(1) Le amministrazioni aggiudicatrici valutano, di norma, la congruità delle offerte se, in base ad elementi specifici, presentano degli scostamenti notevoli rispetto all’importo a base di gara.
(2) Le amministrazioni aggiudicatrici impongono agli operatori economici di fornire spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte se queste appaiono anormalmente basse rispetto a lavori, forniture o servizi. Possono sussistere dubbi motivati in particolare se il prezzo offerto è di una certa percentuale inferiore all’offerta immediatamente superiore o al punteggio massimo previsto per il prezzo dal bando. L’amministrazione aggiudicatrice valuta le informazioni fornite consultando l’offerente. Essa può respingere l’offerta solo se la prova fornita non giustifica sufficientemente il basso livello del prezzo o dei costi proposti.
(3) Quando il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa ed è stata presentata un’unica offerta, la richiesta delle gustificazioni non è obbligatoria.