In vigore al

RICERCA:

In vigore al: 08/03/2016

Corte costituzionale - Sentenza N. 796 del 14.07.1988
Contributi statali per l'automazione dei processi produttivi

Sentenza (4 luglio) 14 luglio 1988, n. 796; Pres. Saja - Red. Cheli
 
Ritenuto in fatto: 1. Con ricorso notificato il 20 gennaio 1984 la Provincia autonoma di Bolzano ha sollevato questione di legittimità costituzionale nei confronti dell'art. 1 — nel suo complesso, ma con riferimento particolare ai commi 4, 6 e 10 — 1. 19 dicembre 1983 n. 696 recante « Norme concernenti l'agevolazione della produzione industriale delle piccole e medie imprese e l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi ».
Con tale legge è stata disposta la concessione di contributi alle piccole e medie imprese nonché alle imprese artigiane al fine di agevolare l'acquisto o l'utilizzazione mediante locazione finanziaria di macchine ed apparecchiature di comando e controllo elettronico destinate a favorire l'automazione dei processi produttivi (art. 1 commi 1, 2 e 3). Tali contributi vengono concessi dal Ministero dell'industria su proposta del comitato interministeriale di cui all'art. 9 comma 5 d.P.R. 9 novembre 1976 n. 902 (art. 1 comma 4), con riferimento a categorie di macchine ed apparecchiature individuate dal CIPI (art. 1 comma 5) e secondo modalità, tempi e procedure per la presentazione delle domande e per l'erogazione stabilite con decreto dello stesso Ministro dell'industria (art. 1 comma 6). La legge, dispone inoltre la non cumulabilità dei contributi stessi con quelli previsti da altre leggi statali, regionali o delle Province (art. 1 comma 10) e prevede la copertura finanziaria degli oneri relativi mediante il fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica di cui alla 1. 17 febbraio 1982 n. 46.
Ad avviso della Provincia autonoma di Bolzano tale disciplina — in quanto applicabile in tutto il territorio nazionale e, pertanto, anche in quello della stessa Provincia — risulterebbe lesiva: a) delle competenze legislative ed amministrative provinciali in materia di « incremento della produzione industriale » (art. 9 n. 8 st. spec. Trentino-Alto Adige) e di « artigianato » (art. 8 n. 9 stesso statuto), per il fatto di avere regolato analiticamente un settore costituzionalmente riservato alla Provincia affidando tutti i poteri relativi allo Stato, « senza neppure prevedere una qualche forma di consultazione della stessa Provincia »; b) dell'autonomia finanziaria riconosciuta alla Provincia e regolata, per l'incremento delle attività industriali, dall'art. 15 st. spec. (che ha trovato attuazione nell'art. 5 d.P.R. 31 luglio 1978 n. 1017), nonché, per i profili generali, dagli artt. 78 e 79 stesso statuto, dal momento che la legge impugnata è intervenuta direttamente in un settore di competenza provinciale, mentre si sarebbe dovuta limitare ad assegnare una quota del finanziamento statale previsto, lasciando poi alla Provincia la possibilità di disporre autonomamente dello stesso.
2. Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, al fine di chiedere il rigetto del ricorso.
La difesa statale rileva preliminarmente come l'art. 11. n. 696 del 1983 disciplini una particolare forma di utilizzazione del Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica istituito con l'art. 14 l. 17 febbraio 1982 n. 46 recante « Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale »: di talché la normativa contenuta nella legge impugnata si limiterebbe soltanto a rispecchiare la disciplina posta negli artt. 14-19 1. n. 46 del 1982 al fine « di favorire la realizzazione di programmi di imprese destinati ad introdurre rilevanti avanzamenti tecnologici finalizzati a nuovi prodotti o processi produttivi, sulla base di priorità stabilite dal CIPI con riguardo alle esigenze generali dell'economia nazionale ».
La legge in contestazione si porrebbe quindi « fuori delle materie  "incremento della produzione industriale" ed  "artigianato" riservate alla competenza provinciale dalle norme statutarie, trattandosi piuttosto di normativa intesa alla realizzazione di princìpi di programmazione economica nazionale ». Di conseguenza, non risulterebbe neppure violata l'autonomia finanziaria della Provincia disposta dagli artt. 15 e 78 st., dal momento che « l'attribuzione di una quota degli stanziamenti disposti per gli interventi dello Stato nei settori di competenza delle Province non è statutariamente e quindi costituzionalmente garantita, ma può essere derogata da diverse disposizioni contenute nelle leggi di programmazione nazionale ».
3. In prossimità dell'udienza di discussione la Provincia autonoma di Bolzano ha prodotto memoria al fine di Sviluppare le tesi enunciate nel ricorso.
 
Considerato in diritto: 1. Con il ricorso di cui è causa la Provincia autonoma di Bolzano impugna l'art. 1 - con riferimento particolare ai commi 4, 6 e 10 - l. 19 dicembre 1983 n. 696, recante « Norme concernenti l'agevolazione della produzione industriale delle piccole e medie imprese e l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi », per violazione degli artt. 8 n. 9, 9 n. 8, 15, 16, 78 e 79 d.P.R. 31 agosto 1972 n. 670 (st. Trentino-Alto Adige) e delle relative norme di attuazione (d.P.R. 31 luglio 1978 n. 1017).
Tale impugnativa viene motivata sia con riferimento all'asserita invasione delle competenze statutariamente spettanti alla Provincia autonoma in materia di « incremento della produzione industriale » e di « artigianato » (art. 9 n. 8 e 8 n. 9 st. spec. e delle relative norme di attuazione), sia in relazione all'asserita lesione dell'autonomia finanziaria riconosciuta alla Provincia in tema di interventi nei settori di competenza provinciale e, in particolare, di interventi per l'incremento della produzione industriale (artt. 15, 78, 79 st. spec. e delle relative norme di attuazione).
2. Il ricorso non è fondato.
La l. 19 dicembre 1983 n. 696 ha disposto uria serie di misure di intervento finanziario destinate a favorire in tutto il territorio nazionale la produzione industriale delle medie e piccole imprese, nella prospettiva di un ammodernamento dei processi produttivi collegato all'introduzione di tecniche di automazione e di controllo elettronico.
In tale prospettiva, la legge di cui è causa rappresenta uno» sviluppo della disciplina in precedenza posta con la l. 17 febbraio 1982 n. 46 in tema di « interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale »: disciplina mediante la quale si è provveduto ad istituire, presso il Ministero dell'industria, il « Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica »,  Con il compito di finanziare i programmi delle imprese « destinate ad introdurre rilevanti avanzamenti tecnologici finalizzati a nuovi prodotti e processi produttivi, già esistenti » (art. 14 commi 1 e 2). La stessa l. n. 46 ha previsto altresì:
a) la competenza del CIPI a stabilire le condizioni di ammissibilità agli interventi del fondo e a graduarne la priorità « avendo riguardo alle esigenze generali dell'economia nazionale » nonché a determinare le modalità per l'istruttoria delle domande di concessione (artt. 14 comma 3 e 16 comma 1);
b) la competenza del Ministro dell'industria a stabilire le modalità, i tempi e le procedure per la presentazione delle domande e per l'erogazione dei contributi; a deliberare gli interventi, previo parere di un apposito comitato tecnico; a stipulare i contratti con le imprese beneficiare; a liquidare gli impegni di spesa; a revocare, o interrompere, in caso di inadempimento, le concessioni (art. 16 comma 2 ss.);
c) l'obbligo per il Governo di riferire annualmente al Parlamento sulla determinazione dei fondi, sullo stato di avanzamento dei programmi e sui risultati ottenuti (art. 17);
d) la copertura finanziaria del fondo a carico del bilancio statale, con la riserva di una quota, pari al 20 % degli stanziamenti, a favore del settore delle piccole e medie industrie (art. 18).
3. Dall'insieme di tali disposizioni risulta, dunque, evidente il carattere di normazione generale sulla programmazione economica che la disciplina posta dalla 1. n. 46 del 1982 in tema di innovazione tecnologica, con riferimento a « settori dell'economia di rilevanza nazionale », viene ad assumere: carattere che non può non riflettersi anche nei confronti della disciplina formulata con la 1. n. 696 del 1983, oggetto dell'impugnativa, dal momento che - come rileva la difesa dello Stato - gli interventi disposti in questa legge si limitano a ricalcare, per i settori delle piccole e medie imprese, i princìpi già enunciati nella 1. n. 46, fino a utilizzare, per la copertura degli oneri relativi, la stessa quota del Fondo speciale riservata al settore delle piccole e medie imprese dall'art. 18 di tale legge.
Ma una volta riconosciuto il contesto unitario che collega i contenuti della 1. n. 696 del 1983 alla disciplina posta con la 1. n. 46 del 1982 sono destinate anche a cadere le censure formulate, con il ricorso di cui è causa, nei confronti della prima legge, tanto con riferimento al profilo relativo all'invasione della competenza provinciale, quanto con riferimento al profilo connesso all'asserita lesione dell'autonomia finanziaria della Provincia.
In relazione al primo profilo, sarà, infatti, la rilevanza nazionale dell'interesse posto ad oggetto della normativa impugnata - interesse incentrato sullo sviluppo tecnologico delle imprese e sull'automazione dei processi produttivi — a giustificare la presenza di una disciplina statale non condizionata da limiti territoriali; mentre, in relazione al secondo profilo, sarà il carattere di « norma generale sulla programmazione economica », riconoscibile nella disciplina di cui è causa, a rendere operante la deroga al meccanismo ordinario di finanziamento (mediante assegnazione alla Provincia di quote degli stanziamenti annuali iscritti nel bilancio statale) prevista dalla prima parte dell'art. 15 st. spec. in tema di interventi finanziari per l'incremento delle attività industriali.

Per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 l. 19 dicembre 1983 n. 696 sollevata, con riferimento agli artt. 8 n. 9, 9 n. 8, 15, 16, 78 e 79 d.P.R. 31 agosto 1972 n. 670 ed alle relative norme d'attuazione (d.P.R. 31 luglio 1978 n. 1017), dalla Provincia autonoma di Bolzano con il ricorso di cui in epigrafe.
ActionActionNorme costituzionali
ActionActionNormativa provinciale
ActionActionDelibere della Giunta provinciale
ActionActionSentenze della Corte costituzionale
ActionAction2024
ActionAction2023
ActionAction2022
ActionAction2021
ActionAction2020
ActionAction2019
ActionAction2018
ActionAction2017
ActionAction2016
ActionAction2015
ActionAction2014
ActionAction2013
ActionAction2012
ActionAction2011
ActionAction2010
ActionAction2009
ActionAction2008
ActionAction2007
ActionAction2006
ActionAction2005
ActionAction2004
ActionAction2003
ActionAction2002
ActionAction2001
ActionAction2000
ActionAction1999
ActionAction1998
ActionAction1997
ActionAction1996
ActionAction1995
ActionAction1994
ActionAction1993
ActionAction1992
ActionAction1991
ActionAction1990
ActionAction1989
ActionAction1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 1 del 19.01.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 157 del 11.02.1988
ActionAction Corte costituzionale - Ordinanza N. 165 del 11.02.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 177 del 18.02.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 211 del 25.02.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 213 del 25.02.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 214 del 25.02.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 215 del 25.02.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 217 del 25.02.1988
ActionAction Corte costituzionale - Ordinanza N. 222 del 25.02.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 234 del 03.03.1988
ActionAction Corte costituzionale - Ordinanza N. 242 del 03.03.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 274 del 10.03.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 277 del 10.03.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 305 del 17.03.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 306 del 17.03.1988
ActionAction Corte costituzionale - Ordinanza N. 341 del 24.03.1988
ActionAction Corte costituzionale - Ordinanza N. 360 del 24.03.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 415 del 07.04.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 448 del 14.04.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 449 del 14.04.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 450 del 14.04.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 481 del 27.04.1988
ActionAction Corte costituzionale - Ordinanza N. 495 del 27.04.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 505 del 05.05.1988
ActionAction Corte costituzionale - Ordinanza N. 524 del 05.05.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 530 del 12.05.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 532 del 12.05.1988
ActionAction Corte costituzionale - Ordinanza N. 552 del 12.05.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 555 del 19.05.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 564 del 19.05.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 570 del 19.05.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 571 del 19.05.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 576 del 19.05.1988
ActionAction Corte costituzionale - Ordinanza N. 578 del 19.05.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 610 del 10.06.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 611 del 10.06.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 629 del 10.06.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 632 del 10.06.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 633 del 10.06.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 646 del 16.06.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 691 del 23.06.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 734 del 30.06.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 741 del 30.06.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 743 del 30.06.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 745 del 30.06.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 767 del 07.07.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 768 del 07.07.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 770 del 07.07.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 774 del 07.07.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 775 del 07.07.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 796 del 14.07.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 797 del 14.07.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 798 del 14.07.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 800 del 14.07.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 832 del 21.07.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 834 del 21.07.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 886 del 26.07.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 927 del 28.07.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 963 del 13.10.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 965 del 13.10.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 966 del 13.10.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 975 del 19.10.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 999 del 27.10.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 1065 del 06.12.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 1133 del 22.12.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 1141 del 29.12.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 630 del 10.06.1988
ActionAction1987
ActionAction1986
ActionAction1985
ActionAction1984
ActionAction1983
ActionAction1982
ActionActionSentenze T.A.R.
ActionActionIndice cronologico