In vigore al

RICERCA:

In vigore al: 08/03/2016

m) Legge provinciale 14 luglio 2015, n. 71)
Partecipazione e inclusione delle persone con disabilità

Visualizza documento intero
1)
Pubblicata nel supplemente n. 2 del B.U. 21 luglio 2015, , n. 29.

Art. 35 (Disposizioni transitorie)

(1) Le prestazioni e le misure di cui alla presente legge sono erogate dalla Provincia, dagli enti gestori delegati e da istituzioni pubbliche e private, sulla base delle rispettive competenze istituzionali nonché di accordi stipulati nel rispetto della normativa vigente. I riferimenti alla legge provinciale 30 giugno 1983, n. 20, che viene abrogata dall’articolo 37 della presente legge, contenuti nell’articolo 10 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche, si intendono riferiti alle medesime funzioni previste dalla presente legge.

(2) La Giunta provinciale provvede a dare attuazione alle misure previste dalla presente legge mediante regolamenti ed altri provvedimenti amministrativi, in conformità con la normativa statale.

(3) Le prestazioni a carattere socio-assistenziale a favore degli invalidi di guerra e di servizio sono erogate dagli enti gestori dei servizi sociali secondo i criteri e le modalità stabiliti con il regolamento di esecuzione di cui all'articolo 7/bis della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13.

(4) Il comma 1 dell’articolo 22 della legge provinciale 18 agosto 1988, n. 33, e successive modifiche, è così sostituito:

“1. Gli oneri per l’assistenza sanitaria, medica, infermieristica, riabilitativa e farmaceutica sono esclusi dal calcolo per la determinazione della retta giornaliera. Vengono rimborsati alle strutture, qualora non garantiti direttamente dall’Azienda sanitaria, sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta provinciale. I costi per la direzione ed il coordinamento del settore di assistenza e di cura vengono coperti tramite la retta. La Giunta provinciale stabilisce i profili professionali che possono svolgere la funzione di responsabile tecnico dell’assistenza.”

(5) Nel comma 4 dell’articolo 22 della legge provinciale 18 agosto 1988, n. 33, e successive modifiche, nella versione italiana le parole “ai lungodegenti” sono sostituite dalle parole “agli ospiti”.

ActionActionNorme costituzionali
ActionActionNormativa provinciale
ActionActionI Alpinismo
ActionActionII Lavoro
ActionActionIII Miniere
ActionActionIV Comuni e comunità comprensoriali
ActionActionV Formazione professionale
ActionActionVI Difesa del suolo - opere idrauliche
ActionActionVII Energia
ActionActionVIII Finanze
ActionActionIX Turismo e industria alberghiera
ActionActionX Assistenza e beneficenza
ActionActionA Assistenza agli anziani
ActionActionB Servizio consultoriale per le famiglie
ActionActionC Asili nido - Assistenza domiciliare per l' infanzia
ActionActionD Famiglia, donne e gioventù
ActionActionE Provvidenze per le persone disabili
ActionActiona) LEGGE PROVINCIALE 17 settembre 1973, n. 59
ActionActionb) LEGGE PROVINCIALE 9 dicembre 1978, n. 65
ActionActionc) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 11 agosto 1980, n. 23
ActionActiond) LEGGE PROVINCIALE 16 agosto 1980, n. 33
ActionActione) Legge provinciale 30 giugno 1983, n. 20
ActionActionf) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 15 dicembre 1989, n. 32
ActionActiong) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 4 settembre 1990, n. 24
ActionActionh) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 20 dicembre 1990, n. 35
ActionActioni) LEGGE PROVINCIALE 8 aprile 1998, n. 3
ActionActionj) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 10 agosto 2001, n. 46
ActionActionk) Legge provinciale 21 maggio 2002, n. 7
ActionActionl) Decreto del Presidente della Provincia 9 novembre 2009 , n. 54
ActionActionm) Legge provinciale 14 luglio 2015, n. 7
ActionActionF Interventi in materia di dipendenze
ActionActionG Interventi per gli invalidi civili e le persone non autosufficienti
ActionActionH Assistenza economica di base
ActionActionI Cooperazione allo sviluppo
ActionActionJ Servizi sociali
ActionActionK Previdenza integrativa
ActionActionL Volontariato
ActionActionM Emigrati
ActionActionXI Esercizi pubblici
ActionActionXII Usi civici
ActionActionXIII Ordinamento forestale
ActionActionXIV Igiene e sanità
ActionActionXV Utilizzazione acque pubbliche
ActionActionXVI Commercio
ActionActionXVII Artigianato
ActionActionXVIII Libro fondiario e catasto
ActionActionXIX Caccia e pesca
ActionActionXX Protezione antincendi e civile
ActionActionXXI Scuole materne
ActionActionXXII Cultura
ActionActionXXIII Uffici provinciali e personale
ActionActionXXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
ActionActionXXV Agricoltura
ActionActionXXVI Apprendistato
ActionActionXXVII Fiere e mercati
ActionActionXXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
ActionActionXXIX Spettacoli pubblici
ActionActionXXX Territorio e paesaggio
ActionActionXXXI Contabilità
ActionActionXXXII Sport e tempo libero
ActionActionXXXIII Viabilità
ActionActionXXXIV Trasporti
ActionActionXXXV Istruzione
ActionActionXXXVI Patrimonio
ActionActionXXXVII Attività economiche
ActionActionXXXVIII Edilizia abitativa agevolata
ActionActionXXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
ActionActionDelibere della Giunta provinciale
ActionActionSentenze della Corte costituzionale
ActionActionSentenze T.A.R.
ActionActionIndice cronologico