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In vigore al: 08/03/2016

i) Legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 161)
Disposizioni sugli appalti pubblici

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1)
Pubblicata nel supplemento n. 3 del B.U. 22 dicembre 2015, n. 51.

Art. 38 (Semplificazioni in materia di organizzazione di procedure di affidamento per enti locali)      delibera sentenza

(1) I comuni con popolazione pari o superiore a 10.000 abitanti acquistano beni, servizi e lavori autonomamente. I comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti possono acquisire autonomamente beni e servizi di valore inferiore a 207.000 euro e, per i servizi di cui al capo X, di valore inferiore a 750.000 euro, nonché lavori di valore inferiore a due milioni di euro, utilizzando gli strumenti elettronici di acquisto.

(2) Per le acquisizioni di modico valore, ossia beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro, l’utilizzo degli strumenti elettronici non è obbligatorio, fermo restando il rispetto dei principi della razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi della pubblica amministrazione. Queste disposizioni si applicano a tutti i soggetti di cui all’Art. 2

(3) I comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti acquisiscono beni, servizi e lavori di valore pari o superiore agli importi di cui al comma 1 ricorrendo, a seconda dei casi:

  1. alle forme collaborative intercomunali di cui al capo VIII del decreto del Presidente della Regione 1° febbraio 2005, n. 3/L, e successive modifiche;
  2. all’Agenzia provinciale per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
  3. a soggetti che forniscono attività di centralizzazione delle committenze e, se del caso, attività di committenze ausiliarie;
  4. alle comunità comprensoriali.

(4) Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle amministrazioni dei beni di uso civico e ai consorzi di bonifica.

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