(1) Ai sensi dell’articolo 20/bis della legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12, anche le scuole dell’infanzia e le istituzioni scolastiche provinciali paritarie e riconosciute sono tenute a garantire un sistema educativo di istruzione e formazione inclusivo, ai sensi della presente legge.
(2) La Provincia sostiene le scuole dell’infanzia e le istituzioni scolastiche provinciali paritarie e riconosciute nell’attuazione delle misure finalizzate all’inclusione tramite l’assunzione diretta di spese o tramite contributi.