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In vigore al: 08/03/2016

Corte costituzionale - Sentenza N. 213 del 25.02.1988
Ammissione delle infermiere volontarie della Croce Rossa al secondo anno delle scuole delle infermiere professionali

Sentenza (11 febbraio) 25 febbraio 1988, n. 213; Pres: Saja - Red. Baldassarre
 
Ritenuto in fatto: 1. Con ricorso notificato il 6 novembre 1980 e depositato il 14 successivo, la Provincia autonoma di Bolzano ha impugnato l'art. 11 comma 3 d.P.R. 31 luglio 1980 n. 613, pubblicato sulla G.U. del 7 ottobre 1980, concernente il « Riordinamento della Croce Rossa Italiana », assumendo il contrasto con gli artt. 3 comma 3, 8 n. 29, 9 n. 10, 16, 19 stat. T.A.A. (d.P.R, n. 670 del 1972), e relative norme di attuazione, e con l'art. 70 l. n. 833 del 1978 in riferimento all'art. 76 Cost.
Premesso che la norma impugnata non dovrebbe ritenersi applicabile alla Provincia di Bolzano in virtù dell'art. 80 della predetta l. n. 833 del 1978, che fa salve le competenze della Provincia medesima « nelle materie disciplinate dalla presente legge », la ricorrente osserva tuttavia che la norma potrebbe intendersi estesa anche alle Regioni speciali e alle Province autonome, in considerazione della sua dizione e del fatto che si riferisce ad una associazione a carattere nazionale, come la Croce Rossa Italiana. Se così fosse, la ricorrente lamenta la lesione della potestà legislativa esclusiva della Provincia in materia di formazione professionale, già esercitata, con riguardo alla disciplina delle scuole per la formazione del personale sanitario non medico, con la l. prov. n. 28 del 1977, nonché della potestà concorrente in tema di igiene e sanità.
In secondo luogo, la Provincia prospetta il dubbio che l'art. 70 comma 3 l. n. 833 del 1978, il quale delega il Governo ad emanare norme per il riordinamento della Croce Rossa Italiana, e di cui il d.P.R. 31 luglio 1980 n. 613 costituisce l'attuazione, dovrebbe intendersi come sottoposto al limite del già ricordato art. 80 della medesima legge, che fa salve le competenze provinciali sussistenti in materia e in particolare le norme relative alla « ripartizione proporzionale fra i gruppi linguistici e alla parificazione della lingua italiana e tedesca ». Al contrario, secondo la ricorrente, il legislatore delegato non avrebbe stabilito espressamente l'inapplicabilità della norma impugnata dalla provincia ricorrente, violando così l'art. 70 l. n. 833 del 1978 in riferimento all'art. 76 Cost.
2. Con ricorso notificato il 6 novembre 1980 e depositato il 14 successivo, la Provincia di Trento ha impugnato l'art. 11 comma 8 d.P.R. n. 613 del 1980 sulla base delle medesime norme invocate dalla Provincia di Bolzano nel ricorso menzionato al punto precedente dispiegando identiche argomentazioni, ad eccezione di quella concernente il principe della proporzionalità tra i gruppi linguistici.
3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, si è costituito in data 6 dicembre 1980, sicché il suo atto dev'esser considerato fuori termine.
4. Nell'udienza pubblica del 10 dicembre 1987 le Province ricorrenti hanno insistito sulle proprie ragioni.
 
Considerato in diritto: 1. I due ricorsi delle Province autonome di Trento e di Bolzano, di cui in epigrafe, vanno riuniti per essere decisi con un'unica sentenza, data l'identità delle questioni ivi prospettate.
2. Oggetto dei presenti giudizi è l'art. 11 comma 3 d.P.R. 31 luglio 1980 n. 613, adottato su delegazione prevista dall'art. 70 l. n. 833 del 1978, intitolata « Riordinamento della Croce Rossa Italiana », il quale è impugnato, per violazione dell'art. 76 Cost. e delle norme statutarie sulla competenza legislativa esclusiva in materia di formazione professionale e su quella concorrente in materia di igiene e sanità (artt. 3 comma 3, 8 n. 29, 9 n. 10, 16 e 19 st. T.A.A.), sul presupposto che debba applicarsi anche alle Province di Trento e di Bolzano, sia perché manca nel predetto articolo un'espressa clausola di salvezza delle competenze provinciali, sia per il carattere nazionale dell'ente associativo disciplinato.
3. Le questioni sono infondate.
Deve ritenersi errato il presupposto cui le Province ricorrenti subordinano la loro impugnazione, sotto l'uno e l'altro dei profili prospettati.
Come questa Corte ha più volte affermato (sentt. nn. 219 del 1984, 214 del 1985), l'assenza nelle leggi statali di un'espressa clausola di salvezza delle competenze legislative delle Regioni ad autonomia differenziata o delle Province autonome non preclude di giungere per via interpretativa alla medesima conclusione, tanto più quando, come nel caso in questione, non si fa alcuna menzione di una riserva allo Stato delle attribuzioni disciplinate. Né, del resto, può correttamente affermarsi che l'attinenza della normativa impugnata ad un oggetto costituito da un'associazione nazionale, qual'è la Croce Rossa Italiana, comporta per ciò stesso l'impossibilità o la contraddittorietà, per il legislatore nazionale, di stabilire raccordi o rinvii, a taluni fini, con norme adottate o adottabili nell'esercizio di competenze regionali o provinciali.
Nel caso di specie, anzi, proprio quest'ultima è l'evenienza che si è realizzata. La norma impugnata, infatti, quando dispone che il diploma di infermiera volontaria della C.R.I. « consente (...) l'accesso, nel possesso dei requisiti richiesti, al secondo anno delle scuole delle infermiere professionali », intende precisamente far riferimento alle leggi che, secondo la ripartizione delle competenze costituzionalmente disposta nel nostro ordinamento, disciplinano i requisiti ritenuti necessari al fine ivi previsto. Sotto questo profilo, dunque, le leggi vigenti nelle Province autonome di Trento e di Bolzano nella materia appena ricordata devono intendersi richiamate dall'inciso precedentemente sottolineato.
Venendo meno la premessa alla quale le Province ricorrenti subordinano le loro censure, le conseguenti questioni devono ritenersi infondate.

Per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale nei confronti dell'art. 11 comma 3 d.P.R. 31 luglio 1980 n. 613 per violazione degli artt. 3 comma 3, 8 n. 29, 9 n. 10, 16 e 19 st. T.A.A. (d.P.R. 31 agosto 1972 n. 670), sollevata dalle Province autonome di Trento e di Bolzano con i ricorsi di cui in epigrafe.
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