(1) Il comma 2 dell’articolo 17 della legge provinciale 17 maggio 2013, n. 8, è così sostituito:
“2. Per consentire l’accoglienza dei bambini e delle bambine con disabilità nei servizi di cui agli articoli 14, 15 e 16, la Provincia garantisce il finanziamento del necessario personale qualificato ed una sua formazione ed aggiornamento continui sul tema dell’inclusione. I compiti e le procedure per una collaborazione partecipativa sono regolamentati ai sensi dell’articolo 7, comma 2, della legge provinciale sulla partecipazione e inclusione delle persone con disabilità.”