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In vigore al: 08/03/2016

Delibera 17 novembre 2015, n. 1328
Criteri per la concessione dei contributi per infrastrutture primarie nel territorio rurale e di montagna

Allegato A)

Criteri per la concessione di agevolazioni per infrastrutture primarie nel territorio rurale e di montagna

Art. 1
Oggetto

1. I presenti criteri disciplinano le modalità di concessione di agevolazioni per interventi volti a migliorare le condizioni di vita ed economiche nel territorio rurale e di montagna, in attuazione dell’articolo 49, comma 4, della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21.

Art. 2
Beneficiari

1. Beneficiari sono:

a) comuni, comunità comprensoriali, amministrazioni separate dei beni frazionali di uso civico e consorzi di bonifica;

b) interessenze e consorzi di miglioramento fondiario;

c) imprese agricole.

Art. 3
Interventi agevolabili

1. Le agevolazioni possono essere erogate per i seguenti interventi:

a) costruzione, ampliamento, sistemazione e risanamento della viabilità rurale e di accesso ai masi;

b) costruzione, ampliamento e risanamento di impianti di approvvigionamento idrico potabile ed antincendio nel territorio rurale e di montagna;

c) costruzione, ampliamento e risanamento di impianti a fune per il collegamento di aziende agricole.

Art. 4
Presentazione delle domande

1. Le domande di agevolazione per gli interventi di cui all’articolo 3 possono essere presentate dal 1° gennaio fino al 28 febbraio di ogni anno, e comunque prima di iniziare i lavori o effettuare un acquisto; le domande vanno redatte in duplice copia sui moduli predisposti dall’Amministrazione provinciale e presentate agli uffici forestali territorialmente competenti o all’Ufficio provinciale Economia montana.

2. Il termine di cui al comma 1 non si applica alle domande dichiarate urgenti ed indifferibili a causa di eventi atmosferici o di adempimenti particolarmente gravosi imposti dalla pubblica amministrazione.

3. L’inizio dei lavori può aver luogo subito dopo la presentazione della domanda.

4. Alla domanda sono da allegare i seguenti documenti:

a) copia della concessione o autorizzazione edilizia rilasciata dal comune territorialmente competente nell’anno precedente;

b) progetto dell’opera da realizzare con il relativo preventivo di spesa, redatti e firmati da un libero/una libera professionista iscritto/iscritta nel relativo albo;

c) copia dell’atto costitutivo e dello statuto, qualora il richiedente sia una persona giuridica privata;

d) copia del provvedimento di autorizzazione alla presentazione della domanda, qualora questa sia presentata da persone giuridiche private o pubbliche;

e) cronoprogramma delle spese o distinta della scadenza delle spese;

5. Qualora si tratti di una domanda di agevolazione per la costruzione, l’ampliamento, la sistemazione e il risanamento di una strada, un acquedotto o impianti a fune, deve essere allegato l’atto di sottomissione controfirmato dai rispettivi proprietari ovvero dal/dalla rappresentante legale della persona giuridica, sempre che non sussista un diritto di passaggio risultante dall’estratto tavolare del libro fondiario.

6. Qualora si tratti di una domanda di agevolazione per la costruzione, l’ampliamento e il risanamento di impianti di acqua potabile, al momento della presentazione della domanda il richiedente deve essere in possesso della seguente documentazione:

a) decreto di concessione per la derivazione d’acqua dell’Agenzia provinciale per l’ambiente;

b) giudizio di qualità o di idoneità del Laboratorio provinciale Analisi acque o dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige;

c) parere favorevole del Servizio antincendio della Ripartizione provinciale Protezione antincendi e civile.

7. Qualora si tratti di una domanda di agevolazione per la realizzazione di un impianto a fune, viene richiesto d’ufficio il nulla osta all’esercizio di cui all’articolo 33 della legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 1.

8. In caso di domanda incompleta, il richiedente viene sollecitato per iscritto a presentare entro 30 giorni i documenti o dati mancanti. Le domande non perfezionate entro i termini previsti sono archiviate d’ufficio.

9. Non sono agevolabili le domande riguardanti interventi il cui preventivo, comprensivo delle spese tecniche, sia inferiore a 10.000,00 euro.

10. Per i lavori possono essere ammesse varianti di progetto con costi aggiuntivi, purché i maggiori costi siano adeguatamente motivati e superino il 15% dei costi approvati inizialmente. Le domande relative a queste varianti vanno presentate come domande nuove, ma non si applica il termine di cui all’articolo 4, comma 1.

Art. 5
Determinazione e approvazione delle agevolazioni

1. Sono concessi i seguenti contributi e finanziamenti a seconda degli interventi da realizzare:

a) Per la costruzione, l’ampliamento, la sistemazione e il risanamento della viabilità rurale e delle strade di accesso ai masi ad uso pubblico e destinate a pubblico transito in zone stabilmente abitate e soggette a vincolo idrogeologico vengono concessi ai soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) e b), finanziamenti fino alla copertura totale delle spese riconosciute; per analoghi interventi nel resto del territorio provinciale vengono concessi agli stessi soggetti contributi nella misura massima dell’80% delle spese riconosciute.

Nel caso in cui il richiedente sia un soggetto di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c), vengono concessi contributi nella misura massima del 60% delle spese riconosciute.

Per la costruzione, l’ampliamento, la sistemazione e il risanamento di strade private di accesso ai masi vengono concessi ai soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a), b) und c), contributi nella misura massima del 50% delle spese riconosciute.

b) Per la costruzione, l’ampliamento e il risanamento di impianti di approvvigionamento idrico potabile e antincendio in zone stabilmente abitate vengono concessi ai soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) e b), finanziamenti fino alla copertura totale delle spese riconosciute; per analoghi interventi nel resto del territorio provinciale vengono concessi agli stessi soggetti contributi nella misura massima dell’80% delle spese riconosciute.

Nel caso in cui il richiedente sia un soggetto di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c), vengono concessi contributi nella misura massima del 60% delle spese riconosciute.

c) Per la costruzione e l’ampliamento di impianti a fune per il collegamento di aziende agricole vengono concessi ai soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c), contributi nella misura massima dell’80% delle spese riconosciute.

2. Per la parte dell’agevolazione che riguarda le spese tecniche, le spese riconosciute sono calcolate ai sensi dell’elenco prezzi unitari in vigore.

3. I tecnici dell’Ufficio provinciale Economia montana eseguono una verifica tecnica per accertare se i lavori per i quali viene chiesta un’agevolazione rientrino tra quelli agevolabili ai sensi dei presenti criteri. A tal fine lo stesso Ufficio si può avvalere della collaborazione degli uffici forestali territorialmente competenti.

4. L’approvazione e il finanziamento dei progetti sono disposti con decreto del direttore/della direttrice della Ripartizione provinciale Foreste secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande.

5. Se, in sede di verifica tecnica dei progetti, si accerta una situazione di indifferibilità o urgenza dovuta ad eventi atmosferici o ad adempimenti imposti dalla pubblica amministrazione, alla mancanza o al cattivo stato di un’opera, si può prescindere dall’ordine cronologico e va data priorità ai progetti indifferibili rispetto a quelli urgenti.

6. Ai sensi del comma 5, sono in ogni caso considerati indifferibili o urgenti le situazioni o i lavori di seguito riportati:

a) Per gli impianti di acqua potabile e antincendio sono considerate indifferibili le seguenti situazioni:

- mancanza del giudizio di potabilità;

- danni alla rete idrica;

- disponibilità idrica insufficiente.

b) Per gli impianti di acqua potabile e antincendio sono considerati urgenti le situazioni o i lavori seguenti:

- rinnovo della rete idrica;

- rinnovo della captazione idrica;

- collegamento funzionale con altri progetti.

c) Per la rete viaria rurale sono considerati indifferibili le situazioni o i lavori seguenti:

- rete viaria interrotta;

- misure di sicurezza come guard rail (trasporto alunni).

d) Per la rete viaria rurale sono considerati urgenti le situazioni o i lavori seguenti:

- danni alla sede stradale;

- lavori di sistemazione e di protezione (piazzole di sosta, allargamento dei tornanti; riduzione della pendenza);

- collegamento funzionale con altri progetti.

7. Le agevolazioni vengono concesse sino ad esaurimento dei fondi stanziati a tal fine. Esauriti i fondi a disposizione, non possono essere più considerate domande nello stesso esercizio finanziario.

8. In un esercizio finanziario viene concessa una sola agevolazione per richiedente, a meno che non ci siano fondi sufficienti per la concessione di altre agevolazioni allo stesso richiedente.

Art. 6
Liquidazione delle agevolazioni

1. Dopo la denuncia di inizio lavori e sulla base del cronoprogramma delle spese o della distinta della scadenza delle spese, i beneficiari possono chiedere un anticipo nella misura massima del 50% dell’agevolazione approvata ovvero l’erogazione di saldi parziali in misura proporzionale ai lavori già eseguiti. Le contabilità parziali non possono essere in ogni caso di importo inferiore al 25% del totale della spesa ammessa ed ai beneficiari possono essere corrisposti saldi fino alla percentuale massima del 90% dell’agevolazione concessa.

2. La valutazione dello stato di avanzamento dei lavori e della realizzazione dell’opera ammessa ad agevolazione viene eseguita mediante il sistema a misura, vale a dire si valuta la corrispondenza dell’opera realizzata mediante verifica e misurazione della sua funzionalità e consistenza in base alla contabilità parziale o finale controfirmata dal tecnico incaricato.

3. L’agevolazione concessa per la realizzazione di un’opera viene erogata in misura proporzionale ai lavori effettivamente eseguiti ed accertati dal tecnico incaricato.

4. In caso di interventi agevolati tramite contributi sono riconosciute come spese anche eventuali prestazioni in natura non retribuite, se sono commisurate all’ammontare del contributo concesso. Si deve trattare di ore di lavoro e forniture inerenti al progetto effettuate dal richiedente stesso. Il valore è determinato sulla base dell’elenco prezzi unitari della Provincia. Il richiedente deve presentare un’autodichiarazione circa le prestazioni in natura non retribuite, che deve essere confermata da un tecnico incaricato dal richiedente stesso.

5. Le contabilità finali, debitamente firmate da tecnici abilitati iscritti ai rispettivi albi professionali, sono da considerarsi a tutti gli effetti documenti contabili.

6. La liquidazione del finanziamento avviene sulla base delle spese documentate tramite fatture quietanzate. La spesa per la liquidazione del contributo deve essere documentata tramite fatture quietanzate almeno nell’ammontare del contributo e, per la parte restante, tramite autodichiarazione di cui al comma 4.

7. I funzionari e le funzionarie dell’Amministrazione provinciale provvedono ad esaminare, accertare e confermare che le spese ammesse sono state effettuate conformemente alla normativa vigente in questo settore, nonché ad eseguire controlli sulla conformità dei pagamenti effettuati e dei documenti contabili.

8. L’IVA riportata nelle contabilità parziali e finali, se non è detraibile e non rimborsabile, va considerata a tutti gli effetti come spesa a totale carico del beneficiario. Il beneficiario deve dichiarare la non detraibilità e non rimborsabilità dell’IVA, prima della liquidazione dell’agevolazione concessa.

9. La liquidazione delle agevolazioni concesse agli enti pubblici avviene sulla base della delibera di approvazione del rendiconto delle spese da parte dell’ente stesso. Inoltre, deve essere presentata una copia delle fatture o dei mandati di pagamento.

Art. 7
Controlli

1. L’Ufficio provinciale Economia montana effettua controlli amministrativi e sopralluoghi per verificare la regolare esecuzione dei lavori. Al fine di verificare la regolare esecuzione degli investimenti, vengono effettuati controlli ispettivi sul 100 per cento della iniziative agevolate.

Art. 8
Revoca

1. Qualora venga accertata la mancata, non conforme o parziale esecuzione dei lavori rispetto al progetto dell’opera ammessa ad agevolazione, l’agevolazione concessa viene revocata in tutto o in parte; in tal caso il beneficiario è tenuto a restituire le somme che gli sono state erogate, maggiorate degli interessi legali maturati dalla data dell’erogazione.

 

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