(1) L’amministrazione aggiudicatrice non può stipulare il contratto prima di una moratoria di 30 giorni dalla data di comunicazione dell’aggiudicazione, salvo motivate ragioni di particolare urgenza che non consentono all’amministrazione aggiudicatrice di attendere il decorso del predetto termine.
(2) Si può applicare una riduzione della moratoria se in una procedura di gara è stata presentata o è stata ammessa una sola offerta, o in caso di aggiudicazione di appalti pubblici basati su un accordo quadro ovvero di acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico e se nel termine di 15 giorni non siano state presentate delle controdeduzioni.