(1) Fatta salva l’osservanza di tutte le disposizioni del presente regolamento e delle disposizioni vigenti in materia di incompatibilità, il personale dirigente può essere autorizzato soltanto allo svolgimento di attività extraservizio occasionali e temporanee che comportino un impegno non significativo ai fini dell’assolvimento delle funzioni loro assegnate.
(2) Le autorizzazioni sono rilasciate dal direttore generale/dalla direttrice generale, previo parere del diretto superiore.
(3) Per quanto riguarda l’esercizio dell’attività libero-professionale, trovano applicazione le particolari disposizioni vigenti per la dirigenza sanitaria del Servizio sanitario provinciale.