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In vigore al: 08/03/2016

i') Legge provinciale 23 dicembre 2015, n. 181)
Disposizioni collegate alla legge di stabilità 2016

1)
Pubblicata nel supplemento n. 4 del B. U. 29 dicembre 2015, n. 52.

CAPO I  ARMONIZZAZIONE DEI SISTEMI CONTABILI

Art. 1 (Modifica della legge provinciale 29 gennaio 2002,  n. 1, “Norme in materia di bilancio e di contabilità della Provincia Autonoma di Bolzano”)

(1) L’articolo 6 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, è così sostituito:

“Art. 6 (Copertura finanziaria delle leggi provinciali)

1. Le leggi provinciali che comportano nuove o maggiori spese o minori entrate ne indicano l'ammontare e la copertura finanziaria, sia agli effetti del bilancio annuale che a quelli del bilancio pluriennale vigenti alla data di approvazione.

2. Ai fini di cui al comma 1, i disegni di legge di iniziativa della Giunta provinciale sono corredati, a cura del proponente, di una relazione tecnica esplicativa delle nuove o maggiori spese o delle minori entrate e sono sottoposti, prima dell'approvazione della Giunta provinciale, all'esame degli aspetti finanziari da parte della Ripartizione provinciale Finanze, che predispone le relative norme finanziarie. Per i disegni di legge non di iniziativa della Giunta provinciale la predetta Ripartizione esprime un parere sulla adeguatezza della relativa copertura finanziaria, su richiesta della competente commissione legislativa del Consiglio provinciale, al Presidente della Provincia o all'Assessore provinciale alle Finanze, entro 15 giorni dalla richiesta medesima.

3. La copertura finanziaria delle leggi provinciali che comportano nuove o maggiori spese o minori entrate è determinata con le seguenti modalità:

  1. mediante modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate;
  2. mediante riduzione di stanziamenti previsti da precedenti disposizioni legislative di spesa;
  3. mediante utilizzo degli accantonamenti iscritti nei fondi speciali previsti dall'articolo 49 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.”

(2) L’articolo 8 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e successive modifiche, è così sostituito:

“Art. 8 (Leggi che disciplinano spese pluriennali)

1. Le leggi provinciali che dispongono spese in conto capitale a carattere pluriennale ne indicano di norma solo l'ammontare complessivo, rinviando alla legge di stabilità annuale la determinazione delle quote destinate a gravare sugli esercizi considerati nel bilancio pluriennale.

2. Possono essere assunte obbligazioni concernenti spese correnti per esercizi non considerati nel bilancio di previsione, purché decorrenti da uno degli esercizi ricompresi nel bilancio di previsione, relative ai canoni afferenti contratti di partenariato pubblico privato e per interventi per i quali le disposizioni normative ne prevedono la durata eccedente quella del bilancio di previsione che non vada oltre la durata della legislatura.”

(3) L’articolo 9 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e successive modifiche, è così sostituito:

“Art. 9 (Termini per le procedure di spesa)

1. I criteri per l’attribuzione dei vantaggi economici determinano, per i provvedimenti di erogazione che comportano spese a carico del bilancio della Provincia, i termini entro i quali si deve provvedere ai necessari adempimenti, i provvedimenti conseguenti al mancato rispetto di tali termini e i casi in cui può essere disposta la revoca del beneficio.

2. I criteri per l’attribuzione di vantaggi economici di natura corrente o in conto capitale devono prevedere che le relative spese vengano rendicontate dal beneficiario entro la fine dell’anno successivo al provvedimento di concessione o di imputazione della spesa, se diverso. Trascorso tale termine o il più breve termine eventualmente stabilito senza che abbia avuto luogo la rendicontazione della spesa per causa riconducibile al beneficiario, l’unità organizzativa responsabile del procedimento ne dispone la revoca. Per gravi e motivate ragioni, l’unità organizzativa responsabile del procedimento può concedere una proroga fino a un ulteriore anno, trascorso il quale il vantaggio economico è automaticamente revocato.

3. I criteri per l’attribuzione dei vantaggi economici riguardanti attività la cui realizzazione avviene in un arco temporale pluriennale devono prevedere che il beneficiario trasmetta un cronoprogramma delle attività. Il beneficiario deve rendicontare la spesa sostenuta entro la fine dell’anno successivo riferito alle singole attività previste nel cronoprogramma. Per la rendicontazione si applica quanto previsto al comma 2.

4. I criteri per l’attribuzione dei vantaggi economici riguardanti opere o spese per investimenti in conto capitale la cui realizzazione avviene in un arco temporale pluriennale devono prevedere che il beneficiario indichi una data di inizio dei lavori e trasmetta un cronoprogramma delle attività. Il beneficiario deve rendicontare la spesa sostenuta entro la fine dell’anno successivo riferito alle singole attività previste nel cronoprogramma. Per la rendicontazione si applica quanto previsto al comma 2, fatta salva la facoltà del beneficiario di proporre, a seguito della revoca del vantaggio economico, istanza di concessione di un nuovo vantaggio economico, al fine di completare l’opera o l’investimento.

5. Qualora la Giunta provinciale proceda alla revoca di contributi o altre agevolazioni già erogati, le somme da restituire, ove non diversamente stabilito, sono maggiorate degli interessi legali decorrenti dalla data dell’erogazione.

6. Fino all’adeguamento dei suddetti criteri alle disposizioni della presente legge, ai provvedimenti di concessione dei vantaggi economici si applicano tali disposizioni.”

(4) L’articolo 12 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e successive modifiche, è così sostituito:

“Art. 12 (Bilancio di previsione gestionale)

1. Il bilancio di previsione gestionale è articolato, per l'entrata e per la spesa, in capitoli, in modo che a ciascun capitolo corrisponda un unico centro di responsabilità amministrativa, cui è affidata la relativa gestione. I centri di responsabilità amministrativa corrispondono all’unità organizzativa competente, secondo quanto previsto dalla legge provinciale e dai regolamenti concernenti l’ordinamento della struttura dirigenziale.”

(5) Dopo l’articolo 12 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

“Art. 12/bis (Documento di economia e finanza provinciale (DEFP))

1. Il Documento di economia e finanza provinciale (DEFP) elaborato ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, individua, in particolare - con riferimento al periodo di validità del bilancio di previsione - gli obiettivi programmatici necessari per il conseguimento delle linee strategiche definite nel Programma di legislatura e fornisce un’indicazione di massima delle azioni attraverso le quali si prevede di raggiungere i predetti obiettivi.

2. La Giunta provinciale approva il DEFP, acquisito il parere del Consiglio dei Comuni, entro il 30 giugno di ogni anno e ne cura la trasmissione al Consiglio provinciale, che lo esamina secondo le procedure previste dal proprio regolamento interno.

3. La Giunta provinciale, unitamente al disegno di legge concernente il bilancio di previsione, presenta al Consiglio provinciale una nota di aggiornamento del DEFP medesimo. La nota di aggiornamento del DEFP aggiorna e sviluppa i contenuti del DEFP.”

(6) L’articolo 19 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, è così sostituito:

“Art. 19 (Fondo speciale per la riassegnazione in bilancio di residui perenti delle spese in conto capitale)

1. Nel bilancio è iscritto un fondo speciale per la riassegnazione di residui passivi delle spese in conto capitale eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa.”

(7) Dopo il comma 2 dell’articolo 21/bis della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e successive modifiche, sono aggiunti i seguenti commi 3 e 4:

“3. Nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 79, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modifiche, la Giunta provinciale, su proposta del Direttore Generale/della Direttrice Generale, al fine di assicurare il concorso della Provincia e degli enti del sistema territoriale provinciale integrato alla realizzazione degli obiettivi di contenimento della spesa pubblica, adotta misure di razionalizzazione e contenimento della spesa, impartendo alle unità organizzative della Provincia e agli enti individuati al comma 3 del suddetto articolo 79 istruzioni atte a produrre riduzioni, anche strutturali, delle spese, con particolare riguardo alle spese correnti di funzionamento.

4. Gli organi di controllo contabile devono annotare, nei processi verbali delle sedute dei rispettivi organi collegiali, il rispetto delle istruzioni di cui al comma 3 da parte delle unità organizzative della Provincia e degli enti del sistema territoriale provinciale integrato.”

(8) Dopo il comma 4 dell’articolo 21/bis della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

“5. Le somme iscritte nel bilancio provinciale per la realizzazione degli interventi attuativi dell'articolo 2, commi 107 e 117, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché degli accordi di programma quadro con lo Stato possono essere conservate a residuo per i medesimi fini.”

(9) Dopo l’articolo 22 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

“Art. 22/bis (Legge di stabilità provinciale e legge collegata)

1. Contemporaneamente al disegno di legge di approvazione del bilancio, la Giunta provinciale presenta al Consiglio provinciale un disegno di legge di stabilità provinciale ai sensi dell’articolo 36, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e l’eventuale disegno di legge collegato.

2. In relazione alle competenze spettanti alla Provincia secondo lo Statuto, oltre ai contenuti richiesti per l'applicazione del principio riguardante la programmazione previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, la legge di stabilità provinciale può contenere:

  1. disposizioni inerenti la finanza locale e degli enti collegati alla finanza provinciale, incluse quelle relative all'istituzione o alla modifica della disciplina dei tributi locali;
  2. disposizioni in materia di personale provinciale e di personale insegnante della scuola, sulla determinazione della relativa spesa e sulla copertura degli oneri per il rinnovo dei contratti del pubblico impiego;
  3. disposizioni concernenti imposte, tasse, tariffe, contributi e altre entrate della Provincia, inclusa l’istituzione di nuovi tributi di competenza provinciale.

3. La legge collegata può contenere disposizioni aventi riflessi sul bilancio per attuare il DEFP, nonché per il raggiungimento degli obiettivi di razionalizzazione della spesa, equità e sviluppo che compongono la complessiva manovra economica e di bilancio della Provincia e per l'adeguamento della normativa provinciale agli obblighi derivanti dalla normativa statale, nonché l’abrogazione di disposizioni desuete.”

(10) L’articolo 23 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e successive modifiche, è così sostituito:

“Art. 23 (Variazioni del bilancio)

1. Le leggi che comportano nuove o maggiori spese o entrate possono autorizzare la Giunta provinciale ad apportare, con propria deliberazione, le conseguenti variazioni al bilancio.

2. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, la Giunta provinciale può:

  1. apportare al documento tecnico di accompagnamento e al bilancio gestionale variazioni compensative tra le dotazioni dei macroaggregati appartenenti al medesimo programma/missione e titolo, in relazione all’articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
  2. apportare le altre variazioni previste dall’articolo 46, comma 3, e dall’articolo 48, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
  3. effettuare modifiche agli elenchi di cui all’articolo 39, comma 11, lettere a) e b), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
  4. apportare variazioni al bilancio di previsione, al documento tecnico di accompagnamento e al bilancio gestionale per incrementare le entrate e le spese afferenti i conferimenti di beni e crediti a titolo di aumento di capitale sociale, nonché quelle afferenti le permute di beni, crediti o altre attività, nel rispetto dell’ordinamento statutario e delle eventuali indicazioni contenute nel DEFP.

3. L’Assessore provinciale alle Finanze è autorizzato ad apportare variazioni al bilancio per l’iscrizione di maggiori entrate e di maggiori spese per un importo corrispondente nonché variazioni ai capitoli delle contabilità speciali del bilancio stesso.

4. Il direttore della Ripartizione Finanze può:

  1. effettuare le variazioni di cui all’articolo 51, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
  2. effettuare i prelievi dai fondi di cui all’articolo 48, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
  3. effettuare storni di cassa fra i capitoli appartenenti allo stesso macroaggregato.

5. La Giunta provinciale può delegare il Presidente della Provincia ad apportare le variazioni di bilancio di cui all’articolo 51, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

6. Le variazioni al documento tecnico di accompagnamento e al bilancio finanziario gestionale possono essere adottate con il medesimo provvedimento riportando in distinti allegati le variazioni relative all’uno e all’altro documento.

7. A seguito dell’entrata in vigore di norme di attuazione dello Statuto speciale che dispongono il trasferimento o la delega di funzioni dello Stato alla Provincia, la Giunta provinciale è autorizzata a disporre, le variazioni di bilancio anche occorrenti per l’iscrizione delle entrate e delle spese riferite all’attuazione delle nuove competenze.”

(11) Dopo l’articolo 28 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

“Art. 28/bis (Garanzie)

1. La Giunta provinciale è autorizzata a prestare fideiussioni, ai sensi dell’articolo 1944 del Codice Civile, a garanzia di obbligazioni e di finanziamenti assunti da enti strumentali e da società controllate direttamente o indirettamente dalla Provincia e dai comuni, congiuntamente o disgiuntamente, per l’attuazione e lo sviluppo di progetti d’investimento di rilevante interesse ai fini del raggiungimento degli obiettivi della programmazione di sviluppo della Provincia.

2. Gli stanziamenti necessari alla copertura finanziaria degli eventuali oneri conseguenti alla prestazione delle garanzie fideiussorie sono iscritti in apposito capitolo del bilancio provinciale.“

(12) L’articolo 29 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e successive modifiche, è così sostituito:

“Art. 29 (Anticipazioni di cassa)

1. L’Assessore provinciale alle Finanze dispone l’assunzione di anticipazioni di cassa avvalendosi del tesoriere, ai sensi delle norme sul servizio di tesoreria.”

(13) L’articolo 36 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, è così sostituito:

“Art. 36 (Accertamento delle entrate)

1. I responsabili delle unità organizzative competenti provvedono, ai sensi dell’articolo 12 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, all’accertamento delle entrate. Per le materie non attribuite a una specifica unità organizzativa, l’accertamento delle entrate è effettuato a cura del competente ufficio della Ripartizione provinciale Finanze.

2. Tutte le deliberazioni e gli atti dai quali conseguono accertamenti di entrata a favore del bilancio provinciale devono essere trasmessi, unitamente alla relativa documentazione, al competente ufficio della Ripartizione provinciale Finanze che, dopo avere effettuato le verifiche previste dalle regole contabili vigenti, appone il visto di regolarità contabile.

3. Ogni atto successivo a quelli di cui al comma 2 e avente attinenza con gli accertamenti effettuati deve essere comunicato al competente ufficio della Ripartizione provinciale Finanze per le occorrenti annotazioni contabili.”

(14) L’articolo 37 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e successive modifiche, è così sostituito:

“Art. 37 (Riscossione delle entrate)

1. Qualora ricorrano gravi e motivate ragioni, l’amministrazione provinciale può concedere, su richiesta del debitore, la rateazione del debito fino a un massimo di 72 rate mensili, secondo criteri da stabilirsi con regolamento. L’importo delle singole rate è maggiorato degli interessi, calcolati sulla base del tasso legale.

2. Alla restituzione delle somme indebitamente versate alla Provincia, provvede la Ripartizione provinciale Finanze entro 90 giorni dall’accertamento della somma indebitamente versata.”

(15) Nel comma 4 dell’articolo 41 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, sono soppresse le parole: “, con totali progressivi di mese in mese”.

(16) Nel comma 1 dell’articolo 45 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e successive modifiche le parole: “La legge di approvazione del bilancio può autorizzare il Direttore della Ripartizione Finanze a disporre” sono sostituite dalle parole: “La legge di approvazione del bilancio di previsione determina il limite massimo di importo entro il quale l'Assessore provinciale alle Finanze dispone”.

(17) Il comma 2 dell’articolo 47 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, è così sostituito:

“2. La prenotazione della spesa può essere effettuata anche attraverso fatti gestionali.”

(18) L’articolo 48 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e successive modifiche, è così sostituito:

“Art. 48 (Procedure per gli impegni di spesa e visto di regolarità contabile)

1. Gli atti comportanti impegni di spesa sono adottati nel rispetto dell’ordine di competenze stabilito dalla normativa provinciale in materia di organizzazione degli uffici e di procedure amministrative e nell’ambito delle risorse assegnate.

2. Gli atti che comportano impegno di spesa a carico del bilancio provinciale sono vistati per regolarità contabile e registrati dal competente ufficio della Ripartizione provinciale Finanze prima della loro formalizzazione. A tale fine l'ufficio accerta che la spesa impegnata non ecceda lo stanziamento del relativo capitolo o che non sia da imputare a un capitolo diverso da quello indicato e che la quantificazione della spesa avvenga nel rispetto degli obblighi di natura contabile.

3. I settori responsabili della manutenzione degli immobili provinciali, delle strade e l’economato costituiscono centri di responsabilità della spesa e effettuano spese in economia attraverso appositi programmi di spesa. Con l’approvazione di tali provvedimenti deve essere acquisita l’attestazione di copertura finanziaria e deve essere prenotata la relativa spesa nelle scritture contabili. L’atto che contiene il programma deve essere inviato, prima del suo avvio, al competente ufficio della Ripartizione provinciale Finanze, che ne verifica la copertura finanziaria. L’unità organizzativa competente, successivamente al perfezionamento dell’atto gestionale, provvede alla registrazione nelle scritture contabili dell’impegno della spesa secondo le regole contabili vigenti, senza ulteriori adempimenti. Con regolamento sono introdotte forme di controllo a campione volte a verificare che gli impegni di spesa siano stati assunti in conformità alle regole contabili vigenti.”

(19) L’articolo 49 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e successive modifiche, è così sostituito:

“Art. 49 (Liquidazione, ordinazione e pagamento delle spese)

1. Alla liquidazione delle spese provvedono i responsabili delle unità organizzative competenti.

2. L'atto di liquidazione, unitamente alla documentazione giustificativa, è trasmesso alla Ripartizione provinciale Finanze per la verifica contabile, avente ad oggetto il rispetto di limiti, condizioni e modalità fissati nell'atto di impegno, nonché per l'emissione del titolo di pagamento.

3. Qualora la liquidazione della spesa sia eseguita con procedura informatica, l’atto di liquidazione, munito di firma digitale, è immediatamente e automaticamente trasmesso per la verifica di cui al comma 2 alla Ripartizione provinciale Finanze. L’atto di liquidazione informatico è corredato di documentazione giustificativa digitalizzata e di una dichiarazione, firmata digitalmente dal responsabile dell’unità organizzativa competente, attestante la sussistenza e la validità di eventuali ulteriori presupposti della liquidazione. Nel regolamento di esecuzione di cui all’articolo 65/bis sono disciplinate le necessarie modalità operative, ivi compresi i casi in cui la trasmissione della documentazione giustificativa può essere sostituita da forme di controllo a campione presso le unità organizzative liquidatrici.”

(20) L’articolo 50 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e successive modifiche, è così sostituito:

“Art. 50 (Modalità di effettuazione di particolari pagamenti)

1. Il pagamento mediante ruoli di spesa fissa può essere disposto per gli stipendi, le pensioni, i fitti, le erogazioni assistenziali e negli altri casi di pagamenti periodici a scadenze determinate.

2. Per il pagamento di utenze, di spese obbligatorie ricorrenti di funzionamento dell’amministrazione e di ogni altra spesa, ove particolari esigenze di servizio lo richiedano, il tesoriere provinciale assume, su specifica richiesta del Direttore della Ripartizione provinciale Finanze, l’obbligo di provvedere al pagamento entro la rispettiva scadenza degli importi risultanti dalle bollette di utenza o da altra corrispondente documentazione inoltrata, anche mediante evidenze informatiche, dai fornitori. Una volta verificata la correttezza dei pagamenti da parte del competente ufficio liquidatore, la Ripartizione provinciale Finanze provvede periodicamente all’emissione del mandato di pagamento a copertura delle spese che il tesoriere ha addebitato alla Provincia.

3. Il pagamento di cui al comma 2 è effettuato dal tesoriere provinciale alle scadenze e per le rate fissate nel ruolo. Il tesoriere provvede alle relative comunicazioni alla Ripartizione provinciale Finanze.”

(21) Al comma 1 dell’articolo 54/bis della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e successive modifiche, le parole: “in alternativa alle procedure contabili di cui agli articoli 53 e 54” sono sostituite dalle parole: “a complemento della procedura contabile di cui all’articolo 54”.

(22) L’articolo 55 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, è così sostituito:

“Art. 55 (Regolarizzazione d’ufficio degli atti sottoposti a verifica)

1. Qualora riscontri irregolarità ed errori negli atti di accertamento delle entrate, di impegno della spesa e loro liquidazione, sottoposti a verifica ai sensi degli articoli 36, 48 e 49, la Ripartizione provinciale Finanze provvede d'ufficio, ove possibile, alla rimozione delle irregolarità e alla correzione degli errori, dandone comunicazione all’unità organizzativa proponente.

2. In ogni altro caso la Ripartizione provinciale Finanze indica all’unità organizzativa proponente le misure necessarie per la regolarizzazione dell'atto. Qualora l’unità organizzativa proponente insista, la Ripartizione provinciale Finanze dà ulteriore corso all’atto.”

(23) Dopo il comma 2 dell’articolo 66 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, sono aggiunti i seguenti commi 3 e 4:

“3. Per i vantaggi economici già concessi si applicano le disposizioni riguardanti i termini per le procedure di spesa in essere prima dell’entrata in vigore della presente legge.

4. A seguito della soppressione del funzionario delegato per la Ripartizione provinciale Foreste e per i Bacini montani, e del conseguente passaggio di competenze ai rispettivi entri strumentali, i residui accertati saranno attribuiti alle strutture provinciali competenti per la successiva liquidazione a favore degli enti strumentali individuati.”

(24) Dopo l’articolo 66 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, sono inseriti i seguenti articoli 66/bis, 66/ter, 66/quater e 66/quinquies:

“Art. 66/bis (Rimborso per le funzioni delegate)

1. Le entrate concernenti il rimborso dell’onere previsto dall’articolo 2, commi 112 e 113, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono conservate tra i residui attivi per gli anni fino al 2015. A decorrere dal 2016 la quota annuale prevista dal citato articolo viene accertata e imputata nel medesimo anno.

Art. 66/ter (Armonizzazione dei sistemi contabili)

1. La presente legge reca disposizioni applicative del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 23 della legge provinciale 23 dicembre 2014, n. 11, e successive modifiche.

Art. 66/quater (Regolamento di esecuzione)

1. Per l’esecuzione della presente legge la Giunta provinciale può emanare apposito regolamento.

Art. 66/quinquies (Armonizzazione dei sistemi contabili delle istituzioni scolastiche)

1. Le istituzioni scolastiche di cui alla legge provinciale 12 novembre 1992, n. 40, e successive modifiche, e alla legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12, e successive modifiche, applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche, a decorrere dal 1° gennaio 2017.”

Art. 2 (Modifica della legge provinciale  22 ottobre 1993, n. 17, “Disciplina del procedimento amministrativo e del diritto di accesso ai documenti amministrativi”)

(1) Dopo il comma 2 dell’articolo 13 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, è inserito il seguente comma:

“2/bis Ai centri di responsabilità della spesa individuati nella legge provinciale di contabilità si applicano le particolari procedure ivi previste.”

Art. 3 (Modifica della legge provinciale 23 dicembre 2014,  n. 11, “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017 (Legge finanziaria 2015)”

(1) Il comma 4 dell’articolo 23 della legge provinciale 23 dicembre 2014, n. 11, e successive modifiche, è così sostituito:

“4. Le disposizioni previste dal titolo II del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche, si applicano alla sola Azienda Sanitaria e trovano applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2017.”

CAPO II
ALTRE DISPOSIZIONI

Art. 4 (Passaggio di competenze alla Provincia  e adeguamento della dotazione organica)

(1) Nei casi di acquisizione di competenze amministrative da parte della Provincia autonoma di Bolzano o di delega alla stessa, la dotazione organica è adeguata, anche con atto amministrativo, al personale da assorbire, secondo quanto risultante dai relativi provvedimenti di trasferimento di competenze. Nella rideterminazione della dotazione si tiene conto dei posti riservati alle categorie protette e di quelli necessari per la gestione del personale trasferito.

(2) La dotazione complessiva di posti attualmente in essere è aumentata di 99 posti per le seguenti nuove esigenze:

  1. acquisizione delle competenze relative alla già disciolta Fondazione Vital;
  2. acquisizione di competenze svolte dalla BLS s.p.a. nel settore delle zone produttive;
  3. potenziamento dei servizi connessi con programmi europei, già effettuato in via provvisoria, a causa dell’urgenza, con l’utilizzo di posti temporaneamente vacanti;
  4. giornalisti già assunti in via provvisoria, a causa dell’urgenza, con l’utilizzo di posti temporaneamente vacanti;
  5. predisposizione e gestione del passaggio di nuove competenze e di nuovo personale;
  6. acquisizione delle competenze relative al settore altoatesino del Parco Nazionale dello Stelvio;
  7. acquisizione delle competenze relative al personale amministrativo del Tribunale Regionale di Giustizia amministrativa, Sezione autonoma di Bolzano;
  8. posti per le categorie protette in conseguenza dell’assunzione dei servizi di cui alle lettere precedenti.

(3) Dalle lettere f) e g) di cui al comma 2 del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio provinciale. Alla copertura delle spese derivanti dalla lettera f) si provvede mediante scomputo dal contributo alla finanza pubblica di cui all’articolo 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Alla copertura delle spese di cui alla lettera g) si provvede attraverso il concorso finanziario ulteriore al riequilibrio della finanza pubblica, di cui all’articolo 79, comma 1, lettera c), dello Statuto di autonomia.

(4) Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 5.650.000,00 euro a decorrere dal 2016, si provvede con la legge di stabilità.

Art. 5 (Misure di riduzione del personale)

(1) Le misure di riduzione del personale previste dalla legge provinciale 23 dicembre 2010, n. 15, e successive modifiche, per la quota pianificata restante sono attuate nel corso dell’anno 2016. Restano ferme le diverse scadenze fissate per la riduzione dei posti per specifici settori.

Art. 6 (Modifica della legge provinciale 20 dicembre 2012,  n. 22, “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015 (Legge finanziaria 2013)”

(1) Il comma 1 dell’articolo 13 della legge provinciale 20 dicembre 2012, n. 22, è così sostituito:

“1. Il riordino della struttura dirigenziale previsto al comma 1 dell’articolo 12 deve essere completato entro e non oltre l’anno 2018.”

Art. 7 (Modifica della legge provinciale  8 febbraio 2010, n. 4, “Istituzione e disciplina del consiglio dei comuni”)

(1) Il comma 1 dell’articolo 2 della legge provinciale 8 febbraio 2010, n. 4, è così sostituito:

“1. La composizione del Consiglio si adegua alla consistenza dei gruppi linguistici in Alto Adige e rispetta i principi della rappresentanza dei comuni di minori dimensioni e delle comunità comprensoriali e, in rapporto al numero delle assessore comunali e delle sindache, la rappresentanza delle donne.”

(2) Nel comma 3 dell’articolo 6 della legge provinciale 8 febbraio 2010, n. 4, le parole: “la segreteria della Giunta provinciale” sono sostituite dalle parole: “l’assessore/l’assessora provinciale proponente”.

Art. 8 (Modifica della legge provinciale 20 marzo 1991, n. 7, “Ordinamento delle comunità comprensoriali”)

(1) La lettera c) del comma 2 dell’articolo 3 della legge provinciale 20 marzo 1991, n. 7, e successive modifiche, è così sostituita:

“c) le norme sulla composizione ed elezione indiretta degli organi nel rispetto della legge provinciale 8 marzo 2010, n. 5, e successive modifiche;”

Art. 9 (Servizio per il trasporto dei bambini  e delle bambine delle scuole dell’infanzia)

(1) I comuni possono istituire, ove necessario, servizi per il trasporto dei bambini e delle bambine delle scuole dell’infanzia, per i quali deve essere garantito il servizio di accompagnamento.

(2) La Giunta provinciale fissa, d’intesa con il Consiglio dei Comuni, sulla base delle disposizioni sul trasporto degli alunni/delle alunne ai sensi della legge provinciale 31 agosto 1974, n. 7, e successive modifiche, i requisiti di ammissione e i criteri per l’istituzione dei servizi per il trasporto dei bambini e delle bambine delle scuole dell’infanzia.

Art. 10 (Modifica della legge provinciale 16 novembre 2007, n. 12, “Servizi pubblici locali”)

(1) Dopo il comma 5 dell’articolo 1 della legge provinciale 16 novembre 2007, n. 12, e successive modifiche, sono inseriti i seguenti commi 5/bis, 5/ter e 5/quater:

“5/bis Fermo restando quanto previsto al comma 5, i soggetti di cui alla lettera b) del comma 2, al fine di garantire il contenimento della spesa pubblica, avviano, a decorrere dal 1° gennaio 2016, un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente e indirettamente possedute, in modo da consentire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2016. A tal fine i predetti soggetti possono effettuare operazioni di dismissione, assegnazione, conferimento, aggregazione, trasformazione, scissione e fusione.

5/ter I sindaci e gli altri organi di vertice degli enti di cui al comma 5/bis definiscono e approvano, entro il 31 marzo 2016, un piano operativo di razionalizzazione che tenga conto di quanto previsto al comma 4, nonché dei seguenti criteri di massima:

  1. soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
  2. eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
  3. aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
  4. contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.

5/quater Gli organi di cui al comma 5/ter motivano adeguatamente il discostamento dai criteri di massima ivi indicati.”

(2) Alla fine della lettera e) del comma 6 dell’articolo 1 della legge provinciale 16 novembre 2007, n. 12, e successive modifiche, è aggiunto il seguente periodo: “I predetti limiti non si applicano alle cariche conferite a titolo gratuito oppure con reversibilità del compenso al management nell’ambito del gruppo societario.”.

Art. 11 (Modifica della legge provinciale  19 maggio 2015, n. 6, “Ordinamento del personale della Provincia”)

(1) Dopo il comma 5 dell’articolo 8 della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, è aggiunto il seguente comma:

“6. Il personale risultato inidoneo alle mansioni in seguito ad accertamento medico-legale o della medicina del lavoro è trasferito in un apposito contingente separato, previo reinquadramento in diverso profilo professionale, conformemente al bisogno organizzativo dell’Amministrazione e alle indicazioni di residua idoneità lavorativa. Il consenso del personale costituisce presupposto per la permanenza in servizio nell’Amministrazione. L’Amministrazione valuta anche la necessità di appositi percorsi di formazione per agevolare il reinserimento lavorativo di tale personale.”

(2) Dopo il comma 5 dell’articolo 9 della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:

“5/bis La disciplina di cui al comma 5 si applica uniformemente a tutti i rapporti di lavoro del personale di cui all’Art. 1 precedenti all’entrata in vigore della presente legge, fermi restando i provvedimenti già adottati.”

(3) Dopo la lettera j) del comma 1 dell’articolo 13 della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, e successive modifiche, è aggiunta la seguente lettera: 

“k) è consentito conferire al personale già in pensione del settore pubblico e privato incarichi per attività di relatore/relatrice.”

(4) Dopo il comma 2 dell’articolo 26 della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, è aggiunto il seguente comma:

“3. Alla rideterminazione del trattamento di fine rapporto o di fine servizio, comunque denominato, non si provvede per importi lordi fino a 30,00 euro, salvo le compensazioni contabili con l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale. Questa disposizione si applica a tutti i casi di rideterminazione ancora in essere.”

(5) Dopo l’articolo 50 della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, è inserito il seguente articolo:

“Art. 50/bis (Misure straordinarie per la stabilizzazione del personale delle scuole dell’infanzia e del personale per l’integrazione)

1. In caso di un elevato e costante numero di supplenze annuali nell’ambito della scuola dell’infanzia e dell’integrazione e in considerazione del ricambio generazionale prevedibile, la Giunta provinciale può aumentare la percentuale del personale provinciale a tempo indeterminato fino al 120 per cento della relativa dotazione specifica di posti.”

Art. 12 (Modifica della legge provinciale  17 dicembre 1998, n. 13, “Ordinamento dell’edilizia abitativa agevolata”)

(1) Il comma 1 dell’articolo 30 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:

“1. È costituito il fondo per interventi di emergenza nel settore dell’edilizia abitativa agevolata. Una situazione d’emergenza è determinata dai seguenti eventi calamitosi: terremoti, inondazioni, colate detritiche, movimenti franosi e valanghe; sono esclusi gli incendi.”

(2) Dopo il comma 1 dell’articolo 30 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:

“1/bis L’accertamento di una situazione d’emergenza di cui al comma 1 è effettuato, in caso di necessità cogente di ricostruire in altro luogo i fabbricati urbani, dalla conferenza dei servizi coordinata dall’Ufficio provinciale Protezione civile. Alla conferenza dei servizi partecipano il sindaco del comune interessato e un rappresentante per ciascuna delle seguenti Ripartizioni provinciali e dei seguenti Uffici provinciali: Ripartizione Natura, paesaggio e sviluppo del territorio, Ripartizione Opere idrauliche, Ripartizione Foreste, Ripartizione Edilizia abitativa, Ufficio Geologia e prove materiali e Ufficio Protezione civile.”

(3) Alla fine del comma 1/bis dell’articolo 37 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, è aggiunto il seguente periodo: “Un particolare stato di necessità è costituito anche dalla mancata percezione delle retribuzioni per il personale di aziende in crisi per un periodo di almeno 3 mensilità. La Giunta provinciale stabilisce con deliberazione i criteri per la concessione del sussidio d’emergenza.

(4) Dopo il comma 2 dell’articolo 46 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:

“2/bis Qualora nel patrimonio immobiliare dei genitori, suoceri o figli rientri un maso chiuso, il valore convenzionale delle abitazioni che sono parte del maso chiuso non è considerato. Il valore convenzionale degli altri alloggi è suddiviso per il numero dei figli ridotto di un'unità.”

(5) La disciplina di cui al comma 2/bis dell’articolo 46 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, si applica anche alle domande di agevolazione presentate prima dell’entrata in vigore della presente legge.

(6) Nel comma 1 dell’articolo 78/ter della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, dopo le parole: “è stimata per l’anno 2015 in 13.000.000,00 di euro” sono inserite le seguenti parole: “e per l’anno 2016 in 15.000.000,00 di euro”.

(7) Il comma 2 dell’articolo 78/ter della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, è così sostituito:

“2. Le agevolazioni di cui al comma 1 sono concesse per interventi eseguiti o da eseguirsi negli anni 2014, 2015 e 2016.”

(8) Dopo la lettera e) del comma 1 dell’articolo 85 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, è aggiunta la seguente lettera:

“f) qualora l’assegnatario non occupi in modo stabile ed effettivo l’abitazione per la durata del vincolo di cui all’articolo 86.”

(9) L’articolo 96 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, è così sostituito:

“Art. 96 (Commissione di assegnazione)

1. L’approvazione delle graduatorie per l’assegnazione delle abitazioni dell’IPES e di quelle affidate in amministrazione all’IPES spetta ad una commissione nominata dal Consiglio di amministrazione dell’IPES.

2. La Commissione si compone di tre membri nominati dal Consiglio di amministrazione dell’IPES.

3. La Commissione di assegnazione rimane in carica fino alla durata in carica del Consiglio di amministrazione dell’IPES.

4. I membri della Commissione per l’assegnazione sono esclusi dall’assegnazione di alloggi.”

(10) Fatto salvo quanto previsto ai commi 6 e 7, alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 1.600.000,00 euro a decorrere dal 2016, si provvede con la legge di stabilità.

Art. 13 (Modifica della legge provinciale  19 agosto 1991, n. 24, recante “Classificazione delle strade di interesse provinciale”)

(1) Dopo l’articolo 15/bis della legge provinciale 19 agosto 1991, n. 24, è inserito il seguente articolo:

“Art. 15/ter (Deviazioni lungo l’A22 Brennero-Modena per chiusura stradale)

1. La Provincia, nel caso in cui si renda necessaria la chiusura di una strada statale o provinciale a causa di eventi calamitosi, può farsi carico del pedaggio autostradale, quando l’unica deviazione disponibile nel territorio provinciale si trovi sull’A22 Brennero-Modena e previa stipulazione di apposita convenzione con il concessionario della stessa.”

2. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 65.000,00 euro a decorrere dal 2016, si provvede con la legge di stabilità.

Art. 14 (Modifica della legge provinciale  16 maggio 2012, n. 9, “Finanziamento in materia di turismo”)

(1) Il comma 4 dell’articolo 1 della legge provinciale 16 maggio 2012, n. 9, e successive modifiche, è così sostituito:

“4. Il gettito dell’imposta è assegnato alle organizzazioni turistiche locali o multizonali iscritte nell’elenco delle associazioni turistiche ai sensi della legge provinciale 18 agosto 1992, n. 33, nonché alle aziende di cura, soggiorno e turismo o di soggiorno e turismo esistenti, a condizione che vengano rispettati i criteri sulla qualità stabiliti dalla Giunta provinciale e che venga dimostrata la quota di autofinanziamento da stabilirsi con regolamento di esecuzione. Con regolamento di esecuzione può essere definito che i comuni versino una parte del gettito da riservare al marketing di destinazione all’organizzazione provinciale competente per la promozione turistica nonché ai consorzi turistici iscritti nell’elenco dei consorzi turistici ai sensi della legge provinciale 18 agosto 1992, n. 33, a condizione che anche questi rispettino i criteri sulla qualità stabiliti dalla Giunta provinciale.”

Art. 15 (Modifica della legge provinciale  12 ottobre 2015, n. 14, “Disposizioni sulla partecipazione della Provincia autonoma di Bolzano alla formazione e all’attuazione della normativa dell’Unione europea”)

(1) Dopo il comma 3 dell’articolo 4 della legge provinciale 12 ottobre 2015, n. 14, è inserito il seguente comma:

“3/bis Gli atti di recepimento di direttive dell’Unione europea non possono prevedere l’introduzione o il mantenimento di livelli di regolamentazione superiori a quelli richiesti dalle direttive stesse. Sono fatte salve le misure in materia di tutela delle minoranze linguistiche e per la salvaguardia di specifici interessi provinciali.”

Art. 16 (Modifica della legge provinciale  11 agosto 1997, n. 13, “Legge urbanistica provinciale”)

(1) Dopo l’articolo 127 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

“Art. 127/bis (Interpretazione autentica dell’articolo 127)

1. Considerato che l’articolo 127 della presente legge, per espressa previsione di cui al suo primo comma, è stato emanato in attuazione delle direttive 2010/31/UE e 2009/28/CE sulla prestazione energetica nell’edilizia e sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, la frase: “la Giunta provinciale promuove il miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici, l’impiego di energie rinnovabili e la riqualificazione energetica anche oltre i livelli minimi”, contenuta nella prima proposizione del comma 3 dell’articolo 127, nonché la frase: “la Giunta provinciale disciplina possibilità edificatorie aggiuntive” contenuta nella terza proposizione del comma 3 dell’Art. 127 (, si intendono riferite anche agli edifici di nuova costruzione.”

Art. 17  (Anticipazione della cassa integrazione guadagni)

(1) La Giunta provinciale è autorizzata a concedere anticipazioni a favore delle imprese industriali che abbiano inoltrato domanda di intervento straordinario della cassa integrazione guadagni o l’autorizzazione per l’applicazione dei contratti di solidarietà al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e che abbiano i requisiti per l’accoglimento delle domande.

(2) L’Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico provvede all'erogazione delle anticipazioni su autorizzazione della Ripartizione provinciale Lavoro nei limiti delle risorse finanziarie messe a disposizione dalla Provincia e in base alla convenzione da stipularsi con la Ripartizione provinciale Lavoro.

Art. 18 (Modifica della legge provinciale  30 aprile 1991, n. 13, “Riordino dei servizi sociali in Provincia di Bolzano”)

(1) Dopo l’articolo 8 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche, sono inseriti i seguenti articoli 8/bis e 8/ter:

“Art. 8/bis (Procedura per la determinazione della retta dei servizi residenziali per anziani)

1. Gli enti gestori di servizi residenziali per anziani determinano annualmente per ogni struttura, nel rispetto delle direttive stabilite con deliberazione della Giunta provinciale, la retta e la tariffa base a cui compartecipano l’ospite e i relativi nuclei familiari ai sensi del regolamento di esecuzione di cui agli articoli 7 e 7/bis. Le rette e le tariffe base così determinate non possono superare gli importi massimi stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale.

2. Gli importi massimi delle rette e delle tariffe base dei servizi residenziali per anziani sono rideterminati dalla Giunta provinciale ogni due anni. In situazioni particolari sufficientemente motivate, e con il consenso del comune o dei comuni competenti, la Ripartizione provinciale Politiche sociali autorizza una retta o tariffa base superiore all’importo massimo. A livello organizzativo gli enti gestori si orientano in ogni caso a garantire un rapporto adeguato e quanto più ridotto possibile tra i costi amministrativi generali e i costi destinati all’assistenza e cura.

3. Nel rispetto degli importi massimi la tariffa base dei servizi residenziali per anziani è concordata tra l’ente gestore del servizio e i comuni competenti entro il termine stabilito dalla Ripartizione provinciale Politiche sociali.

4. Se l’accordo non è raggiunto entro il termine stabilito, l’ente gestore del servizio sottopone la questione alla Sezione ricorsi di cui all’articolo 4, la quale si pronuncia in via definitiva entro 30 giorni dalla data di ricevimento dell’istanza. A tale scopo la Sezione ricorsi è composta da:

  1. il direttore della Ripartizione provinciale Politiche sociali, che la presiede;
  2. il direttore dell’ufficio provinciale competente per l’assistenza agli anziani;
  3. un rappresentante dell’Associazione delle residenze per anziani dell’Alto Adige, designato dalla stessa associazione;
  4. un rappresentante del Consorzio dei comuni dell’Alto Adige, designato dallo stesso Consorzio.

Art. 8/ter (Controllo sugli atti delle Aziende pubbliche di servizi alla persona)

1. I seguenti atti delle aziende pubbliche di servizi alla persona sono sottoposti al controllo preventivo di legittimità da parte della Giunta provinciale:

  1. il bilancio di esercizio;)
  2. le deliberazioni concernenti i compensi spettanti agli amministratori;
  3. le deliberazioni concernenti la determinazione della retta e della tariffa base.

2. Gli atti di cui al comma 1 sono trasmessi entro dieci giorni dalla data di adozione all’ufficio provinciale competente per il controllo e sono pubblicati mediante affissione all’albo informatico.

3. Entro il termine perentorio di 30 giorni dalla ricezione degli atti, la Giunta provinciale può annullare i provvedimenti.

4. Il termine per l’annullamento dei provvedimenti di cui al comma 1 è sospeso per una sola volta qualora, prima della scadenza di esso, l’ufficio provinciale competente richieda elementi integrativi di giudizio. Il termine riprende a decorrere dal momento della ricezione degli atti richiesti. I provvedimenti decadono qualora l’azienda non fornisca gli elementi integrativi di giudizio entro 30 giorni dalla richiesta.

5. Le deliberazioni concernenti il trasferimento a terzi di diritti reali su immobili delle aziende pubbliche di servizi alla persona sono sottoposti al controllo preventivo di merito da parte della Giunta provinciale e non acquistano efficacia ove la Giunta provinciale vi si opponga in quanto l’atto di trasferimento a terzi di diritti reali su immobili risulti gravemente pregiudizievole per le attività istituzionali dell’azienda.

6. Alle deliberazioni concernenti il trasferimento a terzi di diritti reali su immobili si applicano i commi 2 e 4.

7. Per il controllo preventivo di merito vale il termine perentorio di 45 giorni. Entro tale termine la Provincia comunica all’azienda l’esito positivo del controllo oppure l’avvenuto annullamento.

8. Il bilancio di esercizio è redatto a norma degli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile ed è approvato entro il 30 aprile di ogni anno.

9. Nei casi di cui all’articolo 20, comma 5, della legge regionale 21 settembre 2005, n. 7, e successive modifiche, i termini per il controllo sono ridotti alla metà. Gli atti soggetti al controllo di merito non possono essere dichiarati immediatamente eseguibili.”

Art. 19 (Modifica della legge provinciale  30 ottobre 1973, n. 77, “Provvedimenti in favore dell'assistenza agli anziani”)

(1) L’articolo 10 della legge provinciale 30 ottobre 1973, n. 77, e successive modifiche, è così sostituito:

“Art. 10 (Requisiti)

1. Gli obiettivi e i requisiti strutturali dei servizi di cui all’articolo 9 sono disciplinati con deliberazione della Giunta provinciale.”

Art. 20 (Liquidazione della Fondazione Vital)

(1) Ai fini di cui alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 13 della legge provinciale 16 ottobre 2014, n. 9, la Giunta provinciale è autorizzata a conferire alla gestione liquidatoria i mezzi finanziari necessari all’estinzione della fondazione “Vital”.

(2) Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 430.000,00 euro per il 2016, si provvede con la legge di stabilità.

Art. 21 (Modifica della legge provinciale  26 gennaio 2015, n. 2, ‘Disciplina delle piccole e medie derivazioni d'acqua per la produzione di energia elettrica’)

(1) Dopo il comma 4 dell’articolo 34 della legge provinciale 26 gennaio 2015, n. 2, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

“5. Le disposizioni della presente legge concernenti la disponibilità dei fondi si applicano anche alle concessioni per medie derivazioni già rilasciate.”

Art. 22 (Iniziative di sostegno a favore  dei migranti in transito)

(1) Considerato il recente aumento dei flussi migratori, la Giunta provinciale è autorizzata a disporre ulteriori interventi per l’assistenza di migranti in transito e iniziative a favore degli stessi. Ciò può avvenire, in caso di relativa necessità, anche tramite la partecipazione della Protezione civile provinciale.

(2) Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 200.000,00 euro per il 2016, si provvede con la legge di stabilità.

Art. 23 (Versamenti a fondi integrativi  sanitari tramite F24)

(1) La Provincia autonoma di Bolzano può affidare in convenzione all’Agenzia delle Entrate la riscossione, mediante il sistema dei versamenti unitari di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dei contribuiti destinati ai fondi integrativi del servizio sanitario nazionale, istituiti o adeguati ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche, nonché agli enti, casse e società di mutuo soccorso aventi esclusivamente fini assistenziali, di cui all’articolo 51, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modifiche, prevalentemente operativi nel territorio della provincia di Bolzano.

(2) Ai fini dell’applicazione del comma 1, si intendono come prevalentemente operativi nel territorio della provincia di Bolzano i soggetti che hanno la sede legale ed effettiva nella provincia di Bolzano. I criteri per l'individuazione della sede effettiva possono essere definiti con successivo regolamento di attuazione.

(3) Le modalità applicative del presente articolo, in particolare per l’attribuzione delle entrate a ciascun ente, per la corresponsione dei rimborsi e delle somme spettanti ai soggetti incaricati dell’attività di riscossione e per la verifica dell’osservanza dei requisiti, vengono stabiliti con il regolamento di attuazione di cui al comma 2.

(4) Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 150.000,00 euro per il 2016 e in 50.000,00 euro rispettivamente per il 2017 e il 2018, si provvede con la legge di stabilità.

Art. 24 (Modifica della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, “Espropriazioni per causa di pubblica utilità per tutte le materie di competenza provinciale”)

(1) Al comma 5 dell’articolo 1 della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, e successive modifiche, la cifra: “15” è sostituita dalla cifra: “20”.

Art. 25 (Tetto retributivo del personale sanitario)

(1) Il limite al trattamento economico del personale pubblico e delle società partecipate, come previsto dall'articolo 13 del decreto- legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge, 23 giugno 2014, n. 89, si riferisce al reddito imponibile al lordo degli oneri previdenziali nel caso di lavoro autonomo convenzionato del personale sanitario.

(2) Il trattamento economico massimo, come risultante dall’articolo 13 del decreto- legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge, 23 giugno 2014, n. 89, e dagli articoli 23/bis e 23/ter del decreto- legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dei contratti in essere nella sanità è aumentato fino al 20 per cento con riferimento ai compensi erogati dall’azienda sanitaria.

Art. 26 (Modifica della legge provinciale 13 febbraio 1997,  n. 4, “Interventi della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige per il sostegno dell'economia”)

(1) La lettera d) del comma 1 dell’articolo 19 della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, e successive modifiche, è così sostituita:

“d) riassicurazione per le assicurazioni di crediti per le esportazioni fino a un valore di 10 milioni di euro;”

(2) Il comma 3 dell’articolo 19 della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, e successive modifiche, è così sostituito:

“3. A copertura del rischio connesso con la riassicurazione di cui alla lettera d) del comma 1, viene accantonato su un apposito capitolo del bilancio provinciale l’intero importo della riassicurazione prevista. L’importo accantonato può anche essere alimentato con una quota parte dei rientri del fondo di rotazione di cui alla legge provinciale 15 aprile 1991, n. 9, e successive modifiche.”

Art. 27 (Modifica della legge provinciale 28 novembre 2001, n. 17, “Legge sui masi chiusi”)

(1) Il comma 3 dell’articolo 40 della legge provinciale 28 novembre 2001, n. 17, è così sostituito:

“3. Al/Alla presidente della commissione e al commissario straordinario o alla commissaria straordinaria può essere concesso un assegno mensile compensativo del lavoro preparatorio compiuto al di fuori delle riunioni e inoltre il rimborso delle spese sostenute per adempiere alle loro funzioni istituzionali. La misura di tale assegno nonché la tipologia e l’ammontare delle spese rimborsabili sono stabiliti con delibera dalla Giunta provinciale.”

(2) Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 15.000,00 euro annui a decorrere dal 2016, si provvede con la legge di stabilità.

Art. 28 (Modifica della legge provinciale  19 settembre 2008, n. 7, “Disciplina dell’agriturismo”)

(1) Il comma 1 dell’articolo 14 della legge provinciale 19 settembre 2008, n. 7, è così sostituito:

“1. Per favorire la multifunzionalità in agricoltura e la differenziazione dei redditi agricoli, la Provincia autonoma di Bolzano può concedere aiuti agli imprenditori agricoli che esercitano le attività di cui all’articolo 2.”

Art. 29 (Modifica della legge provinciale  15 maggio 2000, n. 9, “Interventi per la protezione degli animali e prevenzione del randagismo”)

(1) L’articolo 5 della legge provinciale 15 maggio 2000, n. 9, e successive modifiche, è così sostituito:

“Art. 5 (Contributi per la protezione degli animali)

1. Per le finalità di cui all’articolo 1 la Giunta provinciale può concedere a organizzazioni di volontariato contributi fino al 90 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per:

  1. la gestione degli asili per animali;
  2. la sterilizzazione, l’identificazione, la vaccinazione o altri trattamenti sanitari degli animali tenuti in asili per animali;
  3. la sterilizzazione e l’identificazione di gatti viventi in libertà, nonché altri trattamenti veterinari necessari agli stessi;
  4. il soccorso di animali feriti ove non sia possibile risalire al proprietario;
  5. gli interventi ordinati alle guardie zoofile dall’organismo preposto al loro coordinamento, i premi assicurativi a favore delle stesse, nonché dei volontari che prestano attività presso l’asilo sanitario per animali gestito dall’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige;
  6. iniziative di carattere divulgativo, informativo e formativo volte alla sensibilizzazione della collettività in materia di protezione degli animali.”

Art. 30 (Modifica della legge provinciale 21 ottobre 1996,  n. 21, “Ordinamento forestale”)

(1) Il comma 2 dell’articolo 33 della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, e successive modifiche, è così sostituito:

“2. Dopo l’esecuzione dei lavori di cui al comma 1 gli stessi vengono fatturati a carico del committente.”

(2) Dopo l’articolo 33 della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

“Art. 33/bis (Lavori in economia per comuni e altri enti pubblici)

1. Per i comuni, l’esecuzione dei lavori e delle opere ai sensi degli articoli 19, 31, 32 e 33 è richiesta, previa deliberazione della Giunta comunale, dal sindaco territorialmente competente, che ne affida l’incarico alla Ripartizione provinciale Foreste.

2. Per gli altri enti pubblici, la richiesta e l’affidamento dell’incarico di cui al comma 1 sono effettuati dal rispettivo rappresentante legale.”

Art. 31 (Modifica della legge provinciale  14 febbraio 1992, n. 6, “Disposizioni in materia di finanza locale”)

(1) Il comma 3 dell’articolo 1 della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, e successive modifiche, è così sostituito:

“3. I finanziamenti a carico del fondo ordinario, sono erogati, secondo il fabbisogno di cassa degli enti locali documentato dal rispettivo tesoriere, in quattro rate uguali, la prima delle quali di regola entro il mese di gennaio. I finanziamenti a carico del fondo ammortamento mutui sono erogati in rate semestrali scadenti di norma nel mese precedente quello di scadenza dei ratei di ammortamento.”

(2) L’articolo 5 della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, e successive modifiche è così sostituito:

“Art. 5 (Fondo per gli investimenti)

1. Per la copertura delle spese di investimento i comuni ricevono annualmente, sulla base di criteri di fabbisogno, contributi agli investimenti. Con questi contributi agli investimenti sono da finanziare le opere di cui all’articolo 2 della legge provinciale 11 giugno 1975, n. 27, e successive modifiche; si applicano le disposizioni di cui agli articoli 7 e 7/bis della stessa legge provinciale.

2. In deroga alle disposizioni di cui alla legge provinciale 11 giugno 1975, n. 27, l’assegnazione di cui all’articolo 5 della stessa legge ammonta fino al 25 per cento. Le regole sulla resa dei conti sono stabilite con regolamento di attuazione.

3. I criteri di fabbisogno e la loro ponderazione, le norme di transazione per la nuova disciplina sugli investimenti, nonché i dettagli e le procedure per il finanziamento delle spese di investimento sono stabiliti con l’accordo di cui all’Art. 2."

(3) Il comma 1 dell’articolo 7 della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, e successive modifiche è così sostituito:

1. I finanziamenti del fondo perequativo sono assegnati ai comuni per sostenere la salvaguardia degli equilibri di bilancio”.

(4) Dopo l’articolo 12 della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

“Art. 12/bis (Disposizioni per il personale dei comuni)

1. Tutti i posti occupati, sia quelli relativi al personale a tempo indeterminato, sia quelli relativi al personale a tempo determinato, devono essere previsti nella pianta organica del comune. È escluso il personale stagionale assunto ai sensi dell’articolo 18 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, e successive modifiche.

2. La pianta organica non può superare i parametri previsti tramite regolamento della Giunta Provinciale.”

Art. 32 (Modifica della legge provinciale  13 maggio 1992, n. 13, “Norme in materia di pubblico spettacolo”)

(1) Il comma 2/bis dell’articolo 2 della legge provinciale 13 maggio 1992, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:

“2/bis Per eventi con un massimo di 500 ospiti che terminano entro le ore 03.00, che si svolgono all’interno di strutture per le quali è stata accertata l’idoneità e che osservano il limite della capacità ricettiva, l’autorizzazione ai sensi del comma 1 del presente articolo, l’autorizzazione acustica di cui all’articolo 12 della legge provinciale 5 dicembre 2012, n. 20, e l’autorizzazione alla somministrazione di cibi e bevande di cui alla legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, e successive modifiche, sono sostituite dalla segnalazione certificata di inizio attività, a condizione che dopo le ore 22.00 non venga turbata la quiete del vicinato. La segnalazione certificata di inizio attività deve essere effettuata almeno 5 giorni prima dell’inizio dell’evento.”

Art. 33 (Modifica della legge provinciale 20 luglio 2006,  n. 7, “Disposizioni in connessione con l'assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano per l'anno finanziario 2006 e per il triennio 2006-2008”)

(1) Dopo il comma 1/bis dell’articolo 19/bis della legge provinciale 20 luglio 2006, n. 7, e successive modifiche, sono inseriti i seguenti commi 1/ter e 1/quater:

“1/ter Se per finanziare progetti di compensazione ambientale i comuni hanno assunto un mutuo oppure un finanziamento tramite il fondo di rotazione ai sensi della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, e successive modifiche, essi possono utilizzare i canoni annui aggiuntivi per progetti di compensazione ambientale per rimborsare le rate di mutuo o finanziamento.

1/quater I canoni annui aggiuntivi per progetti di compensazione ambientale possono essere usati dai comuni anche per il finanziamento di misure riguardanti beni di proprietà di terzi.”

Art. 34 (Modifica della legge provinciale  26 gennaio 2015, n. 2, “Disciplina delle piccole e medie derivazioni d’acqua per la produzione di energia elettrica”)

(1) Dopo il comma 3 dell’articolo 2 della legge provinciale 26 gennaio 2015, n. 2, e successive modifiche, sono inseriti i seguenti commi 3/bis e 3/ter:

“3/bis Se per finanziare progetti di compensazione ambientale i comuni hanno assunto un mutuo oppure un finanziamento tramite il fondo di rotazione ai sensi della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, e successive modifiche, essi possono utilizzare i fondi di compensazione per rimborsare le rate di mutuo o finanziamento.

3/ter I fondi di compensazione possono essere usati dai comuni anche per il finanziamento di misure riguardanti beni di proprietà di terzi.”

Art. 35 (Modifica della legge provinciale  20 marzo 1991, n. 7, “Ordinamento delle comunità comprensoriali”)

(1) Il comma 6 dell’articolo 4 della legge provinciale 20 marzo 1991, n. 7, e successive modifiche, è così sostituito:

“6. La Giunta provinciale di concerto con il Consiglio dei comuni determina le indennità spettanti agli amministratori e al revisore dei conti delle comunità comprensoriali.”

Art. 36 (Modifica della legge provinciale 17 luglio 1987,  n. 14, “Norme per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio della caccia”)

(1) Il comma 2 dell’articolo 4 della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, e successive modifiche, è così sostituito:

“2. Con decreto dell'assessore competente per materia, e, previo parere dell'Osservatorio faunistico provinciale e previo parere dell’Istituto superiore per la ricerca e la protezione ambientale (ISPRA), nel rispetto dei livelli di protezione risultanti dalle convenzioni internazionali o dalle norme comunitarie introdotte nell'ordinamento statale sulla conservazione della fauna selvatica, allo scopo di evitare che l'aumento eccessivo di determinate specie pregiudichi in modo notevole l'equilibrio ecologico o l'agricoltura, la selvicoltura, la pescicoltura, la consistenza della fauna selvatica o la sicurezza pubblica, o per motivi di sanità possono essere autorizzati piani di abbattimento di specie non contenute nel comma 1.”

Art. 37 (Planetarium)

(1) La Giunta provinciale è autorizzata a concedere annualmente un contributo entro il limite massimo di 300.000,00 euro al comune di Cornedo all’Isarco per la gestione del Planetarium sito in località San Valentino in Campo. Con appositi criteri sono determinate le modalità del finanziamento e della sua rendicontazione.

(2) Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 300.000,00 euro annui a decorrere dal 2016, si provvede con la legge di stabilità.

CAPO III
ABROGAZIONE DI NORME E DISPOSIZIONE FINANZIARIA

Art. 38 (Abrogazioni)

(1) Sono abrogate le seguenti disposizioni:

  1. gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 32, 33, 35, 38, 42, 46, 51, 52, 53, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 62/bis e 63 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e successive modifiche;
  2. l’articolo 1/bis e il comma 13 dell’articolo 6 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche;
  3. il comma 3 dell’articolo 16/bis della legge provinciale 31 agosto 1974, n. 7, e successive modifiche;
  4. la legge provinciale 19 dicembre 1986, n. 33, e successive modifiche;
  5. gli articoli 11 e 13 della legge provinciale 30 ottobre 1973, n. 77, e successive modifiche;
  6. il comma 2 dell’articolo 22 della legge provinciale 18 agosto 1988, n. 33, e successive modifiche;
  7. la legge provinciale 11 agosto 1994, n. 6, e successive modifiche.

Art. 39 (Disposizione finanziaria)

(1) Fatto salvo quanto previsto agli articoli 4, 12, 13, 20, 21, 22, 27 e 37, la presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico dell’esercizio finanziario 2016.

Art. 40 (Entrata in vigore)

(1) La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

 

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