(1) Il primo periodo del comma 1 dell’articolo 27 dell’allegato A al decreto del Presidente della Giunta provinciale 13 giugno 1989, n. 11, e successive modifiche, è così sostituito: “I rifugi esistenti devono adeguarsi entro il termine previsto dalla normativa statale.”
(2) Il secondo periodo del comma 1 dell’articolo 27 dell’allegato A al decreto del Presidente della Giunta provinciale 13 giugno 1989, n. 11, e successive modifiche, è così sostituito: “Entro il 1° novembre 2015 deve essere presentato alla Ripartizione provinciale Protezione antincendi e civile il “Piano di adeguamento dei rifugi alpini alle disposizioni antincendio”, da redigere secondo lo schema del modulo allegato".
(1) Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Allegato