(1) Il RPC, qualora abbia conoscenza - anche su segnalazione di terzi - dell'esistenza al momento del conferimento dell’incarico o dell'insorgere nel corso di svolgimento dell’incarico di cause di inconferibilità o incompatibilità ovvero di una dichiarazione mendace, provvede con immediatezza a contestare tali situazioni agli interessati, ed invia copia della contestazione all’organo che ha conferito l’incarico.
(2) La contestazione, adeguatamente motivata e notificata, assegna all’interessato un termine perentorio di 7 (sette) giorni per presentare eventuali difese. Nello stesso termine anche l’organo conferente può inviare eventuali note contro deduttive.
(3) Decorso il predetto termine, il RPC provvede, entro i successivi 4 (quattro) giorni, alla segnalazione di cui all’art. 5, comma 2, affinché quelle Autorità pronuncino:
- la nullità dell’atto di conferimento dell’incarico e del relativo contratto;
- l’incompatibilità. All'incompatibilità consegue la decadenza (di diritto) dall’incarico e la risoluzione (di diritto) del relativo contratto di lavoro subordinato o autonomo, in caso di mancata scelta a favore dell’incarico dirigenziale espressa dall’incaricato entro il termine perentorio degli ulteriori 4 (quattro) giorni dalla trasmissione, che va fatta con immediatezza, del provvedimento delle Autorità di cui all’art. 5, comma 2.
(4) Il RPC, sulla base dell’accertamento compiuto dalle predette Autorità, provvede all’archiviazione oppure a dichiarare l’inconferibilità di qualsivoglia incarico al dichiarante per la durata di cinque anni, decorrenti dalla data in cui il RPC accerta che l’autodichiarazione è mendace.
(5) Dalla data di trasmissione, che va fatta sempre con immediatezza, del provvedimento delle predette Autorità anche all’organo che ha conferito l’incarico dichiarato nullo, decorre il periodo d’interdizione di tre mesi, durante il quale ai componenti dell’organo che ha conferito l’incarico dichiarato nullo è precluso l’esercizio del potere di conferire tutti gli incarichi di loro competenza.
(6) Il RPC dell’amministrazione provinciale, tramite gli uffici che erogano le retribuzioni ovvero i compensi, dà immediato avvio alla procedura di recupero delle somme eventualmente già erogate in forza dell’incarico nullo, e informa prontamente l’'Organismo di valutazione, per le finalità di cui al successivo articolo 7, e l’ufficio competente per i procedimenti disciplinari, nel caso si rilevino responsabilità disciplinari.
(7) I provvedimenti di accertamento della violazione delle disposizioni sul conferimento di incarichi e cariche sono pubblicati sul sito istituzionale dell’ente competente, sotto il link “Amministrazione trasparente”.