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In vigore al: 08/03/2016

j) Decreto del Presidente della Provincia 25 novembre 2015, n. 301)
Riorganizzazione della Biblioteca provinciale “Dr. Friedrich Teßmann”

1)
Pubblicato nel B.U. 9 dicembre 2015, n. 49.

Art. 1 (Ambito di applicazione)

(1) Il presente regolamento disciplina la riorganizzazione della Biblioteca provinciale “Dr. Friedrich Teßmann”, in esecuzione dell’articolo 3, comma 5, della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, e dell’articolo 19, comma 1, della legge provinciale 23 dicembre 2014, n. 11, e successive modifiche.

(2) L’ente Biblioteca provinciale “Dr. Friedrich Teßmann” è soppresso e all’interno della Ripartizione provinciale Cultura tedesca è istituita la Biblioteca provinciale “Dr. Friedrich Teßmann”.

Art. 2 (Modifiche della legge provinciale 16 febbraio 1982, n. 5, recante “Istituzione della Biblioteca provinciale Dr. Friedrich Teßmann”)

(1) L’articolo 1 della legge provinciale 16 febbraio 1982, n. 5, è così sostituito:

“Art. 1 (Finalità)

1. La Biblioteca provinciale “Dr. Friedrich Teßmann” persegue finalità di raccolta, conservazione e prestito di pubblicazioni e di materiale documentario di ogni genere o formato, anche in forma digitale, per promuovere lo studio delle scienze, delle lettere e delle arti, dei molteplici aspetti della cultura e di altri settori nonché finalità di promozione della ricerca attraverso il continuo ampliamento delle collezioni. In particolare la Biblioteca svolge le seguenti attività:

  1. raccoglie materiale bibliografico nei settori delle scienze, delle arti e delle lettere, ivi compresi le riviste e i bollettini di maggior rilevanza, nonché la stampa a carattere periodico e quotidiano in genere;
  2. raccoglie scritti e opere di autori altoatesini, bibliografie e pubblicazioni in genere apparse in Provincia di Bolzano, nonché bibliografie e pubblicazioni apparse altrove, ma riferite all'Alto Adige, con il compito di ordinare tutto il proprio materiale secondo razionali sistemi di catalogazione e di metterlo a disposizione degli utenti interessati;
  3. funge da biblioteca generale di studio, all'interno del sistema bibliotecario provinciale, e offre pertanto servizi di prestito e consultazione di libri e media - nei limiti delle proprie capacità e su richiesta dell'utenza interessata – direttamente, per posta o tramite il prestito interbibliotecario provinciale; all’occorrenza può fornire in prestito agli utenti anche libri e media richiesti ad altre biblioteche appartenenti ad altri sistemi bibliotecari nazionali ed esteri;
  4. realizza iniziative e progetti atti a far conoscere il suo patrimonio di libri e media, anche in forma di specifici studi, di manifestazioni e di collaborazioni con istituzioni operanti sul territorio e fuori provincia;
  5. promuove, in cooperazione con l’Ufficio provinciale Biblioteche e lettura, la formazione del personale delle biblioteche del sistema bibliotecario altoatesino.

3. Per la realizzazione delle finalità e dei compiti summenzionati la Biblioteca provinciale “Dr. Friedrich Teßmann” è autorizzata ad avvalersi della collaborazione di altri enti, associazioni o istituzioni aventi stesse o analoghe finalità, a sostenere eventuali misure di coordinamento, a stipulare con gli stessi accordi e convenzioni, nonché ad associarsi ad essi.”

(2) L’articolo 2 della legge provinciale 16 febbraio 1982, n. 5, è così sostituito:

“Art. 2  (Il comitato scientifico)

1. Il comitato scientifico è composto da almeno cinque e fino a sette membri esperti in materia di biblioteche, di cui uno appartenente al gruppo linguistico ladino e tutti gli altri appartenenti al gruppo linguistico tedesco. I membri sono nominati dalla Giunta provinciale su proposta dell’Assessore/Assessora provinciale alla Cultura tedesca e dell’Assessore/Assessora provinciale alla Cultura ladina. Un membro è scelto da una terna proposta dal “Südtiroler Kulturinstitut”, uno da una terna proposta dall'“Istituto ladino di cultura” e uno da una terna proposta dall'“Österreichische Akademie der Wissenschaften”. Un membro è nominato in rappresentanza dell’Archivio provinciale ed uno dell’Ufficio provinciale Biblioteche e lettura.

2. Nella sua prima riunione il comitato scientifico elegge nel proprio seno il/la presidente.

3. Il direttore/La direttrice della Biblioteca provinciale “Dr. Friedrich Teßmann” partecipa alle riunioni del comitato scientifico con voto consultivo. Funge da segretario/segretaria un impiegato/un’impiegata di qualifica funzionale non inferiore alla sesta.

4. Il comitato scientifico è l'organo consultivo per tutto ciò che concerne l'attività tecnico-scientifica, per lo sviluppo della Biblioteca provinciale “Dr. Friedrich Teßmann” e il suo ruolo nel sistema delle biblioteche.

5. Il comitato scientifico ha in particolare i compiti di valutare il programma annuale e di elaborare proposte per l’indirizzo strategico della Biblioteca provinciale, per il regolamento della Biblioteca e per la collaborazione con altre biblioteche a livello locale, nazionale ed internazionale.

6. Per l’attività di consulenza sono corrisposti gettoni di presenza.”

(3) L’articolo 3 della legge provinciale 16 febbraio 1982, n. 5, è così sostituito:

“Art. 3  (Funzioni del direttore/della direttrice della Biblioteca provinciale “Dr. Friedrich Teßmann”)

1. Al direttore/alla direttrice della Biblioteca provinciale “Dr. Friedrich Teßmann” spetta la gestione tecnico-scientifica ed amministrativa della biblioteca.”

(4) L’articolo 4 della legge provinciale 16 febbraio 1982, n. 5, è così sostituito:

“Art. 4  (Mezzi finanziari)

1. Tenuto conto delle specificità e delle peculiarità della gestione di una biblioteca, alla Biblioteca provinciale “Dr. Friedrich Teßmann” è riconosciuta autonomia funzionale.

2. Le entrate della Biblioteca provinciale “Dr. Friedrich Teßmann”, nelle quali rientrano anche i contributi di altri enti pubblici o privati, donazioni, lasciti ed altre assegnazioni, affluiscono in appositi capitoli delle entrate del bilancio provinciale.

3. La riscossione delle tariffe è effettuata tramite un agente della riscossione ai sensi degli articoli 39, 40 e 41 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e successive modifiche.

4. I mezzi finanziari occorrenti per il funzionamento e la gestione della Biblioteca provinciale “Dr. Friedrich Teßmann” sono messi a disposizione su appositi capitoli di spesa del bilancio della Provincia a favore della ripartizione competente.”

(5) I commi 1, 2 e 3 dell’articolo 6 della legge provinciale 16 febbraio 1982, n. 5, sono così sostituiti:

“1. La dotazione organica della Biblioteca provinciale “Dr. Friedrich Teßmann” è determinata dalla Giunta provinciale nel rispetto della dotazione organica complessiva del personale provinciale.

2. Il trattamento economico e giuridico del personale corrisponde a quello del personale provinciale.

3. Per attività non aventi carattere amministrativo la Biblioteca provinciale può avvalersi anche di collaborazioni esterne.”

Art. 3 (Modifiche del decreto del Presidente della Giunta provinciale 25 giugno 1996, n. 21, recante “Denominazione e competenze degli uffici della Provincia autonoma di Bolzano”)

(1) Nell’allegato 1 al decreto del Presidente della Giunta provinciale 25 giugno 1996, n. 21, e successive modifiche, al punto 14.4 è soppressa la seguente riga: “- vigilanza sulla biblioteca provinciale Dr. F. Teßmann”.

(2) Nell’allegato 1 al decreto del Presidente della Giunta provinciale 25 giugno 1996, n. 21, e successive modifiche, al punto 14 è aggiunto il seguente punto 14.6:

“14.6 Biblioteca provinciale “Dr. Friedrich Teßmann”

  1. raccolta di pubblicazioni e di materiale documentario
  2. catalogazione e messa a disposizione di media
  3. manifestazioni e progetti
  4. attività di formazione
  5. attività di digitalizzazione”

Art. 4 (Patrimonio)

(1) Il patrimonio dell’ente soppresso passa alla Provincia autonoma di Bolzano, che subentra in tutti i rapporti attivi e passivi.

(2) Il patrimonio è destinato a scopi conformi alle finalità originarie.

(3) Le convenzioni di deposito correnti della Biblioteca provinciale con la “Österreichische Akademie der Wissenschaften”, concernenti la collezione “Dr. Friedrich Teßmann”, nonché quelle con altri soggetti prestatori sono confermate e possono essere ritrattate, modificate e integrate.”

Art. 5 (Norma transitoria)

(1) Il conto consuntivo 2015 è approvato dal direttore/dalla direttrice della Biblioteca in carica, previo parere del collegio dei revisori, che rimane in carica fino all'approvazione del conto consuntivo e, al più tardi, fino al 31 marzo 2016.

(2) Il direttore/La direttrice in carica della Biblioteca provvede inoltre a tutti gli adempimenti fiscali in capo all’ente soppresso riferiti all’anno 2015.

(3) Il personale della Biblioteca provinciale “Dr. Friedrich Teßmann” viene assegnato alla Ripartizione provinciale Cultura tedesca.

Art. 6 (Abrogazioni)

(1) Sono abrogate le seguenti disposizioni:

  1. gli articoli 5, 8, 9 e 10 della legge provinciale 16 febbraio 1982, n. 5, e successive modifiche;
  2. lo statuto della Biblioteca provinciale “Dr. Friedrich Teßmann”, allegato alla legge provinciale 16 febbraio 1982, n. 5, e successive modifiche.

Art. 7 (Entrata in vigore)

(1) Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

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