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In vigore al: 08/03/2016

Corte costituzionale - Ordinanza N. 195 del 12.06.1996
Adeguamento della normativa provinciale in materia di pubblico impiego

Ordinanza (30 maggio) 12 giugno 1996, n. 195; Pres. Ferri – Red. Vari
 
Ritenuto che, con ricorso notificato in data 19 agosto 1994, il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato, ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento), varie disposizioni legislative della Provincia autonoma di Bolzano, in quanto non adeguate ai nuovi principi in materia di pubblico impiego dettati dalla legislazione statale, in particolare dall'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 e dai decreti legislativi 10 novembre 1993, n. 470 e 23 dicembre 1993, n. 546;
che le censure vengono rivolte avverso la legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6 (Ordinamento degli uffici e del personale della Provincia di Bolzano), la legge provinciale 3 ottobre 1991, n. 27 (Modifiche all'ordinamento del personale), la legge provinciale 16 ottobre l992, n. 36 (Riordinamento dello stato giuridico del personale), nel loro complesso, nonché avverso gli arti. 2, 4, 6, 10 e 12 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10 (Riordinamento della struttura dirigenziale della Provincia di Bolzano) e l'art. 4 della legge provinciale 7 dicembre 1988, n. 54 (Modifiche all'ordinamento del personale), come sostituito dall'art. 13 della legge provinciale 3 ottobre 1991, n. 27;
che si è costituita in giudizio la Provincia autonoma di Bolzano, deducendo l'infondatezza e l'inammissibilità del ricorso;
che, in prossimità dell'udienza, l'Avvocatura generale dello Stato ha depositato una memoria, nella quale, rilevato che la Provincia autonoma di Bolzano, con legge provinciale 10 agosto 1995, n. 16 (Riforma dell'ordinamento del personale della Provincia), ha adeguato la propria normativa ai parametri invocati, si deduce l'avvenuta cessazione della materia del contendere;
che, del pari, la difesa della Provincia autonoma di Bolzano, con memoria presentata in prossimità dell'udienza, ha chiesto che, a seguito della entrata in vigore della legge provinciale n. 16 del 1995, sia dichiarata cessata la materia del contendere;
che, successivamente, in data 9 maggio 1996, l'Avvocatura generale dello Stato ha depositato un atto di rinuncia al ricorso, «essendo venuto meno l'interesse ad ottenere una pronuncia della Corte costituzionale», rinuncia accettata dalla Provincia autonoma di Bolzano.
Considerato che la rinuncia al ricorso, seguita dalla relativa accettazione, comporta, ai sensi dell'art. 25 delle nonne integrative per i giudizi davanti a questa Corte, l'estinzione del processo.

Per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara estinto il processo.