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In vigore al: 08/03/2016

i) Legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 161)
Disposizioni sugli appalti pubblici

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1)
Pubblicata nel supplemento n. 3 del B.U. 22 dicembre 2015, n. 51.

Art. 49 (Contabilità dei lavori)   

(1) Il registro di contabilità dei lavori può essere redatto su fogli singoli, da unirsi in fascicoli a ogni stato di avanzamento dei lavori.

(2) Per lavori d’importo fino a 200.000 euro si può prescindere dalla tenuta dei seguenti documenti contabili: giornale dei lavori, libretti di misura dei lavori e delle provviste, registro di contabilità e sommario del registro di contabilità. Si può prescindere comunque dalla tenuta del manuale del direttore/della direttrice dei lavori e del registro dei pagamenti.

(3) Il/La responsabile unico/unica del procedimento determina se i pagamenti avvengono per stati di avanzamento, che devono avere una frequenza bimensile per contratti fino a due milioni di euro e trimestrale per contratti di importo superiore. In caso di subappalto o subaffidamento deve essere garantito il pagamento diretto degli operatori economici subappaltatori o subaffidatari senza la necessità che questi ultimi facciano richiesta di pagamento diretto.

(4) Il pagamento degli acconti, in caso di consegna immediata, ha luogo in ragione delle parti di opere realizzate secondo quanto previsto nel capitolato speciale d’appalto indipendentemente dalla stipulazione del contratto.

(5) Qualora non sia possibile stipulare il contratto, si provvede al pagamento unicamente di quanto eseguito e accettato ai prezzi dell’offerta. I materiali a piè d’opera o gli apprestamenti di cantiere possono essere pagati, solo se accettati dalla direzione lavori. L’impresa non ha titolo per richiedere ulteriori compensi o risarcimento danni.

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