(1) Ai fini della nomina dei membri di commissione il Sistema informativo contratti pubblici presso l’Agenzia mette a disposizione un elenco telematico di liberi professionisti e funzionari pubblici, suddiviso per categorie di specializzazione, a cui il/la responsabile unico/unica del procedimento ha accesso libero e diretto. I soggetti iscritti hanno la possibilità di comunicare in ogni momento variazioni intervenute rispetto alle informazioni inserite nell’elenco.
(2) Gli interessati si iscrivono nell’elenco telematico di cui al comma 1, previa compilazione, nel rispetto della vigente disciplina in materia di autocertificazione, di una scheda identificativa e di una dichiarazione che attesti il possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale.
(3) Il/La responsabile unico/unica del procedimento seleziona dall’elenco di cui al comma 1 dieci potenziali membri di commissione, nel rispetto dei principi di rotazione, libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità, tenuto conto, congiuntamente o disgiuntamente, delle esperienze professionali registrate dall’amministrazione nei confronti dell’iscritto nell’elenco, dell’operatività del/della professionista rispetto al luogo di esecuzione della prestazione e della congruità della sua idoneità professionale rispetto al contenuto dell’attività valutativa.
(4) Il/La responsabile del procedimento di gara estrae a sorte dall’elenco dei dieci nominativi indicati, mediante sorteggio effettuato dalla piattaforma del Sistema informativo contratti pubblici, i membri della commissione che verranno incaricati.
(5) Negli affidamenti di lavori di importo superiore alla soglia comunitaria, nel caso di affidamento sulla base dell’offerta economicamente più vantaggiosa, un membro della commissione di valutazione può essere designato dall’amministrazione aggiudicatrice, che attinge di volta in volta a una terna di liberi professionisti indicati dall’ordine degli Ingegneri o degli Architetti della provincia di Bolzano.