(1) Per la fissazione dei termini per la ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte si applica l’articolo 47 della direttiva 2014/24/UE, fatti salvi i termini minimi stabiliti negli articoli da 27 a 31 della medesima direttiva e i termini della normativa statale di recepimento, se minori.
(2) Per facilitare l’accesso al mercato degli appalti pubblici e accelerare la realizzazione delle opere pubbliche, al fine di fronteggiare la crisi economica in atto, le amministrazioni aggiudicatrici della provincia di Bolzano possono procedere all’affidamento di lavori con procedure negoziate senza la previa pubblicazione di un bando, per lavori di importo non superiore a due milioni di euro.
(3) La disposizione di cui al comma 2 si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e per quattro anni dalla stessa data.
(4) Per gli appalti aventi a oggetto l’esecuzione di lavori di importo fino a due milioni di euro, l’amministrazione aggiudicatrice seleziona i soggetti da invitare sulla base dei criteri indicati al comma 5. L’amministrazione aggiudicatrice deve in ogni caso garantire il principio della rotazione. Sulla base dell’elenco di cui al comma 5, il/la responsabile unico/unica del procedimento seleziona dodici operatori economici da invitare, nel rispetto dei principi di rotazione, libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità, tenuto conto, congiuntamente o disgiuntamente, delle esperienze contrattuali registrate dall’amministrazione nei confronti dell’impresa, dell’operatività dell’impresa rispetto al luogo di esecuzione dei lavori e delle maestranze occupate a tempo indeterminato nell’impresa, che devono essere congrue rispetto ai tempi e contenuti dell’appalto. La selezione in base al meccanismo di rotazione avviene in maniera trasparente.
(5) Ai fini della selezione degli operatori economici da invitare a procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, il Sistema informativo contratti pubblici presso l’Agenzia mette a disposizione un elenco telematico di operatori economici, suddiviso per categorie, a cui il/la responsabile unico/unica del procedimento ha accesso libero e diretto. Gli operatori economici hanno la possibilità di comunicare in ogni momento eventuali variazioni delle rispettive categorie e classificazioni.
(6) Gli operatori economici interessati si iscrivono nell’elenco telematico di cui al comma 5 previa compilazione, nel rispetto della vigente disciplina in materia di autocertificazione, di una scheda identificativa e di una dichiarazione che attesti il possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità tecnico-economica.
(7) Gli operatori economici iscritti possono richiedere in qualsiasi momento, mediante apposita domanda, la cancellazione dall’elenco telematico o da una categoria dello stesso. Dell’avvenuta cancellazione è data comunicazione all’operatore economico richiedente.
(8) Al fine della riduzione degli oneri documentali ed economici a carico dei soggetti partecipanti, si attribuisce a questi ultimi la piena possibilità di integrazione documentale non onerosa, anche per via telematica, di qualsiasi elemento di natura formale della domanda, purché non attenga agli elementi oggetto di valutazione sul merito dell’offerta.
(9) Negli appalti di forniture o servizi, la dimostrazione della capacità finanziaria ed economica degli operatori economici può essere fornita mediante un documento considerato idoneo dalla stazione appaltante o mediante dichiarazione di un istituto bancario o intermediario autorizzato ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modifiche.
(10) Non è richiesta alcuna garanzia a corredo dell’offerta nel caso di procedure di gara mediante invito per l’esecuzione di lavori fino a un importo non superiore a due milioni di euro, per lavori, e a 207.000 euro per servizi e forniture.
(11) L’offerta è corredata da una garanzia, pari all’uno per cento del prezzo base indicato nel bando o nell’invito, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell’offerente, per le procedure di gara di importo superiore alle soglie di cui al comma 10.
(12) L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo non è dovuto dagli operatori economici ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, l’operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito e lo documenta nei modi prescritti dalla normativa vigente.
(13) Le amministrazioni aggiudicatrici possono esigere, come fatturato minimo annuale, al massimo il doppio del valore stimato dell’appalto.