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In vigore al: 08/03/2016

Corte costituzionale - Sentenza N. 576 del 19.05.1988
Rettifica di errore materiale del testo di legge provinciale, comunicata con semplice telegramma - Decorso del termine per il visto governativo

Sentenza (11 maggio) 19 maggio 1988, n. 576; Pres. Saja - Red. Mengoni
 
Ritenuto in fatto: 1. Con ricorso notificato il 22 novembre 1985 il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, ha promosso, nei confronti del Presidente della Giunta provinciale della Provincia autonoma dì Bolzano, giudizio per regolamento di competenza in relazione all'atto di promulgazione della l. prov. 20 settembre 1985 n. 14, intitolata « Elenco delle unità immobiliari non occupate e modifiche alle leggi provinciali in materia di edilizia abitativa », per violazione dell'art. 55 del t.u. delle leggi costituzionali concernenti lo st. spec. Trentino-Alto Adige approvato con d.P.R. 31 agosto 1972 n. 670.
Il Consiglio provinciale di Bolzano il 2 luglio 1985 approvava il disegno della legge citata. Il successivo 4 luglio il Presidente del Consiglio provinciale ne trasmetteva il testo al Commissario del Governo in Bolzano, il quale lo restituiva vistato con nota del 3 agosto 1985.
Con telegramma del 5 agosto 1985 il Presidente del Consiglio provinciale comunicava al Commissario del Governo che all'art. 1 comma 2 del testo trasmesso, la parola « iscritte » andava sostituita con la frase « soggette all'iscrizione », allegando la prima pagina del disegno di legge con il testo corretto.
Con telegramma del 29 agosto 1985 il Commissario del Governo, dopo aver interpellato la Presidenza del Consiglio dei Ministri, chiedeva al Presidente del Consiglio provinciale di documentare con una propria attestazione la difformità tra testo approvato e testo trasmesso non essendo possibile desumere, ai fini del controllo governativo, se si trattasse di errore materiale. Il Presidente del Consiglio provinciale, con telegramma del 30 agosto 1985 e con successiva nota del 2 settembre 1985, spiegava che, per un errore di copiatura, non era stato riportato nel testo originariamente trasmesso un emendamento approvato dal Consiglio a maggioranza di voti.
Il 12 settembre 1985 il Commissario del Governo comunicava al Presidente del Consiglio provinciale e al Presidente della Giunta un telegramma della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nel quale si sosteneva che, essendosi esaurito il controllo governativo con il visto apposto dal Commissario del Governo al testo originariamente inviatogli, il Presidente della Giunta non poteva promulgare un testo diverso; occorreva una nuova comunicazione dell'intero disegno di legge corretto, con riapertura, da questo momento, del termine per il controllo governativo. Il Presidente della Giunta provinciale, con nota del 20 settembre 1985, rispondeva assumendo che la comunicazione del testo corretto doveva ritenersi avvenuta mediante il telegramma del 5 agosto, e che pertanto, essendo trascorsi trenta giorni da quella data senza che il disegno di legge fosse stato rinviato, era sorto il potere-dovere, in base all'art. 55 del t.u. cit., di provvedere alla promulgazione.
Lo stesso 20 settembre 1985 la legge è stata promulgata (l. prov. n. 14 del 1985) e poi pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 43 del 24 settembre 1985.
2. L'Avvocatura dello Stato osserva che, in base all'art. 37 d.P.R. 1° febbraio 1973 n. 50, « la comunicazione ai Commissari del Governo dei disegni di legge regionali o provinciali ai sensi del comma 1 dell'art. 55 dello statuto è fatta dal Presidente del Consiglio regionale o provinciale mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento ». Non essendo stata rispettata la prescritta forma di comunicazione, « la promulgazione ha avuto ad oggetto un disegno di legge a riguardo del quale non era ancora iniziato a decorrere e perciò stesso non si era compiuto il termine per l'esame e l'eventuale rinvio da parte del Governo».
Pertanto l'Avvocatura chiede l'annullamento dell'atto di promulgazione.
3. Nel giudizio dinanzi la Corte si è costituita la Provincia autonoma di Bolzano con memoria depositata il 24 dicembre 1985, e quindi fuori termine, il ricorso essendo stato notificato al Presidente della Giunta provinciale il 22 novembre 1985.
 
Considerato in diritto: 1. Il ricorso proposto dal Presidente del Consiglio dei Ministri contro il Presidente della Giunta della Provincia autonoma di Bolzano per regolamento di competenza, e conseguente annullamento dell'atto di promulgazione della l. prov. 20 settembre 1985 n. 14, non è fondato.
Ad avviso del ricorrente, essendo stato il visto del Commissario del Governo, comunicato con nota 3 agosto 1985, apposto a un testo non coincidente con quello approvato dal Consiglio provinciale, la rettifica trasmessa dal Presidente del Consiglio provinciale con telegramma in data 5 agosto 1985 non era sufficiente per riaprire il procedimento di controllo governativo e far decorrere il termine di trenta giorni previsto dall'art. 55 t.u. st. spec. Trentino-Alto Adige. Occorreva una nuova comunicazione del testo corretto nella forma prevista dall'art. 37 d.P.R. 1° febbraio 1973 n. 50, cioè mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Non è chiaro se il ricorrente sostenga la necessità di una nuova comunicazione, nella debita forma, dell'intero testo del disegno di legge, emendato dell'errore di trascrizione occorso nella comunicazione precedente, oppure ammetta che sarebbe stata sufficiente la comunicazione di un erra-tum-corrige purché essa pure nella forma prescritta dall'art. 37 del citato d.P.R. n. 50 del 1973. In ogni caso la tesi non può essere condivisa.
2. Intesa nel primo senso, essa urta contro il principio di economia degli atti. In nessun modo la lettera dell'art. 37 cit. consente di argomentare, in contrasto col presupposto ermeneutico del « legislatore razionale » (valido fino a prova contraria), che, ove nella comunicazione di un disegno di legge al Commissario del Governo siano intervenuti errori materiali facilmente rettificabili con la trasmissione di un errata corrige, la Regione, o La Provincia debba procedere a una nuova comunicazione dell'intero testo emendato, anziché limitarsi a segnalare gli errori, indicando le parole da sostituire.
Intesa nel secondo senso, la tesi del ricorrente è contraddetta da un principio generale in tema di modalità « vincolate » di comunicazione degli atti, le quali non hanno la funzione della « forma » in senso tecnico, ma esclusivamente la funzione di portare l'atto a conoscenza di terzi e di attribuire data certa alla comunicazione.
Ne consegue che, pur quando si tratti di modalità imposta dalla legge, la sua mancanza non rileva qualora la conoscenza e la certazione della data siano state altrimenti raggiunte (arg. ex art. 156 comma 3 c.p.c., richiamato dall'art. 160). Ne consegue, in particolare, che gli effetti della comunicazione (nella specie, la decorrenza del termine di trenta giorni sopra indicato) si produrranno anche se la comunicazione sia stata fatta con una modalità diversa da quella prevista dalla legge, purché equipollente.
3. Nel caso in questione non ricorrono le ragioni che escludono l'equipollenza del telegramma all'invio del testo mediante lettera raccomandata, cioè l'inidoneità del primo a riprodurre esattamente la punteggiatura e gli « a capo », che sono essenziali per comprendere un testo, e specialmente un testo di legge. Il Presidente del Consiglio provinciale di Bolzano si è servito del mezzo telegrafico solo per comunicare una rettifica, di portata sostanziale non trascurabile, ma formalmente molto ridotta, in quanto si limitava a sostituire — nell'art. 1 comma 2 del testo originariamente trasmesso con lettera raccomandata — alla parola «iscritte» la frase « soggette a iscrizione ».
A questo fine limitato il telegramma, del resto accompagnato dalla trasmissione della prima pagina del disegno di legge col testo corretto, era una forma equipollente. In effetti, come ammette lo stesso ricorrente, per mezzo del telegramma inviategli il 5 agosto 1985 il Commissario del Governo è venuto a conoscenza del testo esatto del disegno di legge. Da questa data, dunque, è iniziata la decorrenza del termine di trenta giorni, trascorso il quale, nel silenzio dell'autorità governativa preposta al controllo, il Presidente della Giunta provinciale aveva il potere e il dovere di promulgare la legge.
Non ha pregio il rilievo, espresso dal Commissario del Governo nel telegramma indirizzato il 29 agosto 1985 al Presidente del Consiglio provinciale, che dal testo del telegramma di quest'ultimo in data 5 agosto 1985 non era possibile desumere se si trattasse di errore materiale. Non poteva trattarsi che della rettifica di un errore materiale di trascrizione, non essendo possibile l'ipotesi alternativa di un emendamento introdotto, nel disegno di legge già approvato, da un nuovo disegno di legge. Una legge modificativa del testo comunicato con la lettera raccomandata del 24 luglio 1985 non avrebbe potuto essere approvata se non dopo la promulgazione di questo.

Per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara che spettava al Presidente della Giunta provinciale di Bolzano procedere alla promulgazione della l. prov. 20 settembre 1985 n. 14 (« Elenco delle unità immobiliari non occupate e modifiche alle leggi provinciali in materia di edilizia abitativa »), decorsi trenta giorni dalla comunicazione al Commissario del Governo di Bolzano, con telegramma in data 5 agosto 1985, della rettifica di un errore materiale nel testo del disegno di legge precedentemente comunicato con lettera raccomandata.
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