(1) Allo scopo di promuovere e monitorare l’attuazione della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità è istituito presso il Consiglio provinciale un Osservatorio.
(2) L’Osservatorio ha i seguenti compiti:
(3) L’Osservatorio è composto dai seguenti sette componenti:
(4) I componenti dell’Osservatorio sono nominati per la durata della legislatura dal Consiglio provinciale. L’Osservatorio esercita le sue funzioni in piena autonomia. I suoi componenti operano a titolo gratuito e ricevono un rimborso delle spese sostenute, eventualmente anche per l’assistenza personale e per il sostegno alla comunicazione nelle attività collegate all’Osservatorio.
(5) Le modalità di funzionamento e di supporto all’attività dell’Osservatorio sono definite con delibera dell’Ufficio di presidenza del Consiglio provinciale.