Sentenza 6 marzo 2001, n. 43; Pres. ff. Mosna - Est. Zelger
L'imposizione del vincolo paesaggistico anche sulle zone di recupero – per il periodo in cui le stesse sono prive di piani di attuazione o di recupero – può essere disposta ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 comma 1 lett. b) e dell'art. 5 L.P. 25 luglio 1970 n. 16. La relativa autorizzazione, anche alla luce degli artt. 7 e 8 della stessa legge, per i progetti da effettuarsi in dette zone, rimane di competenza del Sindaco, che rilascia la stessa unitamente alla concessione edilizia.
Il piano paesaggistico, approvato con decreto di vincolo paesaggistico di competenza del presidente della Giunta provinciale – secondo il procedimento previsto dagli artt. 3 e 4 della L.P. 25 luglio 1970 n. 16 – è un tipico atto di programmazione a contenuto generale per il quale non è richiesta, ai sensi dell'art. 3 comma 2 L.P. 22 ottobre 1993 n. 17, una specifica motivazione, pur dovendo il provvedimento rispondere all'esigenza dell'indicazione dell'iter logico seguito in ordine alle ragioni di imposizione dei vincoli contenuti nel piano.
I beni costituenti bellezze naturali possono formare oggetto di distinte forme di tutela ambientale a seconda del profilo considerato; pertanto la tutela paesaggistica è perfettamente compatibile con la tutela urbanistica od ecologica, trattandosi di forme complementari di protezioni, preordinate a curare, con diversi strumenti, distinti interessi pubblici; con la conseguenza che, pur non sussistendo alcuna fungibilità fra le varie legislazioni di settore, le stesse possono riferirsi contestualmente allo stesso oggetto.
La disciplina della tutela del paesaggio, dettata dagli artt. 1 e 5 della L.P. n. 16/70, prevede la possibilità di limitazione anche di diritti collegati alla proprietà: ciò si concilia anche con i principi sanciti dalla Costituzione agli artt. 9 e 42, da cui si desume che la priorità assegnata dall'ordinamento alla protezione del paesaggio è di livello gerarchico tale da prevalere sugli altri valori costituzionali. Invero, la tutela del paesaggio – che è principalmente finalizzata al controllo degli interventi sul territorio per assicurare un'ordinata salvaguardia e mutazione dell'ambiente – è interesse prevalente su qualsiasi altro interesse, pubblico o privato, e di regola non richiede alcuna comparazione con l'interesse del privato.
Il vincolo paesaggistico non impedisce l'utilizzazione a scopi agricoli dell'area protetta, con la possibilità che sia autorizzata l'esecuzione di lavori di miglioramento e di prosciugamento del terreno, con le procedure di cui agli artt. 7, 8 e 12 della L.P. 16/1970.