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In vigore al: 08/03/2016

g') Legge provinciale 25 settembre 2015, n. 111)
Disposizioni in connessione con l'assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano per l'anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2015

1)
Pubblicata nel supplemento n. 1 del B.U. 29 settembre 2015, n. 39.

CAPO I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE

Art. 1 (Modifica della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, “Disposizioni finanziarie in connessione con l'assestamento del bilancio di previsione della provincia per l'anno finanziario 1998 e per il triennio 1998-2000 e norme legislative collegate” nonché disposizioni  transitorie collegate)

(1) I commi 1, 2 e 3 dell’articolo 8/bis della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, e successive modifiche, sono così sostituiti:

“1. Gli autoveicoli e i motoveicoli, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, a decorrere dall’anno in cui si compie il ventesimo anno dalla loro costruzione sono assoggettati al pagamento della tassa automobilistica provinciale di cui all’articolo 8, nella misura ridotta del 50 per cento.

2. Gli autoveicoli e i motoveicoli, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, a decorrere dall’anno in cui si compie il trentesimo anno dalla loro costruzione sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica provinciale. Essi sono assoggettati, in caso di utilizzazione su pubblica strada, ad una tassa di circolazione forfetaria annua nella misura stabilita dall’articolo 63, comma 4, della legge 21 novembre 2000, n. 342, e successive modifiche.

3. Salvo prova contraria, i veicoli di cui ai commi 1 e 2 si considerano costruiti nell'anno di prima immatricolazione in Italia o in un altro Stato.”

(2) Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2016.

3. Dal 1° gennaio 2016 le tasse automobilistiche relative agli autoveicoli e ai motoveicoli, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, che a quella data siano già ultraventennali sono corrisposte con le modalità ed entro i termini di scadenza di cui al decreto del Ministero delle Finanze 18 novembre 1998, n. 462.

Art. 2 (Riscossione tramite società in-house)

(1) Le attività di riscossione delle entrate affidate da enti pubblici della provincia di Bolzano a proprie società in-house, sono gestite mediante l’apertura di almeno un conto corrente bancario o postale, anche unico per tutti gli enti affidanti, intestato alla società affidataria ed esclusivamente dedicato alle attività di riscossione.

(2) Le società di cui al comma 1 dovranno fornire ai singoli enti affidanti evidenza separata delle riscossioni di loro competenza mediante idonei strumenti di rendicontazione.

CAPO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA

Art. 3 (Modifica delle autorizzazioni di spesa per l’anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017)

(1) Alle autorizzazioni di spesa per l’anno finanziario 2015 di cui all’articolo 3, comma 1, della legge provinciale 23 dicembre 2014, n. 11, sono apportate le modifiche indicate nell’allegata tabella A.

Art. 4 (Modifica della legge provinciale 7 luglio 2010, n. 9, “Disposizioni in materia di risparmio energetico  e energia rinnovabile”)

(1) Il comma 1 dell’articolo 2 della legge provinciale 7 luglio 2010, n. 9, e successive modifiche, è così sostituito:

“1. La Provincia autonoma di Bolzano, secondo le modalità e i criteri fissati dalla Giunta provinciale, può concedere contributi per investimenti nella misura massima del 70 per cento ai fini del miglioramento dell’efficienza energetica e dell’utilizzo delle fonti rinnovabili, nonché concedere contributi per iniziative volte alla divulgazione delle conoscenze, per l’elaborazione di strumenti di pianificazione, per certificazioni e audit nell’ambito dell’energia. I contributi a favore delle imprese vengono concessi nell’ambito delle norme dell’Unione europea per gli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente e per l’energia.”

(2) Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, stimati in 12.920.000,00 euro annui, si provvede mediante la riduzione dell’autorizzazione di spesa all’unità previsionale di base 23105 e 23210, ai sensi della legge provinciale 23 dicembre 2014, n. 11.

(3) La spesa a carico dei successivi esercizi finanziari è stabilita con la legge finanziaria annuale.

Art. 5 (Messa in rete dei rifugi alpini)

(1) Al fine di promuovere la sicurezza e lo sviluppo dei rifugi alpini in provincia di Bolzano, la Giunta provinciale è autorizzata ad erogare finanziamenti ai gestori dei rifugi non di proprietà della Provincia autonoma di Bolzano, nella misura massima dell’80 per cento della spesa sostenuta, per l’adozione di sistemi di connessione dati, di telefonia ed altre forme di collegamento telematico volte a garantirne la raggiungibilità, la comunicazione e la sicurezza.

(2) Con deliberazione la Giunta provinciale fissa presupposti, modalità tecniche di realizzazione degli interventi e condizioni di finanziamento.

(3) La spesa per gli interventi di cui al presente articolo è stimata in 100.000,00 euro e trova copertura sull’unità previsionale di base 27210 del bilancio provinciale 2015. La spesa a carico dei successivi esercizi finanziari è stabilita con la legge finanziaria annuale.

Art. 6 (Copertura finanziaria)

(1) Alla copertura delle maggiori spese per complessivi 109.105.849,18 euro a carico dell’esercizio finanziario 2015, derivanti dall’articolo 3, comma 1 (tabella A), non compensate da minori spese, si provvede mediante corrispondente quota delle maggiori entrate iscritte in bilancio con la connessa legge di assestamento.

(2) Alla copertura dei maggiori oneri per complessivi 3.202.500,00 euro a carico del biennio 2016-2017, derivanti dall’articolo 3, comma 1 (tabella A), relativamente alla seconda e terza annualità dei limiti d’impegno autorizzati, si provvede con le maggiori entrate iscritte nel bilancio pluriennale 2015-2017 con la connessa legge di assestamento.

CAPO III
ARMONIZZAZIONE E ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA FINANZIARIA

Art. 7 (Modifica della legge provinciale 12 novembre 1992, n. 40, “Ordinamento della formazione professionale”)

(1) Dopo l'articolo 1 della legge provinciale 12 novembre 1992, n. 40, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

“Art. 1/bis. (Autonomia delle scuole professionali)

1. Alle istituzioni scolastiche disciplinate dalla presente legge è attribuita a decorrere dal 1° gennaio 2017 la personalità giuridica di diritto pubblico. Esse sono dotate di autonomia amministrativa, finanziaria e patrimoniale.

2. Le istituzioni scolastiche disciplinate dalla presente legge adottano a decorrere dal 1° gennaio 2017 la contabilità civilistica e seguono le relative disposizioni contenute nel decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche.

3. Con regolamento d’esecuzione sono stabilite le disposizioni per la gestione finanziaria e amministrativa contabile delle istituzioni scolastiche di cui al comma 1, tenuto conto di quanto previsto al comma 2, nonché le disposizioni transitorie per l’adozione del relativo sistema contabile.”

Art. 8 (Modifica della legge provinciale 29 giugno 2000,  n. 12, “Autonomia delle scuole”)

(1) Dopo il comma 6 dell’articolo 12 della legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12, sono inseriti i seguenti commi 6/bis e 6/ter:

“6/bis. Le istituzioni scolastiche disciplinate dalla presente legge adottano a decorrere dal 1° gennaio 2017 la contabilità civilistica e seguono le relative disposizioni contenute nel decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche.

6/ter. Con regolamento d'esecuzione sono stabilite le disposizioni per la gestione finanziaria e amministrativa contabile delle istituzioni scolastiche, tenuto conto di quanto previsto al comma 6/bis, nonché le disposizioni transitorie per l’adozione del relativo sistema contabile.”

(2) Al comma 7 dell’articolo 12 della legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12, le parole: “comma 8” sono sostituite dalle parole: “comma 6/ter”.

Art. 9 (Modifica della legge provinciale 23 dicembre 2014,  n. 11, “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017 (Legge finanziaria 2015)”)

(1) Nel secondo periodo del comma 1 dell’articolo 19 della legge provinciale 23 dicembre 2014, n. 11, dopo la parola: “dismissione” sono inserite le parole: “assegnazione, conferimento, aggregazione” e l’ultimo periodo del comma 1 è così sostituito: “Attraverso o in conseguenza di tali operazioni la Giunta provinciale può, anche con la partecipazione di altri enti pubblici:

  1. costituire nuove società o istituire aziende speciali ed enti;
  2. partecipare a società, aziende speciali ed enti già esistenti;
  3. provvedere all’aggregazione di società, aziende speciali ed enti, anche se già esistenti.”

(2) Dopo il comma 1 dell’articolo 23 della legge provinciale 23 dicembre 2014, n. 11, sono aggiunti i seguenti commi 2, 3, 4, 5 e 6:

“2. L’adozione dei principi applicati della contabilità economico-patrimoniale e il conseguente affiancamento della contabilità economico patrimoniale alla contabilità finanziaria previsto dall’articolo 2, commi 1 e 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche, è rinviato all’anno 2017.

3. A decorrere dal 2016 la Provincia autonoma di Bolzano e gli enti locali del territorio provinciale adottano gli schemi di bilancio e di rendiconto previsti dal comma 1 dell’articolo 11 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche, cui è attribuita funzione autorizzatoria.

4. Le disposizioni previste dal titolo II del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche, trovano applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2017.

5. Gli enti strumentali della Provincia individuati dalla Giunta provinciale possono adottare la contabilità civilistica ed in tal caso seguono le relative disposizioni contenute nel decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche. Con regolamento d’esecuzione sono stabilite le disposizioni per la gestione finanziaria e amministrativa contabile dei medesimi enti strumentali, tenuto conto di quanto previsto dal presente comma, nonché le disposizioni transitorie per l’adozione del relativo sistema contabile.

6. I fondi fuori bilancio autorizzati da leggi speciali provinciali adottano le relative disposizioni contenute nel decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche, a decorrere dal 1° gennaio 2017.”

Art. 10 (Modifica della legge provinciale  8 gennaio 1993, n. 1, “Interventi provinciali per lo sviluppo dell'economia cooperativa”)

(1) Dopo il comma 3 dell’articolo 11/bis della legge provinciale 8 gennaio 1993, n. 1, è inserito il seguente comma:

“3/bis. I mutui agevolati di cui al comma 3 possono essere concessi anche tramite il fondo di rotazione di cui alla legge provinciale 15 aprile 1991, n. 9, e successive modifiche.”

CAPO IV
ALTRE DISPOSIZIONI

Art. 11 (Modifica della legge provinciale 26 gennaio 2015,  n. 1, “Modifiche di leggi provinciali in materia di istruzione, di stato giuridico del personale insegnante e di apprendistato”)

(1) Dopo l’articolo 4 della legge provinciale 26 gennaio 2015, n. 1, è inserito il seguente articolo:

“4/bis. (Modifiche della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, “Disciplina del procedimento amministrativo e del diritto di accesso ai documenti amministrativi)

1. Dopo il comma 4 dell’articolo 2/bis della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, viene inserito il seguente comma 4/bis:

4/bis. Nell’ambito del diritto allo studio, le disposizioni di cui al comma 4 trovano applicazione anche ai fatti commessi prima dell’entrata in vigore del presente articolo, se più favorevoli, salvo che il provvedimento di irrogazione della sanzione sia divenuto definitivo.’“

(2) Il comma 1 dell’articolo 6 della legge provinciale 26 gennaio 2015, n. 1, è così sostituito:

“1. Alla copertura degli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, stimati in 577.843,03 euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto sul fondo globale per provvedimenti legislativi di parte corrente (UPB 27115) dello stato di previsione per l'anno finanziario 2015.”

Art. 12 (Modifica della legge provinciale  26 gennaio 2015, n. 2, “Disciplina delle piccole e medie derivazioni d'acqua per la produzione di energia elettrica”)

(1) Alla fine della lettera a) del comma 1 dell’articolo 2 della legge provinciale 26 gennaio 2015, n. 2, sono aggiunte le seguenti parole: “, che indichino anche le procedure per la rettifica e l’integrazione di eventuali domande incomplete”.

(2) Nel comma 1 dell’articolo 3 della legge provinciale 26 gennaio 2015, n. 2, sono soppresse le parole: “nella misura minima di 38 euro per kW di potenza nominale media annua”.

(3) Nel comma 1 dell’articolo 3 della legge provinciale 26 gennaio 2015, n. 2, le parole “il contributo economico destinato” vengono sostituite con le parole “i fondi di compensazione destinati”.

(4) L’articolo 5 della legge provinciale 26 gennaio 2015, n. 2, è così sostituito:

“Art. 5 (Ammissione)

1. Entro 45 giorni dalla scadenza del termine di presentazione l’ufficio competente valuta le domande pervenute e la relativa documentazione progettuale.

2. Le domande sono ammesse alla procedura di selezione pubblica dall’ufficio competente ed il relativo provvedimento è pubblicato, per la durata di 15 giorni, sulla Rete Civica dell’Alto Adige.”

(5) Dopo il comma 2 dell’articolo 9 della legge provinciale 26 gennaio 2015, n. 2, è inserito il seguente comma:

“2/bis. Se due o più domande hanno lo stesso punteggio complessivo, ottiene l'aggiudicazione quella che ha ricevuto più punti in base alla lettera c) del comma 2. Se due o più domande hanno lo stesso punteggio complessivo e anche lo stesso numero di punti nell'ambito di cui alla lettera c), ottiene l'aggiudicazione la domanda che ha ricevuto più punti in base alla lettera b) del comma 2. Se le domande hanno lo stesso numero di punti anche in questo ambito, entro 15 giorni si procede a un’ulteriore negoziazione in busta chiusa, e la concessione viene affidata dalla commissione di valutazione al miglior offerente.”

(6) Il comma 8 dell’articolo 21 della legge provinciale 26 gennaio 2015, n. 2, è abrogato.

(7) Al comma 1 dell’articolo 22 della legge provinciale 26 gennaio 2015, n. 2, le parole: “articolo 21, comma 4, lettera a)” sono sostituite dalle parole: “articolo 21, comma 5, lettera a)”.

(8) Nel testo tedesco del comma 3 dell’articolo 23 della legge provinciale 26 gennaio 2015, n. 2, le parole: “Überwachungsbehörde für Strom, Gas und Wasserversorgung” sono sostituite dalle parole: “Aufsichtsbehörde für Elektroenergie, Gas und das Wassersystem”.

(9) Nel comma 3 dell’articolo 23 della legge provinciale 26 gennaio 2015, n. 2, alla fine del primo periodo sono aggiunte le parole “e sono esonerate dagli obblighi di cui all’articolo 26, commi 1, 2 e 3, della direttiva 2009/72/CE, ai sensi del comma 4 dello stesso articolo”.

(10) Il testo tedesco del comma 6 dell’articolo 23 della legge provinciale 26 gennaio 2015, n. 2, è così sostituito:

“6. Die historischen Genossenschaften geben in der Interessensbekundung die Leistungen zum Wohle der Allgemeinheit in den Ufergemeinden an und legen über die entsprechende Umsetzung im Sinne von Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe b) Rechenschaft ab.”

(11) Al comma 4 dell’articolo 33 della legge provinciale 26 gennaio 2015, n. 2, le parole: “di cui all’articolo 19, comma 4” sono sostituite dalle parole: “di cui all’Art. 19, comma 3”.

(12) Il comma 4 dell’articolo 34 della legge provinciale 26 gennaio 2015, n. 2, è così sostituito:)

“4. Le disposizioni della presente legge concernenti la disponibilità dei fondi per piccole derivazioni di cui all’articolo 15 si applicano a partire dal 1° gennaio 2016 anche a tutte le domande di concessione per piccole derivazioni di cui al comma 2.”

(13) Al comma 1 dell’articolo 37 della legge provinciale 26 gennaio 2015, n. 2, le parole: “esercizio finanziario 2014” sono sostituite dalle parole: “esercizio finanziario 2015”.

Art. 13 (Modifica della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, “Riordinamento della struttura dirigenziale della  Provincia Autonoma di Bolzano”)

(1) Al comma 3 dell’articolo 24 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, le parole: “e di controllo successivo sulla sana gestione” sono soppresse.

Art. 14 (Modifiche della legge provinciale 19 maggio 2015,  n. 6, “Ordinamento del personale della Provincia”)

(1) La lettera c) del comma 1 dell’articolo 9 della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, è così sostituita:

“c) per il personale docente ed equiparato delle scuole provinciali, per concorso pubblico, anche con prove pratiche in aula; le candidate e i candidati sono invitati alle prove concorsuali in base ai rispettivi bandi e nel rispetto di una graduatoria pubblica per titoli;”.

(2) Il comma 4 dell’articolo 12 della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, è così sostituito:

“4. Il personale provinciale assegnato ad altri enti viene collocato fuori ruolo per la durata della rispettiva assegnazione.”

(3) Alla fine della lettera c) del comma 1 dell’articolo 13 della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, è aggiunto il seguente periodo: “la presente lettera non si applica al personale sanitario;”.

(4) Nel testo italiano della lettera f) del comma 1 dell’articolo 13 della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, la parola: “qui” è sostituita dalla parola: “cui”.

(5) La lettera j) del comma 1 dell’articolo 13 della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6 è così sostituita:

“j) è consentito conferire a personale già in pensione incarichi in commissioni di concorso e di esame, in commissioni di gara, nonché in organi collegiali consultivi in conformità ai principi generali dell’ordinamento giuridico.”

(6) L’articolo 47 della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, è così sostituito:

“Art. 47 (Riordinamento della struttura dirigenziale della Provincia autonoma di Bolzano e revisione della disciplina sulla trasformazione graduale di indennità connesse con incarichi dirigenziali ed affini)

1. Entro 18 mesi dall’entrata in vigore della presente legge si provvede al riordinamento della struttura dirigenziale della Provincia autonoma di Bolzano.

2. Con contratto collettivo si provvede entro 18 mesi dall’entrata in vigore della presente legge alla revisione della disciplina sulla trasformazione graduale dell’indennità di funzione e di coordinamento e dell’indennità per dirigenti sostituti degli enti, ai quali si applica il contratto collettivo intercompartimentale, in assegno personale pensionabile.”

(7) Il comma 1 dell’articolo 48 della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, è così sostituito:

“1. Fino al riordinamento della struttura amministrativa e dirigenziale della Provincia e comunque non oltre il 2018, gli incarichi dirigenziali di direttore/direttrice di ripartizione possono essere affidati, a titolo di reggenza, transitoriamente anche a personale dirigenziale con funzioni di direttore/direttrice d’ufficio.”

Art. 15 (Modifica della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, “Ordinamento dell’edilizia abitativa agevolata”)

(1) Il numero 2) della lettera H) del comma 1 dell’articolo 2 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:

“2) la concessione di finanziamenti e contributi in conto capitale ai comuni, all’IPES ed a società senza scopo di lucro;”.

(2) Alla fine del comma 1 dell’articolo 52 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, è aggiunto il seguente periodo: „Il fondo di rotazione di cui al presente comma è soppresso dal 31 dicembre 2015. I rientri dei mutui e gli importi di cui al comma 1/bis affluiscono dal 2016 al bilancio provinciale per essere destinati a nuovi impegni nel settore dell’edilizia abitativa”.

(3) I primi due periodi del comma 1/ter dell’articolo 52 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, sono così sostituiti: “La dotazione iniziale del fondo per il finanziamento della categoria di intervento di cui all'articolo 2, comma 1, lettera Q1), per l’anno 2014 ammonta a 20.000.000,00 di euro. La Giunta provinciale stabilisce annualmente le modalità e l’importo di rifinanziamento del fondo.”

(4) Alla fine del comma 2 dell’articolo 62 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, è aggiunto il seguente periodo: “Gli atti unilaterali d’obbligo di cui al presente comma possono essere autenticati dal direttore della Ripartizione provinciale Edilizia abitativa.”

(5) Il comma 1 dell’articolo 78/ter della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:

“1. Sono concesse agevolazioni per interventi di recupero edilizio privato e per interventi di risanamento energetico, calcolate sulla base dell’importo teorico totale delle detrazioni fiscali previste dalla normativa statale. La Giunta provinciale stabilisce i relativi criteri. L’agevolazione, già stimata per l’anno 2014 in 12.000.000,00 di euro, è stimata per l’anno 2015 in 13.000.000,00 di euro. La Giunta provinciale può stabilire con propria deliberazione le modalità e l’entità del finanziamento della categoria di intervento di cui all’articolo 2, comma 1, lettera R), nonché affidare la gestione stessa a soggetti pubblici e privati tramite convenzione. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente comma si provvede con una quota delle risorse di cui all’articolo 1 della legge regionale 13 dicembre 2012, n. 8.”

(6) Dopo il comma 2 dell’articolo 78/ter della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

“3. I contratti di mutuo stipulati in seguito alla concessione delle agevolazioni di cui al comma 1 sono sottoscritti dall'assessore competente e sono rogati dal direttore della Ripartizione provinciale Edilizia abitativa, che ne cura anche la conservazione, o da un funzionario da lui delegato.”

(7) L’articolo 87 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:

“Art. 87 (Finanziamento dell'acquisizione e dell'urbanizzazione delle aree destinate all'edilizia abitativa agevolata, nonché di immobili suscettibili di recupero)

1. Per finanziare l'acquisizione e l'urbanizzazione di aree per l'edilizia abitativa agevolata sono concessi finanziamenti e contributi ai comuni, all'IPES e a società ed enti senza finalità di lucro, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera H).

2. In base al decreto di determinazione dell'indennità di esproprio di cui all'articolo 5 della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, e successive modifiche, l'assessore provinciale all'edilizia abitativa dispone in favore del comune la concessione di un finanziamento corrispondente all'indennità di esproprio. Il 50 per cento di tale finanziamento è a fondo perduto e il restante 50 per cento deve essere rimborsato dal comune stesso. Qualora le aree destinate all'edilizia abitativa agevolata vengano espropriate direttamente a favore dell'IPES a norma dell'Art. 80, comma 3, della presente legge, il finanziamento è concesso a fondo perduto per l'intero importo dell'indennità di esproprio.

3. In caso di determinazione di indennità di esproprio maggiori, stabilite da sentenze della competente autorità giudiziaria, l'assessore all'edilizia abitativa dispone la corrispondente integrazione del finanziamento.

4. In caso di esproprio di aree destinate all'edilizia abitativa agevolata ai sensi dell'articolo 16 della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, e successive modifiche, l'assessore provinciale all'edilizia abitativa, in base alla deliberazione divenuta esecutiva con la quale il comune delibera di acquistare le aree con la procedura di cui al citato articolo 16, dispone la concessione di un finanziamento corrispondente all’indennità di esproprio. Il 50 per cento di tale finanziamento è a fondo perduto e il restante 50 per cento deve essere rimborsato dal comune stesso.

5. Le disposizioni dei commi 2, 3 e 4 si applicano anche in caso di esproprio di aree edificabili ai sensi dell'articolo 81.

6. Qualora per l'acquisizione delle aree destinate all'edilizia abitativa agevolata sia dovuta l'IVA, gli importi di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 sono aumentati del corrispondente importo.

7. I comuni o i loro consorzi assegnano le aree acquisite secondo le disposizioni della presente legge, ponendo a carico dell'assegnatario un onere pari all'importo da rimborsare alla Provincia per l'acquisto delle aree.

8. L'acquirente deve pagare l'importo corrispettivo all'atto di cessione e il comune deve restituire l'importo anticipato dalla Provincia entro i termini di cui al comma 14. Gli importi di volta in volta incassati dalla Provincia riaffluiscono al bilancio provinciale per nuovi impegni.

9. Per l'urbanizzazione primaria delle aree per l'edilizia abitativa agevolata nonché per le altre opere necessarie ad allacciare le aree stesse ai pubblici servizi viene concesso un contributo a fondo perduto in misura del 60 per cento del costo approvato delle opere progettate. Il contributo a fondo perduto viene integrato in base al rendiconto finale fino ad un massimo del 60 per cento della spesa effettivamente sostenuta dal comune, purché il rendiconto finale venga presentato entro tre anni dalla data di concessione del contributo.

10. Contestualmente al contributo a fondo perduto per l'urbanizzazione primaria viene concesso ai comuni un contributo a fondo perduto per l'urbanizzazione secondaria nella misura del 60 per cento del contributo che, in base al regolamento comunale sulla riscossione dei contributi di urbanizzazione, è a carico delle aree riservate all'edilizia abitativa agevolata.

11. L’assessore provinciale all’edilizia abitativa concede ai comuni oppure a società ed enti senza finalità di lucro un finanziamento per l’acquisto di aree non edificate o di aree edificate da recuperare. Se tali aree sono comprese entro i centri edificati di cui all’articolo 12 della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, e successive modifiche, esse sono destinate all’edilizia abitativa agevolata anche in deroga a quanto disposto dagli articoli 36 e 37 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, mediante variante al piano urbanistico comunale o, qualora sussista un piano di attuazione, mediante variante al piano di attuazione. Le aree così destinate sono considerate, a tutti gli effetti della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, nonché della presente legge, aree destinate all’edilizia abitativa agevolata. Ad avvenuta variante al piano urbanistico comunale o al piano di attuazione, una parte del finanziamento è trasformata in contributo a fondo perduto. Per le aree edificate da recuperare il contributo a fondo perduto non può essere superiore al 50 per cento del costo di costruzione della cubatura ammissibile sull’area; i criteri per la concessione del citato contributo vengono stabiliti dalla Giunta provinciale, con deliberazione da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione. Alle società e agli enti senza finalità di lucro è concesso, ai sensi dell’articolo 90 della presente legge, un finanziamento per l’acquisto di aree non edificate idonee all’edificazione. Il finanziamento deve essere restituito entro 90 giorni dall’avvenuta assegnazione dell’area agli aventi diritto all’assegnazione e comunque entro tre anni dalla concessione dello stesso. Qualora il comune sia già proprietario delle aree edificate o abbia acquisito le aree con mezzi diversi da quelli previsti dal presente articolo, è concesso allo stesso, ad avvenuta variante al piano urbanistico comunale o al piano di attuazione con cui l’area è destinata all’edilizia abitativa agevolata e in base alla deliberazione di assegnazione, un contributo a fondo perduto nella misura del 20 per cento del costo di costruzione della cubatura ammissibile sull’area.

12. L'assessore provinciale all'edilizia abitativa concede all'IPES un contributo per l'acquisto di aree suscettibili di essere destinate all'edificazione, previo cambiamento della destinazione urbanistica, e che siano necessarie per la realizzazione dei programmi di costruzione approvati. Prima dell'acquisto dell'area l'IPES deve chiedere il parere del comune territorialmente interessato e della Commissione per la natura, il paesaggio e lo sviluppo del territorio. I pareri vincolanti del comune e della Commissione per la natura, il paesaggio e lo sviluppo del territorio sull'idoneità dell'area quale terreno edificabile devono essere resi entro 90 giorni dalla relativa richiesta. Decorso tale termine senza che il comune o la Commissione per la natura, il paesaggio e lo sviluppo del territorio si siano espressi, il rispettivo parere si intende positivo. Avvenuta la stipula del contratto di compravendita, la Giunta provinciale, su richiesta dell'IPES, approva definitivamente la modifica del piano urbanistico comunale.

13. L’assessore provinciale all'edilizia abitativa concede ai comuni finanziamenti per l'acquisto di aree idonee all’edificazione. Prima dell'acquisto dell'area il comune deve chiedere il parere vincolante della Commissione per la natura, il paesaggio e lo sviluppo del territorio. Il parere della Commissione per la natura, il paesaggio e lo sviluppo del territorio sull'idoneità dell'area quale terreno edificabile deve essere reso entro 90 giorni dalla relativa richiesta. Decorso tale termine senza che la Commissione per la natura, il paesaggio e lo sviluppo del territorio si sia espressa, il parere si intende positivo. Ad avvenuta approvazione del piano di attuazione per quelle aree che nel piano di attuazione sono destinate all'edilizia abitativa agevolata ed alle relative opere di urbanizzazione primaria, il 50 per cento del finanziamento concesso deve essere restituito alla Provincia.

14. I finanziamenti concessi ai comuni devono essere restituiti interamente entro quattro anni dalla loro concessione, anche se le aree non sono ancora state cedute in proprietà. Se i finanziamenti non vengono restituiti entro tale termine, i corrispondenti importi sono trattenuti alla successiva scadenza dai versamenti spettanti ai comuni ai sensi dell'articolo 5 della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, e successive modifiche. Gli importi così trattenuti affluiscono al bilancio provinciale per essere destinati a nuovi impegni. Su motivata richiesta del comune il termine per la restituzione degli anticipi può essere prorogato di un anno. Nel caso in cui le aree siano già state assegnate all’IPES, i finanziamenti concessi ai comuni possono essere restituiti, su motivata richiesta e in presenza di oggettive necessità, entro sette anni dalla loro concessione, anche se le aree non sono ancora state cedute in proprietà. Resta salva la possibilità di proroga di un anno del termine per la restituzione dei finanziamenti.

15. I finanziamenti concessi ai sensi dei commi 12 e 13 non precludono la facoltà che nel piano di attuazione da predisporre ai sensi dell'articolo 37 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, possa essere prevista ai sensi del comma 5 del menzionato articolo 37, la riserva di cubature per le aziende di prestazione di servizi e di commercio al dettaglio, nonché per le opere di urbanizzazione secondaria necessarie al fabbisogno della zona.

16. I rientri previsti dal presente articolo affluiscono al bilancio provinciale per essere destinati a nuovi impegni nel settore dell’edilizia abitativa.”

Art. 16 (Modifica della legge provinciale 1° luglio 1993,  n. 11, “Disciplina del volontariato e della promozione sociale”)

(1) Il comma 1 dell’articolo 10 della legge provinciale 1° luglio 1993, n. 11, e successive modifiche, è così sostituito:

“1. A norma dell’articolo 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266, è istituito il Fondo speciale per il volontariato, in cui confluiscono gli importi dovuti dagli enti di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, e successive modifiche, e dalle casse di risparmio operanti nel territorio provinciale.”

Art. 17 (Modifica della legge provinciale 27 luglio 2015, n. 9, “Legge provinciale per le attività culturali”)

(1) Al comma 1 dell’articolo 2 della legge provinciale 27 luglio 2015, n. 9, le parole: “lettere a), b) e c),” sono soppresse.

Art. 18 (Modifica della legge provinciale  23 aprile 2014, n. 3, “Istituzione dell’imposta municipale immobiliare (IMI)”)

(1) La lettera c) del comma 1 dell’articolo 4 della legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, e successive modifiche, è così sostituita:

“c) per “fabbricato” si intende l’unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l’area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza, in quanto graffata catastalmente e computata nella rendita del fabbricato medesimo. Qualora la domanda di graffatura sia stata presentata al competente Ufficio del Catasto entro il 30 giugno 2015, la graffatura e la nuova rendita del fabbricato determinata in seguito alla stessa hanno, ai fini dell’applicazione dell’imposta municipale immobiliare, validità retroattiva a far data dal 1° gennaio 2014. Il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all’imposta a partire dalla data di comunicazione di fine lavori oppure, se antecedente, dalla data di accatastamento. In caso di comunicazione di fine lavori antecedente all’iscrizione al catasto, quale base imponibile vale retroattivamente il valore catastale assegnato al momento dell’iscrizione;”.

(2) La lettera d) del comma 1 dell’articolo 4 della legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, è così sostituita:

“d) per “area fabbricabile” si intende l’area utilizzabile a scopo edificatorio in base al piano urbanistico comunale ovvero alle sue modifiche, definitivamente approvati, pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione ed entrati in vigore, indipendentemente dall'adozione di piani attuativi del medesimo. I fabbricati iscritti nelle categorie catastali F/3 e F/4 sono assimilati ad area fabbricabile fino all’accatastamento definitivo. Non sono considerati aree fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modifiche, - entrambi iscritti alla previdenza agricola - sui quali persiste l’utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l’esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all’allevamento di animali. Nell’ipotesi in cui il terreno sia posseduto da più soggetti, ma condotto da uno solo che abbia i requisiti sopra individuati, l’area non è considerata fabbricabile solo per la sua parte di possesso.”

(3) La lettera b) del comma 1 dell’articolo 6 della legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, è così sostituita:

“b) il concessionario/la concessionaria, nel caso di concessione di patrimonio demaniale o di patrimonio indisponibile;”.

(4) La lettera a) del comma 6 dell’articolo 8 della legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, è così sostituita:

“a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modifiche; il Comune può derogare a tale disposizione sulla base di criteri oggettivi, prevedendo anche l’azzeramento della base imponibile. Un aumento della base imponibile a più del 50 per cento è consentito solo per i fabbricati di interesse storico o artistico delle categorie catastali A/10, C/01, D/01, D/02, D/05, D/07 und D/08;”

(5) Il comma 1 dell’articolo 9 della legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, e successive modifiche, è così sostituito:

“1. L'aliquota ordinaria dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. I Comuni possono modificare l’aliquota ordinaria in aumento sino a 0,8 punti percentuali o in diminuzione sino a 0,5 punti percentuali.”

(6) Il comma 6 dell’articolo 9 della legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, e successive modifiche, è così sostituito:

“6. L’aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per gli immobili posseduti e utilizzati dai seguenti soggetti di diritto:

  1. istituzioni scolastiche e scuole dell’infanzia paritarie di cui all’articolo 20/bis della legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12, nonché le cooperative di scuole dell’infanzia convenzionate con il Comune;
  2. enti non commerciali di cui all’articolo 73, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modifiche, che svolgono per statuto attività nell’ambito assistenziale, previdenziale, sanitario, della ricerca scientifica, didattico, ricettivo, culturale, ricreativo e sportivo;
  3. organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modifiche, che svolgono per statuto attività nell’ambito assistenziale, previdenziale, sanitario, della ricerca scientifica, didattico, ricettivo, culturale, ricreativo e sportivo nonché le cooperative senza scopo di lucro che rispettano le clausole mutualistiche nell’ambito culturale.”

(7) Dopo il comma 6 dell’articolo 9 della legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:

“6/bis. L’aliquota d’imposta ridotta allo 0,2 per cento si applica anche nel caso in cui uno dei soggetti di diritto di cui al comma 6 abbia ceduto un immobile in suo possesso, con contratto di locazione registrato o con contratto di comodato gratuito registrato, a un altro dei soggetti di diritto di cui al medesimo comma 6. Anche per specifiche fattispecie di fabbricati i Comuni possono modificare in diminuzione l’aliquota, sino all’azzeramento della stessa, sulla base di criteri da stabilire nel regolamento comunale.”

(8) Dopo la lettera c) del comma 8 dell’articolo 9 della legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, e successive modifiche, sono aggiunte le seguenti lettere d) e e):

“d)   per gli edifici nei quali vengono effettuati interventi di restauro e di risanamento conservativo ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettera c), della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche. I Comuni possono prevedere un'agevolazione d'imposta per un periodo continuativo di al massimo 4 anni, decorrente dalla data del rilascio della concessione edilizia o dell'autorizzazione edilizia o dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 8, comma 1/bis, della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, e successive modifiche, e ai sensi del relativo regolamento di esecuzione. Nel medesimo periodo devono essere conclusi con successo gli interventi di restauro e di risanamento conservativo, pena la decadenza dall'agevolazione d'imposta. Ciascun possessore può usufruire di tale agevolazione una sola volta per ciascuna unità immobiliare;

e)   per le abitazioni e le relative pertinenze delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di tre unità pertinenziali, di cui al massimo due della stessa categoria, se locate in base ad un contratto di locazione registrato e in base a un canone di locazione agevolato determinato giusto accordo stipulato tra la Associazione Inquilini e l’Associazione della Proprietà Edilizia della provincia di Bolzano.”

(9) I commi 1 e 2 dell’articolo 10 della legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, e successive modifiche, sono così sostituiti:

“1. Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze è detratto un importo pari all’imposta dovuta per un’abitazione della categoria catastale A/2, classe 1, di 10 vani, maggiorata del 30 per cento, come è evidenziato nell’allegata tabella A, rapportato al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione. La detrazione è fruita fino a concorrenza dell’ammontare dell’imposta dovuta. Nei Comuni con più zone censuarie viene considerata la media aritmetica delle diverse rendite della categoria catastale A/2, classe 1, nelle zone censuarie del Comune. Per il terzo minore e ogni successivo, appartenente al nucleo familiare, purché dimoranti abitualmente e risiedenti anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del nucleo familiare, la detrazione è maggiorata di 50,00 euro. L’importo della detrazione è riconosciuto ai soggetti passivi del nucleo familiare secondo la disciplina di cui al comma 2. Per ogni persona con disabilità grave ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è concessa un'ulteriore detrazione di 50,00 euro, e precisamente per l’unità immobiliare nella quale questa persona e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.

2. Se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi divisa in parti uguali, indipendentemente dalla quota di possesso di ciascuno.”

(10) La tabella A allegata alla legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, è sostituita dall’allegato B annesso alla presente legge.

(11) Dopo la lettera g) del comma 1 dell’articolo 11, della legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, e successive modifiche, è aggiunta la seguente lettera:

‘h) gli spazi per parcheggi fuori terra ai sensi degli articoli 123 e 124 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, anche se iscritti nel catasto urbano.’

(12) Dopo il comma 3 dell’articolo 12 della legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, è aggiunto il seguente comma:

“4. La dichiarazione ai sensi del comma 1 è da ritenersi presentata regolarmente anche nel caso in cui venga utilizzato il modulo previsto per la dichiarazione IMU, a condizione che vi risultino in modo inequivocabile le fattispecie che devono essere dichiarate ai fini IMI.”

(13) Dopo il comma 2 dell’articolo 13 della legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, è inserito il seguente comma:

“2/bis. Si considerano regolari i pagamenti in acconto effettuati entro il 16 giugno di ogni anno applicando la detrazione e le aliquote in vigore nell’anno precedente. In tal caso il pagamento da effettuarsi a saldo entro il 16 dicembre dello stesso anno dovrà tenere conto dell’imposta dovuta per l’intero anno calcolata con le aliquote e la detrazione per esso vigenti.”

(14) Le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 6, 7 e 9 del presente articolo trovano applicazione a partire dall’anno fiscale 2016.

Art. 19 (Modifica della legge provinciale 14 luglio 2015,  n. 7, “Partecipazione e inclusione delle persone con disabilità”)

(1) Il comma 1 dell’articolo 17 della legge provinciale 14 luglio 2015, n. 7, è così sostituito:

“1. Alle persone beneficiarie delle misure di cui all’articolo 14, comma 1, lettera d), e all’articolo 16, comma 1, è erogata un’indennità ed è garantita la copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e di responsabilità civile verso terzi connessa all’attività svolta.”

(2) Il comma 1 dell’articolo 34 della legge provinciale 14 luglio 2015, n. 7, è così sostituito:

“1. I servizi che erogano consulenza, accompagnamento socio-pedagogico, assistenza e cura alle persone con disabilità devono dotarsi di personale qualificato con competenze assistenziali, educative e socio-pedagogiche. Nell’ambito dei servizi sociali di cui all’articolo 1 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, gestiti da enti pubblici rientranti nel contratto di intercomparto provinciale, la proroga dei contratti di lavoro a tempo determinato è consentita nel rispetto dell’ordinamento giuridico vigente.”

(3) Il comma 2 dell’articolo 34 della legge provinciale 14 luglio 2015, n. 7, è così sostituito:

“2. Al fine di assicurare la necessaria continuità assistenziale nei servizi sociali, nel caso in cui non sia disponibile personale qualificato nelle graduatorie vigenti, può essere conferito, previa selezione pubblica, l'incarico a personale con un profilo professionale fungibile con quello ricercato, per un periodo non superiore a 36 mesi.”

(4) Il comma 4 dell’articolo 34 della legge provinciale 14 luglio 2015, n. 7, è così sostituito:

“4. Al personale assegnato alle scuole dell’infanzia e alle scuole, per supplenze o per particolari necessità, possono essere conferiti incarichi, secondo l'ordine delle graduatorie, anche per periodi di tempo inferiori a un anno scolastico.”

Art. 20 (Modifica della legge provinciale  7 giugno 1982, n. 22, “Disciplina dei rifugi alpini – Provvidenze a favore del patrimonio alpinistico provinciale”)

(1)  L’articolo 2 della legge provinciale 7 giugno 1982, n. 22, e successive modifiche, è così sostituito:

"Art. 2 (Costruzione e ampliamento di rifugi alpini - Qualifica di rifugio alpino)

1. La concessione per la costruzione di nuovi rifugi alpini è rilasciata previo nullaosta della Giunta provinciale. La Giunta provinciale esamina il progetto con riferimento alla dimensione e all'opportunità dell'opera ai fini delle esigenze dell'alpinismo ed escursionismo nonché con riferimento alle caratteristiche e alle ubicazioni di cui all'articolo 1, sentiti i pareri della Consulta per le attività alpinistiche di cui all'articolo 22 della legge provinciale 13 dicembre 1991, n. 33, e della Commissione per la tutela del paesaggio di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, e successive modifiche.

2. Per tutti i progetti di costruzione riguardanti rifugi alpini esistenti, compresi i relativi abbattimenti e ricostruzioni, viene richiesta l’autorizzazione paesaggistica rilasciata dall’amministrazione provinciale ai sensi dell’articolo 8, comma 4, della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, e successive modifiche.

3. La qualifica di rifugio alpino può essere attribuita o revocata dall'assessore provinciale al turismo, sentito il parere della Consulta per le attività alpinistiche di cui all'articolo 22 della legge provinciale 13 dicembre 1991, n. 33.

4. I titolari degli immobili ai quali è stata revocata la qualifica di rifugio alpino possono richiedere il rilascio della licenza di esercizio ricettivo e hanno diritto a ottenerla se sono in possesso dei relativi requisiti soggettivi e se i vani corrispondono alle vigenti norme sanitarie. Se i titolari non sono in possesso dei requisiti soggettivi, possono acquisire la qualificazione necessaria entro due anni dalla revoca della qualifica di rifugio alpino, conservando nel frattempo il diritto alla gestione dell'esercizio. L'attività di gestione di rifugi alpini è riconosciuta valida ai fini dell'applicazione dell'articolo 22, comma 1, lettera c), della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, e successive modifiche.”

Art. 21 (Modifica della legge provinciale  25 giugno 1976, n.25, “Stato giuridico dei dipendenti degli enti ospedalieri nel quadro dell'attuazione della riforma sanitaria. Autorizzazione all'esercizio delle professioni sanitarie con titoli dispecializzazione conseguiti all'estero”)

(1) L’articolo 20 della legge provinciale 25 giugno 1976, n. 25, è così sostituito:

“1. Al personale autorizzato all'esercizio delle professioni e arti sanitarie ausiliarie ai sensi della legge provinciale 22 dicembre 1975, n. 56, è riconosciuto il servizio sanitario prestato all'estero, presso enti pubblici sanitari e ospedalieri, con deliberazione della Giunta provinciale e ai sensi della legge 10 luglio 1960, n. 735.”

Art. 22 (Modifica della legge provinciale  5 marzo 2001, n. 7, “Riordinamento del servizio sanitario provinciale”)

(1) Dopo il comma 4 dell’articolo 19 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, viene aggiunto il seguente comma:

“5. In deroga a quanto previsto al comma 4, il Consiglio dei Sanitari insediato presso l'Azienda Sanitaria nell'anno 2012, continua a esplicare le sue funzioni fino al completamento della riforma sanitaria, previsto entro il 31 dicembre 2016."

CAPO V
ABROGAZIONE DI NORME

Art. 23 (Abrogazioni)

(1) Sono abrogate le seguenti disposizioni:

  1. il comma 4 dell'articolo 8bis della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, e successive modifiche;
  2. il comma 2 dell’articolo 2 della legge provinciale 23 dicembre 2014, n. 11;
  3. l’articolo 3 della legge provinciale 11 maggio 1988, n. 18, e successive modifiche;
  4. l’articolo 7 della legge provinciale 19 marzo 1991, n. 5;
  5. il comma 8 dell’articolo 12 della legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12;
  6. l’articolo 29 della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6.

Art. 24 (Entrata in vigore)

(1) La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

 

Allegato B

 

Gemeinde

Comune

ISTAT

Freibetrag / Detrazione
LG 10R + 30%

Abtei

Badia

21006

834,68

Ahrntal

Valle Aurina

21108

721,88

Aldein

Aldino

21001

699,32

Algund

Lagundo

21038

912,88

Altrei

Anterivo

21003

563,97

Andrian

Andriano

21002

767

Auer

Ora

21060

789,56

Barbian

Barbiano

21007

744,44

Bozen

Bolzano

21008

902,35

Branzoll

Bronzolo

21012

789,56

Brenner

Brennero

21010

812,1

Brixen

Bressanone

21011

879,79

Bruneck

Brunico

21013

879,79

Burgstall

Postal

21066

812,12

Corvara

Corvara in Badia

21026

1082,82

Deutschnofen

Nova Ponente

21059

767

Enneberg

Marebbe

21047

924,91

Eppan a.d. Weinstrasse

Appiano s.S.d.Vino

21004

902,35

Feldthurns

Velturno

21116

789,56

Franzensfeste

Fortezza

21032

748,95

Freienfeld

Campo di Trens

21016

812,12

Gais

Gais

21034

699,32

Gargazon

Gargazzone

21035

812,12

Glurns

Glorenza

21036

699,32

Graun im Vinschgau

Curon Venosta

21027

631,65

Gsies

Valle di Casies

21109

541,41

Hafling

Avelengo

21005

789,56

Innichen

San Candido

21077

812,12

Jenesien

San Genesio Atesino

21079

834,68

Kaltern a.d. Weinstrasse

Caldaro

21015

843,7

Karneid

Cornedo all'Isarco

21023

902,35

Kastelbell-Tschars

Castelbello-Ciardes

21018

767

Kastelruth

Castelrotto

21019

699,32

Kiens

Chienes

21021

631,65

Klausen

Chiusa

21022

834,68

Kuens

Caines

21014

789,56

Kurtatsch a.d. Weinstrasse

Cortaccia s.S.d.Vino

21024

767

Kurtinig a.d. Weinstrasse

Cortina s.S.d.Vino

21025

767

Laas

Lasa

21042

767

Lajen

Laion

21039

721,88

Lana

Lana

21041

812,12

Latsch

Laces

21037

812,12

Laurein

Lauregno

21043

609,09

Leifers

Laives

21040

970,03

Lüsen

Luson

21044

609,09

Mals

Malles Venosta

21046

631,65

Margreid a.d. Weinstrasse

Magrè s.s.d.V.

21045

767

Marling

Marlengo 2)

21048

902,35

Martell

Martello

21049

563,97

Meran

Merano

21051

900,09

Mölten

Meltina

21050

767

Montan

Montagna

21053

767

Moos in Passeier

Moso in Passiria

21054

563,97

Mühlbach

Rio Pusteria

21074

767

Mühlwald

Selva dei Molini

21088

609,09

Nals

Nalles

21055

834,68

Naturns

Naturno

21056

947,47

Natz-Schabs

Natz-Sciaves

21057

834,68

Neumarkt

Egna

21029

699,32

Niederdorf

Villabassa

21113

812,12

Olang

Valdaora

21106

699,32

Partschins

Parcines

21062

947,47

Percha

Perca

21063

744,44

Pfalzen

Falzes

21030

676,77

Pfatten

Vadena

21105

582,02

Pfitsch

Comune di Val di Vizze

21107

518,85

Plaus

Plaus

21064

902,35

Prad am Stilfserjoch

Prato allo Stelvio

21067

721,88

Prags

Braies

21009

699,32

Prettau

Predoi

21068

518,85

Proveis

Proveis

21069

518,85

Rasen-Antholz

Rasun Anterselva

21071

631,65

Ratschings

Racines

21070

834,68

Riffian

Riffiano

21073

879,79

Ritten

Renon

21072

970,03

Rodeneck

Rodengo

21075

654,21

Salurn

Salorno

21076

812,12

Sand in Taufers

Campo Tures

21017

721,88

Sarntal

Sarentino

21086

857,24

Schenna

Scena

21087

902,35

Schlanders

Silandro

21093

699,32

Schluderns

Sluderno

21094

721,88

Schnals

Senales

21091

767

Sexten

Sesto

21092

834,68

St. Christina in Gröden

S. Cristina V. Gardena

21085

1037,71

St. Leonhard in Passeier

San Leonardo i. Pass.

21080

744,44

St. Lorenzen

San Lorenzo di Sebato

21081

834,68

St. Martin in Passeier

San Martino i. Pass.

21083

789,56

St. Martin in Thurn

San Martino i. Badia

21082

744,44

St. Pankraz

San Pancrazio

21084

721,88

St. Ulrich

Ortisei

21061

879,79

Sterzing

Vipiteno

21115

879,79

Stilfs

Stelvio

21095

744,44

Taufers im Münstertal

Tubre

21103

631,65

Terenten

Terento

21096

699,32

Terlan

Terlano

21097

902,35

Tiers

Tires

21100

812,12

Tirol

Tirolo

21101

857,24

Tisens

Tesimo

21099

767

Toblach

Dobbiaco

21028

721,88

Tramin a.d. Weinstrasse

Termeno s.S.d.Vino

21098

776,02

Truden im Naturpark

Trodena nel Parco Naturale

21102

654,21

Tscherms

Cermes

21020

924,91

Ulten

Ultimo

21104

609,09

Unsere liebe Frau im Walde - St. Felix

Senale - San Felice

21118

609,09

Vahrn

Varna

21111

879,79

Villanders

Villandro

21114

755,72

Villnöss

Funes

21033

631,65

Vintl

Vandoies

21110

654,21

Völs am Schlern

Fiè allo Sciliar

21031

857,24

Vöran

Verano

21112

676,77

Waidbruck

Ponte Gardena

21065

834,68

Welsberg-Taisten

Monguelfo-Tesido

21052

699,32

Welschnofen

Nova Levante

21058

924,91

Wengen

La Valle

21117

744,44

Wolkenstein in Gröden

Selva di Val Gardena

21089

1082,82

 

 

2)
Corretto ai sensi dell'avviso di rettifica pubblicato nel B.U. 10 novembre 2015, n. 45.
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