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In vigore al: 08/03/2016

Corte costituzionale - Sentenza N. 244 del 03.06.1992
Concessione di contributi per il risparmio energetico

Sentenza (20 maggio) 3 giugno 1992, n. 244, Pres. Corasaniti - Red. Caianiello.
 
Ritenuto in fatto: 1.1. La Provincia autonoma di Bolzano, con distinti ricorsi, ha proposto conflitti di attribuzione nei confronti dello Stato in ordine a due decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato emanati in esecuzione di norme contenute nella legge 9 gennaio 1991 n. 10, che ha dettato disposizioni per l'attuazione del piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia.

1.2. Con il primo atto di gravame la ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale 15 febbraio 1991 (pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 46 del 1991) con il quale, in attuazione dell'art. 9 della legge, si dettano le direttive alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano — destinatario della delega, in tema di contributi, disposta dalla legge — per uniformare i criteri di valutazione delle domande, le procedure e le modalità di concessione e di erogazione dei contributi indicati negli artt. 8, 10 e 13 della stessa legge per il settore dell'edilizia, nonché per quelli industriale, artigianale, terziario ed agricolo.

La Provincia autonoma, che aveva già sollevato questione di legittimità costituzionale in via principale del citato art. 9 della legge, ritenendolo invasivo di proprie competenze statutariamente garantite, ripropone le stesse censure contro l'atto applicativo della previsione legislativa, ribadendo la violazione di numerosi parametri statutari (artt. 8, nn. 5, 6, 9, 10, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 24 e 28; 9, nn. 3, 8, 9, 10 e 11; 12; 13; 14; 16, comma 1;
104 e 107 dello Statuto speciale di autonomia approvato con d.P.R. 31 agosto 1972 n. 670; norme di attuazione approvate con d.P.R. 22 marzo 1974 n. 381 e 26 marzo 1977 n. 235; titolo VI dello Statuto, integrato dalla legge 30 novembre 1989 n. 386; articolo unico 1. 21 aprile 1983 n. 127) e la lesione di proprie competenze nelle diverse materie indicate nei suddetti parametri di riferimento.
Dell'impugnato decreto ministeriale la ricorrente chiede l'annullamento in parte qua, per illegittimità derivata dall'art. 9 della legge, che illegittimamente ha ricompreso nella delega ivi prevista, di carattere generale, anche le province autonome dotate di potestà statutariamente garantite e riconosciute negli specifici settori dall'articolo unico 1. 21 aprile 1983 n. 127.
1.3. Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri, per il tramite della Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che il ricorso sia dichiarato « inammissibile per quanto di ragione e per quant'altro infondato ».
2.1. Con altro ricorso la provincia autonoma di Bolzano ha impugnato il decreto ministeriale 17 luglio 1991 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 188 del 1991), con il quale, in attuazione dell'art. 18 1. n. 10 del 1991, si dettano le modalità di concessione e di erogazione dei contributi, previsti dall'art. 14 della stessa legge, per iniziative volte alla riattivazione, costruzione e potenziamento di impianti idroelettrici.
La ricorrente denuncia, anche in questo caso, la violazione di numerosi parametri di riferimento (artt. 8, nn. 5, 6, 9,10, 14, 16, 17,18, 20, 21, 24 e 28; 9, nn. 3, 8, 9, 10 e 11; 12; 13; 14; 16, comma 1; 104 e 107 dello Statuto speciale di autonomia; norme di attuazione approvate con d.P.R. 22 marzo 1974 n. 381 e 26 marzo 1977 n. 235; titolo VI dello Statuto, integrato dalla legge 30 novembre 1989 n. 386; articolo unico 1. 21 aprile 1983 n. 127), sostenendo che il provvedimento impugnato, se interpretato nel senso di voler dettare una disciplina generale applicabile anche ai contributi di spettanza provinciale e non solo a quelli di competenza statale, invaderebbe la sfera delle attribuzioni provinciali nelle materie cui si riferiscono i previsti benefici, sottraendo alla provincia autonoma il potere di valutazione delle domande di contributi di sua competenza e di concessione dei medesimi, sovrapponendosi alla disciplina già dettata dalla legge provinciale n. 11 del 1987, ed infine trattenendo allo Stato le relative quote di finanziamento che si sarebbero dovute trasferire alla provincia ricorrente.
2.2. Si è costituito in giudizio il Presidente del consiglio dei Ministri, per il tramite dell'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo il rigetto del ricorso.
La difesa dello Stato sostiene che, nonostante che la formulazione dell'art. 14 della legge sembrerebbe presupporre un riparto di attribuzioni tra lo Stato e la provincia autonoma a seconda della competenza dell'impianto, la mancata fissazione di precisi parametri per stabilire siffatto riparto fa propendere per l'affermazione che non residuerebbe, allo stato della normativa, alcuna competenza provinciale. La stessa Avvocatura ricorda che l'art. 14 della legge non è stato sottoposto dalla provincia autonoma di Bolzano al vaglio di costituzionalità e che il decreto ministeriale ora impugnato ha attuato la legge nei limiti in cui la sua effettiva portata lo consentiva, senza alcuna invasione di competenze provinciali.
3.1. In prossimità dell'udienza hanno presentato memorie, per entrambi i giudizi, sia la ricorrente Provincia di Bolzano, sia l'Avvocatura generale dello Stato.
3.2. Con riferimento al primo ricorso (reg. conf l. n. 25 del 1991), mentre la difesa dello Stato si limita ad affermare che, alla luce di alcuni passi della sentenza n. 483 del 1991 di questa Corte, nel frattempo intervenuta, « va riconsiderato » il contenuto dell'impugnato d.m. 15 febbraio 1991 « per quanto riguarda le province autonome di Trento e di Bolzano », la ricorrente nella sua memoria insiste per l'accoglimento dell'impugnativa sul presupposto che, a seguito della citata sentenza n. 483 del 1991 — che ha, tra l'altro, dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 9 e 38 1. n. 10 del 1991, nella parte in cui includono nella delega generalizzata anche le Province autonome e dispongono per i relativi finanziamenti — il decreto ministeriale oggetto del conflitto è ormai privo di fondamento legale.
3.3. In relazione alla seconda impugnativa (reg. conf l. n. 38 del 1991), l'Avvocatura generale dello Stato sostiene che, alla luce della citata sentenza n. 483 del 1991, — che ha tra l'altro dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, comma 1, 1. n. 10 del 1991, sul presupposto che quella norma si riferisce ai soli contributi, fra quelli indicati nel precedente art. 14, che sono di spettanza dello Stato — « risulta indirettamente confermata l'indifferenza del decreto ministeriale... alla materia provinciale », e ribadisce le ragioni esposte nell'atto di costituzione.
La ricorrente, invece, sottolinea che il provvedimento impugnato, anziché limitarsi a disciplinare i soli contributi (di cui all'art. 14 della legge) dispettanza dello Stato, pretende di dettare criteri e modalità anche per quelli di competenza delle province autonome, così disconoscendone le attribuzioni costituzionalmente garantite ed operando altresì senza la base legale di cui all'art. 18 della legge, come interpretato da questa Corte.
Contesta, quindi, la tesi della difesa dello Stato secondo cui nessuna competenza la Provincia autonoma potrebbe vantare in materia di impianti idroelettrici, ricordando: che l'art. 9, n. 9 dello Statuto riconosce le competenze provinciali riguardanti le imprese di produzione di energia elettrica che utilizzino derivazioni di acque pubbliche, escluse solo « le grandi derivazioni a scopo idroelettrico »; che l'art. 6 delle norme di attuazione approvate con d.P.R. 26 marzo 1977 n. 235 conferma il suindicato riparto di competenze e che, infine, in ambito provinciale è stata già emanata una disciplina legislativa riguardante tali impianti idroelettrici (1. prov. 5 maggio 1987 n. 11, artt. 8 e 9).
Ricorda infine che, essendosi nel ricorso altresì denunciata la lesione dell'autonomia finanziaria provinciale conseguente al mancato trasferimento di una quota degli stanziamenti previsti dalla legge n. 10 del 1991 per i contributi di cui all'art. 14, anche tale censura trova ora sostegno nella più volte ricordata sentenza n. 483 del 1991, in quanto, analogamente con quanto ivi sostenuto (sia pure per un diverso tipo di interventi), anche per i contributi destinati agli impianti idroelettrici di competenza provinciale il finanziamento deve avvenire per le Province autonome in forma differenziata, secondo le modalità relative alle funzioni proprie delle province stesse.
 
Considerato in diritto: 1.1. I decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 15 febbraio 1991 e 17 luglio 1991, impugnati entrambi dalla Provincia autonoma di Bolzano, sono stati emanati in esecuzione di norme della legge 9 gennaio 1991 n. 10 sul contenimento dei consumi energetici.
1.2. Il primo dei suddetti decreti detta le direttive alle Regioni e alle Province autonome per « uniformare i criteri di valutazione delle domande le procedure e le modalità di concessione dei contributi », previsti dagli artt. 8, 10 e 13 della legge n. 10 cit., nel presupposto della delega delle relative funzioni amministrative, operata dall'art. 9 della stessa legge nei confronti di tutti i soggetti di autonomia.
La Provincia ricorrente - che con precedente ricorso, deciso da questa Corte con sentenza n. 483 del 1991, aveva già sollevato questione di legittimità costituzionale in via principale del suddetto art. 9 della legge, ritenendolo invasivo di proprie competenze, statutariamente garantite, nell'assunto che la norma statale le sottraesse la titolarità delle funzioni concernenti l'erogazione dei detti contributi e la disciplina degli interventi che sarebbero invece di esclusiva competenza provinciale - rivolge ora, (reg. confl, n. 25 del 1991) contro il provvedimento applicativo di detto art. 9, omologhe censure di violazione di molti parametri statutari e di lesione di proprie attribuzioni.
1.3. Con altro ricorso (reg. confi, n. 38 del 1991) la Provincia autonoma di Bolzano impugna il decreto del Ministro dell'industria del 17 luglio 1991, con il quale, in attuazione dell'art. 18 1. n. 10 del 1991, vengono dettate le « modalità di concessione ed erogazione dei contributi » in conto capitale per iniziative volte all'attivazione, costruzione e potenziamento di impianti idroelettrici, previsti dall'art. 14 della stessa legge, ed altresì, « le prescrizioni tecniche richieste per la stesura degli studi di fattibilità e dei progetti esecutivi, le prescrizioni circa le garanzie di regolare esercizio e di corretta manutenzione degli impianti incentivati nonché i criteri di valutazione delle domande di finanziamento » degli impianti medesimi.
Anche nei confronti dell'art. 18 cit. - di cui, unitamente all'art. 14 della stessa legge (in precedenza non impugnato in via principale dalla ricorrente), il d.m. 17 luglio 1991 oggetto del presente ricorso è attuativo - la Provincia autonoma aveva proposto, con il medesimo ricorso in via principale (deciso con la citata sentenza n. 483 del 1991), questione di legittimità costituzionale assumendo la lesione delle attribuzioni provinciali; omologhe censure formula ora nei confronti del provvedimento ministeriale attuativo delle previsioni legislative richiamate, sostenendo la violazione delle competenze provinciali, relative alle materie e ai settori cui si riferiscono gli interventi ammessi ai contributi, nonché dell'articolata disciplina statutaria (artt. 12, 13 e 14) in materia di energia elettrica.
2. Poiché i due ricorsi proposti dalla Provincia autonoma di Bolzano riguardano provvedimenti ministeriali attuativi di alcune norme della legge dello Stato n. 10 del 1991 sul contenimento dei consumi energetici, svolgendo questioni connesse, i relativi giudizi possono essere riuniti per essere decisi con unica pronuncia.
3. Il ricorso (n. 25 del 1991), avente ad oggetto il d.m. 15 febbraio 1991, è fondato.
Con la citata sentenza n. 483 del 1991, è stato accolto in parte il ricorso in via principale proposto dalla Provincia di Bolzano ed è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale degli artt. 9 e 38 1. n. 10 del 1991 nella parte in cui, includevano, « nella delega delle funzioni amministrative e nel procedimento di ripartizione dei finanziamenti ivi previsti, anche le province autonome di Trento e di Bolzano », anziché considerare quelle funzioni come proprie di queste. Di conseguenza il decreto ministeriale del 15 febbraio 1991, essendo fondato sull'art. 9 1. n. 10 del 1991, dichiarato costituzionalmente illegittimo, deve essere annullato in parte qua perché non spetta allo Stato dettare, in attuazione del citato art. 9, le direttive in argomento nei confronti delle province autonome.
4.1. Il ricorso (n. 38 del 1991), avente ad oggetto il decreto del Ministro dell'industria del 17 luglio 1991, attuativo degli artt. 14 e 18 1. n. 10 del 1991, è inammissibile.
L'art. 14 cit-, distinguendo in materia di impianti di derivazione di acqua per produzione di energia elettrica le competenze dello Stato e quelle delle regioni e delle province autonome, dispone, al comma 3, che la domanda di ammissione al contributo per la riattivazione o la costruzione degli impianti medesimi è presentata al Ministero dell'industria, alla regione o alla provincia autonoma « a seconda della competenza dell'impianto », e precisa, ,al comma 4, che sono concessi ed erogati con decreto del Ministro dell'industria i contributi « per gli impianti di propria competenza». A sua volta l'art. 18 della stessa legge prevede che, con decreto ministeriale, siano fissate le modalità di concessione ed erogazione di taluni contributi contemplati dalla legge, tra i quali quelli disposti dall'art. 14.
In proposito va ricordato che la già citata sentenza di questa Corte n. 483 del 1991 ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale, a suo tempo proposta in via principale dalla stessa Provincia di Bolzano, chiarendo che il citato art. 18, comma 1, si riferisce ai soli contributi di spettanza dello Stato indicati negli artt. 11, 12 e 14, « che non hanno formato oggetto di questioni di legittimità costituzionale e rispetto ai quali le ricorrenti (province autonome di Trento e Bolzano) hanno dimostrato di non avere alcun interesse ».
Diversamente da quanto si sostiene in via di ipotesi nel ricorso, non risulta che il provvedimento impugnato, nel dare attuazione all'art. 18 cit., abbia inteso disciplinare anche i contributi di competenza provinciale.
Nè potrebbe trarsi argomento contrario a tale conclusione dalla disposizione contenuta nell'art. 2, comma 1, del censurato decreto ministeriale - secondo cui la domanda di contributo va presentata al Ministero « e alla regione o alla provincia autonoma di Trento o Bolzano a seconda dell'ubicazione dell'impianto » - perché essa tende, sempre e solo per gli interventi di competenza statale, a rendere note alle regioni ed alle province autonome le domande di contributo onde consentire l'esercizio di competenze di loro spettanza eventualmente coinvolte dagli interventi statali cui si riferisce il contributo. Si tratta, dunque, di una norma procedimentale che non ha alcuna incidenza sul riparto delle competenze, essendo evidente che, quando si tratti di contributi che spetta alla Provincia erogare, resta ferma la sua competenza a ricevere le relative domande.
4.2. E poi evidente che, riferendosi il decreto ministeriale impugnato, in conformità all'art. 18 cit., solo ai contributi di competenza statale, è escluso che in base ad esso lo Stato possa trattenere le quote di finanziamento relative agli interventi di cui all'art. 14 1. n. 10 del 1991, trattandosi di contributi che spetta alla Provincia erogare.
4.3. In conclusione, poiché il decreto ministeriale impugnato, attuando l'art. 18 cit., non incide su competenze della Provincia ricorrente, il ricorso è inammissibile.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi:
1) dichiara che non spetta allo Stato dettare, nei confronti delle provincie autonome, le direttive contemplate nell'art. 9, comma 2, 1. 9 gennaio 1991 n. 10 e, conseguentemente, annulla in parte qua il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianale 15 febbraio 1991 (Direttive alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano per uniformare i criteri di valutazione delle domande, le procedure e le modalità di concessione e di erogazione dei contributi previsti dalla legge 9 gennaio 1991 n. 10), pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 46 del 23 febbraio 1991;.
2) dichiara inammissibile il ricorso proposto dalla Provincia di Bolzano avverso il decreto del Ministro dell'industria 17 luglio 1991 (Modalità di concessione ed erogazione dei contributi di cui all'art. 14 della legge 9 gennaio 1991 n. 10, recante norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia), pubblicato nel supplemento ordinario allaGazzetta ufficialedella Repubblica italiana n. 188 del 12 agosto 1991.
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