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In vigore al: 08/03/2016

Delibera N. 1069 del 31.03.2008
Direttive per l'applicazione dell'articolo 1-bis e per la predisposizione del piano aziendale per l'attività libero professionale di cui all'art. 1ter, comma 3 della Legge Provinciale del 2 maggio 1995, n. 10 e successive modificazioni.

ALLEGATO

 

1.     Principi generali per l'esercizio dell'attività libero professionale intra- ed extramuraria.

1.1     L'opzione va presentata al Direttore Generale con le decorrenze e nei tempi definiti dalla Legge Provinciale in materia.

1.2     Spetta al Direttore Generale il diritto alla scelta di confermare o non confermare l'incarico alla direzione di strutture complesse o semplici al dirigente che opta per il rapporto di lavoro non esclusivo, alla scadenza dello stesso.

1.3     I dirigenti con rapporto di lavoro a tempo ridotto non possono svolgere alcun tipo di attività libero professionale (né intra- né extramuraria).

1.4     Al Direttore Generale è demandata la facoltà di adottare qualsiasi ulteriore disposizione, che si riveli utile per il corretto esercizio dell'attività libero professionale intramuraria ed extramuraria

 

2.     Principi generali per l'esercizio dell'attività libero professionale intramuraria.

2.1     Deve essere garantita, da parte del dirigente interessato, la prevalenza dell'attività istituzionale sull'attività libero professionale intramuraria, sia in termini di orario che di volumi di prestazioni. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività intramuraria è subordinata al contenimento dei tempi e delle liste d'attesa nei limiti massimi determinati con deliberazione della Giunta provinciale.

2.2     La libera professione intramuraria non deve essere concorrenziale o in contrasto con le finalità e le attività istituzionali dell'Azienda ed il suo svolgimento deve essere organizzato in modo tale da assicurare l'assolvimento dei compiti istituzionali e la funzionalità dei servizi, nel rispetto della normativa disciplinante la materia; essa pertanto non può comportare, per ciascun dipendente, una produttività superiore a quella assicurata per i compiti istituzionali.

2.3     L'attività libero professionale intramuraria è prestata di norma nella disciplina di appartenenza od altra disciplina tuttavia con parere favorevole di apposita commissione, ed in regime ambulatoriale, ivi comprese le attività di diagnostica strumentale e di laboratorio, sia nelle strutture ospedaliere che territoriali, in favore e su libera scelta dell'assistito.

 

3.     Responsabilità organizzative aziendali.

3.1     L'Azienda ha il compito di monitorare costantemente il rapporto tra attività istituzionale resa in regime ordinario ed attività libero professionale intramuraria.

3.2      Ai fini del progressivo allineamento dei tempi di erogazione delle prestazioni nell'ambito dell'attività istituzionale ai tempi medi di quelle rese in regime di libera professione intramuraria ed affinchè il ricorso a quest'ultima sia conseguenza di libera scelta del cittadino e non di carenza nell'organizzazione, il Direttore Generale dell'Azienda presenta annualmente una relazione sull'esercizio della libera professione intramuraria alla Giunta Provinciale con particolare riferimento alle implicazioni sulle liste d'attesa e alle disparità nell'accesso ai servizi pubblici.

3.3     Al fine di permettere il controllo dei volumi delle prestazioni l'Azienda affida il servizio di prenotazioni dell'attività libero professionale intramuraria a personale aziendale o comunque dall'Azienda a ciò destinato, senza ulteriori oneri aggiuntivi, da eseguire in sede o tempi diversi rispetto a quelli istituzionali.

3.4     L'Azienda nonché i comprensori sono responsabili nei confronti della riscossione degli oneri relativi alle prestazioni erogate in libera professione.

 

4.     Modalità e criteri di svolgimento dell'attività libero professionale intramuraria.

4.1     L'autorizzazione e le modalità di svolgimento dell'attività libero-professionale intramuraria, concessa nel rispetto delle direttive impartite dalla Giunta Provinciale, può essere revocata in ogni momento se l'attività libero professionale è svolta in modo difforme alle modalità fissate dal Direttore Generale o se non sono raggiunti i risultati prefissi con l'autorizzazione in parola.

4.2     L'attività libera professione intramuraria è  svolta fuori dall'orario di lavoro e delle attività previste dall'impegno di servizio, in fasce orarie ben distinte dalla normale attività istituzionale e con un piano di lavoro definito e sottoscritto dai singoli dirigenti. I dirigenti autorizzati all'esercizio dell'attività libero professionale intramuraria sono soggetti alla rilevazione presenze (timbratura) mediante l'utilizzo di appostito codice (al fine di tenere distinte le due attività).

4.3     L'attività libero professionale intramuraria può essere svolta anche nelle strutture e negli spazi utilizzati per l'attività istituzionale, fermo restando che l'organizzazione del servizio deve assicurare orari diversi per le due attività, privilegiando comunque l'attività istituzionale.

4.4     Dovranno essere sviluppati gli strumenti organizzativi più idonei al fine di consentire lo svolgimento della libera professione intramuraria all'interno delle strutture aziendali.

4.5     Nello svolgimento dell'attività libero professionale intramuraria il professionista non può ricorrere all'utilizzo del ricettario del Servizio Sanitario.

4.6     Le tariffe libero professionali sono approvate dal Direttore Generale.

4.7     Tutte le tipologie di attività libero professionale vanno compiutamente previste e disciplinate.

 
5.     Esercizio attività libero professionale extramuraria.

5.1     Il professionista che svolge attività libero professionale extramuraria può esercitare tale attività esclusivamente in ambito privato; pertanto il professionista opera a titolo personale, ovvero senza alcun rapporto con il Servizio Sanitario Pubblico. e con l'Azienda Sanitaria della Provincia di Bolzano.

5.2     Per l'esercizio dell'attività libero professionale extramuraria è confermato il divieto di esercizio sotto qualsiasi forma, dalla libera professione intramuraria.

5.3     È fatto divieto di rendere prestazioni professionali anche di natura occasionale e periodica a favore o all'interno di strutture pubbliche o private accreditate o convenzionate.

5.4     L'esercizio dell'attività libero professionale extramuraria non esonera il dirigente sanitario a dare la totale disponibilità nell'ambito dell'impegno di servizio, per la realizzazione dei risultati programmati e lo svolgimento delle attività professionali di competenza.

5.5     Il dirigente che opta per la libera professione extramuraria non può effettuare attività di consulenza e consulti.

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