(1) Nei casi di mancanza, di incompletezza e di ogni irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotti dai concorrenti ai sensi della presente legge o di altre disposizioni normative, si applica la normativa statale. Il ricorso al soccorso istruttorio entro 10 giorni lavorativi non comporta l’applicazione di sanzioni.