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In vigore al: 08/03/2016

Decreto del Presidente della Provincia 27 luglio 2015, n. 191)
Regolamento in materia di inconferibilità ed incompatibilità di incarichi presso la Provincia autonoma di Bolzano, gli enti pubblici e gli enti privati in controllo provinciale ( D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39)

1)
Pubblicato nel B.U. 4 agosto 2015, n. 31.

Art. 1 (Oggetto)

(1) Il presente regolamento contiene la disciplina finalizzata a dare attuazione alle “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico” di cui al Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39, ed in particolare a quanto disposto dall’articolo 18, comma 3, individuando:

  1. l’organo deputato ad esercitare la potestà di conferire gli incarichi di cui al D.Lgs. 39/2013 di competenza dell’amministrazione provinciale, in sostituzione dei componenti degli organi titolari che si trovino in stato di interdizione per tre mesi dall’esercizio della stessa potestà, per effetto del disposto dell’art. 18, comma 2, del D.Lgs. 39/2013;
  2. la procedura interna finalizzata al conferimento in via sostitutiva dei predetti incarichi.

(2) Ai sensi e per gli effetti del presente regolamento, i concetti di “incarichi”, “cause di inconferibilità” e “cause di incompatibilità”, vanno individuati in base alle definizioni contenute nel D.Lgs. 39/2013 (articolo 1, capi II, III e IV e capi V e VI).

Art. 2 (Obblighi precedenti e successivi al conferimento di incarichi: le autodichiarazioni di insussistenza delle cause di inconferibilità e incompatibilità di incarichi)

Obblighi precedenti:

(1) Tutti i conferimenti d’incarichi da parte degli organi della Provincia autonoma di Bolzano, degli enti pubblici o degli enti di diritto privato in controllo pubblico provinciale, devono essere preceduti dalla presentazione di un’autodichiarazione, rilasciata dai soggetti a cui l’incarico sta per essere conferito, ed attestante l’insussistenza delle cause di inconferibilità e di incompatibilità.

(2) La presentazione delle autodichiarazioni di cui al comma 1 è condizione di efficacia dell’incarico.

Obblighi successivi:

(3) Le predette autodichiarazioni, nonché i provvedimenti definitivi di conferimento degli incarichi, devono essere inviati entro 7 (sette) giorni al responsabile per la prevenzione della corruzione (RPC) dell’ente conferente, affinché questi possa esercitare le funzioni di vigilanza prescritte dall’articolo 15 del d.lgs. 39/2013, e regolamentate con il PTPC (Piano di prevenzione della corruzione) dell’ente. Ai fini dell’esercizio di tali funzioni, il RPC dell’amministrazione provinciale si potrà avvalere degli uffici competenti per materia.

(4) Le autodichiarazioni vanno rilasciate anche nel corso dell’incarico all’organo che ha conferito l’incarico, a cadenza annuale, entro il 30 aprile.

(5) Il RPC vigila che le autodichiarazioni siano pubblicate nella relativa sezione sul link “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale dell’ente conferente, a cura dei rispettivi dirigenti responsabili.

Art. 3 (Obblighi di comunicazione)

(1) I soggetti titolari degli incarichi di cui all’articolo 2, comma 1, hanno l’obbligo di dare comunicazione, entro 15 giorni dall’avvenuta conoscenza, all’organo che ha conferito l’incarico, nonché al RPC:

  1. del provvedimento di rinvio a giudizio e dell’eventuale sentenza di condanna, anche non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro II del codice penale;
  2. del provvedimento amministrativo o giurisdizionale da cui consegua una delle cause di inconferibilità o incompatibilità.

Art. 4 (Effetti delle violazioni delle disposizioni del D.Lgs. n. 39/2013)

(1) Gli atti di conferimento degli incarichi adottati in violazione delle disposizioni del D.Lgs. 39/2013 ed i conseguenziali contratti sono nulli (art. 17 del D. Lgs. 39/2013), e i componenti degli organi che hanno conferito incarichi dichiarati nulli sono responsabili per le conseguenze economiche degli atti adottati (art. 18, comma 1, del D.Lgs. 39/2013).

(2) Lo svolgimento degli incarichi in una delle situazioni di incompatibilità comporta la decadenza dall'incarico e la risoluzione del relativo contratto di lavoro subordinato o autonomo (art. 19, comma 1, del D.Lgs. 39/2013).

(3) Ferma restando ogni altra responsabilità, la dichiarazione mendace, accertata dall’amministrazione nel rispetto del diritto di difesa e del contraddittorio, comporta l’inconferibilità di qualsivoglia incarico per un periodo di cinque anni (art. 20, comma 5, del D.Lgs. 39/2013).

Art. 5 (Competenze del RPC (responsabile per la prevenzione della corruzione))

(1) Al RPC compete:

  1. vigilare, anche attraverso le misure previste nel PTPC (piano anticorruzione), che nell’Ente siano rispettate le disposizioni del D.Lgs. 39/2013 (art. 15 D.Lgs. 39/2013);
  2. emanare direttive per la presentazione delle autodichiarazioni di cui all’articolo 2;
  3. verificare per tutti gli incarichi, anche attraverso la consultazione del casellario giudiziale, l’insussistenza di cause di inconferibilità, autodichiarata dai soggetti interessati;
  4. verificare l’insussistenza di cause di incompatibilità di incarichi di cui abbia avuto comunque conoscenza.

(2) Il RPC, dopo aver fatto la contestazione di cui al successivo articolo 6 all'organo conferente ed al soggetto incaricato, segnala i casi di possibile violazione delle disposizioni del D.Lgs. 39/2013:

  1. all’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione);
  2. all'Autorità Garante della concorrenza e del mercato ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui alla legge 20 luglio 2004, n. 215;
  3. alla Procura Regionale presso la Corte dei conti, per l’accertamento di eventuali responsabilità amministrative.

(3) Il RPC provvede, inoltre, ad inoltrare denuncia al pubblico ministero a norma dell’articolo 331 del c.p.p. allorché si tratti di reato perseguibile d’ufficio

Art. 6 (Procedura per la dichiarazione di nullità e di decadenza e di inconferibilita’ degli incarichi conferiti in violazione del D.Lgs. 39/2013)

(1) Il RPC, qualora abbia conoscenza - anche su segnalazione di terzi - dell'esistenza al momento del conferimento dell’incarico o dell'insorgere nel corso di svolgimento dell’incarico di cause di inconferibilità o incompatibilità ovvero di una dichiarazione mendace, provvede con immediatezza a contestare tali situazioni agli interessati, ed invia copia della contestazione all’organo che ha conferito l’incarico.

(2) La contestazione, adeguatamente motivata e notificata, assegna all’interessato un termine perentorio di 7 (sette) giorni per presentare eventuali difese. Nello stesso termine anche l’organo conferente può inviare eventuali note contro deduttive.

(3) Decorso il predetto termine, il RPC provvede, entro i successivi 4 (quattro) giorni, alla segnalazione di cui all’art. 5, comma 2, affinché quelle Autorità pronuncino:

  1. la nullità dell’atto di conferimento dell’incarico e del relativo contratto;
  2. l’incompatibilità. All'incompatibilità consegue la decadenza (di diritto) dall’incarico e la risoluzione (di diritto) del relativo contratto di lavoro subordinato o autonomo, in caso di mancata scelta a favore dell’incarico dirigenziale espressa dall’incaricato entro il termine perentorio degli ulteriori 4 (quattro) giorni dalla trasmissione, che va fatta con immediatezza, del provvedimento delle Autorità di cui all’art. 5, comma 2.

(4) Il RPC, sulla base dell’accertamento compiuto dalle predette Autorità, provvede all’archiviazione oppure a dichiarare l’inconferibilità di qualsivoglia incarico al dichiarante per la durata di cinque anni, decorrenti dalla data in cui il RPC accerta che l’autodichiarazione è mendace.

(5) Dalla data di trasmissione, che va fatta sempre con immediatezza, del provvedimento delle predette Autorità anche all’organo che ha conferito l’incarico dichiarato nullo, decorre il periodo d’interdizione di tre mesi, durante il quale ai componenti dell’organo che ha conferito l’incarico dichiarato nullo è precluso l’esercizio del potere di conferire tutti gli incarichi di loro competenza.

(6) Il RPC dell’amministrazione provinciale, tramite gli uffici che erogano le retribuzioni ovvero i compensi, dà immediato avvio alla procedura di recupero delle somme eventualmente già erogate in forza dell’incarico nullo, e informa prontamente l’'Organismo di valutazione, per le finalità di cui al successivo articolo 7, e l’ufficio competente per i procedimenti disciplinari, nel caso si rilevino responsabilità disciplinari.

(7) I provvedimenti di accertamento della violazione delle disposizioni sul conferimento di incarichi e cariche sono pubblicati sul sito istituzionale dell’ente competente, sotto il link “Amministrazione trasparente”.

Art. 7 (Procedura per il conferimento degli incarichi da parte del soggetto titolare del potere sostitutivo)

(1) Durante il periodo d’interdizione dei soggetti titolari del potere di conferire gli incarichi assegnati dall’amministrazione provinciale dichiarati nulli, il relativo potere sostitutivo é attribuito all’Organismo di valutazione previsto dall’articolo 24 della legge provinciale n. 10/’92.

(2) L'Organismo di valutazione opera nel rispetto delle regole che presiedono all’operatività degli organi collegiali di cui al capo VII della legge provinciale n. 17/1993, e di quelle interne relative al proprio funzionamento di cui all’articolo 24, 5 comma, della legge provinciale n. 10/1992.

(3) Gli enti pubblici e privati in controllo provinciale individuano l’organo titolare del potere sostitutivo in conformità a quanto previsto dal proprio statuto.

(4) L’organo titolare del potere sostitutivo attiva la procedura entro 10 (dieci) giorni, e comunica i relativi provvedimenti sostitutivi all’organo che ha conferito l’incarico dichiarato nullo, al RPC, e ai responsabili delle strutture organizzative competenti.

Art. 8 (Entrata in vigore)

(1) Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

 

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