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In vigore al: 08/03/2016

m) Legge provinciale 14 luglio 2015, n. 71)
Partecipazione e inclusione delle persone con disabilità

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1)
Pubblicata nel supplemente n. 2 del B.U. 21 luglio 2015, , n. 29.

Art. 7 (Misure di sostegno a livello provinciale)

(1) La Provincia e, dove previsto con specifica convenzione, i comuni, garantiscono un sistema educativo di istruzione e formazione inclusivo tramite:

  1. un unico gruppo di lavoro interistituzionale che, a livello provinciale, coordini le misure finalizzate all’inclusione; di questo gruppo fanno parte anche rappresentanti delle organizzazioni interessate;
  2. un centro di competenza per l’inclusione in ciascun Dipartimento Istruzione e Formazione, che comprenda anche servizi di consulenza e un centro per il prestito alle scuole dell’infanzia e alle scuole di specifici materiali didattici e pedagogici nonché di specifici arredi personalizzati;
  3. un percorso di formazione specifica, improntato all’inclusione, per il personale pedagogico delle scuole dell’infanzia, per tutti gli e le insegnanti, nonché per i collaboratori e le collaboratrici all’integrazione;
  4. l’assegnazione di personale con competenze specifiche;
  5. iniziative di formazione continua in materia di inclusione per tutto il personale;
  6. la predisposizione, nelle scuole dell’infanzia e nelle scuole, di ambienti di studio e di spazi che favoriscano la partecipazione e l’inclusione;
  7. il sostegno finanziario alle scuole dell’infanzia e alle scuole per l’acquisto di specifici materiali didattici ed educativi, nonché di specifici arredi personalizzati, salvo che gli stessi non vengano acquistati da una sede centrale o messi a disposizione dal centro di competenza di cui alla lettera b);
  8. misure di orientamento precoce a livello personale, scolastico, formativo, professionale e lavorativo, nonché misure formative mirate e altre misure che promuovano la partecipazione al lavoro all’interno di contesti appropriati.

(2) Sulla base delle proposte del gruppo di lavoro interistituzionale di cui al comma 1, lettera a), la Provincia definisce i compiti e le procedure per instaurare una collaborazione partecipativa volta a realizzare la partecipazione e l’inclusione nel sistema educativo, tra i Dipartimenti Istruzione e Formazione, la Sanità, i servizi sociali, le organizzazioni di rappresentanza, nonché – qualora se ne ravvisi la necessità – con ulteriori partner pubblici o privati.

(3) Riguardo al diritto all’istruzione la Provincia garantisce:

  1. sostegno per l’accesso, a pari condizioni, a convitti e a collegi universitari;
  2. prestazioni assistenziali a studenti e studentesse di università e di istituti superiori a livello universitario, erogate indipendentemente dall’accesso ai collegi.
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