(1) Per le procedure di gara per l’affidamento di lavori, servizi e forniture in economia e per l’abilitazione in albi o elenchi fornitori, i controlli relativi alle dichiarazioni di possesso dei requisiti soggettivi vengono effettuati, almeno su base annuale, su un campione rappresentativo non inferiore al sei per cento dei soggetti affidatari delle suddette procedure di affidamento con i quali si è stipulato il contratto e dei soggetti abilitati in albi o iscritti in elenchi fornitori. Il mancato possesso dei requisiti comporta la risoluzione del contratto. Il contratto deve contenere una clausola risolutiva espressa.