le prescrizioni previste nei seguenti Regolamenti:

(1) Regolamento CE N. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo e sul fondo di coesione che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999.

(2) nell'articolo 56, paragrafo 4, del Regolamento CE N. 1083/2006, che prevede che “Le norme in materia di ammissibilità delle spese sono stabilite a livello nazionale, fatte salve le eccezioni previste dai regolamenti specifici per ciascun Fondo. Esse riguardano la totalità delle spese dichiarate nell'ambito del programma operativo.”

(3) Regolamento CE N. 1080/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1783/1999 ed in particolare l'articolo 7 (Ammissibilità delle spese) relativo all'obiettivo “Convergenza” ed all'obiettivo “Competitività regionale ed occupazione” e l'articolo 13 (Norme in materia di ammissibilità delle spese) relativo all'obiettivo “Cooperazione Territoriale Europea”.

(4) Regolamento CE N. 1081/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo al Fondo sociale europeo e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1784/1999 ed, in particolare l'articolo 11 (Ammissibilità delle spese).

(5) Regolamento CE N. 1828/2006 della Commissione dell'8 dicembre 2006 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 e del regolamento (CE) n. 1080/2006.

 

Articolo 1

Ambito di applicazione

1. In attuazione dell'articolo 56 del regolamento (CE) N.1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il Regolamento (CE) N.1260/1999, pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, Serie L 210 del 31.07.2006, fatto salvo quanto previsto dal regolamento (CE) N.1083/2006, dai regolamenti specifici per ciascun fondo e dal Regolamento (CE) N. 1828/2006 della Commissione europea, al fine di assicurare il rapido avvio dei programmi cofinanziati dai fondi strutturali per la fase di programmazione 2007-2013, il presente documento regola le norme sull'ammissibilità delle spese, fermo restando per le stesse, il rispetto delle norme in materia di aiuti di Stato.

2. Il presente documento si applica a tutte le operazioni  cofinanziate nell'ambito dei Programmi Operativi, anche in deroga alle disposizioni nazionali relativamente alle fattispecie di spese espressamente di seguito disciplinate, fatte salve le norme che prevedono ulteriori spese e/o condizioni meno restrittive di ammissibilità.

 

Articolo 2

Spese effettivamente sostenute

1. Le spese sostenute dai beneficiari di cui all'articolo 78, del regolamento (CE) n. 1083/2006 (in appresso "regolamento generale") devono essere effettuate in denaro fatte salve le deroghe di cui al successivo comma  5.

2. Le spese ammissibili nel caso di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87 del Trattato sono quelle riconosciute dalla Commissione europea nella relativa decisione di autorizzazione dell'aiuto o, in caso di aiuti esentati dall'obbligo di notifica, quelle previste dai relativi regolamenti di esenzione.

3. Fatta salva la previsione di cui al precedente comma, le spese sostenute nell'ambito di strumenti di ingegneria finanziaria sono ammissibili alle condizioni e nei limiti di cui   agli articoli 44 e 78, paragrafo 6, del regolamento generale e agli articoli da 43 a 46 del regolamento di attuazione della Commissione N 1828/06.

4. Non sono ammissibili le spese relative ad un bene rispetto al quale il beneficiario abbia già fruito, per le stesse spese, di una misura di sostegno finanziario nazionale e/o comunitario.

5. Sono assimilate alle spese di cui al precedente comma 1 anche l'ammortamento, i contributi in natura e le spese generali alle condizioni di cui all'articolo 56, paragrafo 2, del regolamento generale, nonché a quelle indicate ai seguenti commi 6, 7 e 8.

6. Il costo dell'ammortamento di beni ammortizzabili strumentali  all'operazione è considerato spesa ammissibile, a condizione che:

a) il costo dell'ammortamento venga calcolato conformemente alla normativa vigente;

b) tale costo si riferisca esclusivamente al periodo di cofinanziamento dell'operazione in questione.

7. I contributi in natura, afferenti all'operazione, vengono considerati spese ammissibili purché:

a) consistano nella fornitura di terreni o immobili, attrezzature o materiali, attività di ricerca o professionali o prestazioni volontarie non retribuite;

b) il loro valore possa essere oggetto di revisione contabile e di valutazione indipendenti;

c) in caso di prestazioni volontarie non retribuite, il relativo valore venga determinato tenendo conto del tempo effettivamente prestato e delle normali tariffe orarie e giornaliere in vigore per l'attività eseguita; e

d) si applichino, all'occorrenza, le disposizioni dei successivi articoli 4 (acquisto di materiale usato) 5 (acquisto di terreni) 6 (acquisto di beni immobili).

8. Le spese generali sono considerate spese ammissibili a condizione che siano basate sui costi effettivi relativi all'esecuzione dell'operazione e che vengano imputate con calcolo pro-rata all'operazione, secondo un metodo equo e corretto debitamente giustificato, fatte salve eccezioni previste nei regolamenti specifici di ciascun Fondo. Per il FSE le spese indirette potranno essere  dichiarate su base forfetaria, entro il limite del 20% dei costi diretti ai sensi dell'art. 11 del Regolamento (CE) N.1081/2006 e nel rispetto delle condizioni stabilite dall'Autorità di gestione, fermo restando che, in sede di rendicontazione di tali spese, i costi diretti, su cui le stesse sono state forfetariamente calcolate, devono essere debitamente giustificati dai beneficiari.

 

Articolo 3

Oneri finanziari e di altro genere e spese legali

1. Gli interessi debitori, le commissioni per operazioni finanziarie, le perdite di cambio e gli altri oneri meramente finanziari non sono spese ammissibili. Inoltre, nel caso di sovvenzioni globali, gli interessi debitori pagati dall'intermediario designato, prima del pagamento del saldo finale del programma operativo, sono ammissibili, previa detrazione degli interessi creditori percepiti sugli acconti.

2. Qualora l'esecuzione dell'operazione richiede l'apertura di uno o più conti bancari, le spese ad essi afferenti sono ammissibili.

3. Sono ammissibili le spese per consulenze legali, le parcelle notarili e le spese relative a perizie tecniche o finanziarie, nonché le spese per contabilità o audit, se direttamente connesse all'operazione cofinanziata e necessarie per la sua preparazione o realizzazione ovvero, nel caso delle spese per contabilità o audit, se sono connesse con i requisiti prescritte dall'autorità di gestione,.

4. Le spese per garanzie fornite da una banca, da una società di assicurazione o da altri istituti finanziari sono ammissibili qualora tali garanzie siano previste dalle normative vigenti o da prescrizioni dell'Autorità di gestione.

5. Le ammende e le penali non sono ammissibili.

 

Articolo 4

Acquisto di materiale usato

L'acquisto di materiale usato può essere considerato spesa ammissibile se sono soddisfatte le tre seguenti condizioni:

a) il venditore deve rilasciare una dichiarazione attestante  la provenienza esatta del materiale;

b) il prezzo del materiale usato non deve essere superiore al suo valore di mercato e deve essere inferiore al costo di materiale simile nuovo; nonché

c) le caratteristiche tecniche del materiale usato acquisito devono risultare adeguate alle esigenze dell'operazione ed essere conformi alle norme e agli standard pertinenti.

 

Articolo 5

Acquisto di terreni

1. L'acquisto di terreni rappresenta una spesa ammissibile nell'ambito delle operazioni cofinanziate dal Fondo europeo di sviluppo regionale alle tre seguenti condizioni:

a) deve sussistere un nesso diretto fra l'acquisto del terreno e gli obiettivi dell'operazione;

b) la percentuale della spesa ammissibile totale dell'operazione rappresentata dall'acquisto del terreno non può superare il 10 %, con l'eccezione dei casi menzionati al comma 2;

c) un professionista qualificato indipendente o un organismo debitamente autorizzato deve fornire un certificato nel quale si conferma che il prezzo d'acquisto non è superiore al valore di mercato.

2. Nel caso di operazioni a tutela dell'ambiente, la spesa per l'acquisto di  terreni è ammissibile per una percentuale più elevata del 10% quando vengono rispettate tutte le seguenti condizioni:

a) l'acquisto è stato effettuato sulla base di una decisione positiva da parte dell'autorità di gestione,

b) il terreno è destinato all'uso stabilito per un periodo determinato nella suddetta decisione,

c) il terreno non ha una destinazione agricola salvo in casi debitamente giustificati decisi dall'autorità di gestione,

d) l'acquisto viene effettuato da parte o per conto di un'istituzione pubblica o di un organismo di diritto pubblico.

 

Articolo 6

Acquisto di beni immobili

1. L'acquisto di un bene immobile (vale a dire edifici già costruiti e terreni su cui si trovano) costituisce una spesa ammissibile nell'ambito delle operazioni cofinanziate dal Fondo europeo di sviluppo regionale purché sia direttamente connesso all'operazione in questione, alle condizioni esposte al successivi commi.

2. Un certificato emesso da un professionista qualificato e indipendente o da un organismo debitamente autorizzato attesta che il prezzo non supera il valore di mercato e che l'immobile è conforme alla normativa nazionale oppure specifica i punti non conformi quando l'operazione prevede la loro regolarizzazione da parte del beneficiario.

3. L'immobile deve essere utilizzato per la destinazione e per il periodo stabiliti dall'autorità di gestione.

4. L'edificio può essere utilizzato solo conformemente alle finalità dell'operazione. In particolare, l'edificio può servire ad ospitare servizi dell'amministrazione pubblica solo quando tale uso è conforme alle attività ammissibili del Fondo strutturale interessato.

 

Articolo 7

IVA, oneri e altre imposte e tasse

1. L'IVA realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario può costituire una spesa ammissibile solo se non sia recuperabile.

2. Nei casi in cui il beneficiario  è soggetto ad un regime forfetario ai sensi del titolo XIV della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio sull'IVA, l'IVA pagata è considerata recuperabile ai fini del comma 1.

3. Costituisce, altresì, spesa ammissibile l'imposta di registro, in quanto afferente a un'operazione.

4. Ogni altro tributo od onere fiscale, previdenziale e assicurativo per operazioni cofinanziate da parte dei fondi strutturali è ammissibile, nel limite in cui non possa essere recuperato dal beneficiario.

 

Articolo 8

Locazione  Finanziaria (leasing)

1. La spesa per la locazione semplice o per il noleggio è ammissibile, mentre  la spesa per la locazione finanziaria (leasing) è ammissibile al cofinanziamento secondo le condizioni stabilite ai successivi commi.

2. AIUTO CONCESSO ATTRAVERSO IL CONCEDENTE

2.1. Il concedente è il beneficiario diretto del cofinanziamento che viene utilizzato al fine di ridurre l'importo dei canoni versati dall'utilizzatore del bene oggetto del contratto di locazione finanziaria.

2.2. I contratti di locazione finanziaria devono comportare una clausola di riacquisto oppure prevedere una durata minima pari alla vita utile del bene oggetto del contratto.

2.3. In caso di risoluzione del contratto prima della scadenza del periodo di durata minimo, senza la previa approvazione delle autorità competenti, il concedente si impegna a restituire alle autorità nazionali interessate (mediante accredito al Fondo appropriato) la parte della sovvenzione comunitaria corrispondente al periodo residuo.

2.4. L'acquisto del bene da parte del concedente, comprovato da una fattura quietanzata o da un documento contabile avente forza probatoria equivalente, costituisce la spesa ammissibile al cofinanziamento. L'importo massimo ammissibile non deve superare il valore di mercato del bene dato in locazione.

2.5. Non sono ammissibili le spese attinenti al contratto di leasing (segnatamente le tasse, il margine del concedente, i costi di rifinanziamento degli interessi, le spese generali, gli oneri assicurativi, ecc.) non indicate al punto 2.4.

2.6. L'aiuto versato al concedente deve essere utilizzato interamente a vantaggio dell'utilizzatore mediante una riduzione uniforme di tutti i canoni pagati nel periodo contrattuale.

2.7. Il concedente deve dimostrare che il beneficio dell'aiuto verrà trasferito interamente all'utilizzatore elaborando una distinta dei pagamenti dei canoni o con un metodo alternativo che fornisca assicurazioni equivalenti.

3. AIUTO ALL'UTILIZZATORE

3.1. L'utilizzatore è il beneficiario diretto del finanziamento.

3.2. I canoni pagati dall'utilizzatore al concedente, comprovati da una fattura quietanzata o da un documento contabile avente forza probatoria equivalente, costituiscono la spesa ammissibile.

3.3. Nel caso di contratti di locazione finanziaria contenenti una clausola di riacquisto o che prevedono una durata contrattuale minima corrispondente alla vita utile del bene, l'importo massimo ammissibile non deve superare il valore di mercato del bene. Non sono ammissibili le altre spese connesse al contratto (tributi, interessi, costi di rifinanziamento interessi, spese generali, oneri assicurativi, ecc.).

3.4. L'aiuto relativo ai contratti di locazione finanziaria di cui al punto 3.3 è versato all'utilizzatore in una o più quote sulla base dei canoni effettivamente pagati. Se la durata del contratto supera il termine finale per la contabilizzazione dei pagamenti ai fini dell'intervento cofinanziato, viene considerata ammissibile soltanto la spesa relativa ai canoni esigibili e pagati dall'utilizzatore sino al termine finale stabilito per i pagamenti ai fini dell'intervento.

3.5. Nel caso di contratti di locazione finanziaria che non contengono un patto di retrovendita e la cui durata è inferiore al periodo di vita utile del bene oggetto del contratto, i canoni sono ammissibili in proporzione alla durata dell'operazione ammissibile. Tuttavia, l'utilizzatore deve essere in grado di dimostrare che la locazione finanziaria costituiva il metodo più economico per ottenere l'uso del bene. Qualora risultasse che i costi sarebbero stati inferiori utilizzando un metodo alternativo (ad esempio la locazione semplice del bene), i costi supplementari dovranno essere detratti dalla spesa ammissibile.

4. VENDITA E LOCAZIONE FINANZIARIA (LEASE-BACK)

I canoni pagati dall'utilizzatore in forza di un contratto di vendita e conseguente retrolocazione finanziaria possono costituire spese ammissibili a norma del punto 3. I costi di acquisto del bene non sono ammissibili.

 

Articolo 9

Spese di assistenza tecnica

1. Le spese sostenute per l'attività di preparazione, selezione, gestione, attuazione, sorveglianza, monitoraggio, valutazione, informazione e controllo dei programmi operativi insieme alle attività volte a rafforzare la capacità amministrativa connessa all'attuazione dei Fondi sono tutte ammesse nei limiti di cui all'articolo 46 del regolamento generale.

2. In particolare, sono ammissibili le spese sostenute dalla PA al fine di avvalersi del personale interno, di consulenze professionali, di servizi tecnico-specialistici, nonché delle dotazioni strumentali necessarie per le diverse attività riportate al comma 1.

 

Articolo 10

Spese connesse alle singole operazioni

1. Sono ammissibili le spese, sostenute dai beneficiari, connesse all'esecuzione della specifica operazione purché previste dall'operazione stessa ed espressamente indicate nel relativo preventivo ed approvate, ivi comprese quelle di valutazione e controllo.

2. Sono ammissibili le spese sostenute per la costituzione ed il funzionamento del Gruppo europeo di cooperazione territoriale di cui all'articolo 18 del Regolamento (CE) N.1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio.
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